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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1758/2022 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
con il patrocinio degli avv. DRAGO VINCENZO e , con elezione di domicilio in
Indirizzo Telematico presso avv. DRAGO VINCENZO;
ATTORI
contro
:
GIÀ QUALE MANDATARIA DI CP_1 CP_2 [...]
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. TUMINO GIOVANNI e , con CP_3 P.IVA_1
elezione di domicilio in Via Ing. Migliorisi 16 null 97100 Ragusa, presso e nello studio dell'avv. TUMINO GIOVANNI;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 16.5.24, che qui si intendono richiamate.
pagina 1 di 10
N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
pagina 2 di 10
N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c.
, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato in data 22.2.22, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice, , Parte_1
, di accertamento negativo Parte_4 dell'insussistenza, in capo ai predetti, del debito oggetto di intimazione di pagina 3 di 10
N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona pagamento loro notificata nel gennaio 2022 ad iniziativa dell'avv. Giovanni
Tumino, a nome e per conto di , nella qualità di mandataria di CP_1
, e prodotto come doc. 1; CP_4 Parte_5
- dato atto di come gli stessi, in particolare, abbiano dedotto e chiesto accertarsi, da un lato, la loro mancanza di “legittimazione passiva” (id est titolarità) di alcuna posizione di garanzia quale quella indicata in tale atto stragiudiziale, e, dall'altro,
l'infondatezza del credito ivi indicato per € 96.026,59, la erronea o illegittima indicazione di interessi per mancanza di convenzione scritta e in applicazione dell'art. 55 L. F., posto il fallimento della debitrice principale Pt_6
dichiarata cessata in data 2.10.14 per chiusura del relativo fallimento, nonché
l'abuso del diritto della creditrice per essere rimasta inerte per anni ed, infine,
l'intervenuta prescrizione ordinaria del credito vantato;
- dato atto di come parte convenuta, costituitasi tardivamente con comparsa depositata in data 10.1.23, abbia eccepito l'infondatezza delle domande ex adverso proposte per tutti i motivi ivi indicati e qui richiamati per relationem e abbia chiesto il rigetto delle domande attoree;
- dato atto di come, disposto all'udienza del 12.1.23 il tentativo di media conciliazione obbligatorio ex art. 5 d.lgs 28/10, conclusasi negativamente, e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 Vi comma c.p.c., la causa sia stata chiamata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.5.24 per effetto dell'ordinanza istruttoria del 26.10.23 con la quale veniva rigettata l'istanza di esibizione di cui all'atto introduttivo di parte attrice per tutti i motivi ivi indicati;
- dato atto pertanto di come la causa sia stata istruita mediante produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali e come, in particolare, parte attrice non abbia depositato memorie istruttorie, nè ulteriori deduzioni difensive dopo la costituzione di parte convenuta e nemmeno comparse pagina 4 di 10
N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona conclusionali e memorie di replica, limitandosi a richiamare, nelle note a verbale in occasione delle diverse udienze, quanto dedotto nell'atto introduttivo;
- ritenuta l'infondatezza della domanda attorea;
- ritenuto in particolare in fatto come risultino circostanza acquisite agli atti:
1. - che gli attori, , e (unitamente a Parte_1 Parte_2 Parte_3
e erano soci della società società con Parte_7 Pt_8 Parte_6
sede legale in via Zinirco Misterbianco (CT) (cfr. circostanza non specificatamente contestata);
2. - che in data 06/07/2005, apriva presso ED Banca S.p.A. Parte_6
contratto di conto corrente di corrispondenza n. 10485840 (Doc. 6 parte convenuta) sul quale, in data 11/07/2005, veniva concesso affidamento (Doc. 7 parte convenuta) per l'importo di 25.000,00 €, valido fino a revoca;
3. - che in data 8/07/2005, la sottoscriveva con ED Banca S.p.A. Pt_6
contratto di apertura di credito in conto corrente per l'importo di complessivi
60.000,00 €, e che contestualmente veniva quindi aperto il conto corrente n.
