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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/10/2025, n. 4107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4107 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10808/2019
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 15.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, in camera di consiglio, dopo la discussione orale nell'udienza del 15.10.2025 ha pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 10808 del R.G. dell'anno 2019, vertente t r a
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Colliano (SA) alla c. da Monte di Pruno, 27, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. dell'avv. Franco Rosa (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio sito in Salerno, via Carmine n. 92
- opponente- contro il , titolare della ditta individuale PO RO di PO DO” Controparte_1
(dichiarato con sentenza n. 15/2012 dal Tribunale di Salerno in data 29.03.2012 – CF:
; P.IVA: ), in persona del curatore, dr.ssa , C.F._3 P.IVA_1 Controparte_2 rapp.to e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Avella (CF: ) presso il CodiceFiscale_4 cui studio è elettivamente domicilia in via Colonnello Ludovico De Bartolomeis n. 11, Salerno.
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, memorie, da intendersi integralmente richiamati, e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conveniva in Parte_1 giudizio la per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto Controparte_3
n. 2829/2019, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25.09.2019 (numero Rg.9025/2019) per la somma di
€ 32.435,54, vantata dall'istante curatele a titolo di corrispettivo residuo per appalto di ricostruzione di un fabbricato di proprietà di parte opponente.
A sostegno dell'opposizione la deduceva di essere proprietaria di un immobile Parte_1 danneggiato dal sisma del 23 novembre 1980, e di aver ottenuto un contributo per la ricostruzione ex lege n.
219/1981 pari ad € 97.692,47; che grazie a tale contributo, con contratto d'appalto del 3 dicembre 2012, incaricava la ditta PO RO di PO DO di realizzare la ricostruzione del proprio fabbricato.
Evidenziava che l'importo pattuito per la realizzazione dei lavori ammontava a € 86.321,56, oltre iva come per legge ma, a causa dell'inadempienza della ditta appaltatrice, la quale mancava di consegnare il al direttore dei lavori, ing. non fu possibile definire la pratica amministrativa di CP_4 Persona_1 ricostruzione dell'immobile presso il Comune di Colliano.
Da tale gravissima inadempienza è derivata la decadenza parziale del contributo, con una perdita pari a € 15.614,00, imputabile solo ed esclusivamente alla condotta della ditta . CP_1
Ad ogni modo, l'odierna opponente provvedeva comunque al pagamento in favore della ditta dell'importo complessivo di € 69.148,20, ritenuto di gran lunga superiore al valore dei lavori CP_1 concretamente effettuati dall'impresa medesima sottolineando come la struttura dell'abitazione è rimasta prevalentemente grezza.
Sulla fondatezza del credito, inoltre, parte opponente contestava l'inidoneità delle fatture a dimostrare il credito vantato in quanto la fattura commerciale è documento unilaterale, il quale giammai può provare da sola la pretesa del creditore.
In ragione di quanto sopra, chiedeva revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2829/2019 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla Curatela del – titolare della ditta Controparte_1
PO RO di PO DO.
Parte opposta si costituiva condividendo la narrazione di controparte relativa all'avvio di pratica per il riconoscimento in suo favore dei contributi previsti dalla legge intervenuta per la ricostruzione delle aree terremotate;
il rapporto contrattuale di appalto per l'esecuzione delle opere di ricostruzione da parte del ed il pagamento in suo favore da parte dell'opponente di soli € 69.148,20. CP_1
pagina 2 di 5 Contestava, invece, l'importo pattuito per i lavori di cui è causa in quanto, a dispetto di quanto affermato dalla controparte e cioè € 86.321,56, per contratto il prezzo dei lavori appaltati doveva essere determinato “a misura” e la cifra indicata individuava unicamente il prezzo d'appalto “presuntivo” ma non quello finale;
che la decadenza dell'opponente dai benefici previsti per la ricostruzione nelle aree terremotate non era riconducibile, come ha assunto l'opponente, alla ditta PO.
Aggiungeva che dalla documentazione depositata nel ricorso per decreto ingiuntivo (contabilità e
SAL n. 3), si evince che il prezzo dei lavori eseguiti era di gran lunga superiore a quanto bonificato da parte opponente di € 69.148,20.
Sulla mancata ultimazione dei lavori, adduceva che dipendeva dal mancato versamento del prezzo delle opere eseguite e che le fatture depositate contabilizzavano il prezzo delle opere effettivamente realizzate dalla ditta fallita.
In ragione di quanto sopra, parte opposta chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2829/2019; e nel merito che venisse rigettata l'opposizione a D.I.
In via ulteriormente subordinata, chiedeva di condannare la sig.ra al Parte_1 pagamento della somma che risulterà dovuta in corso di causa e, in ogni caso, non inferiore all'importo di €
86.467,71 (€ 83.142,03 oltre IVA al 4%) come riconosciuto dalla opponente con la sottoscrizione del 3°
SAL lavori;
detratti gli acconti versati per € 69.148,20. Con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio nonché rimborso 15% per spese generali e successive di Legge.
Con Ordinanza del 21/01/2021, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo limitatamente alla somma di € 17.173,36.
Eseguita l'istruttoria, espletata la prova per testi e nominata CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Lo scrivente, divenuto assegnatario della causa, la rinviava all'udienza odierna del 15.10.2025 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. assegnandosi alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.
Determinante ai fini della decisione della controversia è risulta la CTU disposta in corso di lite ove, in risposta al quesito di accertare i lavori effettivamente eseguiti dalla ditta con contratto d'appalto del 3 dicembre 2012 e relativi alla ricostruzione del fabbricato, sito in Colliano alla loc. Bagni – Valle del Ponte;
e di quantificare il corrispettivo dovuto alla ditta per le opere svolte, il perito ha concluso quanto segue “Allo stato attuale il fabbricato si presenta allo stato grezzo;
nello specifico, oltre allo scavo per il raggiungimento del piano di fondazione, risulta essere stato realizzato lo scheletro portante, i solai, la copertura, la scala interna, una parte della tompagnatura esterna e buona parte di quelle interne. Manca completamente la realizzazione della piccola scala esterna prevista in variante e tutti gli elementi di finitura della struttura, tra cui la pavimentazione, l'intonaco esterno ed il completamento di quello interno, gli impianti, gli infissi, le porte, gli elementi oscuranti e/o avvolgibili, le ringhiere dei balconi, pagina 3 di 5 il parapetto della scala, gli elementi di riscaldamento, gli igienici e tutte le opere di rifinitura, tra cui la tinteggiatura delle pareti. In virtù della documentazione agli atti di causa e di quella disponibile presso il Comune di Colliano (manca il computo metrico relativo alla variante in corso d'opera) è possibile riferire che gli atti contabili emessi nel corso delle attività lavorative
(n. 3 Stati di Avanzamento Lavori) fanno tutti riferimento al progetto originario e, pertanto, all'importo che emerge nel computo metrico ad esso allegato, per come adeguato ai prezzi dell'anno 1999 dalla “perizia di aggiornamento costi/contributi” del 27/04/2002. Estrapolando, infatti, da tale computo metrico gli importi corrispondenti alle attività lavorative eseguite dall'impresa, per come emersi in occasione del sopralluogo effettuato, si perviene ad un importo complessivo delle lavorazioni eseguite riconducibile a quello indicato nell'ultimo Stato di
Avanzamento Lavori (S.A.L. n. 3 per lavorazioni eseguite a tutto il 27/02/2004).
A pagina 11 della relazione tecnica il CTU riporta chiaramente che “si giunge ad un importo delle lavorazioni attualmente eseguite, stimate sulla base delle attività previste nel progetto originario, di € 76.380,19. Emerge subito come tale importo, al netto di eventuali maggiori oneri previsti nella variante in corso d'opera, di cui però non è stata rinvenuta specifica contabilizzazione, si avvicina molto a quello riportato nell'ultimo Stato Avanzamento Lavoro emesso
(SAL n. 3) e sicuramente ad esso può essere ricondotto se si tiene conto di possibili lievi approssimazioni di calcolo dovute alla generica estrapolazione di aliquote dal computo metrico di progetto eseguita in tale fase esclusivamente per valutare la congruità degli importi”.
Pertanto, alla luce delle conclusioni peritali, il valore delle opere svolte può essere commisurato al
S.A.L. n. 3 dell'importo di € 76.380,19. Non è contestato che l'opponente avesse già versato in favore della ditta quando era in bonis la somma di euro € 69.148,20. Ne consegue che a parte opposta va riconosciuta quale somma residua spettante, la differenza tra la somma già versata e il valore così come determinato dal
CTU incaricato, ossia l'importo di € 7.231,99.
Parte opponente ha inteso dimostrare con prova testimoniale che vi fu inadempimento della ditta
PO DO per non aver consegnato il durc al direttore dei lavori non consentendo la definizione della pratica amministrativa, ma ad ogni buon conto, anche a voler accreditare questo inadempimento contrattuale, la committente è tenuta comunque a corrispondere il valore delle opere effettivamente realizzate dall'appaltatore, come stimate dal CTU. A tal proposito, si evidenzia che il provvedimento di decadenza dal contributo, allegato in atti, è stato adottato dal a cagione del mancato invio dello CP_5 stato finale dei lavori da parte della committenza, ossia dell'odierna opponente. Anche a voler concedere che lo stato finale non è stato redatto e consegnato per omessa consegna del la committente ha CP_4 concorso alla perdita del beneficio per culpa in vigilando sulla ditta appaltatrice e per non aver esercitato poteri concreti per indurre la medesima a consegnare il l'attrice non ha dato prova di questo CP_4 aspetto. Pertanto, la decadenza dal contributo è ascrivibile al concorso di entrambe le parti.
Sul punto, in ragione del fatto che il credito riconosciuto a parte opposta è differente da quello indicato nel D.I. deve trovare applicazione il condivisibile principio di diritto espresso dalla Cassazione in pagina 4 di 5 sentenza n. 21840/13: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”.
In ragione di quanto sopra, il decreto ingiuntivo n. 2829/2019, emesso dal Tribunale di Salerno, in data 25.09.2019 va revocato con condanna di parte opponente al pagamento del diverso importo rideterminato.
Si ritiene che sussistano gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite ex art 92, co
2 c.p.c., alla luce del notevole ridimensionamento della pretesa creditoria della Curatela rispetto all'importo per il quale ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento. Le spese di CTU sono poste a carico delle parti in misura di metà cadauno.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2829/2019, emesso dal Tribunale di Salerno, I sez. civile, in data
25.09.2019 (numero Rg.9025/2019);
2) accerta e dichiara che parte opponente è tenuta al pagamento dell'importo residuo di € 7.231,99 e per l'effetto la condanna a versare tale importo alla Curatela opposta oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti e pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in misura di metà cadauno;
Così deciso in Salerno
15.10.2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 15.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, in camera di consiglio, dopo la discussione orale nell'udienza del 15.10.2025 ha pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 10808 del R.G. dell'anno 2019, vertente t r a
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Colliano (SA) alla c. da Monte di Pruno, 27, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. dell'avv. Franco Rosa (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio sito in Salerno, via Carmine n. 92
- opponente- contro il , titolare della ditta individuale PO RO di PO DO” Controparte_1
(dichiarato con sentenza n. 15/2012 dal Tribunale di Salerno in data 29.03.2012 – CF:
; P.IVA: ), in persona del curatore, dr.ssa , C.F._3 P.IVA_1 Controparte_2 rapp.to e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Avella (CF: ) presso il CodiceFiscale_4 cui studio è elettivamente domicilia in via Colonnello Ludovico De Bartolomeis n. 11, Salerno.
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, memorie, da intendersi integralmente richiamati, e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conveniva in Parte_1 giudizio la per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto Controparte_3
n. 2829/2019, emesso dal Tribunale di Salerno in data 25.09.2019 (numero Rg.9025/2019) per la somma di
€ 32.435,54, vantata dall'istante curatele a titolo di corrispettivo residuo per appalto di ricostruzione di un fabbricato di proprietà di parte opponente.
A sostegno dell'opposizione la deduceva di essere proprietaria di un immobile Parte_1 danneggiato dal sisma del 23 novembre 1980, e di aver ottenuto un contributo per la ricostruzione ex lege n.
219/1981 pari ad € 97.692,47; che grazie a tale contributo, con contratto d'appalto del 3 dicembre 2012, incaricava la ditta PO RO di PO DO di realizzare la ricostruzione del proprio fabbricato.
Evidenziava che l'importo pattuito per la realizzazione dei lavori ammontava a € 86.321,56, oltre iva come per legge ma, a causa dell'inadempienza della ditta appaltatrice, la quale mancava di consegnare il al direttore dei lavori, ing. non fu possibile definire la pratica amministrativa di CP_4 Persona_1 ricostruzione dell'immobile presso il Comune di Colliano.
