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19 aprile 1942
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14 settembre 1975
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1 giugno 1982
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17 luglio 2011
17 luglio 2011
Art. 2776.
(Collocazione sussidiaria sugli immobili).
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonche' all'indennita' di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati ((dal primo e)) dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente. ((197)) ((272)) -------------- AGGIORNAMENTO (197)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ha disposto (con l'art. 23, comma 39) che "La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------- AGGIORNAMENTO (272)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 2017, n. 176 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 39, ultimo periodo del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 .
(Collocazione sussidiaria sugli immobili).
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonche' all'indennita' di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati ((dal primo e)) dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente. ((197)) ((272)) -------------- AGGIORNAMENTO (197)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ha disposto (con l'art. 23, comma 39) che "La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------- AGGIORNAMENTO (272)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 2017, n. 176 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 39, ultimo periodo del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 .
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 281.28705
[…] Giurisprudenza, 16144 - pubb. 10/11/2016 Condizioni per il riconoscimento della collocazione sussidiaria sugli immobili ex art. 2776 cod. civ. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Taranto, sentenza 29/04/2024, n. 1276Provvedimento: […] Più specificatamente, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento – in favore dell'agente della riscossione – del privilegio di cui all'art. 2776 co. 3) c.c., in quanto: a) la documentazione prodotta da Organizzazione_1 (costituita da due verbali di irreperibilità dell'esecutato), è inidonea a dimostrare l'avvio di un'esecuzione mobiliare ai danni del suddetto debitore e la conseguente incapienza del creditore; […] DICHIARA l'insussistenza del privilegio ex art. 2776 c.c. in favore di Organizzazione_1Leggi di più...
- privilegio ex art. 2776 c.c.·
- collocazione preferenziale crediti·
- esecuzione immobiliare·
- pignoramento negativo·
- opposizione agli atti esecutivi·
- prova infruttuosità esecuzione mobiliare·
- incapienza debitore·
- art. 2741 c.c.