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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/12/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 948 /2025
Il Giudice Istruttore dott. Marcello Bellomo nell'udienza del 23/12/2025 sono comparsi per parte attrice dall'Avv. LENTINI EMANUELA PAOLA e per parte convenuta l'Avv. SALVO
LO AN AT sostituito dall'avv. ROCCO DI MICELI i quali chiedono che la causa sia decisa.
Il Giudice preso atto invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la controversia.
Entrambi i procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese per parte attrice e con compensazione delle stesse per parte convenuta illustrando le rispettive ragioni.
Il Giudice dato atto di quanto precede, si ritira in camera di consiglio prendendo atto della dichiarazione dei procuratori di rinuncia alla presenza per la lettura del dispositivo.
Riaperto il verbale alle ore 13.00 il Giudice decide la causa depositando la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 948 /2025 R.G.A.C.C. oggetto: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. LENTINI EMANUELA PAOLA giusta procura in atti, attore nei confronti di
CF Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
SALVO LO AN AT, giusta procura in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con la citazione introduttiva del presente giudizio, parte attrice ha chiesto nel merito
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - Ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 185/2025, emesso dal Tribunale di Marsala all'esito del processo iscritto al ruolo del contenzioso civile al R.G. n. 212/2025, è nullo e/o comunque privo di ogni effetto giuridico per i motivi tutti di cui in narrativa;
- Ritenere e dichiarare infondata la richiesta creditoria di controparte;
- Accogliere la presente opposizione con ogni e più ampia statuizione;
- Ritenere e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria azionata nell'ammontare indicato nel relativo Decreto Ingiuntivo per i motivi superiormente dedotti;
- dichiarare prescritto il credito azionato da C.R.I.A.S.; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.” Costituitosi in giudizio la convenuta ha concluso “- ritenere e dichiarare l'avvenuta estinzione per prescrizione del credito vantato dalla CRIAS nei confronti del signor e per Parte_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 185/2025 del 14/04/2025 (RG n. 212/2025) emesso dal
Tribunale di Marsala nella persona del Giudice Dott. Pizzo;
- compensare interamente le spese ed i compensi del giudizio.”
All'udienza odierna entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Secondo i Giudici di Legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con esso, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Pertanto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. nn. 6909/2009, 4034/2007).
A tal uopo, va precisato che la cessazione della materia del contendere è questione a carattere pregiudiziale finanche rispetto a quella di giurisdizione (Cass. SS.UU. 18956/2003) e integra un'ipotesi di estinzione del processo (Cass. nn.8822/03, 3122/03, SS.UU. 226/01).
Allorquando le parti sono d'accordo nell'eliminare la posizione di contrasto tra le stesse insorta, si impone anche d'ufficio la sua declaratoria (Cass. nn. 18195/12, 4883/06, 8086/05,
4384/03) e l'interpretazione delle dichiarazioni fatte dalle parti, in una alla valutazione dell'idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, è riservata al giudice di merito, il quale deve attenersi ai criteri ermeneutici legali nella ricerca dell'effettiva portata sostanziale delle dichiarazioni in questione (Cass. nn. 9332/01, 6002/01,
2180/00, 5097/99).
Ebbene, nel caso di specie costituendosi in giudizio la creditrice opposta ha dichiarato di
“ader(ire) all'eccezione preliminare di avvenuta estinzione per prescrizione del credito vantato nei confronti dell'qui opponente ”. Parte_1
Avendo la convenuta riconosciuto l'estinzione del credito vantato nei confronti di Pt_1
non residuano punti di contrasto tra le parti stesse.
[...] Quanto alle spese di lite esse, pur tenendo conto della pronta adesione della convenuta alla eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, seguono la soccombenza virtuale essendo stato necessario incardinare il presente giudizio al fine del riconoscimento della ripetuta causa di estinzione del credito e non risultando documentato che la convenuta abbia prima della notifica del decreto opposto, altrimenti chiesto il pagamento del credito in esame.
Dette spese, quindi tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in citazione
(“compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00”), dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della mancata trattazione di questioni giuridiche complesse, del mancato svolgimento dell'attività istruttoria e della natura della decisione, si liquidano in complessivi € 2.538,50 di cui € 459,50 per fase di studio;
€ 388,50 per fase introduttiva;
€ 840 per la fase di trattazione ed € 850,5° per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti ed € 145,50 per esborsi documentati da distrarre in favore del procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda istanza ed eccezione rigettata
- dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere;
-revoca il decreto ingiuntivo 185/2025 emesso da questo Tribunale il 14.4.2025 nell'ambito del procedimento n. 212/2025 RG;
- condanna , in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €
2.538,50 per compensi oltre rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovuti ed
€ 145,50 per esborsi da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 948 /2025
Il Giudice Istruttore dott. Marcello Bellomo nell'udienza del 23/12/2025 sono comparsi per parte attrice dall'Avv. LENTINI EMANUELA PAOLA e per parte convenuta l'Avv. SALVO
LO AN AT sostituito dall'avv. ROCCO DI MICELI i quali chiedono che la causa sia decisa.
Il Giudice preso atto invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la controversia.
Entrambi i procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese per parte attrice e con compensazione delle stesse per parte convenuta illustrando le rispettive ragioni.
Il Giudice dato atto di quanto precede, si ritira in camera di consiglio prendendo atto della dichiarazione dei procuratori di rinuncia alla presenza per la lettura del dispositivo.
Riaperto il verbale alle ore 13.00 il Giudice decide la causa depositando la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 948 /2025 R.G.A.C.C. oggetto: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. LENTINI EMANUELA PAOLA giusta procura in atti, attore nei confronti di
CF Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
SALVO LO AN AT, giusta procura in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con la citazione introduttiva del presente giudizio, parte attrice ha chiesto nel merito
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - Ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 185/2025, emesso dal Tribunale di Marsala all'esito del processo iscritto al ruolo del contenzioso civile al R.G. n. 212/2025, è nullo e/o comunque privo di ogni effetto giuridico per i motivi tutti di cui in narrativa;
- Ritenere e dichiarare infondata la richiesta creditoria di controparte;
- Accogliere la presente opposizione con ogni e più ampia statuizione;
- Ritenere e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria azionata nell'ammontare indicato nel relativo Decreto Ingiuntivo per i motivi superiormente dedotti;
- dichiarare prescritto il credito azionato da C.R.I.A.S.; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.” Costituitosi in giudizio la convenuta ha concluso “- ritenere e dichiarare l'avvenuta estinzione per prescrizione del credito vantato dalla CRIAS nei confronti del signor e per Parte_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 185/2025 del 14/04/2025 (RG n. 212/2025) emesso dal
Tribunale di Marsala nella persona del Giudice Dott. Pizzo;
- compensare interamente le spese ed i compensi del giudizio.”
All'udienza odierna entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Secondo i Giudici di Legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con esso, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Pertanto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. nn. 6909/2009, 4034/2007).
A tal uopo, va precisato che la cessazione della materia del contendere è questione a carattere pregiudiziale finanche rispetto a quella di giurisdizione (Cass. SS.UU. 18956/2003) e integra un'ipotesi di estinzione del processo (Cass. nn.8822/03, 3122/03, SS.UU. 226/01).
Allorquando le parti sono d'accordo nell'eliminare la posizione di contrasto tra le stesse insorta, si impone anche d'ufficio la sua declaratoria (Cass. nn. 18195/12, 4883/06, 8086/05,
4384/03) e l'interpretazione delle dichiarazioni fatte dalle parti, in una alla valutazione dell'idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, è riservata al giudice di merito, il quale deve attenersi ai criteri ermeneutici legali nella ricerca dell'effettiva portata sostanziale delle dichiarazioni in questione (Cass. nn. 9332/01, 6002/01,
2180/00, 5097/99).
Ebbene, nel caso di specie costituendosi in giudizio la creditrice opposta ha dichiarato di
“ader(ire) all'eccezione preliminare di avvenuta estinzione per prescrizione del credito vantato nei confronti dell'qui opponente ”. Parte_1
Avendo la convenuta riconosciuto l'estinzione del credito vantato nei confronti di Pt_1
non residuano punti di contrasto tra le parti stesse.
[...] Quanto alle spese di lite esse, pur tenendo conto della pronta adesione della convenuta alla eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, seguono la soccombenza virtuale essendo stato necessario incardinare il presente giudizio al fine del riconoscimento della ripetuta causa di estinzione del credito e non risultando documentato che la convenuta abbia prima della notifica del decreto opposto, altrimenti chiesto il pagamento del credito in esame.
Dette spese, quindi tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in citazione
(“compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00”), dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della mancata trattazione di questioni giuridiche complesse, del mancato svolgimento dell'attività istruttoria e della natura della decisione, si liquidano in complessivi € 2.538,50 di cui € 459,50 per fase di studio;
€ 388,50 per fase introduttiva;
€ 840 per la fase di trattazione ed € 850,5° per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti ed € 145,50 per esborsi documentati da distrarre in favore del procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda istanza ed eccezione rigettata
- dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere;
-revoca il decreto ingiuntivo 185/2025 emesso da questo Tribunale il 14.4.2025 nell'ambito del procedimento n. 212/2025 RG;
- condanna , in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €
2.538,50 per compensi oltre rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovuti ed
€ 145,50 per esborsi da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo