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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1335 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 11 marzo 2025 e promossa da:
– CF – nato a [...] – ora Lamezia Terme - il 10 Parte_1 C.F._1 settembre 1961 e residente in [...], elettivamente domiciliato in
Catanzaro, via Maddalena n. 18, presso lo studio dell'Avv. BRANCATI ANTONELLA – CF
- che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF - nata a [...] - ora Lamezia Terme - il 18.9.1967 ed Controparte_1 C.F._3 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via Calatafimi n. 26, presso e nello studio dell'Avv. ROPERTO SANTE LUCA – CF - che la rappresenta e difende giusta C.F._4 procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'11 marzo 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 18/12/2024, il sig. chiedeva che venisse Parte_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lamezia Terme (CZ) in data 04.01.1986 tra il medesimo e (Atto Numero 1, Parte II, Serie A, Anno 1986, Comune Controparte_1 di Lamezia Terme), precisando che dalla relativa unione coniugale era nata la figlia oggi Persona_1 maggiorenne ed economicamente indipendente.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: che, a causa di incompatibilità caratteriali, che rendevano impossibile il protrarsi della vita coniugale, con
Decreto di Omologazione, il Tribunale di Lamezia Terme, in data 29 ottobre 2011, pronunciava la separazione dei coniugi alle condizioni di seguito riportate:
1 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) i coniugi concordano per ciò che riguarda la casa coniugale, che questa continuerà ad essere occupata
dalla moglie fino a quando la figlia , convivente con la madre, non contrarrà matrimonio;
Persona_1
3) il sig. concorrerà al mantenimento economico della figlia e del proprio coniuge Parte_1
mediante la corresponsione di un assegno mensile di importo pari ad euro 350,00
(trecentocinquanta/00); assegno rivalutato ogni 12 mesi secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre alle spese straordinarie e sanitarie alla figlia preventivamente concordata e Persona_1 documentate;
che, dall'epoca della separazione e - comunque - dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, era cessata definitivamente ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tutto ciò premesso, così concludeva: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lamezia Terme in data in data 4 gennaio 1986; 2) Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di
Lamezia Terme, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sui relativi registri”.
Si costituiva in giudizio la resistente, sig.ra , la quale - pur aderendo espressamente alla Controparte_1 richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio – chiedeva, nel resto, la conferma in toto delle condizioni di cui al Decreto di Omologa della separazione.
All'udienza dell'11 marzo 2024, le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto – unitamente ai rispettivi difensori.
A questo punto, il Presidente introduceva il ricorrente, sig. , il quale si riportava al contenuto Parte_1 del ricorso introduttivo del giudizio e specificava: “dal matrimonio sono nate due figlie, la prima di Per_2 anni 42, sposata con figli e la seconda a nome , di anni di anni 36 circa, sposata ma senza prole;
Persona_1 la casa coniugale l'ho donata a quando si è sposata;
anche a ho donato una sua propria
Persona_1 Per_2 abitazione;
vivo a mia volta in una piccola casa di abitazione sempre di mia proprietà; a gennaio ho subito un intervento al cuore e non lavoro più, lavoravo in precedenza come muratore;
nella sentenza di separazione era stata convenuta la somma di € 350,00 che ho corrisposto sempre a ed ho continuato a farlo
Persona_1 sino al matrimonio;
ADR; non so che lavoro faccia mia moglie;
ella possiede la licenza media e si occupava prevalentemente della famiglia, pur lavorando come “baby sitter”; ADR: prendo atto della richiesta di assegno divorzile, ma credo non spetti nulla a mia moglie e mai ho dato nulla come mantenimento, per averlo sempre corrisposto – anche per effetto di accordo verbale – solo a ”; anche parte resistente si
Persona_1 riportava al contenuto dei propri scritti difensivi e dichiarava, nel corso della comparizione personale delle parti: “le figlie nate dal matrimonio si chiamano di anni 42 e , di anni 36; entrambe sono Per_2 Persona_1 sposate ed indipendenti… nel decreto di omologa era previsto un mantenimento di € 350,00 complessivi per me e per , con obbligo che mio marito ha prevalentemente adempiuto, con corresponsione a mani
Persona_1 di;
io vi ho di fatto rinunciato preferendo che questa somma fosse percepita da mia figlia nel
Persona_1 suo esclusivo interesse;
ha dato questa somma sino al matrimonio di;
ADR: chiedo un minimo
Persona_1 riconoscimento a mio favore ed a titolo di assegno divorzile”.
2 Il Presidente – in qualità – preso atto di quanto dichiarato da entrambe le parti e dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e – pertanto - deve essere accolta.
E' stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dal Decreto di Omologa del 29 ottobre 2011, emesso nell'ambito della procedura di separazione consensuale dei coniugi.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
2. La presente pronuncia concerne, altresì, l'assegno di mantenimento/divorzile a carico di Parte_1
ed in favore della moglie .
[...] Controparte_1
Giova, anzitutto, osservare che i presupposti del diritto al mantenimento del coniuge consistono nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto, in quest'ultima valutazione, della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita (giudizio necessariamente astratto ed ipotetico, ma desunto da concreti elementi di fatto).
Ciò premesso in iure, si osserva - in facto - che, nel caso di specie, il sig. ha chiesto che nulla Parte_1 venga disposto in termini di assegno divorzile – a differenza di quanto previsto nel decreto di omologa del 29 ottobre 2011 - sull'assunto della sua mutata condizione economica rispetto all'epoca della separazione, così motivandolo: “a gennaio ho subito un intervento al cuore e non lavoro più, lavoravo in precedenza come muratore” - anche se la somma di euro 350,00 prevista nella suddetta procedura di separazione, il sig.
l'ha sempre versata direttamente alla figlia - “prendo atto della richiesta di Parte_1 Persona_1 assegno divorzile, ma credo non spetti nulla a mia moglie e mai ho dato nulla come mantenimento, per averlo sempre corrisposto – anche per effetto di accordo verbale – solo a ”, circostanza confermata senza Persona_1 tentennamenti dalla resistente: “io vi ho di fatto rinunciato, preferendo che questa somma fosse percepita da mia figlia nel suo esclusivo interesse” (vedi verbale d'udienza dell'11 marzo 2025).
Tuttavia, secondo la Suprema Corte di Cassazione, la determinazione dell'assegno divorzile, alla stregua dell'art. 5 l. 1° dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di
3 vita coniugale (in tal senso, vedi Cassazione civile sez. I, 28/01/2008, n.1758).
Pertanto, a nulla rileva che la sig.ra , di fatto, abbia – in passato - rinunciato all'assegno di CP_1 mantenimento, in quanto, in applicazione dei su esposti princìpi, occorre anche in questa sede procedere ad una nuova valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti fondanti tale obbligo.
Ebbene, l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (vedi, in tal senso,
Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, n.10614).
Nel caso di specie, il sig. ha prodotto documentazione reddituale da cui si evince un ISEE pari Parte_1 ad euro 2.463,20; inoltre, ha dichiarato di non lavorare più da gennaio e che sua moglie “possiede la licenza media e si occupava prevalentemente della famiglia, pur lavorando come baby sitter”; dello stesso tenore le dichiarazioni della resistente “possiedo la licenza media e ho lavorato per cinque anni in un asilo privato;
attualmente sono priva di reddito e penso di avere diritto a tempo debito ad una pensione sociale minima”.
Dalle dichiarazioni di entrambe le parti, emerge - dunque - che la sig.ra – ormai cinquantottenne con CP_1 la sola licenza media - si è sempre occupata del ménage familiare e che era il resistente, sig. , a Parte_1 svolgere prevalentemente l'attività lavorativa utile al mantenimento economico della famiglia.
Per questi motivi
, appare equo riconoscere l'assegno di mantenimento – seppur nei minimi - a carico di ed in favore di pari ad euro 100,00 (cento) mensili;
a ben vedere - Parte_1 Controparte_1 inoltre – la parte resistente non ha del tutto rinunciato al contributo in suo favore, ritenendo insussistenti i presupposti per avere ancora diritto, ma ha solo consentito che la sua quota fosse percepita dalla figlia, avendola ritenuta maggiormente bisognosa.
3. Quanto alle spese di lite, la natura del giudizio e l'accoglimento solo parziale della domanda avanzata dalla parte ricorrente, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Lamezia Terme (CZ) in data
04.01.1986 tra il sig. – CF - e la sig.ra Parte_1 C.F._1 [...]
– CF - (matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del CP_1 C.F._3
Comune di Lamezia Terme - Atto Numero 1, Parte II, Serie A, Anno 1986, comune di Lamezia Terme);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) PONE a carico di l'assegno divorzile in favore di pari Parte_1 Controparte_1 ad euro 100,00 (cento) mensili;
4 4) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 17/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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