Trib. Brindisi, sentenza 28/12/2025, n. 1713
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Sentenza 28 dicembre 2025

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  • Accolto
    Tardività della notifica del decreto ingiuntivo

    Il Tribunale dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ma afferma che il giudizio deve essere deciso nel merito sulla fondatezza della pretesa creditoria, conformemente all'orientamento della Cassazione.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della cessione del credito

    La società opposta ha fornito prova della cessione del credito tramite nota del 27/10/2021 e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, costituendo notifica al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c.

  • Accolto
    Clausole uniformi ABI restrittive della concorrenza

    La nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. è fondata, essendo la relativa intesa anti-concorrenziale pacifica tra le parti per mancata contestazione da parte della creditrice opposta. Di conseguenza, la società opposta è decaduta dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore per mancata attivazione nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza del debito.

  • Accolto
    Clausola vessatoria di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.

    La clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. è nulla per violazione della normativa antitrust. Non essendo la creditrice opposta intervenuta nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza del debito, il fideiussore è decaduto dalla possibilità di agire.

  • Rigettato
    Inapplicabilità normativa sul consumatore e omessa indicazione ISC/TAEG

    Le norme a tutela del consumatore sono inapplicabili poiché il contratto di mutuo ipotecario era destinato a finalità incompatibili con la qualifica di consumatore, come dichiarato nel contratto stesso. Pertanto, l'eccezione di nullità per omessa indicazione dell'ISC/TAEG è infondata.

  • Rigettato
    Applicazione di tassi di interesse superiori alle soglie di usura

    La relazione contabile del CTU non ha appurato alcun superamento del tasso usurario, né per il tasso nominale né per quello di mora. Pertanto, l'eccezione è infondata.

  • Rigettato
    Domanda generica di nullità del contratto di mutuo

    Le eccezioni relative alla nullità del contratto di mutuo per omessa indicazione dell'ISC/TAEG e per applicazione di tassi usurari sono state rigettate. Pertanto, la domanda generica di nullità del contratto e rimborso interessi è infondata.

  • Rigettato
    Domanda di accertamento insussistenza del debito

    Le eccezioni sollevate dagli opponenti sono state rigettate. Il debitore principale è stato condannato al pagamento della somma ingiunta.

  • Rigettato
    Condanna alle spese legali

    La domanda di condanna alle spese legali è stata rigettata in quanto le eccezioni sollevate dagli opponenti sono state rigettate.

  • Accolto
    Fondo della pretesa creditoria

    Il Tribunale, pur dichiarando l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, ha deciso nel merito sulla fondatezza della pretesa creditoria, rigettando le eccezioni sollevate dagli opponenti e accogliendo la domanda di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brindisi, sentenza 28/12/2025, n. 1713
    Giurisdizione : Trib. Brindisi
    Numero : 1713
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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