Da tale gravissima inadempienza è derivata la decadenza parziale del contributo, con una perdita pari a € 15.614,00, imputabile solo ed esclusivamente alla condotta della ditta . CP_1
Ad ogni modo, l'odierna opponente provvedeva comunque al pagamento in favore della ditta dell'importo complessivo di € 69.148,20, ritenuto di gran lunga superiore al valore dei lavori CP_1 concretamente effettuati dall'impresa medesima sottolineando come la struttura dell'abitazione è rimasta prevalentemente grezza.
Sulla fondatezza del credito, inoltre, parte opponente contestava l'inidoneità delle fatture a dimostrare il credito vantato in quanto la fattura commerciale è documento unilaterale, il quale giammai può provare da sola la pretesa del creditore.
In ragione di quanto sopra, chiedeva revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2829/2019 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla Curatela del – titolare della ditta Controparte_1
PO RO di PO DO.
Parte opposta si costituiva condividendo la narrazione di controparte relativa all'avvio di pratica per il riconoscimento in suo favore dei contributi previsti dalla legge intervenuta per la ricostruzione delle aree terremotate;
il rapporto contrattuale di appalto per l'esecuzione delle opere di ricostruzione da parte del ed il pagamento in suo favore da parte dell'opponente di soli € 69.148,20. CP_1
pagina 2 di 5 Contestava, invece, l'importo pattuito per i lavori di cui è causa in quanto, a dispetto di quanto affermato dalla controparte e cioè € 86.321,56, per contratto il prezzo dei lavori appaltati doveva essere determinato “a misura” e la cifra indicata individuava unicamente il prezzo d'appalto “presuntivo” ma non quello finale;
che la decadenza dell'opponente dai benefici previsti per la ricostruzione nelle aree terremotate non era riconducibile, come ha assunto l'opponente, alla ditta PO.
Aggiungeva che dalla documentazione depositata nel ricorso per decreto ingiuntivo (contabilità e
SAL n. 3), si evince che il prezzo dei lavori eseguiti era di gran lunga superiore a quanto bonificato da parte opponente di € 69.148,20.
Sulla mancata ultimazione dei lavori, adduceva che dipendeva dal mancato versamento del prezzo delle opere eseguite e che le fatture depositate contabilizzavano il prezzo delle opere effettivamente realizzate dalla ditta fallita.
In ragione di quanto sopra, parte opposta chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2829/2019; e nel merito che venisse rigettata l'opposizione a D.I.
In via ulteriormente subordinata, chiedeva di condannare la sig.ra al Parte_1 pagamento della somma che risulterà dovuta in corso di causa e, in ogni caso, non inferiore all'importo di €
86.467,71 (€ 83.142,03 oltre IVA al 4%) come riconosciuto dalla opponente con la sottoscrizione del 3°
SAL lavori;
detratti gli acconti versati per € 69.148,20. Con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio nonché rimborso 15% per spese generali e successive di Legge.
Con Ordinanza del 21/01/2021, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo limitatamente alla somma di € 17.173,36.
Eseguita l'istruttoria, espletata la prova per testi e nominata CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Lo scrivente, divenuto assegnatario della causa, la rinviava all'udienza odierna del 15.10.2025 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. assegnandosi alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.
Determinante ai fini della decisione della controversia è risulta la CTU disposta in corso di lite ove, in risposta al quesito di accertare i lavori effettivamente eseguiti dalla ditta con contratto d'appalto del 3 dicembre 2012 e relativi alla ricostruzione del fabbricato, sito in Colliano alla loc. Bagni – Valle del Ponte;
e di quantificare il corrispettivo dovuto alla ditta per le opere svolte, il perito ha concluso quanto segue “Allo stato attuale il fabbricato si presenta allo stato grezzo;
nello specifico, oltre allo scavo per il raggiungimento del piano di fondazione, risulta essere stato realizzato lo scheletro portante, i solai, la copertura, la scala interna, una parte della tompagnatura esterna e buona parte di quelle interne. Manca completamente la realizzazione della piccola scala esterna prevista in variante e tutti gli elementi di finitura della struttura, tra cui la pavimentazione, l'intonaco esterno ed il completamento di quello interno, gli impianti, gli infissi, le porte, gli elementi oscuranti e/o avvolgibili, le ringhiere dei balconi, pagina 3 di 5 il parapetto della scala, gli elementi di riscaldamento, gli igienici e tutte le opere di rifinitura, tra cui la tinteggiatura delle pareti. In virtù della documentazione agli atti di causa e di quella disponibile presso il Comune di Colliano (manca il computo metrico relativo alla variante in corso d'opera) è possibile riferire che gli atti contabili emessi nel corso delle attività lavorative
(n. 3 Stati di Avanzamento Lavori) fanno tutti riferimento al progetto originario e, pertanto, all'importo che emerge nel computo metrico ad esso allegato, per come adeguato ai prezzi dell'anno 1999 dalla “perizia di aggiornamento costi/contributi” del 27/04/2002. Estrapolando, infatti, da tale computo metrico gli importi corrispondenti alle attività lavorative eseguite dall'impresa, per come emersi in occasione del sopralluogo effettuato, si perviene ad un importo complessivo delle lavorazioni eseguite riconducibile a quello indicato nell'ultimo Stato di
Avanzamento Lavori (S.A.L. n. 3 per lavorazioni eseguite a tutto il 27/02/2004).
A pagina 11 della relazione tecnica il CTU riporta chiaramente che “si giunge ad un importo delle lavorazioni attualmente eseguite, stimate sulla base delle attività previste nel progetto originario, di € 76.380,19. Emerge subito come tale importo, al netto di eventuali maggiori oneri previsti nella variante in corso d'opera, di cui però non è stata rinvenuta specifica contabilizzazione, si avvicina molto a quello riportato nell'ultimo Stato Avanzamento Lavoro emesso
(SAL n. 3) e sicuramente ad esso può essere ricondotto se si tiene conto di possibili lievi approssimazioni di calcolo dovute alla generica estrapolazione di aliquote dal computo metrico di progetto eseguita in tale fase esclusivamente per valutare la congruità degli importi”.
Pertanto, alla luce delle conclusioni peritali, il valore delle opere svolte può essere commisurato al
S.A.L. n. 3 dell'importo di € 76.380,19. Non è contestato che l'opponente avesse già versato in favore della ditta quando era in bonis la somma di euro € 69.148,20. Ne consegue che a parte opposta va riconosciuta quale somma residua spettante, la differenza tra la somma già versata e il valore così come determinato dal
CTU incaricato, ossia l'importo di € 7.231,99.
Parte opponente ha inteso dimostrare con prova testimoniale che vi fu inadempimento della ditta
PO DO per non aver consegnato il durc al direttore dei lavori non consentendo la definizione della pratica amministrativa, ma ad ogni buon conto, anche a voler accreditare questo inadempimento contrattuale, la committente è tenuta comunque a corrispondere il valore delle opere effettivamente realizzate dall'appaltatore, come stimate dal CTU. A tal proposito, si evidenzia che il provvedimento di decadenza dal contributo, allegato in atti, è stato adottato dal a cagione del mancato invio dello CP_5 stato finale dei lavori da parte della committenza, ossia dell'odierna opponente. Anche a voler concedere che lo stato finale non è stato redatto e consegnato per omessa consegna del la committente ha CP_4 concorso alla perdita del beneficio per culpa in vigilando sulla ditta appaltatrice e per non aver esercitato poteri concreti per indurre la medesima a consegnare il l'attrice non ha dato prova di questo CP_4 aspetto. Pertanto, la decadenza dal contributo è ascrivibile al concorso di entrambe le parti.
Sul punto, in ragione del fatto che il credito riconosciuto a parte opposta è differente da quello indicato nel D.I. deve trovare applicazione il condivisibile principio di diritto espresso dalla Cassazione in pagina 4 di 5 sentenza n. 21840/13: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”.
In ragione di quanto sopra, il decreto ingiuntivo n. 2829/2019, emesso dal Tribunale di Salerno, in data 25.09.2019 va revocato con condanna di parte opponente al pagamento del diverso importo rideterminato.
Si ritiene che sussistano gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite ex art 92, co
2 c.p.c., alla luce del notevole ridimensionamento della pretesa creditoria della Curatela rispetto all'importo per il quale ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento. Le spese di CTU sono poste a carico delle parti in misura di metà cadauno.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2829/2019, emesso dal Tribunale di Salerno, I sez. civile, in data
25.09.2019 (numero Rg.9025/2019);
2) accerta e dichiara che parte opponente è tenuta al pagamento dell'importo residuo di € 7.231,99 e per l'effetto la condanna a versare tale importo alla Curatela opposta oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti e pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in misura di metà cadauno;
Così deciso in Salerno
15.10.2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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