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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 522 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 22.04.2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 20.03.2021 al n. 522 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n.69-21 pubblicata il 27.01.2021
promossa da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] esa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;
- appellante - contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 dall'Avv. all'Avv. Michele Carpinelli, dall'Avv. Marco Di Siena, dall'Avv. Emanuele Tito e dall'Avv. Luca Martini, . come da procura in atti;
- appellato -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente gravame, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, riformare la sentenza del Tribunale di Pisa n. 69/2021 pubblicata il 14.01.2021 e, per gli effetti, rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto. Con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio.”; per l'appellato: “SI CHIEDE a codesta Ill.ma Corte d'Appello di rigettare l'appello dell' confermando la Sentenza impugnata. In via Parte_1 subordinata, si formula istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione – non irrilevante e manifestamente fondata – concernente la coerenza fra l'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e gli artt. 3 e 2 della
Costituzione. Con ogni provvedimento consequenziale, anche in ordine alle spese, competenze e onorari. Salvis iuribus.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
chiedeva di rigettare, in riforma
[...] della sentenza impugnata, la domanda avanzata in primo grado da volta all'annullamento della delibera di Controparte_1 esclusione della medesima dai beneficiari del riparto della quota del cinque per mille.
Cosi nella sentenza impugnata. “Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento della “Comunicazione di esclusione” (Prot. 2020/4866) emessa dall
[...]
Controparte_2 in relazione all'elenco dei beneficiari del riparto della quota del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019 (anno di imposta 2018). A fondamento della richiesta ha dedotto che: come noto, la Legge finanziaria per il 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.) ha introdotto l'istituto del 5 per mille per offrire la possibilità a ciascun contribuente di devolvere – per
l'appunto - il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale. Previa procedura di validazione da parte della Parte_1
, il Movimento figura nell'“Elenco permanente degli enti iscritti” a tale
[...] istituto, nella categoria “Enti di volontariato”, che viene aggiornato annualmente dall' medesima e pubblicato sul relativo sito internet (cfr. estratto della Pt_1 pagina pubblicata sul sito dell' , All. n. 3). … In data 4 Parte_1 novembre 2018, il Consiglio di indirizzo del Movimento nominava Presidente il Sig.
(cfr. Verbale di nomina dell'Associazione, All. 5) e detta variazione di Parte_2 rappresentanza legale veniva formalmente comunicata all' Parte_1 il successivo 24 novembre 2018 (All. 6), mediante la trasmissione del modello AA5 disciplinato dall'art. 35 del D.P.R. 633/1972. In data 29 novembre 2019, e quindi ad oltre un anno di distanza da tale comunicazione, l' inviava CP_2 all' un provvedimento di preesclusione (All. 7) dall'elenco dei Parte_3 beneficiari della quota 5 per mille per l'esercizio finanziario 2019 (anno 2018) argomentando che “Dai riscontri eseguiti con i dati presenti in anagrafe Tributaria,
2 l'ente risulta aver variato il legale rappresentante in data 04 novembre 2018.
L'omessa trasmissione della dichiarazione sottoscritta [entro il 1 luglio 2019] del nuovo rappresentante legale costituisce causa di esclusione dall'elenco dei beneficiari del cinque per mille”, ai sensi del comma 3 dell'art.
6-bis del DPCM 23 aprile 2010 (di seguito il “Decreto”) inforza del quale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la predetta variazione, il nuovo rappresentante legale “deve provvedere, a pena di decadenza ” a trasmettere una
“nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo ”. … Nonostante la dimostrazione dell'avvenuto adempimento informativo, l' , Pt_1 Parte_1 con la Comunicazione che si impugna emessa in data 28 gennaio 2020, ha formalizzato nei confronti del l'esclusione dall'elenco dei beneficiari CP_1 del riparto della quota del 5 per mille per l'annualità 2018, perché “l'omessa trasmissione entro il termine del 1 luglio 2019 della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per variazione del rappresentante legale prevista dal comma
3 dell'art.
6-bis del DPCM 23/04/2010 ”. Il provvedimento impugnato sarebbe annullabile, tra l'altro, in quanto violativo dei principi di buona fede, collaborazione e soccorso istruttorio. Parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la previsione della percezione del beneficio avrebbe carattere “ speciale dal momento che consente la fruizione di una misura agevolativa ad alcuni soggetti alla presenza di determinati requisiti di forma e di sostanza”; trattandosi, quindi, di “una misura agevolativa” (di natura tributaria), per la cui fruizione sarebbe richiesta oltreché la “sussistenza dei requisiti sostanziali, anche l'adempimento di alcune formalità pena l'esclusione o la decadenza”, non potrebbe che farsi luogo ad un'interpretazione della relativa normativa di carattere restrittivo.”
All'esito del giudizio il Giudice annullava il provvedimento impugnato.
II. L proponeva appello avverso la sentenza di primo Parte_1 grado, articolando il gravame su tre motivi di impugnazione.
In primo luogo, contestava l'interpretazione del giudice di prime cure che aveva ritenuto comunque raggiunto lo scopo informativo L'appellante argomentava che l'art.
6-bis del D.P.C.M. 2010 imponeva espressamente al nuovo rappresentante legale di trasmettere una dichiarazione sostitutiva contenente la data di nomina e l'iscrizione dell'ente al riparto del contributo.
L sosteneva, pertanto, il carattere tassativo della norma, escludendo la Pt_1 possibilità di surrogare l'adempimento mediante comunicazioni effettuate con
3 modalità diverse, quali quelle previste dall'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, rilevanti ai fini dell'attribuzione della partita IVA, ma non idonee a soddisfare le specifiche finalità informative richieste ai fini dell'ammissione al beneficio del riparto della quota 5 per mille.
In secondo luogo, l contestava l'affermazione del Parte_1 giudice di prime cure circa l'inoffensività della violazione formale, ritenendo erronea la qualificazione della violazione come meramente formale. L'appellante evidenziava come l'adempimento dell'onere informativo costituisse condizione essenziale per l'avvalimento del beneficio, e che il potere esercitato dall'Amministrazione finanziaria, essendo vincolato alla verifica dell'integrazione dei requisiti normativamente previsti, non consentiva valutazioni discrezionali. Pertanto, l'esclusione dell'ente dall'elenco dei beneficiari rappresentava una conseguenza automatica dell'accertamento negativo, in applicazione della norma che prevede la perdita di efficacia della dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del rappresentante legale.
L confutava altresì l'assunto del giudice di prime cure secondo cui la Pt_1 violazione, non aveva arrecato alcun pregiudizio all'Amministrazione finanziaria, ribadendo che il difetto delle forme della comunicazione non aveva precluso allo Stato la conoscibilità ed il controllo di un evento rilevante ai fini dell'ammissione al riparto della quota del 5 per mille.
Con il terzo motivo di gravame, l' contestava Parte_1
l'affermazione del giudice secondo cui l'attività dell'Amministrazione finanziaria, doveva esser improntata ai principi di collaborazione e buona fede sanciti dall'art. 10 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). L'appellante sosteneva infatti di aver mantenuto un comportamento coerente e non contraddittorio, non avendo mai riconosciuto l'adeguatezza della modulistica inviata dal contribuente ai fini dell'ottenimento del beneficio, ma, al contrario, adottando condotte idonee ad esprimere una convinzione opposta.
Inoltre, l' evidenziava che, nonostante la fase di contraddittorio tra Pt_1 la Pubblica Amministrazione e il contribuente, quest'ultimo non aveva fornito documenti o informazioni utili ad impedire l'esclusione dal riparto, legittimando, pertanto, l'adozione dei provvedimenti amministrativi impugnati. L Pt_1 rilevava che la normativa prevedeva unicamente un termine entro il quale l'Amministrazione doveva effettuare i controlli, ma non anche un termine per la comunicazione dell'esito degli stessi. L'appellante evidenziava, altresì, che la fattispecie in esame non concerneva la mancata irrogazione di sanzioni, bensì
4 la decadenza da un beneficio e che, anche ove si fosse in presenza di una vera e propria sanzione, l'art. 10 della L. 212/2000 non avrebbe trovato applicazione, non sussistendo alcuna incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e non trattandosi di una violazione meramente formale.
Il vizio, infatti, aveva inciso in negativo sulla sfera giuridica dell'Amministrazione, impedendole di effettuare l'attività di controllo.
In via cautelare, l chiedeva la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, evidenziando il periculum in mora derivante dall'annullamento del provvedimento, che implicava l'ammissione della società al beneficio e la corresponsione di somme non dovute, quantificate in € 119.000,00, delle quali, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe risultata difficilmente ipotizzabile la ripetibilità.
L'associazione si costituiva in giudizio per resistere all'appello, contestando i motivi ivi formulati. Esponeva che, nel corso del 2018, il consiglio direttivo dell'associazione aveva deliberato la nomina di un nuovo presidente e che tale variazione era stata formalmente comunicata all' mediante Parte_1 la trasmissione del modello AA5, in conformità a quanto prescritto dall'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972.
Nonostante tale comunicazione, nel 2019, a distanza di oltre un anno,
l' aveva emesso un provvedimento di esclusione dall'elenco dei beneficiari CP_2 della quota del 5 per mille. Avverso tale provvedimento, ritenuto illegittimo a fronte della dimostrazione dell'adempimento informativo, l'associazione proponeva impugnazione dinanzi al competente Tribunale.
In relazione al primo motivo d'appello, l'associazione eccepiva che l'Ufficio non contestava la veridicità della comunicazione della variazione, bensì la modalità di trasmissione dei dati, effettuata mediante il modello AA5 anziché con dichiarazione sostitutiva. Tale circostanza, ad avviso dell'appellata, configurava un adempimento meramente formale, in quanto l' non aveva Pt_1 mai contestato la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari per beneficiare della contribuzione. Il bene tutelato dalla disposizione, infatti, era la tempestività informativa, al fine di garantire l'effettiva conoscenza dell'Amministrazione del mutamento della rappresentanza legale. Nel caso di specie, l'obbligo informativo era stato assolto tempestivamente, senza che fosse stato vulnerato il bene giuridico tutelato dalla disposizione.
In relazione al secondo motivo d'appello, l'associazione appellata sosteneva che il principio di collaborazione e buona fede, disciplinato dall'art. 10 della L.
