Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1729/2024 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1729/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
BR (CS) in data 10/08/1984, rappresentata e difesa dall'avv. BELLUCCI COSMO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Miguel (CILE) in data 05/10/1995;
- RESISTENTE contumace -
NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti ha introdotto il presente procedimento di separazione nei confronti Parte_1 moglie . Controparte_1
Le parti hanno contratto matrimonio in ZO SE (CS) in data 4/04/2023. Dalla loro unione non sono nati figli.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione - stante l'assenza della resistente -, il giudice delegato alla trattazione, alla prima udienza del 26/2/25, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, in assenza di richieste istruttorie formulate dal ricorrente.
2. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 26/2/25 parte ricorrente ha concluso come in atti.
3. Declaratoria di contumacia della resistente
Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia di , la quale, Controparte_1 sebbene regolarmente evocata in giudizio, non ha intesto costituirsi.
4. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nessun'altra domanda è stata formulata dal ricorrente.
5. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tenuto conto della pronuncia necessitata in punto di status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati;
B. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZO SE (CS) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 1, parte I, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023). Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 15/4/2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni