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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/09/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4569/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. LAZZARON ALESSANDRO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BIASI MAURO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
01/04/1987 e nato a [...] il [...] del matrimonio Parte_2
contratto il 24/09/2016 e trascritto al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2016, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Volpago del Montello alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con obbligo di comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza nonché di collocazione dei minori;
2. I figli vengono affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con residenza presso Per_1 Per_2
la madre che continuerà ad abitare la casa familiare in suo esclusivo usufrutto sita in Volpago del Montello
(TV) Via San Martino n.4;
3. I genitori, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., concordano che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4. L'affidamento dei minori sarà modulato, durante il periodo scolastico secondo il calendario che segue: SETTIMANA 1
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA
CP_1 CP_2 CP_2 Controparte_1
SETTIMANA 2
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' CP_3 CP_4
CP_2 CP_2 CP_1 CP_1 CP_2 CP_2
Al di fuori del periodo scolastico, settimane alterne con reciproci recuperi la domenica sera tra le ore
20.30-21.
È fatta sempre salva la possibilità per i genitori di definire diversi accordi di frequentazione durante questo periodo. L'eventuale malattia di uno o di entrambi i figli non andrà ad alterare il su esposto calendario con impegno dell'altro genitore a portare direttamente i figli presso casa dell'altro genitore tra le ore 8 e le 8.30 del mattino. Sono altresì esclusi recuperi in caso di modifiche del predetto calendario salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà risultare da una comunicazione scritta e accettata da entrambi. È fatta sempre salva la possibilità per i genitori di definire diversi accordi per l'accompagnamento dei figli presso l'altro. Entrambi i genitori possono telefonare/videochiamare i figli, una volta al giorno;
sia in giorni lavorativi che nei giorni festivi e di vacanza, dalle ore 19 alle ore 20, avendo cura di trovare un contesto tranquillo, garantendo l'assenza di terze persone estranee al genitore che in quel momento si trova in presenza dei figli e ai figli, in modo da consentire il dialogo con l'altro genitore, fatta eccezione per il giorno di passaggio.
Durante il periodo estivo la madre dovrà concordare l'orario della videochiamata preventivamente, entro le ore 16. Il genitore che avrà con sé i figli nella giornata dedicata ad eventuale attività extra-scolastica accompagnerà gli stessi all'indirizzo dove tale attività si svolge.
Durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli minori trascorreranno sette giorni consecutivi con la madre e sette giorni consecutivi con il padre;
i due periodi sono rispettivamente: dal 23 al 30 dicembre (numero sette pernotti) di spettanza paterna negli anni dispari e di spettanza materna negli anni pari;
dalla mattina del 30 dicembre alla mattina del 06 gennaio (numero sette pernotti) di spettanza paterna negli anni pari e di spettanza materna negli anni dispari. I ricorrenti pattuiscono che i minori trascorreranno dalle ore 18 del 24 Dicembre di ogni anno alle ore 10 del 25 dicembre di ogni anno, con il genitore con cui non trascorreranno la successiva settimana dal 23 Dicembre al 30 Dicembre. I ricorrenti pattuiscono che i minori trascorreranno l'intera giornata del 6 gennaio, di ogni anno, con il genitore con cui non hanno trascorso la settimana dal 30 Dicembre al 6 Gennaio, con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10 del mattino del 6 gennaio. È fatta sempre salva la possibilità per i genitori di definire diversi accordi di frequentazione durante questo periodo.
Durante le vacanze pasquali i genitori si alterneranno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; con spettanza del giorno di Pasqua alla madre negli anni pari, di spettanza paterna negli anni dispari;
fermo il calendario ordinario per gli altri giorni di festività.
Durante le vacanze estive il padre e la madre potranno stare con i figli 15 giorni, anche non consecutivi,
e i genitori stabiliranno e si comunicheranno il periodo prescelto entro il 31 maggio, avendo cura di alternare di anno in anno, secondo buona fede e correttezza, la priorità tra l'uno e l'altro genitore.
I ricorrenti concordano, inoltre, che l'alternanza delle settimane (nel periodo di tale regime) riprenderà con il genitore che non ha avuto con sé i figli durante il periodo di ferie.
Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo di vacanza oppure durante l'anno (per breve soggiorno), nei giorni in cui hanno con sé i minori, da calendario;
-se il viaggio è in Italia: non è necessario un consenso scritto dall'altro genitore;
il genitore che partirà con i minori comunicherà all'altro genitore itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numeri di telefono;
- se il viaggio è all'estero: è necessario un consenso scritto da parte dell'altro genitore;
il consenso includerà itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numeri di telefono.
5. Comunicazioni sanitarie: i) in caso di visite pediatriche programmate o accessi al Pronto Soccorso,
l'altro genitore sarà avvisato tempestivamente anche tramite sms o whattsapp, tramite chiamata nel caso di accessi al Pronto Soccorso, al fine di poter partecipare alla visita e assistere i figli in caso di accesso in ospedale. Nel caso in cui uno dei genitori non possa presenziare, chi sarà presente dovrà inviare all'altro una comunicazione via sms o whattsapp il referto e la terapia suggerita. Tale onere informativo dovrà essere rispettato anche qualora la diagnosi e le indicazioni terapeutiche siano fornite telefonicamente o da remoto dal medico incaricato;
ii) nel caso in cui un genitore decida di tenere a casa il figlio per questioni di salute dovrà comunicare all'altro la decisione prima di avvisare i referenti della scuola e del pulmino;
ii) nel caso di assenza di uno o entrambi i figli il genitore che li ha con sé è responsabile di disdire la mensa;
iv) ciascun genitore, per i giorni di propria spettanza, potrà decidere di tenere a casa o meno da scuola il/i figlio/i in caso di malattia o malessere;
v) per gli approfondimenti di salute sarà il medico/pediatra di base a valutare le terapie necessaria;
vi) nel caso in cui il/i figlio/i necessitino di approfondimento medico presso il pediatra e/o altro presidio sanitario e il genitore che in quel momento ha i figli, sia assente per lavoro o ragioni diverse, con presenza di terze persone (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nonni, zii, cugini), dovrà essere previamente contattato l'altro genitore che avrà quindi la precedenza rispetto ai predetti terzi per l'accompagnamento dei figli ai controlli medici.
6. Comunicazioni ordinarie: i) ciascun genitore, per i giorni di propria spettanza, potrà decidere se far trascorrere al/ai figlio/i la notte presso un parente e/o amico con obbligo di informare l'altro genitore;
ii) ciascun genitore si impegna a riferire all'altro informazioni che il/i figlio/i figli dovessero condividere sull'altro genitore, confrontandosi tra adulti senza la presenza dei bambini iii) ciascun genitore, nei giorni di propria spettanza, potrà affidare a terzi il trasporto scolastico ovvero per le attività sportive dei minori,
con il solo onere informativo verso l'altro genitore.
7. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei minori per il periodo di sua competenza.
L'assegno unico spetterà a ciascun genitore in pari misura, a decorrere dal 21.12.2024, con impegno della
Signora a rimborsare la quota spettante al Signor ercepita fino alla formale Parte_1 Parte_2
suddivisione.
8. Le spese straordinarie saranno sostenute in misura paritaria del 50% dal padre e dalla madre per la cui individuazione si richiama il Protocollo per il Processo di Famiglia, in uso presso il Tribunale di Treviso, aggiornato al 31.12.2016, che i coniugi dichiarano di conoscere. I coniugi danno infine atto che l'accordo tra loro per le spese che lo richiedono dovrà avvenire mediante scambio di e-mail, sms o whatsapp, specificando che il mancato riscontro del messaggio, nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione comporterà che la spesa si riterrà espressamente autorizzata. In difetto di accordo, il genitore che avrà assunto l'iniziativa con riferimento alle predette spese straordinarie, sosterrà integralmente la relativa spesa. Tutte le spese straordinarie dovranno essere rimborsate all'altro genitore alla fine del mese in cui esse vengono sostenute, previa esibizione della relativa documentazione e del resoconto mensile.
Quanto alle spese straordinarie maturate dal 21.12.2024 ad oggi dovranno essere oggetto di eventuale conguaglio ovvero rimborso a favore del coniuge che le ha sostenute.
Con specifico riferimento al vestiario si specifica che ciascuno lo gestisce in modo autonomo, qualora uno dei due avesse bisogno di un capo particolare che ha l'altro lo avviserà per tempo e verrà passato
(esempio divise e attrezzature per le attività sportive).
9. I signori e confermano di essere economicamente autosufficienti e di Parte_1 Parte_2
provvedere pertanto ciascuno al proprio mantenimento e che, considerata la titolarità di terzi e la sussistenza del diritto di usufrutto, non vi sono temi di assegnazione della casa familiare.
10. Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente procedimento esse intendono definire soltanto le condizioni di affidamento, mantenimento e cura della prole, nonché di godimento dalla casa familiare e le questioni patrimoniali riguardanti soltanto i coniugi personalmente. Restano pertanto impregiudicate (i) le questioni patrimoniali relative ai rapporti tra la Signora e il Signor Parte_1
quale imprenditore agricolo nonché titolare dell'Azienda Agricola Montel;
(ii) le pretese Parte_2
del Signor erso Limes S.r.l. Parte_2
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 11/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4569/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. LAZZARON ALESSANDRO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BIASI MAURO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
01/04/1987 e nato a [...] il [...] del matrimonio Parte_2
contratto il 24/09/2016 e trascritto al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2016, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Volpago del Montello alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con obbligo di comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza nonché di collocazione dei minori;
2. I figli vengono affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con residenza presso Per_1 Per_2
la madre che continuerà ad abitare la casa familiare in suo esclusivo usufrutto sita in Volpago del Montello
(TV) Via San Martino n.4;
3. I genitori, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., concordano che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4. L'affidamento dei minori sarà modulato, durante il periodo scolastico secondo il calendario che segue: SETTIMANA 1
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA
CP_1 CP_2 CP_2 Controparte_1
SETTIMANA 2
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' CP_3 CP_4
CP_2 CP_2 CP_1 CP_1 CP_2 CP_2
Al di fuori del periodo scolastico, settimane alterne con reciproci recuperi la domenica sera tra le ore
20.30-21.
È fatta sempre salva la possibilità per i genitori di definire diversi accordi di frequentazione durante questo periodo. L'eventuale malattia di uno o di entrambi i figli non andrà ad alterare il su esposto calendario con impegno dell'altro genitore a portare direttamente i figli presso casa dell'altro genitore tra le ore 8 e le 8.30 del mattino. Sono altresì esclusi recuperi in caso di modifiche del predetto calendario salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà risultare da una comunicazione scritta e accettata da entrambi. È fatta sempre salva la possibilità per i genitori di definire diversi accordi per l'accompagnamento dei figli presso l'altro. Entrambi i genitori possono telefonare/videochiamare i figli, una volta al giorno;
sia in giorni lavorativi che nei giorni festivi e di vacanza, dalle ore 19 alle ore 20, avendo cura di trovare un contesto tranquillo, garantendo l'assenza di terze persone estranee al genitore che in quel momento si trova in presenza dei figli e ai figli, in modo da consentire il dialogo con l'altro genitore, fatta eccezione per il giorno di passaggio.
Durante il periodo estivo la madre dovrà concordare l'orario della videochiamata preventivamente, entro le ore 16. Il genitore che avrà con sé i figli nella giornata dedicata ad eventuale attività extra-scolastica accompagnerà gli stessi all'indirizzo dove tale attività si svolge.
Durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli minori trascorreranno sette giorni consecutivi con la madre e sette giorni consecutivi con il padre;
i due periodi sono rispettivamente: dal 23 al 30 dicembre (numero sette pernotti) di spettanza paterna negli anni dispari e di spettanza materna negli anni pari;
dalla mattina del 30 dicembre alla mattina del 06 gennaio (numero sette pernotti) di spettanza paterna negli anni pari e di spettanza materna negli anni dispari. I ricorrenti pattuiscono che i minori trascorreranno dalle ore 18 del 24 Dicembre di ogni anno alle ore 10 del 25 dicembre di ogni anno, con il genitore con cui non trascorreranno la successiva settimana dal 23 Dicembre al 30 Dicembre. I ricorrenti pattuiscono che i minori trascorreranno l'intera giornata del 6 gennaio, di ogni anno, con il genitore con cui non hanno trascorso la settimana dal 30 Dicembre al 6 Gennaio, con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10 del mattino del 6 gennaio. È fatta sempre salva la possibilità per i genitori di definire diversi accordi di frequentazione durante questo periodo.
Durante le vacanze pasquali i genitori si alterneranno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; con spettanza del giorno di Pasqua alla madre negli anni pari, di spettanza paterna negli anni dispari;
fermo il calendario ordinario per gli altri giorni di festività.
Durante le vacanze estive il padre e la madre potranno stare con i figli 15 giorni, anche non consecutivi,
e i genitori stabiliranno e si comunicheranno il periodo prescelto entro il 31 maggio, avendo cura di alternare di anno in anno, secondo buona fede e correttezza, la priorità tra l'uno e l'altro genitore.
I ricorrenti concordano, inoltre, che l'alternanza delle settimane (nel periodo di tale regime) riprenderà con il genitore che non ha avuto con sé i figli durante il periodo di ferie.
Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo di vacanza oppure durante l'anno (per breve soggiorno), nei giorni in cui hanno con sé i minori, da calendario;
-se il viaggio è in Italia: non è necessario un consenso scritto dall'altro genitore;
il genitore che partirà con i minori comunicherà all'altro genitore itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numeri di telefono;
- se il viaggio è all'estero: è necessario un consenso scritto da parte dell'altro genitore;
il consenso includerà itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numeri di telefono.
5. Comunicazioni sanitarie: i) in caso di visite pediatriche programmate o accessi al Pronto Soccorso,
l'altro genitore sarà avvisato tempestivamente anche tramite sms o whattsapp, tramite chiamata nel caso di accessi al Pronto Soccorso, al fine di poter partecipare alla visita e assistere i figli in caso di accesso in ospedale. Nel caso in cui uno dei genitori non possa presenziare, chi sarà presente dovrà inviare all'altro una comunicazione via sms o whattsapp il referto e la terapia suggerita. Tale onere informativo dovrà essere rispettato anche qualora la diagnosi e le indicazioni terapeutiche siano fornite telefonicamente o da remoto dal medico incaricato;
ii) nel caso in cui un genitore decida di tenere a casa il figlio per questioni di salute dovrà comunicare all'altro la decisione prima di avvisare i referenti della scuola e del pulmino;
ii) nel caso di assenza di uno o entrambi i figli il genitore che li ha con sé è responsabile di disdire la mensa;
iv) ciascun genitore, per i giorni di propria spettanza, potrà decidere di tenere a casa o meno da scuola il/i figlio/i in caso di malattia o malessere;
v) per gli approfondimenti di salute sarà il medico/pediatra di base a valutare le terapie necessaria;
vi) nel caso in cui il/i figlio/i necessitino di approfondimento medico presso il pediatra e/o altro presidio sanitario e il genitore che in quel momento ha i figli, sia assente per lavoro o ragioni diverse, con presenza di terze persone (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nonni, zii, cugini), dovrà essere previamente contattato l'altro genitore che avrà quindi la precedenza rispetto ai predetti terzi per l'accompagnamento dei figli ai controlli medici.
6. Comunicazioni ordinarie: i) ciascun genitore, per i giorni di propria spettanza, potrà decidere se far trascorrere al/ai figlio/i la notte presso un parente e/o amico con obbligo di informare l'altro genitore;
ii) ciascun genitore si impegna a riferire all'altro informazioni che il/i figlio/i figli dovessero condividere sull'altro genitore, confrontandosi tra adulti senza la presenza dei bambini iii) ciascun genitore, nei giorni di propria spettanza, potrà affidare a terzi il trasporto scolastico ovvero per le attività sportive dei minori,
con il solo onere informativo verso l'altro genitore.
7. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei minori per il periodo di sua competenza.
L'assegno unico spetterà a ciascun genitore in pari misura, a decorrere dal 21.12.2024, con impegno della
Signora a rimborsare la quota spettante al Signor ercepita fino alla formale Parte_1 Parte_2
suddivisione.
8. Le spese straordinarie saranno sostenute in misura paritaria del 50% dal padre e dalla madre per la cui individuazione si richiama il Protocollo per il Processo di Famiglia, in uso presso il Tribunale di Treviso, aggiornato al 31.12.2016, che i coniugi dichiarano di conoscere. I coniugi danno infine atto che l'accordo tra loro per le spese che lo richiedono dovrà avvenire mediante scambio di e-mail, sms o whatsapp, specificando che il mancato riscontro del messaggio, nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione comporterà che la spesa si riterrà espressamente autorizzata. In difetto di accordo, il genitore che avrà assunto l'iniziativa con riferimento alle predette spese straordinarie, sosterrà integralmente la relativa spesa. Tutte le spese straordinarie dovranno essere rimborsate all'altro genitore alla fine del mese in cui esse vengono sostenute, previa esibizione della relativa documentazione e del resoconto mensile.
Quanto alle spese straordinarie maturate dal 21.12.2024 ad oggi dovranno essere oggetto di eventuale conguaglio ovvero rimborso a favore del coniuge che le ha sostenute.
Con specifico riferimento al vestiario si specifica che ciascuno lo gestisce in modo autonomo, qualora uno dei due avesse bisogno di un capo particolare che ha l'altro lo avviserà per tempo e verrà passato
(esempio divise e attrezzature per le attività sportive).
9. I signori e confermano di essere economicamente autosufficienti e di Parte_1 Parte_2
provvedere pertanto ciascuno al proprio mantenimento e che, considerata la titolarità di terzi e la sussistenza del diritto di usufrutto, non vi sono temi di assegnazione della casa familiare.
10. Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente procedimento esse intendono definire soltanto le condizioni di affidamento, mantenimento e cura della prole, nonché di godimento dalla casa familiare e le questioni patrimoniali riguardanti soltanto i coniugi personalmente. Restano pertanto impregiudicate (i) le questioni patrimoniali relative ai rapporti tra la Signora e il Signor Parte_1
quale imprenditore agricolo nonché titolare dell'Azienda Agricola Montel;
(ii) le pretese Parte_2
del Signor erso Limes S.r.l. Parte_2
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 11/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi