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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. N. 136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile- Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli art. 67 e ss.
CCII iscritto al numero di ruolo sopra riportato, promosso da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
16, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Iavarone;
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.10.2024, ha proposto domanda di Parte_1
omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, predisposto con l'ausilio del dott. in veste di gestore della crisi designato dall'OCC. Con Persona_1
decreto del 14.10.2024, sono state evidenziate alcune criticità in merito alla fattibilità giuridica della proposta ed è stato assegnato un termine alla ricorrente per eventuali integrazioni. Su richiesta della parte istante, all'udienza del 28.10.2024, è stato concesso un ulteriore termine per apportare integrazioni al piano e produrre documenti.
In data 15.11.2024, la ricorrente ha depositato il piano e la proposta come modificati alla luce dei rilievi di cui sopra, allegando una relazione aggiornata redatta dal gestore della crisi.
La proposta ed il piano sono risultati ammissibili e, con decreto del 19.11.2024, emesso ai sensi dell'art. 70, co.1 CCII, è stata disposta la pubblicazione dei predetti atti nell'apposita area del sito internet istituzionale del Tribunale di Como, onerando il gestore della crisi di darne altresì comunicazione a tutti i creditori. Con il medesimo provvedimento è stata
1 disposto il divieto per tutti i creditori di iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore. Alla scadenza del termine di cui all'art. 70 co. 6 CCII, il gestore della crisi ha documentato di aver provveduto alle comunicazioni di rito. Sono pervenute osservazioni da parte del e, all'udienza del 3.02.2025, il procuratore del ricorrente e del Controparte_1
predetto creditore hanno rappresentato che erano in corso delle ulteriori verifiche al fine di chiarire l'ammontare del credito residuo del con riferimento al bilancio CP_1
consuntivo 2023-2024, nelle more approvato. Il Giudice, inoltre, rilevato che la proposta, il piano ed il decreto del 19.11.2024 non erano stati comunicati al creditore , ha CP_2 rinviato l'udienza per l'omologazione, concedendo termine per la notificazione dei predetti atti all'istituto bancario. In data 27.02.2025, il gestore ha depositato comunicazione pervenuta dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. con la quale la banca ha dato atto del regolare rimborso delle rate di mutuo da parte del debitore secondo le scadenze previste nel piano di ammortamento. All'udienza del 17.03.2025, sentito il debitore, il procuratore del ed il gestore della crisi, il Giudice si è riservato di provvedere. Controparte_1
Così ricostruito lo svolgimento del procedimento, può esaminarsi la domanda di omologa proposta.
Il piano può essere omologato.
Preliminarmente, in questa sede, deve confermarsi il giudizio circa l'ammissibilità del piano e della proposta già espresso con il richiamato decreto del 20.11.2024.
Sussiste, infatti, la competenza territoriale del Tribunale adito, atteso che la ricorrente risiede a Como, luogo da presumersi coincidente con il centro degli interessi principali del debitore.
La domanda è corredata della documentazione richiesta dall'art. 67, co. 2 CCII. È stata allegata, inoltre, la relazione ex art. 68, co. 2 CCI redatta dell'OCC nella persona del gestore della crisi dott. che è stata successivamente aggiornata ed integrata in data Persona_1
14.11.2024, contenente tutte le indicazioni e le valutazioni richieste dalla legge. Il Gestore della crisi, inoltre, ha attestato, ai sensi dell'art. 69, co. 2 lett. c) CCII, la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda del debitore.
Quanto ai presupposti soggettivi, l'istante ha provato la propria qualità soggettiva di consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII, dal momento che i propri debiti sono stati assunti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.
Invero, l'esposizione debitoria della Sig.ra deriva essenzialmente dal mutuo Parte_1 stipulato per l'acquisto della casa di abitazione, dalle spese condominiali insolute e dai crediti, già iscritti a ruolo, derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
2 Non ricorrono, inoltre, come dedotto ed attestato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 CCII, atteso che la ricorrente: - non risulta essere stata esdebitata nei cinque anni precedenti alla domanda;
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte. Non sussiste, inoltre, l'ulteriore condizione ostativa di cui all'art. 69 CCII, ossia l'evidenza che il debitore abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode- Deve ritenersi, infatti, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che al momento dell'assunzione delle obbligazioni inadempiute la ricorrente potesse non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore. Invero, la causa del sovraindebitamento è riferibile al comportamento del marito il quale, Persona_2
ritornato in Italia nel 2017, secondo quanto rilevato dal Gestore, è rimasto privo di occupazione ed ha dissipato le entrate familiari, a causa di ludopatia. La circostanza risulta confermata da quanto si evince dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata dal GIP presso il Tribunale di Como in data 13.09.2023 (sent. n. 470/2023), nell'ambito del procedimento penale n. 249/2023 R.G. GIP, nel quale il sig. Persona_2
risultava imputato per i delitti di cui all'art. 572, co. 1 e 582,585, 576 n.1 c.p. nei confronti della moglie e dei figli, per aver, tra l'altro, preteso che questi ultimi “gli consegnassero i loro soldi per il gioco d'azzardo, minacciandoli e aggredendoli in caso di rifiuto”.
Sussiste lo stato di sovraindebitamento della debitrice.
L'istante, invero, risulta gravati dalla seguente esposizione debitoria, come riassunta nella seguente tabella redatta dal gestore della crisi:
Deve precisarsi che il debito residuo derivante dal mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale ammontava, alla data del 14.11.2024, a circa 110.00,00 euro, come
3 indicato dal gestore della crisi nella propria relazione integrativa. Quanto ai crediti vantati dal alla luce delle osservazioni pervenute, all'udienza del 17.03.2025, il Controparte_1
procuratore del ricorrente ed il procuratore del creditore hanno chiarito che sussiste un ulteriore credito di 4.651,27 euro, non ricompreso nel piano in quanto maturato successivamente alla domanda, all'esito dell'approvazione del bilancio consuntivo in data
22.01.2025. Il suddetto credito, quindi, verrà pagato mensilmente dalla debitrice con le proprie risorse reddituali non destinate alla soddisfazione degli altri creditori destinatari della proposta (al netto dei versamenti mensili previsti nel piano, infatti, alla debitrice residuerà una disponibilità di euro 500,00, da destinarsi altresì al pagamento delle spese condominiali relative all'esercizio corrente).
A fronte dell'esposizione debitoria descritta, l'istante svolge attività lavorativa in qualità di lavoratrice dipendente, percependo una retribuzione media mensile netta pari a circa 1.000,00 euro. Il nucleo familiare risulta composto, altresì, dai figli convivente e Persona_3 Per_4
entrambi assunti con contratto di lavoro subordinato part-time e retribuzione media
[...]
mensile netta di circa 900,00 euro ciascuno. A fronte di tali entrate, le spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare sono state quantificate in circa 1.950,00 euro e sono state ritenute congrue dal gestore della crisi, atteso, peraltro, che la rata del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore ammonta a 1.000,00 euro mensili.
Alla luce delle richiamate circostanze appare evidente come il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento, da intendersi come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore”, vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori
(insolvenza). Invero, nel caso di specie l'incapacità di pagamento dei debiti scaduti si è già manifestata, come si evince, altresì, dall'atto di precetto notificato per conto del Condominio
D.A.P. Invero, la debitrice si trova in una situazione di oggettiva e rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, tenuto conto dell'entità del reddito disponibile, al netto delle spese di mantenimento del proprio nucleo familiare comprensiva della rata di mutuo, come meglio indicato supra.
Il piano proposto dalla ricorrente si fonda, in primo luogo, sulla previsione di cui all'art. 67, co. 5 CCII, secondo il quale è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del
4 debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni. La disposizione, dunque, consente al debitore di tenere fuori dal perimetro della procedura il debito contratto per l'acquisto della prima casa, in guisa da tutelare l'interesse primario alla tutela della propria abitazione. Sul punto, come già anticipato, il creditore ipotecario ha espressamente confermato che il debitore ha provveduto a pagare CP_2
regolarmente le rate di mutuo secondo le scadenze previste nel piano di ammortamento e non si è opposto all'omologazione del piano (cfr. comunicazione allegata alla nota di deposito del
27.02.2025).
La ricorrente, invero, ha proposto di destinare al soddisfacimento dei propri creditori (diversi dalla banca mutuataria) una somma mensile pari a 350,00 euro, di cui 150,00 euro resi disponibili dalla parte istante e 200,00 euro resi disponibili congiuntamente dai figli Per_4
e per un periodo complessivo di sei anni, secondo le tempistiche meglio
[...] Persona_3
indicate nel piano e nella proposta come da ultimo modificate.
Tali risorse, invero, consentirebbero il pagamento dei seguenti importi a favore dei creditori:
- pagamento integrale del credito privilegiato;
CP_3
- : pagamento di euro 8.646,11 euro, pari al 77,8 % dell'ammontare del Controparte_4
credito complessivo (11.113,70 euro);
- pagamento di euro 12.096,00 pari al 42,50 % del debito complessivo Controparte_1
che ammonta ad 28.411,49 euro.
Quanto all'ulteriore credito del maturato successivamente alla domanda, Controparte_1
si rimanda alle precisazioni di cui sopra.
La proposta ed il piano, anche alla luce delle valutazioni espresse dal gestore della crisi, appaiono, pertanto, ammissibili.
È opportuno ricordare, infatti, in termini generali che la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
È possibile prevedere anche la falcidia dei crediti privilegiati, purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC (art. 67, co. 4). La relazione particolareggiata, come integrata, appare sorretta da argomentazioni logiche e prive di vizi, atteso che in ipotesi di liquidazione del patrimonio del debitore e, quindi, di vendita dell'immobile di proprietà, anche in caso di aggiudicazione al primo esperimento di vendita al prezzo base (senza la riduzione prevista per l'offerta minima), il ricavato consentirebbe la sola soddisfazione delle spese prededucibili, del credito privilegiato
5 vantato dal Comune di Como e solo parzialmente (per 8.646,11 euro appunto) del credito privilegiato vantato da (in forza della collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c.). Nulla CP_5 residuerebbe, invece, per i creditori chirografari. In ipotesi di vendita del bene all'offerta minima (e quindi al prezzo base ridotto del 25 %), peraltro, o in ipotesi di riduzione del prezzo base per infruttuosità del primo esperimento di vendita, il ricavato consentirebbe solo il pagamento parziale del creditore ipotecario. Appare, pertanto, che i creditori che godono del solo privilegio generale mobiliare non potrebbero, dunque, trovare migliore soddisfazione nell'alternativa liquidatoria. La proposta, inoltre, prevede l'acquisizione di “finanza esterna” da parte dei figli, liberamente distribuibile fra i creditori del beneficiario. Risulta, dunque, rispettata la regola della cd. “relative priority rule”, che consente al consumatore la libera disposizione dei beni futuri (nel caso di specie, risorse reddituali) senza essere obbligato a soddisfare prioritariamente i creditori aventi privilegio generale mobiliare e sempre che il trattamento a questi ultimi riservato sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Nel caso di specie, come anticipato, è verosimile ritenere che nel caso di liquidazione del patrimonio, il creditore privilegiato non riceverebbe un miglior trattamento rispetto CP_5
alla percentuale riconosciuta dal piano, tenuto conto anche della parziale incapienza dell'immobile ipotecato e del termine di tre anni previsto in tema di esdebitazione di diritto in ipotesi di liquidazione controllata.
Quanto alla tempistica dei pagamenti previsti per i creditori privilegiati, inoltre, conviene ricordare che l'art. 67, co. 4 CCII, come da ultimo modificato, dispone che la proposta possa prevedere una “moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”. Sul punto, nondimeno conviene ricordare che la Suprema Corte, con riferimento alla previgente l. n. 3/2012, ha chiarito che “negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore “ (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 17834 del 03/07/2019 nonché Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17391 del 20/08/2020). Tali principi appaiono applicabili anche a seguito della modifica apportata all'art. 67, co. 4 CCII, che ha reintrodotto un limite alla moratoria pari a due anni dall'omologazione. Occorre osservare, infine, che la proposta del debitore prevede che il credito chirografario vantato dal Condominio venga soddisfatto
6 (parzialmente) prima del pagamento previsto a favore dei privilegiati. Tale circostanza non impedisce di ritenere ammissibile la proposta, giacché deve essere concessa ai creditori privilegiati la possibilità di valutare la convenienza della stessa, e, eventualmente, di accettare, oltre alla rateizzazione del credito, anche la postergazione parziale dei pagamenti
(in termini analoghi, cfr. decreto del Tribunale di Avellino, est. Russolillo, del 9 febbraio
2022, reperibile su “ilcaso.it.”).
Nel caso di specie, nessuno dei creditori privilegiati ha proposto osservazioni o contestato la convenienza della proposta, potendosi ritenere, pertanto, che abbiano implicitamente accettato, oltre alla rateizzazione del credito anche la postergazione parziale dei pagamenti.
Quanto alla durata, inoltre, deve ritenersi astrattamente omologabile un piano che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta (in questi termini Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 27544 del 28/10/2019, con riferimento alla disciplina previgente). Come si è anticipato, non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori, sicché non deve essere esaminata la convenienza della proposta, la cui valutazione è riservata ed è stata effettuata da questi ultimi. Le osservazioni proposte dal infatti, riguardavano Controparte_1 essenzialmente l'esatta quantificazione del credito, circostanza che, all'esito del confronto tra le parti, è stata precisata all'udienza del 17.03.2025 nei termini anzidetti.
Il piano, anche alla luce delle valutazioni espresse dal gestore della crisi, pertanto, oltreché ammissibile per le ragioni espresse, deve ritenersi fattibile, atteso che le risorse necessarie al pagamento dei creditori provengono dai redditi percepiti dall'istante e dai propri figli, tutti titolari di rapporto di lavoro dipendente.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, il piando di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da deve essere omologato. Parte_1
P.Q.M.
- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Pt_1
(C.F. ), residente in [...];
[...] C.F._1
- dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato, avvertendolo che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70 comma 1 CCI;
7 - dà atto che il piano del consumatore omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70 CCI;
- dispone che, per effetto dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte di creditori con causa o titolo anteriore;
- dispone che il Gestore vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCI;
- dispone che il Gestore depositi ogni sei mesi un rapporto riepilogativo delle attività svolte e riferisca sullo stato di esecuzione del piano;
il Gestore terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenterà al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito;
il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzerà il pagamento;
- dispone che la presente sentenza, unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, entro 48 ore, sia pubblicata a cura del gestore della crisi sul sito internet di questo Tribunale, previo oscuramento dei dati sensibili, con particolare riguardo a condizioni sanitarie o sociali, del debitore e del nucleo familiare, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori ex art. 70 CCII;
- dichiara la chiusura della procedura;
Si comunichi al gestore della crisi ed al ricorrente.
Così deciso in Como, il 04.04.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò
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