5 212/2000, era ancorato ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, i quali dovevano sempre informare lo svolgimento dell'attività dell'Amministrazione finanziaria e del contribuente nei loro reciproci rapporti. Le attività disciplinate dalla legge e svolte mediante atti formali, secondo l'associazione, dovevano essere integrate da tali principi, che costituivano un canone oggettivo di condotta cui improntare il rapporto tributario, sostanziandosi in doveri di correttezza e lealtà da parte dell'Amministrazione, finalizzati a facilitare l'adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti.
Nel caso di specie, l'associazione riteneva che la condotta dell fosse Pt_1 stata contraria a tali principi, come condivisibilmente affermato dalla sentenza impugnata. Infatti, se l'associazione fosse stata informata del deficit di forma, avrebbe provveduto a reinviare l'informativa mediante l'opzione del documento ritenuto corretto. L'associazione, invece, si era convinta della correttezza del proprio comportamento, avendo adempiuto all'obbligo informativo.
La condotta dell'Amministrazione, inoltre, era ritenuta in conflitto con il dovere di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L.
241/1990 e dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, che impongono alle
Amministrazioni di invitare i soggetti privati a completare e fornire chiarimenti in ordine ai documenti o dichiarazioni già presentate.
Con riferimento alla sanzione amministrativa, l'associazione ne rilevava la manifesta sproporzione rispetto all'entità della violazione. Richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte e i principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di IVA, l'associazione sosteneva che il principio di proporzionalità doveva intendersi immanente all'ordinamento tributario e, pertanto, trovare applicazione nell'ambito di qualunque rapporto di imposta. La sanzione dell'esclusione dal 5 per mille, pertanto, non era commisurata all'entità della violazione commessa dall'associazione.
L'associazione, infine, rilevava che l'annullamento della comunicazione doveva essere in ogni caso confermato, poiché recava una sanzione del tutto illegittima per violazione del principio di riserva di legge in materia tributaria. In assenza di specifica delega derivante da una fonte di rango primario, il decreto, in quanto atto di natura secondaria, non poteva disciplinare in via autonoma il profilo sanzionatorio conseguente alla mancata osservanza dello specifico obbligo di informativa. La sanzione amministrativa, al pari di ogni altra prestazione imposta, doveva necessariamente trovare la propria disciplina in un
6 provvedimento avente valore e forza di legge. L'art.
6-bis del D.P.C.M., anziché rinviare ad una fonte di rango primario, aveva illegittimamente introdotto la sanzione dell'esclusione dal beneficio del 5 per mille per la mancata osservanza dell'obbligo informativo previsto dalla medesima disposizione.
In via subordinata, l'associazione sollevava questione di legittimità costituzionale della disposizione, poiché, autorizzando la previsione della non proporzionata pena di decadenza dal beneficio in caso di mera omissione comunicativa, senza consentire la regolarizzazione, violava i principi di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, pregiudicando anche l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione.
Infine, l'associazione contestava la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, attesa l'inesistenza del pericolo legato ad una potenziale difficoltà procedurale, anziché ad un grave e irreparabile danno, come richiesto dalla legge.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'appello proposto dall' appare infondato. Parte_1
La controversia trae origine dall'esclusione dell'appellata dall'elenco dei beneficiari del cinque per mille, disposta con delibera dell'appellante per l'anno finanziario 2019. Tale esclusione si fonda sulla presunta omissione, da parte del nuovo rappresentante legale dell'ente, della trasmissione della dichiarazione sostitutiva prevista dall'art.
6-bis, comma 3, del D.P.C.M. 23 aprile 2010, nonostante la variazione della rappresentanza legale fosse stata comunicata all' tramite modello AA5 ex art. 35 D.P.R. 633/1972. Parte_1
In data 4 novembre 2018, il provvedeva alla nomina di un CP_1 nuovo Presidente, comunicazione che veniva inoltrata all' Parte_1 in data 24 novembre 2018. Successivamente, in data 29 novembre 2019,
l'Ufficio emetteva un provvedimento di pre-esclusione dall'elenco dei beneficiari, motivato dal mancato adempimento, entro il termine del 1° luglio 2019, dell'obbligo di trasmissione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.
6- bis, comma 3, del D.P.C.M. 23 aprile 2010, a carico del nuovo legale rappresentante. L'Ufficio invitava, contestualmente, l' a presentare Parte_3 eventuali osservazioni. Il al fine di attestare l'adempimento CP_1 dell'obbligo informativo, inviava comunicazione corredata dal verbale di nomina
7 del rappresentante legale e dalla documentazione trasmessa tramite modello
AA5 in precedenza trasmesso. Ciononostante, l' formalizzava Pt_1
l'esclusione dall'elenco, per omessa trasmissione della dichiarazione sostitutiva prescritta dalla normativa.
Il provvedimento di esclusione veniva impugnato dal dinanzi CP_1 al competente Tribunale che, con la sentenza impugnata, ne determinava l'annullamento.
Ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione dei principi di correttezza e buona fede che devono improntare l'azione della Pubblica Amministrazione.
I principi di lealtà, trasparenza e collaborazione, sanciti dall'art. 1 della L.
