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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 5214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5214 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
DI HE IC
ANDREA MARCHESI IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2006/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv.PELLEGRINI ESTER Parte_1 C.F._1
FEDERICA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MADREPERLA SILVIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/11/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il sig. e la CP_1
sig.ra contratto il 31/07/1994 a NOLA (NA), Atto N. 120 parte 2 serie A - anno 1994 - Parte_1
Comune di NOLA (NA);
2. nessun assegno divorzile in favore della signora e nessun assegno Parte_1
divorzile in favore del signor;
CP_1
3. le parti espressamente e reciprocamente rinunciano alla proposizione anche pagina 1 di 3 giudiziaria di qualsiasi rivendica economica dipendente e/o collegata e/o connessa al matrimonio e/o di qualsiasi ideabile iniziativa giudiziaria direttamente e/o indirettamente discendente e/o collegata e/o connessa ai reciproci rapporti economici, e,
conseguentemente, dichiarano di aver definito in via tombale ogni questione economica,
patrimoniale e non , tra gli stessi e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
4. trasformare il rito con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche;
5. ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di NOLA perché provveda alle annotazioni di legge;
6. SPESE DI LITE COMPENSATE tra le parti;
con espressa rinuncia delle parti all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse e con espressa rinuncia a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.2.2024, , premesso che in data 31/07/1994 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario in Nola (Na) con dalla cui unione Controparte_1 erano nati i figli (1996) e (1999), oggi maggiorenni ed econmicamente indipendenti, Per_1 Per_2 domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso. Si costituiva parte resistente che si associava alla domanda di separazione e divorzio, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparse le parti all'udienza del 17.9.2024 ed all'esito negativo del tentativo di conciliazione, ritenuta dal Giudice delegato la causa matura per la decisione, la causa era rimessa al Collegio.
Pronunciata la sentenza non definitiva di separazione il 23.9..2024, la causa era fissata per la prosecuzione sul divorzio.
All'udienza del 25.11.2025, a trattazione scritta, i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione. pagina 2 di 3 ***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (17.9.2024), la sentenza di separazione risulta passata in giudicato, è decorso il termine semestrale di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della prole, maggiorenne e indipendente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 celebrato in Nola il 31/07/1994, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune, N. 120, parte, 2 serie A - anno 1994;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente est.
IC PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
DI HE IC
ANDREA MARCHESI IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2006/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv.PELLEGRINI ESTER Parte_1 C.F._1
FEDERICA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MADREPERLA SILVIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/11/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il sig. e la CP_1
sig.ra contratto il 31/07/1994 a NOLA (NA), Atto N. 120 parte 2 serie A - anno 1994 - Parte_1
Comune di NOLA (NA);
2. nessun assegno divorzile in favore della signora e nessun assegno Parte_1
divorzile in favore del signor;
CP_1
3. le parti espressamente e reciprocamente rinunciano alla proposizione anche pagina 1 di 3 giudiziaria di qualsiasi rivendica economica dipendente e/o collegata e/o connessa al matrimonio e/o di qualsiasi ideabile iniziativa giudiziaria direttamente e/o indirettamente discendente e/o collegata e/o connessa ai reciproci rapporti economici, e,
conseguentemente, dichiarano di aver definito in via tombale ogni questione economica,
patrimoniale e non , tra gli stessi e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
4. trasformare il rito con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche;
5. ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di NOLA perché provveda alle annotazioni di legge;
6. SPESE DI LITE COMPENSATE tra le parti;
con espressa rinuncia delle parti all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse e con espressa rinuncia a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.2.2024, , premesso che in data 31/07/1994 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario in Nola (Na) con dalla cui unione Controparte_1 erano nati i figli (1996) e (1999), oggi maggiorenni ed econmicamente indipendenti, Per_1 Per_2 domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso. Si costituiva parte resistente che si associava alla domanda di separazione e divorzio, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparse le parti all'udienza del 17.9.2024 ed all'esito negativo del tentativo di conciliazione, ritenuta dal Giudice delegato la causa matura per la decisione, la causa era rimessa al Collegio.
Pronunciata la sentenza non definitiva di separazione il 23.9..2024, la causa era fissata per la prosecuzione sul divorzio.
All'udienza del 25.11.2025, a trattazione scritta, i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione. pagina 2 di 3 ***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (17.9.2024), la sentenza di separazione risulta passata in giudicato, è decorso il termine semestrale di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della prole, maggiorenne e indipendente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 celebrato in Nola il 31/07/1994, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune, N. 120, parte, 2 serie A - anno 1994;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente est.
IC PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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