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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/09/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.612 del RGAC dell'anno 2022, avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Urti e Marco Montanelli;
ATTRICE
E
Controparte_1
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Fabiani;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 8.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo la concessione dei termini massimi di legge.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
ha adito l'intestato
[...] Parte_1
Tribunale affinché dichiarasse l'intervenuta risoluzione del contratto di pag. 1 compravendita stipulato in data 08 marzo 2019, ai rogiti del Notaio di Fucecchio (FI) (Repertorio n.140.928 – Raccolta Persona_1
n.39.507) fra l' Parte_1
ed il sig. quale titolare della ditta
[...] Controparte_1
individuale Az. , stante l'infruttuoso Parte_2
decorso del termine del 30.9.2020, che le parti nel contratto hanno considerato essere essenziale, senza che entro tale data l'acquirente abbia provveduto in favore del venditore al pagamento del saldo prezzo di euro
140.000,00.
1.1 A fondamento della domanda ha dedotto:
a) che, in data 8 marzo 2019, stipulava con quale Controparte_1
titolare della ditta individuale Az. Age. Le Rocche, la compravendita di terreni agricoli della complessiva estensione catastale di 23.67.00 ettari con nucleo di fabbricati rurali posti in Comune di San Miniato, meglio descritti nell'atto pubblico del Notaio di Persona_1
Fucecchio (FI) (Rep. 140.928 – Racc. 39.507);
b) che il prezzo della compravendita veniva pattuito nella complessiva somma di € 240.000,00, di cui € 100000,00 già pagati prima dell'atto
, mentre i restanti € 140.000,00 successivamente;
c) che , nell'accordo, le parti prevedevano quale condizione risolutiva che il residuo del prezzo fosse corrisposto entro il termine essenziale del 30.09.2020;
d) che alla data del 30.09.2020 non veniva corrisposto il residuo del prezzo, di talchè il contratto era da intendersi risolto ipso iure con la conseguenza che il venditore poteva trattenere a titolo di penale la somma di € 100.000,00, così come stabilito nel contratto.
pag. 2 1.2 Con comparsa di risposta, depositata in data 1.02.19, si è costituita in giudizio l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale
[...]
si è opposta all'accoglimento della domanda con condanna alla refusione delle spese di lite, anche ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c..
1.3 In fatto, ha dedotto che:
a) in data 24.12.2018 l'attrice raggiungeva con la Parte_1
specifico accordo in forza del quale s'impegnava a corrispondere alla
Banca la somma di € 240.000,00 a fronte dell'impegno della Banca di procedere a restrizione ipotecaria relativamente ai beni oggetto della compravendita con l'Azienda convenuta;
b) in data 08.03.2019 l'attrice , in forza degli accordi raggiunti Parte_1
con la procedeva alla stipula della compravendita di cui è CP_3
causa,
c) in ragione del collegamento negoziale sussistente tra gli accordi raggiunti dall'attrice con e la compravendita per cui è causa, quest'ultima veniva risolutivamente subordinata al mancato pagamento del saldo prezzo, ossia alla seconda trance di € 140.000,00 da versarsi a entro il 30.09.2020;
d) in pendenza della condizione, l'acquirente si premurava di programmare l'espletamento di numerosi incombenti (attestazione quietanza saldo prezzo di € 140mila; raccolta assenso restrizione ipoteca descritta nel rogito 8/3/2019; stipula dell'atto di cancellazione della condizione risolutiva;
etc etc) sia con la sia con il nuovo liquidatore di parte attrice;
pag. 3 e) di contro, il nuovo liquidatore dapprima ometteva di rispondere sia alle richieste del notaio che alle richieste della poi si riservava CP_3
di effettuare approfondimenti e valutazioni in merito alla questione;
f) poiché si rendeva disponibile alla restrizione ipotecaria in favore della convenuta solo dietro pagamento previsto della somma di € 140.000,00, la società attrice provvedeva al versamento del saldo prezzo di € 140.000,00 nelle mani della CP_3
g) con successiva mail del 15.10.2020 il liquidatore contestava l'eseguito pagamento nella mani della
2. La causa è stata istruita per tabulas.
3. Parte attrice ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per effetto dello spirare del termine essenziale entro cui parte acquirente avrebbe dovuto corrispondere il prezzo per l'acquisto dei terreni di cui è causa.