241/1990, costituiscono principi generali dell'azione amministrativa, imponendo alla Pubblica Amministrazione di improntare la propria condotta, nei rapporti con i privati, al rispetto di tali canoni. Essi infatti traggono fondamento dai precetti costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, sanciti dall'art. 97 Cost., e sono destinati a regolare l'attività della Pubblica Amministrazione anche laddove questa eserciti un potere vincolato, costituendo regole di comportamento volte ad integrare le norme di legge, colmandone eventuali lacune, specificandone e meglio delineandone i contorni ed orientando l'azione amministrativa verso la tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti. Tali principi, in sostanza, impongono all'Amministrazione di agire in modo da non frustrare le legittime aspettative del cittadino, assicurando la massima trasparenza delle proprie decisioni e garantendo la possibilità di un effettivo contraddittorio.
La natura vincolata di un provvedimento non esime l'amministrazione dal dovere di collaborare al fine di tutelare l'affidamento del privato sulla correttezza del suo operato volto alla tutela delle sue legittime aspettative (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 11/10/2024, n. 8183).
Nel caso in esame, non sussistono dubbi in merito all'assolvimento, da parte dell'associazione, dell'onere di informazione relativo alla variazione del legale rappresentante, atteso che i dati identificativi del nuovo rappresentante sono pacificamente stati comunicati all'Amministrazione finanziaria con ampio anticipo rispetto al termine perentorio previsto dal D.P.C.M. di riferimento.
Invero, non è oggetto di contestazione che la comunicazione della dichiarazione di variazione sia stata effettuata ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
8 Sotto tale profilo, appare pienamente condivisibile l'orientamento espresso dal giudice di prime cure, il quale ha qualificato la violazione eccepita dall' come meramente formale, e pertanto inidonea a Parte_1 precludere il conseguimento del beneficio fiscale richiesto. Deve, inoltre, rilevarsi come, nella fase antecedente all'instaurazione del giudizio,
l'associazione abbia avuto un'interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria,
a seguito della quale la stessa aveva inviato copia della documentazione attestante la variazione dei dati associativi e la precedente comunicazione, al fine di adempiere all'onere informativo richiestole.
A fronte di tale comunicazione, la Pubblica Amministrazione, in ossequio ai summenzionati principi di correttezza e collaborazione con il cittadino, ben avrebbe potuto valutare i dati acquisiti ai fini del controllo da espletare, prescindendo dalla forma di comunicazione pervenutale, così da consentire il corretto espletamento della procedura di verifica. Tale condotta avrebbe, infatti, consentito a parte appellata di sanare la mera irregolarità formale, tutelando la sua legittima aspettativa al mantenimento del beneficio.
Appare evidente che l' abbia sostanzialmente adempiuto Parte_3 all'onere di comunicazione gravante sulla stessa, assolvendo allo scopo di portare a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per la verifica del permanere dei requisiti legittimanti la fruizione del beneficio fiscale, già riconosciuto al Movimento negli esercizi precedenti. La trasmissione delle informazioni, pur potendo presentare eventuali difformità formali, ha comunque raggiunto lo scopo di rendere edotta l'Amministrazione finanziaria degli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il mantenimento del beneficio.. Da questo punto di vista, deve ritenersi che la diversa modalità di comunicazione dei dati rispetto alla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, co. 3, D.P.C.M. non abbia arrecato alcun pregiudizio all , Pt_1 la quale poteva ben esercitare il proprio potere di controllo sulla base dei dati comunque acquisiti, senza che la mera difformità formale potesse inficiare l'esito della verifica alla medesima demandata.
L'eccezione sollevata dall' , concernente la presunta lesività della Pt_1 violazione e basata sulla diversità di finalità tra l'onere comunicativo ex art. 35
D.P.R. n. 633/1972 (ai fini IVA) e quello previsto dal D.P.C.M., non appare condivisibile. Non può riconoscersi carattere dirimente, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, alla forma rivestita dalla comunicazione conoscitiva, peraltro prescritta da una norma di rango secondario. L'appellante
9 non ha fornito prova della dedotta lesività né del pregiudizio concretamente subito dalla Pubblica Amministrazione a causa delle asserite omissioni formali, le quali non hanno in alcun modo compromesso le facoltà di controllo funzionali al riconoscimento del diritto invocato dall'appellata. L'asserita lesività rimane dunque mera allegazione, non supportata da elementi probatori. Lo scopo della comunicazione, consistente nel portare a conoscenza dell'Amministrazione la variazione dei dati associativi rilevanti ai fini del beneficio, è stato infatti raggiunto mediante la dichiarazione della variazione dei dati pervenuta all'Agenzia. In definitiva, l'Amministrazione finanziaria, pur essendo a conoscenza della variazione del legale rappresentante, ha omesso di attivarsi per consentire all'associazione di regolarizzare la propria posizione, contravvenendo ai principi di buona fede e collaborazione che devono permeare i rapporti tra Amministrazione e contribuente e frustrando il legittimo affidamento della parte privata.
Le considerazioni svolte conducono, pertanto, al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
La controvertibilità delle questioni oggetto del contendere giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza impugnata così provvede: Controparte_1
1) respinge l'appello;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 22.04.2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 20.03.2021 al n. 522 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n.69-21 pubblicata il 27.01.2021
promossa da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] esa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;
- appellante - contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 dall'Avv. all'Avv. Michele Carpinelli, dall'Avv. Marco Di Siena, dall'Avv. Emanuele Tito e dall'Avv. Luca Martini, . come da procura in atti;
- appellato -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente gravame, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, riformare la sentenza del Tribunale di Pisa n. 69/2021 pubblicata il 14.01.2021 e, per gli effetti, rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto. Con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio.”; per l'appellato: “SI CHIEDE a codesta Ill.ma Corte d'Appello di rigettare l'appello dell' confermando la Sentenza impugnata. In via Parte_1 subordinata, si formula istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione – non irrilevante e manifestamente fondata – concernente la coerenza fra l'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e gli artt. 3 e 2 della
Costituzione. Con ogni provvedimento consequenziale, anche in ordine alle spese, competenze e onorari. Salvis iuribus.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
chiedeva di rigettare, in riforma
[...] della sentenza impugnata, la domanda avanzata in primo grado da volta all'annullamento della delibera di Controparte_1 esclusione della medesima dai beneficiari del riparto della quota del cinque per mille.
Cosi nella sentenza impugnata. “Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento della “Comunicazione di esclusione” (Prot. 2020/4866) emessa dall
[...]
Controparte_2 in relazione all'elenco dei beneficiari del riparto della quota del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019 (anno di imposta 2018). A fondamento della richiesta ha dedotto che: come noto, la Legge finanziaria per il 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.) ha introdotto l'istituto del 5 per mille per offrire la possibilità a ciascun contribuente di devolvere – per
l'appunto - il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale. Previa procedura di validazione da parte della Parte_1
, il Movimento figura nell'“Elenco permanente degli enti iscritti” a tale
[...] istituto, nella categoria “Enti di volontariato”, che viene aggiornato annualmente dall' medesima e pubblicato sul relativo sito internet (cfr. estratto della Pt_1 pagina pubblicata sul sito dell' , All. n. 3). … In data 4 Parte_1 novembre 2018, il Consiglio di indirizzo del Movimento nominava Presidente il Sig.
(cfr. Verbale di nomina dell'Associazione, All. 5) e detta variazione di Parte_2 rappresentanza legale veniva formalmente comunicata all' Parte_1 il successivo 24 novembre 2018 (All. 6), mediante la trasmissione del modello AA5 disciplinato dall'art. 35 del D.P.R. 633/1972. In data 29 novembre 2019, e quindi ad oltre un anno di distanza da tale comunicazione, l' inviava CP_2 all' un provvedimento di preesclusione (All. 7) dall'elenco dei Parte_3 beneficiari della quota 5 per mille per l'esercizio finanziario 2019 (anno 2018) argomentando che “Dai riscontri eseguiti con i dati presenti in anagrafe Tributaria,
2 l'ente risulta aver variato il legale rappresentante in data 04 novembre 2018.
L'omessa trasmissione della dichiarazione sottoscritta [entro il 1 luglio 2019] del nuovo rappresentante legale costituisce causa di esclusione dall'elenco dei beneficiari del cinque per mille”, ai sensi del comma 3 dell'art.
6-bis del DPCM 23 aprile 2010 (di seguito il “Decreto”) inforza del quale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la predetta variazione, il nuovo rappresentante legale “deve provvedere, a pena di decadenza ” a trasmettere una
“nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo ”. … Nonostante la dimostrazione dell'avvenuto adempimento informativo, l' , Pt_1 Parte_1 con la Comunicazione che si impugna emessa in data 28 gennaio 2020, ha formalizzato nei confronti del l'esclusione dall'elenco dei beneficiari CP_1 del riparto della quota del 5 per mille per l'annualità 2018, perché “l'omessa trasmissione entro il termine del 1 luglio 2019 della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per variazione del rappresentante legale prevista dal comma
3 dell'art.
6-bis del DPCM 23/04/2010 ”. Il provvedimento impugnato sarebbe annullabile, tra l'altro, in quanto violativo dei principi di buona fede, collaborazione e soccorso istruttorio. Parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la previsione della percezione del beneficio avrebbe carattere “ speciale dal momento che consente la fruizione di una misura agevolativa ad alcuni soggetti alla presenza di determinati requisiti di forma e di sostanza”; trattandosi, quindi, di “una misura agevolativa” (di natura tributaria), per la cui fruizione sarebbe richiesta oltreché la “sussistenza dei requisiti sostanziali, anche l'adempimento di alcune formalità pena l'esclusione o la decadenza”, non potrebbe che farsi luogo ad un'interpretazione della relativa normativa di carattere restrittivo.”
All'esito del giudizio il Giudice annullava il provvedimento impugnato.
II. L proponeva appello avverso la sentenza di primo Parte_1 grado, articolando il gravame su tre motivi di impugnazione.
In primo luogo, contestava l'interpretazione del giudice di prime cure che aveva ritenuto comunque raggiunto lo scopo informativo L'appellante argomentava che l'art.
6-bis del D.P.C.M. 2010 imponeva espressamente al nuovo rappresentante legale di trasmettere una dichiarazione sostitutiva contenente la data di nomina e l'iscrizione dell'ente al riparto del contributo.
L sosteneva, pertanto, il carattere tassativo della norma, escludendo la Pt_1 possibilità di surrogare l'adempimento mediante comunicazioni effettuate con
3 modalità diverse, quali quelle previste dall'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, rilevanti ai fini dell'attribuzione della partita IVA, ma non idonee a soddisfare le specifiche finalità informative richieste ai fini dell'ammissione al beneficio del riparto della quota 5 per mille.
In secondo luogo, l contestava l'affermazione del Parte_1 giudice di prime cure circa l'inoffensività della violazione formale, ritenendo erronea la qualificazione della violazione come meramente formale. L'appellante evidenziava come l'adempimento dell'onere informativo costituisse condizione essenziale per l'avvalimento del beneficio, e che il potere esercitato dall'Amministrazione finanziaria, essendo vincolato alla verifica dell'integrazione dei requisiti normativamente previsti, non consentiva valutazioni discrezionali. Pertanto, l'esclusione dell'ente dall'elenco dei beneficiari rappresentava una conseguenza automatica dell'accertamento negativo, in applicazione della norma che prevede la perdita di efficacia della dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del rappresentante legale.
L confutava altresì l'assunto del giudice di prime cure secondo cui la Pt_1 violazione, non aveva arrecato alcun pregiudizio all'Amministrazione finanziaria, ribadendo che il difetto delle forme della comunicazione non aveva precluso allo Stato la conoscibilità ed il controllo di un evento rilevante ai fini dell'ammissione al riparto della quota del 5 per mille.
Con il terzo motivo di gravame, l' contestava Parte_1
l'affermazione del giudice secondo cui l'attività dell'Amministrazione finanziaria, doveva esser improntata ai principi di collaborazione e buona fede sanciti dall'art. 10 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). L'appellante sosteneva infatti di aver mantenuto un comportamento coerente e non contraddittorio, non avendo mai riconosciuto l'adeguatezza della modulistica inviata dal contribuente ai fini dell'ottenimento del beneficio, ma, al contrario, adottando condotte idonee ad esprimere una convinzione opposta.
Inoltre, l' evidenziava che, nonostante la fase di contraddittorio tra Pt_1 la Pubblica Amministrazione e il contribuente, quest'ultimo non aveva fornito documenti o informazioni utili ad impedire l'esclusione dal riparto, legittimando, pertanto, l'adozione dei provvedimenti amministrativi impugnati. L Pt_1 rilevava che la normativa prevedeva unicamente un termine entro il quale l'Amministrazione doveva effettuare i controlli, ma non anche un termine per la comunicazione dell'esito degli stessi. L'appellante evidenziava, altresì, che la fattispecie in esame non concerneva la mancata irrogazione di sanzioni, bensì
4 la decadenza da un beneficio e che, anche ove si fosse in presenza di una vera e propria sanzione, l'art. 10 della L. 212/2000 non avrebbe trovato applicazione, non sussistendo alcuna incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e non trattandosi di una violazione meramente formale.
Il vizio, infatti, aveva inciso in negativo sulla sfera giuridica dell'Amministrazione, impedendole di effettuare l'attività di controllo.
In via cautelare, l chiedeva la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, evidenziando il periculum in mora derivante dall'annullamento del provvedimento, che implicava l'ammissione della società al beneficio e la corresponsione di somme non dovute, quantificate in € 119.000,00, delle quali, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe risultata difficilmente ipotizzabile la ripetibilità.
L'associazione si costituiva in giudizio per resistere all'appello, contestando i motivi ivi formulati. Esponeva che, nel corso del 2018, il consiglio direttivo dell'associazione aveva deliberato la nomina di un nuovo presidente e che tale variazione era stata formalmente comunicata all' mediante Parte_1 la trasmissione del modello AA5, in conformità a quanto prescritto dall'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972.
Nonostante tale comunicazione, nel 2019, a distanza di oltre un anno,
l' aveva emesso un provvedimento di esclusione dall'elenco dei beneficiari CP_2 della quota del 5 per mille. Avverso tale provvedimento, ritenuto illegittimo a fronte della dimostrazione dell'adempimento informativo, l'associazione proponeva impugnazione dinanzi al competente Tribunale.
In relazione al primo motivo d'appello, l'associazione eccepiva che l'Ufficio non contestava la veridicità della comunicazione della variazione, bensì la modalità di trasmissione dei dati, effettuata mediante il modello AA5 anziché con dichiarazione sostitutiva. Tale circostanza, ad avviso dell'appellata, configurava un adempimento meramente formale, in quanto l' non aveva Pt_1 mai contestato la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari per beneficiare della contribuzione. Il bene tutelato dalla disposizione, infatti, era la tempestività informativa, al fine di garantire l'effettiva conoscenza dell'Amministrazione del mutamento della rappresentanza legale. Nel caso di specie, l'obbligo informativo era stato assolto tempestivamente, senza che fosse stato vulnerato il bene giuridico tutelato dalla disposizione.
In relazione al secondo motivo d'appello, l'associazione appellata sosteneva che il principio di collaborazione e buona fede, disciplinato dall'art. 10 della L.
