Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/03/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il giudice unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2880 dell'anno 2023, avente per oggetto: pagamento compensi,
TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenica Urselli, ricorrente E
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
e (c.f. , rappresentati e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 difesi dall'avv. Angela Tucci resistenti All'udienza del 19.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che avvocato, con ricorso depositato telematicamente il Parte_1
26.05.2023, introduceva il presente procedimento semplificato di cognizione, ex artt. 14
d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies c.p.c., con il quale chiedeva la liquidazione delle somme a lei spettanti a titolo di spese e competenze maturate per l'attività prestata in favore dei resistenti in epigrafe indicati in un procedimento giudiziale civile di appello, pendente davanti alla Corte di Appello di Roma (iscritto al n. 5244/2021 r.g.), avente per oggetto l'impugnazione della sentenza n. 4253/2021 del Tribunale di Roma e proposto dalla con proposizione di appello incidentale per osservava Parte_2 Controparte_1 la ricorrente che davanti alla Corte di Appello era stata anche discussa la fase incidentale di inibitoria, definita positivamente per gli odierni resistenti, e che, quanto alla fase di merito, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni con l'ordinanza con la quale veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, venuto meno il rapporto di fiducia con i clienti, in data 13.06.2022, aveva rinunziato al mandato;
• rilevato che i resistenti in epigrafe indicati, costituitisi, eccepivano l'incompetenza di questo Tribunale e la competenza della Corte di Appello di Roma, la violazione del divieto di frazionamento del credito e, nel merito, che l'importo preteso dalla ricorrente fosse eccessivo;
• ritenuto che l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte resistente non appare fondata, in quanto la Corte Suprema ha affermato che il foro del consumatore previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u) d.lgs. n. 206/05, avendo natura esclusiva, prevale sulle altre previsioni, in esse compresa anche quella di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/11 e 637
c.p.c. (Cass. n. 8598/2018; Cass. n. 21647/2021; Cass. n. 8406/2022); nel caso di specie, per stessa affermazione riportata nella comparsa di costituzione, i resistenti risiedono in
San Giorgio Jonico (TA) e, pertanto, la competenza, in applicazione del criterio del foro del consumatore, si radica presso questo Tribunale, posto che la qualità di consumatori dei soggetti patrocinati dalla ricorrente nella causa per la quale viene richiesto in questa sede il pagamento del compenso è evincibile dall'oggetto della medesima causa
(risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale);
• ritenuto che pure non condivisibile sia l'eccezione di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito;
al riguardo va rilevato che le Sezioni Unite della
Semplici n. 17893/2018; n. 20714/2018 e n. 6591/2019) hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto contrattuale di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi;
tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale – la loro proposizione in autonomi e separati giudizi è possibile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito;
quindi, secondo la S.C. il divieto di parcellizzazione della domanda presuppone l'unicità del rapporto obbligatorio da cui discendono le diverse pretese creditorie, tali di iscriversi in un ambito oggettivo unitario ed aventi un comune fatto costitutivo, cosicché, ove le differenti pretese creditorie fossero fatte valere con distinte iniziative giudiziarie, ne discenderebbe una duplicazione di attività istruttoria ed una dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale, in quanto il medesimo fatto costitutivo comune ai diversi diritti di credito dovrebbe essere provato ed accertato nelle diverse sedi processuali;
nella fattispecie in esame, per quanto è dato evincere dai documenti prodotti, emerge che i quattro giudizi (diversi dal presente) introdotti dall'avv. (indicati alla pag. 3 della memoria di costituzione) riguardavano Parte_1 distinte ed autonome pretese creditorie, corrispondenti ad altrettanti distinti ed autonomi incarichi professionali conferiti dalla signora (o in proprio o quale esercente la CP_1 potestà, rectius responsabilità, genitoriale su ) ed in un caso anche da Controparte_3
, in proprio, e da e che tra le suddette parti Controparte_3 Controparte_2 non sussisteva a monte alcun unitario contratto di assistenza legale relativo a tutte le prestazioni relative ai citati giudizi, sicchè, alla stregua del principio di diritto affermato dalle SS.UU., i diritti di credito per la cui tutela l'avv. ha agito con distinte Parte_1 iniziative giudiziarie non presentano alcun fatto costitutivo comune, cosicché nessun rischio di duplicazione di attività istruttoria o di dispersione di conoscenza di una medesima vicenda appare sussistere e, pertanto, non può ritenersi realizzata una fattispecie di abusivo frazionamento del credito, non essendovi alla base un rapporto negoziale unitario di consulenza e assistenza legale, né, si ribadisce, una comune fattispecie costitutiva dei diversi crediti;
il richiamo giurisprudenziale operato dalla resistente (Cass. n. 14143/2021), pur prescindendo dalla condivisibilità o meno dello stesso da parte del Tribunale alla luce di quanto innanzi affermato, non coglie nel segno, in quanto in tale pronuncia il tema sottoposto all'attenzione dalla S.C. era quello della legittimità della condotta del creditore che aveva patrocinato nel corso degli anni per un ingente numero di questioni nell'interesse di una cooperativa, pari a centocinquanta incarichi, proponendo ben trentotto distinti ricorsi per decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi maturati, risolto nel senso della sua illegittimità stante la configurabilità, nel caso di specie, di un unico rapporto venutosi a determinare tra le parti nel corso del tempo, anche se in via di mero fatto;
la fattispecie concreta esaminata dalla S.C. riguardava, quindi, un rapporto professionale di fatto protrattosi continuativamente fra le medesime parti per un lungo periodo di tempo, nel corso del quale era stato conferito un elevato numero di incarichi professionali;
ciò che nel caso di specie non si rinviene: gli incarichi professionali di cui si chiede il pagamento sono notevolmente inferiori in numero e risultano conferiti in un arco temporale notevolmente più ristretto, oltre a non vedere coinvolti, fra i patrocinati, sempre gli stessi soggetti;
deve, pertanto, escludersi che nella fattispecie in esame sia configurabile la sussistenza un rapporto professionale unitario di fatto tra le parti, giustificandosi quindi la separata proposizione di distinte domande giudiziali senza che ciò concreti la fattispecie dell'abusivo frazionamento del credito;
• rilevato, con riferimento alla quantificazione dei compensi, che deve anzitutto affermarsi l'applicabilità dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, come modificato nel 2018, trattandosi di prestazione professionale conclusasi prima dell'entrata in vigore della modifica introdotta con d.m. 13 agosto 2022, n. 147 (la rinunzia al mandato, infatti, è pacificamente intervenuta in data 13.06.2022); tenuto conto del valore della controversia (rientrante nello scaglione compreso fra € 520.000,01 e € 1.000.000,00) e dell'attività espletata come emergente dalla documentazione prodotta, deve essere liquidato in favore dell'Avv. , per l'attività professionale svolta in favore Parte_1 degli odierni resistenti nel procedimento promosso davanti alla Corte di Appello di Roma e iscritto al n. 5244/2021 r.g., l'importo tabellare medio (posto che dalla lettura della comparsa di costituzione in appello non emerge che l'odierna ricorrente si sia diffusa nell'affrontare e cercare di superare contrasti giurisprudenziali che giustifichino l'aumento che l'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 prevede per la complessità delle questioni trattate) relativo alle prime due fasi (studio ed introduttiva), oltre alla fase relativa all'inibitoria, da liquidare con l'applicazione della tabella relativa ai procedimenti cautelari per tre fasi (studio, introduttiva e decisoria), nella misura minima, in considerazione della esiguità delle deduzioni contenute sul punto nella comparsa di costituzione in appello, da cui emerge, pertanto, l'assenza di profili di complessità delle questioni relative alla richiesta di inibitoria;
compete, inoltre, alla ricorrente l'aumento del 60%, previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, per la difesa di tre parti;
pertanto, la somma in definitiva spettante alla ricorrente è pari ad € 21.473,60, oltre accessori come per legge;
quanto alle spese vive, può essere riconosciuta la sola spesa richiesta di € 124,00 per albergo (in quanto adeguatamente documentata con la fattura prodotta), mentre la spesa richiesta per biglietto aereo non risulta adeguatamente documentata, posto che la fattura prodotta a tal fine fa riferimento ad una vendita del 21.04.2022, mentre dal verbale prodotto emerge che l'udienza relativa all'inibitoria è stata celebrata in data 14.03.2022; sugli importi riconosciuti in favore della ricorrente sono dovuti gli interessi di mora di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al soddisfo, posto che non si rinvengono idonei atti di costituzione in mora precedenti (cfr. Cass. n. 24973/2022; Cass. n. 8611/2022).
• rilevato che le spese della presente procedura vanno poste a carico dei resistenti in solido, nella misura tabellare prossima ai minimi, liquidata in dispositivo (in ragione dell'assenza di profili di complessità e tenuto conto della natura documentale della causa), in applicazione del principio di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna i resistenti in solido a pagare alla ricorrente la somma di € 21.597,60, oltre accessori di legge da calcolare sull'importo di € 21.473,60 ed oltre interessi di mora di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al soddisfo;
condanna, inoltre, i resistenti, in solido, a rifondere alla controparte le spese di lite del presente procedimento, che liquida in € 786,00 per esborsi ed in € 1.700,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Taranto, 19.03.2025
Il giudice dott. Remo Lisco