10483161 destinato anche al rimborso del credito predetto (Doc. n. 8);
4. - che il 3/05/2006 la predetta società sottoscriveva un ulteriore contratto di affidamento, sul conto corrente n. 10485840, di € 40.000,00, valido fino al
30/09/2006 (Doc. 9 parte convenuta);
5. - che in data 11/07/2005 i signori , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, si costituivano garanti di nonché dei suoi successori o
[...] Pt_6 aventi causa, sino alla concorrenza di € 120.000,00 (Doc. 10 parte convenuta) per l'adempimento delle obbligazioni verso ED Banca S.p.A. dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite nei confronti del debitore principale;
pagina 5 di 10
N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona 6. - che in data 03/05/2006 l'importo della garanzia veniva aumentato fino a
176.000,00€ (Doc. 11 parte convenuta);
7. - che la debitrice principale non rispettava le obbligazioni assunte e stante il relativo inadempimento, con raccomandata a/r spedite giorno 03/04/2007 e ricevute il 06/04/2007 (Doc. 12 parte convenuta), ED Banca comunicava, anche ai garanti, la revoca di tutti i rapporti diffidando gli obbligati al pagamento di € 79.782,61€, oltre interessi maturati e maturandi;
8. - che perseverando nell'inadempimento, con decreto ingiuntivo n. 401/2008
(Doc. 13 parte convenuta), iscritto a Ruolo Generale n. 73/2008, il Tribunale di
Catania, ingiungeva alla società, debitrice principale, ed alla garante Pt_2
il pagamento di 30.954,10 €, oltre interessi moratori fino al soddisfo,
[...]
dovuti sulla base del contratto di affidamento in conto corrente n. 1216102 (già
n. 10485840) risolto con effetto immediato in data 06/04/2007;
9. - che contro il decreto ingiuntivo veniva proposta dalla controparte opposizione conclusasi in data 04/04/2014 (circostanza di cui da atto parte convenuta e non specificatamente contestata da parte attrice);
10. - che con sentenza n. 28 del 05/03/2010 il Tribunale di Catania dichiarava il Parte_ fallimento di e che la creditrice DI si insinuava ritualmente al Parte_ fallimento predetto e che, in seguito alla chiusura del fallimento, la veniva dichiarata cessata in data 02/10/2014 (circostanza non contestata e di cui danno atto gli stessi attori in citazione);
11. - che l'odierna convenuta diveniva titolare del credito in ragione:
a. dell'atto a a rogito del Notaio di Torino in data Persona_1
19.10.2010, rep. n. 19430, registrato a Torino in data 19.10.2010 al n.
6755 serie 1T, con cui le banche : UNICREDIT BANCA SPA,
, Parte_9 Parte_10
pagina 6 di 10
N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona , , Parte_11 Parte_12 [...]
, , Parte_13 Parte_14
Parte_15
sono state fuse per incorporazione in
[...]
ED SpA (cfr. doc. 2 parte convenuta);
b. dell'atto con cui ED S.p.A., ha conferito a Controparte_5
(oggi già con CP_2 Controparte_6
atto in data 22 gennaio 2008, n. 356676 di rep. e n. 77776 di Racc.