5 212/2000, era ancorato ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, i quali dovevano sempre informare lo svolgimento dell'attività dell'Amministrazione finanziaria e del contribuente nei loro reciproci rapporti. Le attività disciplinate dalla legge e svolte mediante atti formali, secondo l'associazione, dovevano essere integrate da tali principi, che costituivano un canone oggettivo di condotta cui improntare il rapporto tributario, sostanziandosi in doveri di correttezza e lealtà da parte dell'Amministrazione, finalizzati a facilitare l'adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti.
Nel caso di specie, l'associazione riteneva che la condotta dell fosse Pt_1 stata contraria a tali principi, come condivisibilmente affermato dalla sentenza impugnata. Infatti, se l'associazione fosse stata informata del deficit di forma, avrebbe provveduto a reinviare l'informativa mediante l'opzione del documento ritenuto corretto. L'associazione, invece, si era convinta della correttezza del proprio comportamento, avendo adempiuto all'obbligo informativo.
La condotta dell'Amministrazione, inoltre, era ritenuta in conflitto con il dovere di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L.
241/1990 e dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, che impongono alle
Amministrazioni di invitare i soggetti privati a completare e fornire chiarimenti in ordine ai documenti o dichiarazioni già presentate.
Con riferimento alla sanzione amministrativa, l'associazione ne rilevava la manifesta sproporzione rispetto all'entità della violazione. Richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte e i principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di IVA, l'associazione sosteneva che il principio di proporzionalità doveva intendersi immanente all'ordinamento tributario e, pertanto, trovare applicazione nell'ambito di qualunque rapporto di imposta. La sanzione dell'esclusione dal 5 per mille, pertanto, non era commisurata all'entità della violazione commessa dall'associazione.
L'associazione, infine, rilevava che l'annullamento della comunicazione doveva essere in ogni caso confermato, poiché recava una sanzione del tutto illegittima per violazione del principio di riserva di legge in materia tributaria. In assenza di specifica delega derivante da una fonte di rango primario, il decreto, in quanto atto di natura secondaria, non poteva disciplinare in via autonoma il profilo sanzionatorio conseguente alla mancata osservanza dello specifico obbligo di informativa. La sanzione amministrativa, al pari di ogni altra prestazione imposta, doveva necessariamente trovare la propria disciplina in un
6 provvedimento avente valore e forza di legge. L'art.
6-bis del D.P.C.M., anziché rinviare ad una fonte di rango primario, aveva illegittimamente introdotto la sanzione dell'esclusione dal beneficio del 5 per mille per la mancata osservanza dell'obbligo informativo previsto dalla medesima disposizione.
In via subordinata, l'associazione sollevava questione di legittimità costituzionale della disposizione, poiché, autorizzando la previsione della non proporzionata pena di decadenza dal beneficio in caso di mera omissione comunicativa, senza consentire la regolarizzazione, violava i principi di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, pregiudicando anche l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione.
Infine, l'associazione contestava la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, attesa l'inesistenza del pericolo legato ad una potenziale difficoltà procedurale, anziché ad un grave e irreparabile danno, come richiesto dalla legge.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'appello proposto dall' appare infondato. Parte_1
La controversia trae origine dall'esclusione dell'appellata dall'elenco dei beneficiari del cinque per mille, disposta con delibera dell'appellante per l'anno finanziario 2019. Tale esclusione si fonda sulla presunta omissione, da parte del nuovo rappresentante legale dell'ente, della trasmissione della dichiarazione sostitutiva prevista dall'art.
6-bis, comma 3, del D.P.C.M. 23 aprile 2010, nonostante la variazione della rappresentanza legale fosse stata comunicata all' tramite modello AA5 ex art. 35 D.P.R. 633/1972. Parte_1
In data 4 novembre 2018, il provvedeva alla nomina di un CP_1 nuovo Presidente, comunicazione che veniva inoltrata all' Parte_1 in data 24 novembre 2018. Successivamente, in data 29 novembre 2019,
l'Ufficio emetteva un provvedimento di pre-esclusione dall'elenco dei beneficiari, motivato dal mancato adempimento, entro il termine del 1° luglio 2019, dell'obbligo di trasmissione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.
6- bis, comma 3, del D.P.C.M. 23 aprile 2010, a carico del nuovo legale rappresentante. L'Ufficio invitava, contestualmente, l' a presentare Parte_3 eventuali osservazioni. Il al fine di attestare l'adempimento CP_1 dell'obbligo informativo, inviava comunicazione corredata dal verbale di nomina
7 del rappresentante legale e dalla documentazione trasmessa tramite modello
AA5 in precedenza trasmesso. Ciononostante, l' formalizzava Pt_1
l'esclusione dall'elenco, per omessa trasmissione della dichiarazione sostitutiva prescritta dalla normativa.
Il provvedimento di esclusione veniva impugnato dal dinanzi CP_1 al competente Tribunale che, con la sentenza impugnata, ne determinava l'annullamento.
Ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione dei principi di correttezza e buona fede che devono improntare l'azione della Pubblica Amministrazione.
I principi di lealtà, trasparenza e collaborazione, sanciti dall'art. 1 della L.
241/1990, costituiscono principi generali dell'azione amministrativa, imponendo alla Pubblica Amministrazione di improntare la propria condotta, nei rapporti con i privati, al rispetto di tali canoni. Essi infatti traggono fondamento dai precetti costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, sanciti dall'art. 97 Cost., e sono destinati a regolare l'attività della Pubblica Amministrazione anche laddove questa eserciti un potere vincolato, costituendo regole di comportamento volte ad integrare le norme di legge, colmandone eventuali lacune, specificandone e meglio delineandone i contorni ed orientando l'azione amministrativa verso la tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti. Tali principi, in sostanza, impongono all'Amministrazione di agire in modo da non frustrare le legittime aspettative del cittadino, assicurando la massima trasparenza delle proprie decisioni e garantendo la possibilità di un effettivo contraddittorio.
La natura vincolata di un provvedimento non esime l'amministrazione dal dovere di collaborare al fine di tutelare l'affidamento del privato sulla correttezza del suo operato volto alla tutela delle sue legittime aspettative (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 11/10/2024, n. 8183).
Nel caso in esame, non sussistono dubbi in merito all'assolvimento, da parte dell'associazione, dell'onere di informazione relativo alla variazione del legale rappresentante, atteso che i dati identificativi del nuovo rappresentante sono pacificamente stati comunicati all'Amministrazione finanziaria con ampio anticipo rispetto al termine perentorio previsto dal D.P.C.M. di riferimento.
Invero, non è oggetto di contestazione che la comunicazione della dichiarazione di variazione sia stata effettuata ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
8 Sotto tale profilo, appare pienamente condivisibile l'orientamento espresso dal giudice di prime cure, il quale ha qualificato la violazione eccepita dall' come meramente formale, e pertanto inidonea a Parte_1 precludere il conseguimento del beneficio fiscale richiesto. Deve, inoltre, rilevarsi come, nella fase antecedente all'instaurazione del giudizio,
l'associazione abbia avuto un'interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria,
a seguito della quale la stessa aveva inviato copia della documentazione attestante la variazione dei dati associativi e la precedente comunicazione, al fine di adempiere all'onere informativo richiestole.
A fronte di tale comunicazione, la Pubblica Amministrazione, in ossequio ai summenzionati principi di correttezza e collaborazione con il cittadino, ben avrebbe potuto valutare i dati acquisiti ai fini del controllo da espletare, prescindendo dalla forma di comunicazione pervenutale, così da consentire il corretto espletamento della procedura di verifica. Tale condotta avrebbe, infatti, consentito a parte appellata di sanare la mera irregolarità formale, tutelando la sua legittima aspettativa al mantenimento del beneficio.
Appare evidente che l' abbia sostanzialmente adempiuto Parte_3 all'onere di comunicazione gravante sulla stessa, assolvendo allo scopo di portare a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per la verifica del permanere dei requisiti legittimanti la fruizione del beneficio fiscale, già riconosciuto al Movimento negli esercizi precedenti. La trasmissione delle informazioni, pur potendo presentare eventuali difformità formali, ha comunque raggiunto lo scopo di rendere edotta l'Amministrazione finanziaria degli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il mantenimento del beneficio.. Da questo punto di vista, deve ritenersi che la diversa modalità di comunicazione dei dati rispetto alla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, co. 3, D.P.C.M. non abbia arrecato alcun pregiudizio all , Pt_1 la quale poteva ben esercitare il proprio potere di controllo sulla base dei dati comunque acquisiti, senza che la mera difformità formale potesse inficiare l'esito della verifica alla medesima demandata.
L'eccezione sollevata dall' , concernente la presunta lesività della Pt_1 violazione e basata sulla diversità di finalità tra l'onere comunicativo ex art. 35
D.P.R. n. 633/1972 (ai fini IVA) e quello previsto dal D.P.C.M., non appare condivisibile. Non può riconoscersi carattere dirimente, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, alla forma rivestita dalla comunicazione conoscitiva, peraltro prescritta da una norma di rango secondario. L'appellante
9 non ha fornito prova della dedotta lesività né del pregiudizio concretamente subito dalla Pubblica Amministrazione a causa delle asserite omissioni formali, le quali non hanno in alcun modo compromesso le facoltà di controllo funzionali al riconoscimento del diritto invocato dall'appellata. L'asserita lesività rimane dunque mera allegazione, non supportata da elementi probatori. Lo scopo della comunicazione, consistente nel portare a conoscenza dell'Amministrazione la variazione dei dati associativi rilevanti ai fini del beneficio, è stato infatti raggiunto mediante la dichiarazione della variazione dei dati pervenuta all'Agenzia. In definitiva, l'Amministrazione finanziaria, pur essendo a conoscenza della variazione del legale rappresentante, ha omesso di attivarsi per consentire all'associazione di regolarizzare la propria posizione, contravvenendo ai principi di buona fede e collaborazione che devono permeare i rapporti tra Amministrazione e contribuente e frustrando il legittimo affidamento della parte privata.
Le considerazioni svolte conducono, pertanto, al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
La controvertibilità delle questioni oggetto del contendere giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza impugnata così provvede: Controparte_1
1) respinge l'appello;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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