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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/12/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3350/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 3350/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 17.06.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. G. D'Ippolito
OPPONENTI
E
p.i. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. M. P. Ferri
OPPOSTA
All'udienza del 17.07.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con atto di citazione del 22.7.2024 e , il primo Parte_1 Parte_2 nella qualità di debitore principale e la seconda nella qualità di fideiussore, rispetto al contratto di mutuo ipotecario stipulato il 17.11.2004 con il Banco di Napoli spa, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 542/2021 di questo Tribunale con il quale era stato loro ingiunto il pagamento di euro 15.151,65, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo delle rate non pagate del mutuo. Formulavano le seguenti, eccezioni e conclusioni:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
1- Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del d.i. per tardività della notifica, avvenuta oltre il termine dei 60 giorni previsti dall'art. 644 c.p.c. IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
1- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale della (società cessionaria del credito) per tutte le ragioni di cui al Controparte_1 punto 1) della narrativa del presente atto (ossia mancanza di prova della cessione del credito a beneficio della società ricorrente in sede monitoria) con ogni conseguenza di legge;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
1-Accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione sottoscritta dalla sig.ra
in data 17.11.2004 per tutte le ragioni di cui al punto 2) della Parte_2 narrativa del presente atto relativa alle contestazioni della fideiussione (in quanto con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la AN d'LI, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi , ha rinvenuto nell'applicazione uniforme da parte degli enti creditizi di tre disposizioni di quel modello - segnatamente, clausole di
“sopravvivenza”, “reviviscenza” e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. - un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, co. 2, lett. a, legge “antitrust” n. 287 del 1990. Nel caso che ci occupa nella fideiussione sottoscritta dalla sono, di Parte_2 fatto, presenti sia la clausola c.d. di “ sopravvivenza ” - art. 7 della Fideiussione - sia quella di “ rinuncia ai termini ” di cui all'art. 1957 c.c. - art. della fideiussione-. Sulla base di tale principio, in sostanza, la Corte rifiuta questa sorta di "appiattimento testuale" dato proprio dall'uniformità dei testi predisposti a monte dall'ABI ed utilizzati, senza variazione alcuna, a valle, da tutte le banche. La Legge Antitrust, secondo la Suprema Corte, detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari tutti gli operatori del mercato, ovvero chiunque abbia interesse alla conservazione del carattere competitivo dello stesso. Proprio tale interesse viene leso, ogni qualvolta che, per effetto di un'intesa vietata, in quanto restrittiva della concorrenza, come certamente deve considerarsi l'uniformità del testo delle fideiussioni utilizzato dagli Istituti di Credito, venga eluso il diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza); per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a nessun titolo;
2- In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dalla in data 17.11.2004 (anche per violazione della normativa sul Pt_3 consumatore) e, per l'effetto, previa reviviscenza della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c., dichiarare la opposta decaduta dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore non essendosi attivata nei confronti del debitore principale nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza del debito come risulta per tabulas dalla documentazione in atti;
CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI MUTUO
1-Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi del contratto di mutuo per omessa indicazione dell'Isc/Taeg e , per l'effetto, previo ricalcolo del piano di ammortamento del rapporto con i tassi Bot, condannare la AN convenuta alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti in eccedenza dall'attore (tanto in forza del combinato disposto degli artt. 121, 122 e 117 TUB)
2-Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'impugnato contratto di mutuo, in caso di accertata applicazione allo stesso di un tasso d'interesse superiore, ab origine, rispetto alle soglie usura del periodo riferimento, e per l'effetto, dichiarare ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi con conseguente rimborso della quota di tutti gli interessi versati;
3-Accertare e dichiarare che gli attori (opponenti) non sono debitori di alcuna somma nei confronti della opposta;
4-Condannare la convenuta, altresì, al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”
Con comparsa di risposta del 20.01.2022 si costituiva Controparte_1 deducendo quanto segue: a) “la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorchè su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. Cass. n.3908/2016; cass. n. 14910 del 13/06/2013; cass.
.951/2013). Conseguentemente, nella fattispecie, il giudice adito non può esimersi dal qualificare l'impugnato decreto come domanda giudiziale ordinaria e valutare le questioni di merito. b) Infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva: la cedente
[...]
, con dichiarazione del 27/10/2021, che si deposita, espressamente CP_2 dichiara di aver effettuato in data 20 aprile 2018, nei confronti di una CP_1 operazione di crediti pro soluto ai sensi degli artt.
1-4 e 7.1 della legge 30 aprile n. 130/1999 (cartolarizzazione dei crediti) tra i quali è incluso il credito in oggetto, aggiungendo che della suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla G.U. in data 5/05/2018 al n. 52 parte seconda che costituisce notifica al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c.. c) Infondatezza sia dell'eccezione di nullità totale del contratto di fideiussione sottoscritto dalla per violazione dell'art. 2 – comma 2- lett. A della l. n. Parte_2 287/90 (c.d. antitrust), sia dell'eccezione di nullità parziale per violazione dell'art. 33 del codice del consumo e per applicazione delle clausole uniformi ABI in tema di fideiussione. Avuto riguardo al primo profilo non sempre, anche secondo la giurisprudenza, può essere dichiarata la nullità totale del contratto di fideiussione in presenza della coincidenza della fideiussione con lo schema ABI, poiché occorre esaminare caso per caso, se il garante avrebbe ugualmente concluso il contratto anche in presenza di quella clausola che lo penalizza. Nel caso che ci occupa, non vi è dubbio che il fideiussore avrebbe comunque sottoscritto il contratto di garanzia, tenuto conto del rapporto di coniugio con il mutuatario e tenuto conto che il muto venne contratto per lavori riguardanti proprio l'immobile di esclusiva proprietà del fideiussore. Ne consegue che giammai, nella fattispecie, può essere dichiarata la nullità totale del contratto. Né si può dichiarare la nullità parziale del contratto con riferimento alla clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione (rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c) per violazione dell'art. 33 comma 2 lett. B) e R) del codice del consumo poiché vessatoria, dal momento che sono state osservate tutte le forme di tutela previste dal richiamato ordinamento. Infatti, la clausola di cui all'art. 5 è il risultato di trattative intercorse con la signora che consapevolmente e spontaneamente l'ha accettata e sottoscritta. A sostegno di tanto, soccorre quanto innanzi detto circa il rapporto intercorrente con il mutuatario e la destinazione del mutuo per lavori riguardanti l'immobile di proprietà della stessa. d) Infondatezza della sollevata eccezione di nullità del contratto di mutuo per omessa indicazione del ISC/TAEG. Ai sensi degli artt. 121 e 122 TUB non sussiste, con riferimento ai mutui ipotecari, come quello de quo, alcun obbligo ex lege di indicazione del l'isc/taeg. Infatti, se il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la mancata indicazione dell'isc/taeg in tutti i contratti di finanziamento, avrebbe potuto stabilirlo senza la necessità di una specifica disciplina riguardante i contratti di credito al consumo. e) Infondatezza e genericità dell'eccezione relativa alla presunta applicazione di tassi di interesse che – secondo l'assunto degli opponenti - già alla data di stipula del contratto sarebbero stati superiori al tasso soglia. Per giunta l'opponente, nel lamentare l'applicazione di interessi usurari, non ha indicato il tasso concordato e quello praticato dalla AN, né il periodo di superamento del tasso soglia, inoltre non ha indicato con conteggi chiari e verificabili le somme che, a suo dire, la AN avrebbe percepito illegittimamente in applicazione dei presunti tassi usurai applicati. Tanto premesso e dedotto, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese processuali. Prodotta varia documentazione ed esperita CTU contabile, da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Con fondatamente dedotto dalla società opposta, conformemente al costante orientamento della Corte di Cassazione (costituente “ius receptum”), “la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorchè su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente”. Pertanto, il decreto ingiuntivo dovrà essere dichiarato inefficace, ma il giudizio deve essere delibato nel merito, dovendosi decidere sulla fondatezza o meno della pretesa di pagamento della società opposta.
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale della società (qualificatasi quale cessionaria del credito Controparte_1 dedotto). Infatti, detta società ha fornito la prova di essere cessionaria e dunque titolare del credito oggetto di causa, avendo prodotto nota del 27/10/2021 con la quale
[...] dichiarava espressamente di aver effettuato in data 20 aprile 2018, a CP_3 beneficio di un'operazione di cessione di crediti pro soluto ai sensi Controparte_1 degli artt.
1-4 e 7.1 della legge 30 aprile n. 130/1999 (cartolarizzazione dei crediti) tra i quali è incluso il credito oggetto di causa, aggiungendo che della suddetta cessione era stata data notizia mediante pubblicazione sulla G.U., in data 5/05/2018, al n. 52, parte seconda, che costituisce notifica al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c.. In atti vi è anche la prova documentale della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.
E' fondata l'eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dalla opponente , limitatamente alla clausola n. 5 del Parte_2 dedotto contratto di fideiussione, che contiene la “rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc”. Si tratta, infatti, di clausola desunta dal modello uniforme predisposto dall'ABI e inserita dalle parti in un contratto di fideiussione stipulato nell'anno 2004, ovverosia nel periodo compreso fra l'anno 2002 e l'anno 2005, per il quale la AN d'LI (quale Autorità Garante della libera concorrenza nel settore bancario), con provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, ha individuato le clausole uniformi dello schema ABI che sono legate da nesso funzionale all'intesa restrittiva della concorrenza e che dunque sono da ritenersi nulle per violazione di norme imperative, includendo fra le clausole affette dalla predetta violazione di legge anche quella di
“rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc”.
In particolare, su tale tema la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 41994 del 30.12.2021, ha affermato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Inoltre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30818 del 28.11.2018, in tema di prova del carattere uniforme della singola clausola che si assume applicata in violazione dei principi che regolano la libera concorrenza nel settore bancario e finanziario, ha anche affermato che “ il carattere uniforme della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della AN d'LI su cui l'attore fonda la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque esso deve essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 cc… Nel caso che ci occupa è infatti contestata l'esistenza dell'intesa anti-concorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto), che il provvedimento della AN d'LI non ha accertato, ma ha indicato in termini solo ipotetici”.
Appare evidente come la Cassazione, nel porre l'accento sull'onere della prova gravante a carico del fideiussore, in ordine “all'esistenza dell'intesa anti- concorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto)”, tuttavia abbia ritenuto decisiva la circostanza della contestazione da parte della banca convenuta dell'esistenza di detto elemento essenziale;
laddove evidentemente, per converso - nel caso in esame - in difetto di contestazione sul punto da parte della creditrice opposta, la circostanza relativa
“all'esistenza dell'intesa anti-concorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto)” deve ritenersi pacifica fra le parti, ai sensi dell'art. 115, comma 2, cpc, in forza del quale possono porsi a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Orbene, come già innanzi anticipato, nella fattispecie in esame la società opposta (cessionaria del credito dedotto) non ha mai contestato – nemmeno genericamente – la circostanza della “esistenza dell'intesa anti-concorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto)”, con riferimento alla clausola del dedotto contratto di fideiussione che contiene la “rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc”; sicchè la circostanza deve ritenersi pacifica fra le parti e pertanto deve essere posta a fondamento della decisione.
In conclusione, nel caso in esame, la clausola di “rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc” è nulla per tutte le ragioni richiamate dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la citata ordinanza n. 41994 del 30.12.2021.
Ciò posto, si deve rilevare che non risulta in alcun modo dimostrato che nei sei mesi successivi al passaggio a sofferenza del rapporto o alla scadenza del debito (ovverosia dal 01.05.2012 in poi) la AN avesse mai assunto alcuna iniziativa giudiziaria ai sensi dell'art. 1957 cc, vuoi nei confronti del debitore principale vuoi nei confronti del fideiussore, avendo essa proposto esclusivamente il ricorso monitorio ben nove anni più tardi, in data 10.08.2021. Di conseguenza, la società opposta, in forza dell'art. 1957 cpc è decaduta dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore e pertanto l'azione proposta nei confronti di quest'ultima deve Parte_2 essere dichiarata inammissibile.
Sono invece infondate nel merito tutte le eccezioni proposte dal debitore principale . Parte_1 Le norme dallo stesso invocate in base alla disciplina a tutela del consumatore sono inapplicabili nella fattispecie in esame, atteso che nella premessa del contratto di mutuo ipotecario (alla pag. 3) è espressamente dichiarato che le somme concesse in mutuo erano destinate a finalità incompatibili con la qualifica di consumatore del mutuatario o con la natura di contratto di credito al consumo del tipo di mutuo stipulato. Infatti, alla pag. 3 del citato contratto si legge quanto segue: “la parte mutuataria dichiara di destinare le somme ad una finalità di cui all'art. 121 4 comma lett. e) TUB e prende atto che non si applica al presente contratto la normativa di cui al Titolo IV Capo II di cui al citato TUB”
Da ciò consegue che è infondata e deve essere rigettata l'eccezione proposta da e diretta ad “accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla Parte_1 determinazione degli interessi del contratto di mutuo per omessa indicazione dell'Isc/Taeg e , per l'effetto, previo ricalcolo del piano di ammortamento del rapporto con i tassi Bot, condannare la AN convenuta alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti in eccedenza dall'attore (tanto in forza del combinato disposto degli artt. 121, 122 e 117 TUB)”.