Notaio dott. di Milano, la procura per la gestione, anche Persona_2
stragiudiziale, dei propri crediti anomali;
c. dell'atto con cui, in data 30 settembre 2016, nell'ambito CP_2
di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999, ha ceduto a con contratto di Controparte_7
cessione pro-soluto, un pacchetto di crediti "individuabili in blocco" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U. Bancario, di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 08 ottobre 2016 Parte II n. 120 (doc. 3 parte convenuta);
d. dell'atto con cui, in data 3.04.2017, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ha ceduto a CP_7 Controparte_8
con contratto di cessione pro- soluto, un pacchetto di crediti individuabili in blocco come da avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Parte seconda n. 42 de 8.4.2017, tra cui la posizione debitoria di cui al presente atto (doc. 4);
e. dell'atto con cui in relazione ai suddetti Controparte_8
crediti, ha conferito a , oggi in forza di CP_2 CP_1
procura del 24.4.2017, rep. n. 60673 e racc. n. 11230 in Notaio Per_3
pagina 7 di 10
N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona Varsallona di Milano registrato a Milano 4 il 24.4.2017 al n. 22760 Serie
1 (cfr. doc. 9 parte convenuta) ampia procura per compiere tutti gli necessari o inerenti l'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali Crediti (doc. 5 parte convenuta);
12. - che rimanendo insoddisfatta l'odierna convenuta, notificava in data
01/02/2022 ai signori e e fideiussori Parte_1 Pt_3 Parte_2
della società cessata, atto di intimazione di pagamento e di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. per la complessiva somma di 96.026,59 €, oltre interessi fino al soddisfo (Doc. 14);
- ritenuto come a tali premesse in fatto ne segua in diritto il rigetto delle domande attoree;
- ritenuto, in particolare, che in forza delle circostanza in fatto evidenziate la convenuta abbia provato documentalmente l'effettiva sussistenza delle ragioni del debito (titolo e oggetto) dedotto nell'atto di intimazione notificato e contestato
(inadempimento alle obbligazioni bancarie assunte dalla debitrice principale poi fallita - cfr punti 2,3,4, in fatto - e dai garanti, tra cui gli odierni attori, in relazione alle garanzie prestate - cfr punti 5 e 6 in fatto) oltre all'assunzione della titolarità del lato attivo delle relative obbligazioni;
- ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per effetto degli atti interruttivi posti in essere dalla creditrice (e dante causa) tanto nel 2007 (cfr. racc inviata il 03/04/2007 e ricevute il 06/04/2007), quanto nel marzo 2008 (cfr proposizione ricorso per ingiunzione), quanto con l'insinuazione al passivo del fallimento della debitrice principale e con l'atto di intimazione qui contestato, e in applicazione del disposto degli artt. 1310 e 1957 c.c. , secondo cui l'atto pagina 8 di 10
N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona interruttivo proposto nei confronti di uno dei condebitori solidali o del debitore principale spiega effetto nei confronti di tutti gli altri e dei fideiussori, nonché dell'art. 94 L.F., secondo cui la domanda di insinuazione al passivo produce effetti di domanda giudiziale con interruzione della prescrizione per tutta la durata del fallimento;
- ritenuto pertanto non utilmente decorso il termine decennale di prescrizione ordinaria in alcuno degli intervalli temporali tra i relativi atti;
- ritenuto, infine, che alcuna valenza abusiva o di implicita rinuncia al credito possa valere, tantomeno in relazione all'articolato sviluppo delle vicende processuali e alla titolarità del rapporto rappresentate, rispetto alla relativa inerzia nell'esercizio delle prerogative del creditore e che priva di fondamento giuridico sia la relativa pretesa attorea;
- ritenuto che, anche con riferimento agli interessi, risulti, a fronte della documentazione della relativa pattuizione tanto nella voce corrispettiva che moratoria nell'ambito dei relativi rapporti (docc. 6,7,8 e 9), l'infondatezza delle domande attoree, essendo tali interessi specificatamente pattuiti e non avendo nemmeno, a fronte delle specifiche deduzioni e produzioni documentali di parte convenuta, parte attrice dedotto o contestato specificatamente alcunchè rimanendo la relativa domanda del tutto generica;
- ritenuto altresì corretto il richiamo della parte convenuta all'art. 55 L. Fall. ratione temporis vigente, secondo cui il corso degli interessi rimane sospeso nel corso della procedura fallimentare rispetto al debitore fallito ma che ciò valga esclusivamente per la società debitrice principale e limitatamente al rapporto con i creditori fallimentari e non certo al di fuori del fallimento e per i garanti tra cui gli odierni convenuti;
- ritenuto come a tali premesse segua l'integrale rigetto delle domande attoree;
pagina 9 di 10
N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona - ritenuto come le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della ridotta attività di trattazione e dell'assenza di istruttoria, seguano la soccombenza e debbano pertanto essere poste a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 1758 /2022 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 0,00 per esborsi ed in € 9.000 per compensi difensivi ex Dm
55/14 e s.m.i. (di cui € 2500 per fase di studio, € 1600 per fase introduttiva, €
2800 per fase di trattazione, ed € 2100 per fase decisoria); oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge;
Cosi' deciso in data 3 gennaio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
pagina 10 di 10
N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1758/2022 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
con il patrocinio degli avv. DRAGO VINCENZO e , con elezione di domicilio in
Indirizzo Telematico presso avv. DRAGO VINCENZO;
ATTORI
contro
:
GIÀ QUALE MANDATARIA DI CP_1 CP_2 [...]
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. TUMINO GIOVANNI e , con CP_3 P.IVA_1
elezione di domicilio in Via Ing. Migliorisi 16 null 97100 Ragusa, presso e nello studio dell'avv. TUMINO GIOVANNI;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 16.5.24, che qui si intendono richiamate.
pagina 1 di 10
N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
pagina 2 di 10
N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c.
, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato in data 22.2.22, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice, , Parte_1
, di accertamento negativo Parte_4 dell'insussistenza, in capo ai predetti, del debito oggetto di intimazione di pagina 3 di 10
N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona pagamento loro notificata nel gennaio 2022 ad iniziativa dell'avv. Giovanni
Tumino, a nome e per conto di , nella qualità di mandataria di CP_1
, e prodotto come doc. 1; CP_4 Parte_5
- dato atto di come gli stessi, in particolare, abbiano dedotto e chiesto accertarsi, da un lato, la loro mancanza di “legittimazione passiva” (id est titolarità) di alcuna posizione di garanzia quale quella indicata in tale atto stragiudiziale, e, dall'altro,
l'infondatezza del credito ivi indicato per € 96.026,59, la erronea o illegittima indicazione di interessi per mancanza di convenzione scritta e in applicazione dell'art. 55 L. F., posto il fallimento della debitrice principale Pt_6
dichiarata cessata in data 2.10.14 per chiusura del relativo fallimento, nonché
l'abuso del diritto della creditrice per essere rimasta inerte per anni ed, infine,
l'intervenuta prescrizione ordinaria del credito vantato;
- dato atto di come parte convenuta, costituitasi tardivamente con comparsa depositata in data 10.1.23, abbia eccepito l'infondatezza delle domande ex adverso proposte per tutti i motivi ivi indicati e qui richiamati per relationem e abbia chiesto il rigetto delle domande attoree;
- dato atto di come, disposto all'udienza del 12.1.23 il tentativo di media conciliazione obbligatorio ex art. 5 d.lgs 28/10, conclusasi negativamente, e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 Vi comma c.p.c., la causa sia stata chiamata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.5.24 per effetto dell'ordinanza istruttoria del 26.10.23 con la quale veniva rigettata l'istanza di esibizione di cui all'atto introduttivo di parte attrice per tutti i motivi ivi indicati;
- dato atto pertanto di come la causa sia stata istruita mediante produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali e come, in particolare, parte attrice non abbia depositato memorie istruttorie, nè ulteriori deduzioni difensive dopo la costituzione di parte convenuta e nemmeno comparse pagina 4 di 10
N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona conclusionali e memorie di replica, limitandosi a richiamare, nelle note a verbale in occasione delle diverse udienze, quanto dedotto nell'atto introduttivo;
- ritenuta l'infondatezza della domanda attorea;
- ritenuto in particolare in fatto come risultino circostanza acquisite agli atti:
1. - che gli attori, , e (unitamente a Parte_1 Parte_2 Parte_3
e erano soci della società società con Parte_7 Pt_8 Parte_6
sede legale in via Zinirco Misterbianco (CT) (cfr. circostanza non specificatamente contestata);
2. - che in data 06/07/2005, apriva presso ED Banca S.p.A. Parte_6
contratto di conto corrente di corrispondenza n. 10485840 (Doc. 6 parte convenuta) sul quale, in data 11/07/2005, veniva concesso affidamento (Doc. 7 parte convenuta) per l'importo di 25.000,00 €, valido fino a revoca;
3. - che in data 8/07/2005, la sottoscriveva con ED Banca S.p.A. Pt_6
contratto di apertura di credito in conto corrente per l'importo di complessivi
60.000,00 €, e che contestualmente veniva quindi aperto il conto corrente n.
10483161 destinato anche al rimborso del credito predetto (Doc. n. 8);
4. - che il 3/05/2006 la predetta società sottoscriveva un ulteriore contratto di affidamento, sul conto corrente n. 10485840, di € 40.000,00, valido fino al
30/09/2006 (Doc. 9 parte convenuta);
5. - che in data 11/07/2005 i signori , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, si costituivano garanti di nonché dei suoi successori o
[...] Pt_6 aventi causa, sino alla concorrenza di € 120.000,00 (Doc. 10 parte convenuta) per l'adempimento delle obbligazioni verso ED Banca S.p.A. dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite nei confronti del debitore principale;
pagina 5 di 10
N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona 6. - che in data 03/05/2006 l'importo della garanzia veniva aumentato fino a
176.000,00€ (Doc. 11 parte convenuta);
7. - che la debitrice principale non rispettava le obbligazioni assunte e stante il relativo inadempimento, con raccomandata a/r spedite giorno 03/04/2007 e ricevute il 06/04/2007 (Doc. 12 parte convenuta), ED Banca comunicava, anche ai garanti, la revoca di tutti i rapporti diffidando gli obbligati al pagamento di € 79.782,61€, oltre interessi maturati e maturandi;
8. - che perseverando nell'inadempimento, con decreto ingiuntivo n. 401/2008
(Doc. 13 parte convenuta), iscritto a Ruolo Generale n. 73/2008, il Tribunale di
Catania, ingiungeva alla società, debitrice principale, ed alla garante Pt_2
il pagamento di 30.954,10 €, oltre interessi moratori fino al soddisfo,
[...]
dovuti sulla base del contratto di affidamento in conto corrente n. 1216102 (già
n. 10485840) risolto con effetto immediato in data 06/04/2007;
9. - che contro il decreto ingiuntivo veniva proposta dalla controparte opposizione conclusasi in data 04/04/2014 (circostanza di cui da atto parte convenuta e non specificatamente contestata da parte attrice);
10. - che con sentenza n. 28 del 05/03/2010 il Tribunale di Catania dichiarava il Parte_ fallimento di e che la creditrice DI si insinuava ritualmente al Parte_ fallimento predetto e che, in seguito alla chiusura del fallimento, la veniva dichiarata cessata in data 02/10/2014 (circostanza non contestata e di cui danno atto gli stessi attori in citazione);
11. - che l'odierna convenuta diveniva titolare del credito in ragione:
a. dell'atto a a rogito del Notaio di Torino in data Persona_1
19.10.2010, rep. n. 19430, registrato a Torino in data 19.10.2010 al n.
6755 serie 1T, con cui le banche : UNICREDIT BANCA SPA,
, Parte_9 Parte_10
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N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona , , Parte_11 Parte_12 [...]
, , Parte_13 Parte_14
Parte_15
sono state fuse per incorporazione in
[...]
ED SpA (cfr. doc. 2 parte convenuta);
b. dell'atto con cui ED S.p.A., ha conferito a Controparte_5
(oggi già con CP_2 Controparte_6
atto in data 22 gennaio 2008, n. 356676 di rep. e n. 77776 di Racc.
Notaio dott. di Milano, la procura per la gestione, anche Persona_2
stragiudiziale, dei propri crediti anomali;
c. dell'atto con cui, in data 30 settembre 2016, nell'ambito CP_2
di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999, ha ceduto a con contratto di Controparte_7
cessione pro-soluto, un pacchetto di crediti "individuabili in blocco" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U. Bancario, di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 08 ottobre 2016 Parte II n. 120 (doc. 3 parte convenuta);
d. dell'atto con cui, in data 3.04.2017, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ha ceduto a CP_7 Controparte_8
con contratto di cessione pro- soluto, un pacchetto di crediti individuabili in blocco come da avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Parte seconda n. 42 de 8.4.2017, tra cui la posizione debitoria di cui al presente atto (doc. 4);
e. dell'atto con cui in relazione ai suddetti Controparte_8
crediti, ha conferito a , oggi in forza di CP_2 CP_1
procura del 24.4.2017, rep. n. 60673 e racc. n. 11230 in Notaio Per_3
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N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona Varsallona di Milano registrato a Milano 4 il 24.4.2017 al n. 22760 Serie
1 (cfr. doc. 9 parte convenuta) ampia procura per compiere tutti gli necessari o inerenti l'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali Crediti (doc. 5 parte convenuta);
12. - che rimanendo insoddisfatta l'odierna convenuta, notificava in data
01/02/2022 ai signori e e fideiussori Parte_1 Pt_3 Parte_2
della società cessata, atto di intimazione di pagamento e di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. per la complessiva somma di 96.026,59 €, oltre interessi fino al soddisfo (Doc. 14);
- ritenuto come a tali premesse in fatto ne segua in diritto il rigetto delle domande attoree;
- ritenuto, in particolare, che in forza delle circostanza in fatto evidenziate la convenuta abbia provato documentalmente l'effettiva sussistenza delle ragioni del debito (titolo e oggetto) dedotto nell'atto di intimazione notificato e contestato
(inadempimento alle obbligazioni bancarie assunte dalla debitrice principale poi fallita - cfr punti 2,3,4, in fatto - e dai garanti, tra cui gli odierni attori, in relazione alle garanzie prestate - cfr punti 5 e 6 in fatto) oltre all'assunzione della titolarità del lato attivo delle relative obbligazioni;
- ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per effetto degli atti interruttivi posti in essere dalla creditrice (e dante causa) tanto nel 2007 (cfr. racc inviata il 03/04/2007 e ricevute il 06/04/2007), quanto nel marzo 2008 (cfr proposizione ricorso per ingiunzione), quanto con l'insinuazione al passivo del fallimento della debitrice principale e con l'atto di intimazione qui contestato, e in applicazione del disposto degli artt. 1310 e 1957 c.c. , secondo cui l'atto pagina 8 di 10
N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona interruttivo proposto nei confronti di uno dei condebitori solidali o del debitore principale spiega effetto nei confronti di tutti gli altri e dei fideiussori, nonché dell'art. 94 L.F., secondo cui la domanda di insinuazione al passivo produce effetti di domanda giudiziale con interruzione della prescrizione per tutta la durata del fallimento;
- ritenuto pertanto non utilmente decorso il termine decennale di prescrizione ordinaria in alcuno degli intervalli temporali tra i relativi atti;
- ritenuto, infine, che alcuna valenza abusiva o di implicita rinuncia al credito possa valere, tantomeno in relazione all'articolato sviluppo delle vicende processuali e alla titolarità del rapporto rappresentate, rispetto alla relativa inerzia nell'esercizio delle prerogative del creditore e che priva di fondamento giuridico sia la relativa pretesa attorea;
- ritenuto che, anche con riferimento agli interessi, risulti, a fronte della documentazione della relativa pattuizione tanto nella voce corrispettiva che moratoria nell'ambito dei relativi rapporti (docc. 6,7,8 e 9), l'infondatezza delle domande attoree, essendo tali interessi specificatamente pattuiti e non avendo nemmeno, a fronte delle specifiche deduzioni e produzioni documentali di parte convenuta, parte attrice dedotto o contestato specificatamente alcunchè rimanendo la relativa domanda del tutto generica;
- ritenuto altresì corretto il richiamo della parte convenuta all'art. 55 L. Fall. ratione temporis vigente, secondo cui il corso degli interessi rimane sospeso nel corso della procedura fallimentare rispetto al debitore fallito ma che ciò valga esclusivamente per la società debitrice principale e limitatamente al rapporto con i creditori fallimentari e non certo al di fuori del fallimento e per i garanti tra cui gli odierni convenuti;
- ritenuto come a tali premesse segua l'integrale rigetto delle domande attoree;
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N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona - ritenuto come le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della ridotta attività di trattazione e dell'assenza di istruttoria, seguano la soccombenza e debbano pertanto essere poste a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 1758 /2022 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 0,00 per esborsi ed in € 9.000 per compensi difensivi ex Dm
55/14 e s.m.i. (di cui € 2500 per fase di studio, € 1600 per fase introduttiva, €
2800 per fase di trattazione, ed € 2100 per fase decisoria); oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge;
Cosi' deciso in data 3 gennaio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
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N. R.G. 1758/2022 Trib. Verona