Articolo 17 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Articolo 16Articolo 18
Versione
21 marzo 1958
Art. 17. (Valutazione del servizio ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'art. 16)

Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente articolo, e' valutato il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, nonche' il servizio prestato in qualita' di incaricato o supplente con nomina annuale nell'intervallo tra la cessazione dal servizio e la data del 1° ottobre 1916.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958