Sentenza 4 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria.
Commentario • 1
- 1. Accertamento Fiscale Ai Piloti Di Aereo: Come Difendersi LegalmenteGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 28 maggio 2026
Introduzione L'accertamento fiscale che colpisce un pilota di aereo non è quasi mai un “normale” controllo tributario. Dietro un avviso rivolto a un navigante, infatti, spesso si intrecciano questioni molto più complesse di quelle che riguardano il contribuente medio: residenza fiscale contestata nonostante l'iscrizione all'AIRE, redditi da lavoro dipendente prodotti in traffico internazionale, applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni sbagliata o incompleta, indagini finanziarie sui conti personali, ricostruzioni sintetiche del reddito, tassazione di somme collegate al Fondo speciale per il trasporto aereo o ad altre indennità e integrazioni. Dal 2024, inoltre, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/10/2024, n. 26014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26014 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (Sez. 3, ord. n. 1352 del 12/01/2024 - Rv. 669797 – 01). In altri termini, il principio di autosufficienza e di specificità del ricorso non rappresenta un mero formalismo, ma si declina secondo i principi CEDU sul piano sostanziale, in una necessaria rispondenza delle allegazioni al dovere decisorio del giudice, tale da consentire – nel quadro del giusto processo tutelato dall’art. 111 cost. - il diritto di difesa della controparte, salvaguardando l’esigenza che il giudice di ultima istanza nazionale possa avere una cognizione completa della causa, con riferimento al suo oggetto, alla posizione delle parti, alle precedenti fasi di impugnazione ed alle ragioni di doglianza che, nel caso concreto, appaiono comunque assicurate. Ed invero, il ricorso proposto dall’ufficio finanziario si compendia di 33 pagine in cui sono esposte, distintamente e con l’ausilio di un indice chiarificatore, le diverse fasi della vicenda, sia in sede amministrativa che giudiziaria;
inoltre sono riportati ampi brani se non l’intera parte essenziale della decisione impugnata (pp. 20-21), così come le contestazioni che lo stesso ufficio aveva mosso in sede di gravame alle doglianze del contribuente ed alle prove da questi richiamate (p. 25). Il che 7 di 10 appare tanto vero che il contribuente, da p. 16 del proprio controricorso, affronta con dovizia di argomenti la vicenda sostanziale oggetto di causa, riportando lo stralcio dell’avviso di accertamento impugnato e dimostrando, così, di aver perfettamente compreso gli avversi motivi di impugnazione. 4. Tanto premesso, appare fondato il primo motivo di ricorso proposto da ADE. L’avviso di accertamento impugnato – pur a fronte della successiva riduzione in autotutela dei maggiori redditi imponibili contestati, a fronte dell’intervento della Corte cost. sull’art. 32 cit. – contiene esattamente l’indicazione del conto corrente oggetto di verifica, come pure l’entità complessiva dei versamenti su di esso compiuti dal contribuente per l’anno di imposta 2005, risultando perciò ben possibile per il dott. AN offrire prova dei rapporti causali sottostanti tali versamenti, in modo da giustificare – in tesi – gli stessi ed evitare la maggiore imposta e sanzioni contestate dall’ufficio finanziario. Sul punto è sufficiente rinviare allo stralcio dell’avviso riprodotto a p. 18 del controricorso. Del resto, nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova. (ex multiis, Cass. n. 8016 del 25/03/2024). A tal punto, si deve rilevare che l’art. 32 del DPR 600/1973 è oggetto di una ormai consolidata interpretazione del S.C., secondo cui “in tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 8 di 10 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti” (Sez. 5, ord. n. 9403 del 08/04/2024 - Rv. 670819 – 01; in precedenza cfr. Sez. 5, sent. n. 35618 del 20/12/2023 - Rv. 669935 – 01). A fronte di tale ambito applicativo, parimenti consolidata è l’affermazione – cui il collegio intende dare continuità – per cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (da ultimo, Sez. 5, ord. n. 2928 del 31/01/2024 - Rv. 670253 – 01; in precedenza anche Cass. sez. V, 4.8.2010, n. 18081 e Sez. 5, sent. n. 15857 del 29/07/2016 - Rv. 640618 – 01). La decisione impugnata non si è attenuta a tali principi, muovendosi su di un piano motivazionale che – come si è visto – 9 di 10 l’avviso di accertamento integrava in modo sufficiente, finendo così per addossare l’onere probatorio a carico dell’ufficio finanziario piuttosto che sul contribuente. Del resto, può altresì conclusivamente rilevarsi che a fronte della presunzione legale relativa discendente dall’art. 32 del DPR 600/1973, l’onere di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie oggetto di contestazione spetta al contribuente - al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili - e tale conseguenza, oltre al regime legale di cui sopra, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova (definito, come noto, da Cass. Sez. U. 30/10/2001, n. 13533, come quel criterio per cui l'onere della prova deve essere “ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l’altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione”) che è consustanziale al disposto dell’art. 2697 c.c. e che, come notato in dottrina, attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo. La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio per un nuovo esame, in conformità ai principi qui enunciati. Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla CGT di secondo grado della Campania - Napoli, in diversa 10 di 10 composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 10/07/2024.