In particolare, parte attrice ha invocato l'applicazione della clausola contrattuale del seguente tenore letterale “Stante le modalità di pagamento del prezzo le parti convengono che il trasferimento della proprietà sia sottoposta alla condizione risolutiva prevista nell'interesse di parte venditrice del mancato integrale pagamento del prezzo entro il suddetto termine che considerano essenziale del
30.09.2020. La condizione risolutiva si considererà verificata pertanto solo per il decorso del termine ora detto e, quale speciale clausola penale, le parti convengono che la somma oggi corrisposta e che sarà utilizzata dalla parte venditrice per rimborsare parzialmente il debito nascente dal mutuo oltre indicato verso la Banca Nazionale del Lavoro, sia definitivamente trattenuta dalla parte venditrice, con riserva da parte di quest'ultima di agire per gli eventuali ulteriori danni subiti”.
Parte attrice ha quindi allegato la mancata corresponsione del saldo del prezzo pari ad € 140.000,00 entro il 30.09.2020.
pag. 4 Innanzi a detta allegazione parte convenuta , nell'opporsi alla domanda, ha eccepito l'intervenuta rinuncia al termine oltre alla circostanza di aver corrisposto il pagamento del saldo del prezzo pattuito al creditore ipotecario (la Banca Nazionale del lavoro), con cui la società attrice aveva stipulato un accordo transattivo per la liberazione della ipoteca gravante sui beni oggetto di vendita.
Ciò premesso, occorre innanzitutto interpretare correttamente la clausola contrattuale che prevede “quale condizione risolutiva il pagamento del prezzo entro un termine definito essenziale”;
In relazione all'anzidetto profilo, la clausola contrattuale qualifica al contempo il 30.09.2020 come termine essenziale e richiama una
“condizione risolutiva” legata al mancato integrale pagamento entro quella data.
Orbene, è noto che termine e condizione, quali elementi accidentali del contratto, sono istituti ontologicamente distinti dal momento che la condizione implica l'avveramento di un avvenimento futuro ed incerto, mentre il termine attiene ad un evento futuro ma certo. L'incertezza dell'evento è proprio ciò che distingue la condizione dal termine. Ne consegue che non è giuridicamente corretto dedurre un termine quale condizione risolutiva.
Escluso, pertanto, che le parti possano avere previsto quale condizione risolutiva un termine essenziale, il riferimento negoziale alla “condizione risolutiva” non può che valere o quale termine essenziale tout court ovvero quale termine essenziale unitamente alla previsione di una clausola risolutiva espressa.
Pur essendo chiaro che termine essenziale e clausola risolutiva espressa sono fattispecie autonome, con diversi presupposti e meccanismi applicativi pag. 5 dato che nel termine essenziale l'effetto risolutivo opera di diritto allo spirare del termine, salvo dichiarazione, entro tre giorni, di voler comunque esigere la prestazione (art.1457 c.c.), nella clausola risolutiva espressa l'effetto si produce solo se la parte dichiara di volersene avvalere (art.1456
c.c.), non sussiste incompatibilità tra le due fattispecie.
Ciò posto, il Giudicante è chiamato innanzitutto alla verifica della sussistenza nel contratto di un termine essenziale.
E' noto che sulla base del consolidato orientamento del Giudice di legittimità “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata”( cfr. Cass. Sez.2-, Sentenza n.9529 del
11/04/2025 ).
Nel caso di specie, deve tenersi in conto di come il termine per il saldo del prezzo s'inserisse in un disegno economico complessivo in cui vi è in atti una transazione pregressa con Banca Nazionale del Lavoro che imponeva, quale esito operativo, la restrizione dell'ipoteca gravante sul compendio, mentre la provvista del prezzo della compravendita era funzionalmente destinata a tacitare la Banca. Ciò lo si ricava in maniera chiara dalla documentazione prodotta oltreché dal richiamo esplicito operato nel contratto di compravendita proprio all'accordo transattivo.
pag. 6 Ritiene, quindi, il giudicante che la volontà delle parti sia stata quella di apporre al contratto un termine essenziale non certamente fine a sé stesso, bensì nell'interesse del conseguimento, in tempi utili, della restrizione ipotecaria.
Considerato che a manifestato disponibilità a ricevere il pagamento CP_2
ed a stipulare l'assenso alla restrizione immediatamente dopo il 30.09.2020, non può ritenersi che sia andata perduta l'utilità economica del contratto per il mero decorso del termine.
Ne discende che in difetto del presupposto funzionale che giustifica l'essenzialità del termine, non può dirsi prodotto l'effetto caducatorio automatico collegato al mero decorso del termine.
Per completezza, laddove la clausola fosse letta quale clausola risolutiva espressa, l'attrice avrebbe dovuto provare di aver inviato dichiarazione atta a dimostrare di volersene avvalere.
Tuttavia, non risulta che detta dichiarazione sia mai stata resa secondo quanto previsto dalla legge.
Quanto al diverso problema dell'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dall' alla piuttosto che alla venditrice, Controparte_1 CP_2
ritiene il Giudicante che la questione esuli dal thema decidendum, avendo l'attore domandato la risoluzione del contratto e non il suo esatto adempimento.
4. La domanda di condanna ex articolo 96 comma 1 c.p.c., proposta dalla convenuta non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la responsabilità aggravata processuale discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta e, precisamente, per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 96 c.p.c.,
pag. 7 dall'avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (vedi Cass.
n. 25041/21).
Va ricordato poi il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la responsabilità per abuso del processo non può farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (in tal senso Cass. n. 26545/21).
Orbene, il comportamento tenuto da parte attrice nel corso della causa non
è stato connotato da elementi concreti di antigiuridicità, mala fede o colpa grave, dovendosi al contrario attestare nell'ambito di un legittimo esercizio costituzionalmente garantito della facoltà di agire e resistere in giudizio.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto 13 agosto 2022, n. 147; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, con riduzione del 50% per l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna CP_1 [...]
Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
Controparte_1 CP_1
che liquida in €7.051,50 per onorari, oltre spese
[...]
generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pag. 8 Così deciso in Pisa, lì 10 settembre 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri
pag. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.612 del RGAC dell'anno 2022, avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Urti e Marco Montanelli;
ATTRICE
E
Controparte_1
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Fabiani;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 8.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo la concessione dei termini massimi di legge.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
ha adito l'intestato
[...] Parte_1
Tribunale affinché dichiarasse l'intervenuta risoluzione del contratto di pag. 1 compravendita stipulato in data 08 marzo 2019, ai rogiti del Notaio di Fucecchio (FI) (Repertorio n.140.928 – Raccolta Persona_1
n.39.507) fra l' Parte_1
ed il sig. quale titolare della ditta
[...] Controparte_1
individuale Az. , stante l'infruttuoso Parte_2
decorso del termine del 30.9.2020, che le parti nel contratto hanno considerato essere essenziale, senza che entro tale data l'acquirente abbia provveduto in favore del venditore al pagamento del saldo prezzo di euro
140.000,00.
1.1 A fondamento della domanda ha dedotto:
a) che, in data 8 marzo 2019, stipulava con quale Controparte_1
titolare della ditta individuale Az. Age. Le Rocche, la compravendita di terreni agricoli della complessiva estensione catastale di 23.67.00 ettari con nucleo di fabbricati rurali posti in Comune di San Miniato, meglio descritti nell'atto pubblico del Notaio di Persona_1
Fucecchio (FI) (Rep. 140.928 – Racc. 39.507);
b) che il prezzo della compravendita veniva pattuito nella complessiva somma di € 240.000,00, di cui € 100000,00 già pagati prima dell'atto
, mentre i restanti € 140.000,00 successivamente;
c) che , nell'accordo, le parti prevedevano quale condizione risolutiva che il residuo del prezzo fosse corrisposto entro il termine essenziale del 30.09.2020;
d) che alla data del 30.09.2020 non veniva corrisposto il residuo del prezzo, di talchè il contratto era da intendersi risolto ipso iure con la conseguenza che il venditore poteva trattenere a titolo di penale la somma di € 100.000,00, così come stabilito nel contratto.
pag. 2 1.2 Con comparsa di risposta, depositata in data 1.02.19, si è costituita in giudizio l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale
[...]
si è opposta all'accoglimento della domanda con condanna alla refusione delle spese di lite, anche ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c..
1.3 In fatto, ha dedotto che:
a) in data 24.12.2018 l'attrice raggiungeva con la Parte_1
specifico accordo in forza del quale s'impegnava a corrispondere alla
Banca la somma di € 240.000,00 a fronte dell'impegno della Banca di procedere a restrizione ipotecaria relativamente ai beni oggetto della compravendita con l'Azienda convenuta;
b) in data 08.03.2019 l'attrice , in forza degli accordi raggiunti Parte_1
con la procedeva alla stipula della compravendita di cui è CP_3
causa,
c) in ragione del collegamento negoziale sussistente tra gli accordi raggiunti dall'attrice con e la compravendita per cui è causa, quest'ultima veniva risolutivamente subordinata al mancato pagamento del saldo prezzo, ossia alla seconda trance di € 140.000,00 da versarsi a entro il 30.09.2020;
d) in pendenza della condizione, l'acquirente si premurava di programmare l'espletamento di numerosi incombenti (attestazione quietanza saldo prezzo di € 140mila; raccolta assenso restrizione ipoteca descritta nel rogito 8/3/2019; stipula dell'atto di cancellazione della condizione risolutiva;
etc etc) sia con la sia con il nuovo liquidatore di parte attrice;
pag. 3 e) di contro, il nuovo liquidatore dapprima ometteva di rispondere sia alle richieste del notaio che alle richieste della poi si riservava CP_3
di effettuare approfondimenti e valutazioni in merito alla questione;
f) poiché si rendeva disponibile alla restrizione ipotecaria in favore della convenuta solo dietro pagamento previsto della somma di € 140.000,00, la società attrice provvedeva al versamento del saldo prezzo di € 140.000,00 nelle mani della CP_3
g) con successiva mail del 15.10.2020 il liquidatore contestava l'eseguito pagamento nella mani della
2. La causa è stata istruita per tabulas.
3. Parte attrice ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per effetto dello spirare del termine essenziale entro cui parte acquirente avrebbe dovuto corrispondere il prezzo per l'acquisto dei terreni di cui è causa.
In particolare, parte attrice ha invocato l'applicazione della clausola contrattuale del seguente tenore letterale “Stante le modalità di pagamento del prezzo le parti convengono che il trasferimento della proprietà sia sottoposta alla condizione risolutiva prevista nell'interesse di parte venditrice del mancato integrale pagamento del prezzo entro il suddetto termine che considerano essenziale del
30.09.2020. La condizione risolutiva si considererà verificata pertanto solo per il decorso del termine ora detto e, quale speciale clausola penale, le parti convengono che la somma oggi corrisposta e che sarà utilizzata dalla parte venditrice per rimborsare parzialmente il debito nascente dal mutuo oltre indicato verso la Banca Nazionale del Lavoro, sia definitivamente trattenuta dalla parte venditrice, con riserva da parte di quest'ultima di agire per gli eventuali ulteriori danni subiti”.
Parte attrice ha quindi allegato la mancata corresponsione del saldo del prezzo pari ad € 140.000,00 entro il 30.09.2020.
pag. 4 Innanzi a detta allegazione parte convenuta , nell'opporsi alla domanda, ha eccepito l'intervenuta rinuncia al termine oltre alla circostanza di aver corrisposto il pagamento del saldo del prezzo pattuito al creditore ipotecario (la Banca Nazionale del lavoro), con cui la società attrice aveva stipulato un accordo transattivo per la liberazione della ipoteca gravante sui beni oggetto di vendita.
Ciò premesso, occorre innanzitutto interpretare correttamente la clausola contrattuale che prevede “quale condizione risolutiva il pagamento del prezzo entro un termine definito essenziale”;
In relazione all'anzidetto profilo, la clausola contrattuale qualifica al contempo il 30.09.2020 come termine essenziale e richiama una
“condizione risolutiva” legata al mancato integrale pagamento entro quella data.
Orbene, è noto che termine e condizione, quali elementi accidentali del contratto, sono istituti ontologicamente distinti dal momento che la condizione implica l'avveramento di un avvenimento futuro ed incerto, mentre il termine attiene ad un evento futuro ma certo. L'incertezza dell'evento è proprio ciò che distingue la condizione dal termine. Ne consegue che non è giuridicamente corretto dedurre un termine quale condizione risolutiva.
Escluso, pertanto, che le parti possano avere previsto quale condizione risolutiva un termine essenziale, il riferimento negoziale alla “condizione risolutiva” non può che valere o quale termine essenziale tout court ovvero quale termine essenziale unitamente alla previsione di una clausola risolutiva espressa.
Pur essendo chiaro che termine essenziale e clausola risolutiva espressa sono fattispecie autonome, con diversi presupposti e meccanismi applicativi pag. 5 dato che nel termine essenziale l'effetto risolutivo opera di diritto allo spirare del termine, salvo dichiarazione, entro tre giorni, di voler comunque esigere la prestazione (art.1457 c.c.), nella clausola risolutiva espressa l'effetto si produce solo se la parte dichiara di volersene avvalere (art.1456
c.c.), non sussiste incompatibilità tra le due fattispecie.
Ciò posto, il Giudicante è chiamato innanzitutto alla verifica della sussistenza nel contratto di un termine essenziale.
E' noto che sulla base del consolidato orientamento del Giudice di legittimità “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata”( cfr. Cass. Sez.2-, Sentenza n.9529 del
11/04/2025 ).
Nel caso di specie, deve tenersi in conto di come il termine per il saldo del prezzo s'inserisse in un disegno economico complessivo in cui vi è in atti una transazione pregressa con Banca Nazionale del Lavoro che imponeva, quale esito operativo, la restrizione dell'ipoteca gravante sul compendio, mentre la provvista del prezzo della compravendita era funzionalmente destinata a tacitare la Banca. Ciò lo si ricava in maniera chiara dalla documentazione prodotta oltreché dal richiamo esplicito operato nel contratto di compravendita proprio all'accordo transattivo.
pag. 6 Ritiene, quindi, il giudicante che la volontà delle parti sia stata quella di apporre al contratto un termine essenziale non certamente fine a sé stesso, bensì nell'interesse del conseguimento, in tempi utili, della restrizione ipotecaria.
Considerato che a manifestato disponibilità a ricevere il pagamento CP_2
ed a stipulare l'assenso alla restrizione immediatamente dopo il 30.09.2020, non può ritenersi che sia andata perduta l'utilità economica del contratto per il mero decorso del termine.
Ne discende che in difetto del presupposto funzionale che giustifica l'essenzialità del termine, non può dirsi prodotto l'effetto caducatorio automatico collegato al mero decorso del termine.
Per completezza, laddove la clausola fosse letta quale clausola risolutiva espressa, l'attrice avrebbe dovuto provare di aver inviato dichiarazione atta a dimostrare di volersene avvalere.
Tuttavia, non risulta che detta dichiarazione sia mai stata resa secondo quanto previsto dalla legge.
Quanto al diverso problema dell'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dall' alla piuttosto che alla venditrice, Controparte_1 CP_2
ritiene il Giudicante che la questione esuli dal thema decidendum, avendo l'attore domandato la risoluzione del contratto e non il suo esatto adempimento.
4. La domanda di condanna ex articolo 96 comma 1 c.p.c., proposta dalla convenuta non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la responsabilità aggravata processuale discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta e, precisamente, per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 96 c.p.c.,
pag. 7 dall'avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (vedi Cass.
n. 25041/21).
Va ricordato poi il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la responsabilità per abuso del processo non può farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (in tal senso Cass. n. 26545/21).
Orbene, il comportamento tenuto da parte attrice nel corso della causa non
è stato connotato da elementi concreti di antigiuridicità, mala fede o colpa grave, dovendosi al contrario attestare nell'ambito di un legittimo esercizio costituzionalmente garantito della facoltà di agire e resistere in giudizio.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto 13 agosto 2022, n. 147; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, con riduzione del 50% per l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna CP_1 [...]
Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
Controparte_1 CP_1
che liquida in €7.051,50 per onorari, oltre spese
[...]
generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pag. 8 Così deciso in Pisa, lì 10 settembre 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri
pag. 9