Infine, è infondata l'eccezione di superamento dei limiti di soglia anti-usura, con riferimento ai tassi pattuiti nell'ambito del dedotto contratto di mutuo. Infatti, dalla relazione contabile del CTU, dott. comm. , risulta quanto segue: “all'esito Persona_1 delle verifiche svolte, il CTU non ha appurato alcun superamento del tasso usurario, tanto con riferimento al tasso nominale che a quello di mora”.
In conclusione, in accoglimento della domanda di pagamento proposta da contro , questi deve essere condannato al pagamento Controparte_1 Parte_1 in favore della predetta società della somma di euro 15.151,65 oltre agli interessi legali di mora dal 10.08.201 (data di notifica del ricorso monitorio) fino al soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese Parte_1 di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore della nella Controparte_1 misura di euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa;
segue inoltre la condanna della alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali in favore di , nella misura di complessivi euro 5.150,00 Parte_2 di dui euro 150,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore costituto dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 542/2021 di questo Tribunale. Dichiara inammissibili le domande proposte dalla società Controparte_1 contro . In accoglimento delle domande proposte - con il ricorso Parte_2 monitorio - dalla società contro , condanna Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 15.151,65 oltre agli interessi legali di mora, con decorrenza dal 10.08.201 fino al soddisfo. Condanna al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese Parte_1 processuali in favore della nella misura di euro 5.000,00 per Controparte_4 compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Infine, condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali in favore di , nella misura di complessivi euro Parte_2
5.150,00 di dui euro 150,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore costituto dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 28.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 3350/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 17.06.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. G. D'Ippolito
OPPONENTI
E
p.i. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. M. P. Ferri
OPPOSTA
All'udienza del 17.07.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con atto di citazione del 22.7.2024 e , il primo Parte_1 Parte_2 nella qualità di debitore principale e la seconda nella qualità di fideiussore, rispetto al contratto di mutuo ipotecario stipulato il 17.11.2004 con il Banco di Napoli spa, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 542/2021 di questo Tribunale con il quale era stato loro ingiunto il pagamento di euro 15.151,65, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo delle rate non pagate del mutuo. Formulavano le seguenti, eccezioni e conclusioni:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
1- Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del d.i. per tardività della notifica, avvenuta oltre il termine dei 60 giorni previsti dall'art. 644 c.p.c. IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
1- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale della (società cessionaria del credito) per tutte le ragioni di cui al Controparte_1 punto 1) della narrativa del presente atto (ossia mancanza di prova della cessione del credito a beneficio della società ricorrente in sede monitoria) con ogni conseguenza di legge;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
1-Accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione sottoscritta dalla sig.ra
in data 17.11.2004 per tutte le ragioni di cui al punto 2) della Parte_2 narrativa del presente atto relativa alle contestazioni della fideiussione (in quanto con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la AN d'LI, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi , ha rinvenuto nell'applicazione uniforme da parte degli enti creditizi di tre disposizioni di quel modello - segnatamente, clausole di
“sopravvivenza”, “reviviscenza” e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. - un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, co. 2, lett. a, legge “antitrust” n. 287 del 1990. Nel caso che ci occupa nella fideiussione sottoscritta dalla sono, di Parte_2 fatto, presenti sia la clausola c.d. di “ sopravvivenza ” - art. 7 della Fideiussione - sia quella di “ rinuncia ai termini ” di cui all'art. 1957 c.c. - art. della fideiussione-. Sulla base di tale principio, in sostanza, la Corte rifiuta questa sorta di "appiattimento testuale" dato proprio dall'uniformità dei testi predisposti a monte dall'ABI ed utilizzati, senza variazione alcuna, a valle, da tutte le banche. La Legge Antitrust, secondo la Suprema Corte, detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari tutti gli operatori del mercato, ovvero chiunque abbia interesse alla conservazione del carattere competitivo dello stesso. Proprio tale interesse viene leso, ogni qualvolta che, per effetto di un'intesa vietata, in quanto restrittiva della concorrenza, come certamente deve considerarsi l'uniformità del testo delle fideiussioni utilizzato dagli Istituti di Credito, venga eluso il diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza); per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a nessun titolo;
2- In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dalla in data 17.11.2004 (anche per violazione della normativa sul Pt_3 consumatore) e, per l'effetto, previa reviviscenza della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c., dichiarare la opposta decaduta dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore non essendosi attivata nei confronti del debitore principale nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza del debito come risulta per tabulas dalla documentazione in atti;
CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI MUTUO
1-Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi del contratto di mutuo per omessa indicazione dell'Isc/Taeg e , per l'effetto, previo ricalcolo del piano di ammortamento del rapporto con i tassi Bot, condannare la AN convenuta alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti in eccedenza dall'attore (tanto in forza del combinato disposto degli artt. 121, 122 e 117 TUB)
2-Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'impugnato contratto di mutuo, in caso di accertata applicazione allo stesso di un tasso d'interesse superiore, ab origine, rispetto alle soglie usura del periodo riferimento, e per l'effetto, dichiarare ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi con conseguente rimborso della quota di tutti gli interessi versati;
3-Accertare e dichiarare che gli attori (opponenti) non sono debitori di alcuna somma nei confronti della opposta;
4-Condannare la convenuta, altresì, al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”
Con comparsa di risposta del 20.01.2022 si costituiva Controparte_1 deducendo quanto segue: a) “la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorchè su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. Cass. n.3908/2016; cass. n. 14910 del 13/06/2013; cass.
.951/2013). Conseguentemente, nella fattispecie, il giudice adito non può esimersi dal qualificare l'impugnato decreto come domanda giudiziale ordinaria e valutare le questioni di merito. b) Infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva: la cedente
[...]
, con dichiarazione del 27/10/2021, che si deposita, espressamente CP_2 dichiara di aver effettuato in data 20 aprile 2018, nei confronti di una CP_1 operazione di crediti pro soluto ai sensi degli artt.
1-4 e 7.1 della legge 30 aprile n. 130/1999 (cartolarizzazione dei crediti) tra i quali è incluso il credito in oggetto, aggiungendo che della suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla G.U. in data 5/05/2018 al n. 52 parte seconda che costituisce notifica al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c.. c) Infondatezza sia dell'eccezione di nullità totale del contratto di fideiussione sottoscritto dalla per violazione dell'art. 2 – comma 2- lett. A della l. n. Parte_2 287/90 (c.d. antitrust), sia dell'eccezione di nullità parziale per violazione dell'art. 33 del codice del consumo e per applicazione delle clausole uniformi ABI in tema di fideiussione. Avuto riguardo al primo profilo non sempre, anche secondo la giurisprudenza, può essere dichiarata la nullità totale del contratto di fideiussione in presenza della coincidenza della fideiussione con lo schema ABI, poiché occorre esaminare caso per caso, se il garante avrebbe ugualmente concluso il contratto anche in presenza di quella clausola che lo penalizza. Nel caso che ci occupa, non vi è dubbio che il fideiussore avrebbe comunque sottoscritto il contratto di garanzia, tenuto conto del rapporto di coniugio con il mutuatario e tenuto conto che il muto venne contratto per lavori riguardanti proprio l'immobile di esclusiva proprietà del fideiussore. Ne consegue che giammai, nella fattispecie, può essere dichiarata la nullità totale del contratto. Né si può dichiarare la nullità parziale del contratto con riferimento alla clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione (rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c) per violazione dell'art. 33 comma 2 lett. B) e R) del codice del consumo poiché vessatoria, dal momento che sono state osservate tutte le forme di tutela previste dal richiamato ordinamento. Infatti, la clausola di cui all'art. 5 è il risultato di trattative intercorse con la signora che consapevolmente e spontaneamente l'ha accettata e sottoscritta. A sostegno di tanto, soccorre quanto innanzi detto circa il rapporto intercorrente con il mutuatario e la destinazione del mutuo per lavori riguardanti l'immobile di proprietà della stessa. d) Infondatezza della sollevata eccezione di nullità del contratto di mutuo per omessa indicazione del ISC/TAEG. Ai sensi degli artt. 121 e 122 TUB non sussiste, con riferimento ai mutui ipotecari, come quello de quo, alcun obbligo ex lege di indicazione del l'isc/taeg. Infatti, se il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la mancata indicazione dell'isc/taeg in tutti i contratti di finanziamento, avrebbe potuto stabilirlo senza la necessità di una specifica disciplina riguardante i contratti di credito al consumo. e) Infondatezza e genericità dell'eccezione relativa alla presunta applicazione di tassi di interesse che – secondo l'assunto degli opponenti - già alla data di stipula del contratto sarebbero stati superiori al tasso soglia. Per giunta l'opponente, nel lamentare l'applicazione di interessi usurari, non ha indicato il tasso concordato e quello praticato dalla AN, né il periodo di superamento del tasso soglia, inoltre non ha indicato con conteggi chiari e verificabili le somme che, a suo dire, la AN avrebbe percepito illegittimamente in applicazione dei presunti tassi usurai applicati. Tanto premesso e dedotto, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese processuali. Prodotta varia documentazione ed esperita CTU contabile, da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Con fondatamente dedotto dalla società opposta, conformemente al costante orientamento della Corte di Cassazione (costituente “ius receptum”), “la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorchè su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente”. Pertanto, il decreto ingiuntivo dovrà essere dichiarato inefficace, ma il giudizio deve essere delibato nel merito, dovendosi decidere sulla fondatezza o meno della pretesa di pagamento della società opposta.
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale della società (qualificatasi quale cessionaria del credito Controparte_1 dedotto). Infatti, detta società ha fornito la prova di essere cessionaria e dunque titolare del credito oggetto di causa, avendo prodotto nota del 27/10/2021 con la quale
[...] dichiarava espressamente di aver effettuato in data 20 aprile 2018, a CP_3 beneficio di un'operazione di cessione di crediti pro soluto ai sensi Controparte_1 degli artt.
1-4 e 7.1 della legge 30 aprile n. 130/1999 (cartolarizzazione dei crediti) tra i quali è incluso il credito oggetto di causa, aggiungendo che della suddetta cessione era stata data notizia mediante pubblicazione sulla G.U., in data 5/05/2018, al n. 52, parte seconda, che costituisce notifica al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c.. In atti vi è anche la prova documentale della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.
E' fondata l'eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dalla opponente , limitatamente alla clausola n. 5 del Parte_2 dedotto contratto di fideiussione, che contiene la “rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc”. Si tratta, infatti, di clausola desunta dal modello uniforme predisposto dall'ABI e inserita dalle parti in un contratto di fideiussione stipulato nell'anno 2004, ovverosia nel periodo compreso fra l'anno 2002 e l'anno 2005, per il quale la AN d'LI (quale Autorità Garante della libera concorrenza nel settore bancario), con provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, ha individuato le clausole uniformi dello schema ABI che sono legate da nesso funzionale all'intesa restrittiva della concorrenza e che dunque sono da ritenersi nulle per violazione di norme imperative, includendo fra le clausole affette dalla predetta violazione di legge anche quella di
“rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc”.
In particolare, su tale tema la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 41994 del 30.12.2021, ha affermato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Inoltre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30818 del 28.11.2018, in tema di prova del carattere uniforme della singola clausola che si assume applicata in violazione dei principi che regolano la libera concorrenza nel settore bancario e finanziario, ha anche affermato che “ il carattere uniforme della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della AN d'LI su cui l'attore fonda la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque esso deve essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 cc… Nel caso che ci occupa è infatti contestata l'esistenza dell'intesa anti-concorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto), che il provvedimento della AN d'LI non ha accertato, ma ha indicato in termini solo ipotetici”.
Appare evidente come la Cassazione, nel porre l'accento sull'onere della prova gravante a carico del fideiussore, in ordine “all'esistenza dell'intesa anti- concorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto)”, tuttavia abbia ritenuto decisiva la circostanza della contestazione da parte della banca convenuta dell'esistenza di detto elemento essenziale;
laddove evidentemente, per converso - nel caso in esame - in difetto di contestazione sul punto da parte della creditrice opposta, la circostanza relativa
“all'esistenza dell'intesa anti-concorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto)” deve ritenersi pacifica fra le parti, ai sensi dell'art. 115, comma 2, cpc, in forza del quale possono porsi a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Orbene, come già innanzi anticipato, nella fattispecie in esame la società opposta (cessionaria del credito dedotto) non ha mai contestato – nemmeno genericamente – la circostanza della “esistenza dell'intesa anti-concorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto)”, con riferimento alla clausola del dedotto contratto di fideiussione che contiene la “rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc”; sicchè la circostanza deve ritenersi pacifica fra le parti e pertanto deve essere posta a fondamento della decisione.
In conclusione, nel caso in esame, la clausola di “rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cc” è nulla per tutte le ragioni richiamate dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la citata ordinanza n. 41994 del 30.12.2021.
Ciò posto, si deve rilevare che non risulta in alcun modo dimostrato che nei sei mesi successivi al passaggio a sofferenza del rapporto o alla scadenza del debito (ovverosia dal 01.05.2012 in poi) la AN avesse mai assunto alcuna iniziativa giudiziaria ai sensi dell'art. 1957 cc, vuoi nei confronti del debitore principale vuoi nei confronti del fideiussore, avendo essa proposto esclusivamente il ricorso monitorio ben nove anni più tardi, in data 10.08.2021. Di conseguenza, la società opposta, in forza dell'art. 1957 cpc è decaduta dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore e pertanto l'azione proposta nei confronti di quest'ultima deve Parte_2 essere dichiarata inammissibile.
Sono invece infondate nel merito tutte le eccezioni proposte dal debitore principale . Parte_1 Le norme dallo stesso invocate in base alla disciplina a tutela del consumatore sono inapplicabili nella fattispecie in esame, atteso che nella premessa del contratto di mutuo ipotecario (alla pag. 3) è espressamente dichiarato che le somme concesse in mutuo erano destinate a finalità incompatibili con la qualifica di consumatore del mutuatario o con la natura di contratto di credito al consumo del tipo di mutuo stipulato. Infatti, alla pag. 3 del citato contratto si legge quanto segue: “la parte mutuataria dichiara di destinare le somme ad una finalità di cui all'art. 121 4 comma lett. e) TUB e prende atto che non si applica al presente contratto la normativa di cui al Titolo IV Capo II di cui al citato TUB”
Da ciò consegue che è infondata e deve essere rigettata l'eccezione proposta da e diretta ad “accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla Parte_1 determinazione degli interessi del contratto di mutuo per omessa indicazione dell'Isc/Taeg e , per l'effetto, previo ricalcolo del piano di ammortamento del rapporto con i tassi Bot, condannare la AN convenuta alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti in eccedenza dall'attore (tanto in forza del combinato disposto degli artt. 121, 122 e 117 TUB)”.
Infine, è infondata l'eccezione di superamento dei limiti di soglia anti-usura, con riferimento ai tassi pattuiti nell'ambito del dedotto contratto di mutuo. Infatti, dalla relazione contabile del CTU, dott. comm. , risulta quanto segue: “all'esito Persona_1 delle verifiche svolte, il CTU non ha appurato alcun superamento del tasso usurario, tanto con riferimento al tasso nominale che a quello di mora”.
In conclusione, in accoglimento della domanda di pagamento proposta da contro , questi deve essere condannato al pagamento Controparte_1 Parte_1 in favore della predetta società della somma di euro 15.151,65 oltre agli interessi legali di mora dal 10.08.201 (data di notifica del ricorso monitorio) fino al soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese Parte_1 di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore della nella Controparte_1 misura di euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa;
segue inoltre la condanna della alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali in favore di , nella misura di complessivi euro 5.150,00 Parte_2 di dui euro 150,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore costituto dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 542/2021 di questo Tribunale. Dichiara inammissibili le domande proposte dalla società Controparte_1 contro . In accoglimento delle domande proposte - con il ricorso Parte_2 monitorio - dalla società contro , condanna Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 15.151,65 oltre agli interessi legali di mora, con decorrenza dal 10.08.201 fino al soddisfo. Condanna al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese Parte_1 processuali in favore della nella misura di euro 5.000,00 per Controparte_4 compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Infine, condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali in favore di , nella misura di complessivi euro Parte_2
5.150,00 di dui euro 150,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore costituto dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 28.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo