Cass. civ., sez. III, sentenza 15/07/1987, n. 6237
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Sentenza 15 luglio 1987

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La comunicazione, da parte del conduttore al locatore, della cessione del contratto di locazione e dell'azienda, a norma dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978, che venga fatta dopo il promovimento dell'Azione di recesso nei confronti del primo, non ha incidenza sui presupposti e sulla condizione dell'Azione stessa, dato che essa non elimina retroattivamente la legittimazione sostanziale e processuale del conduttore; anzi implica (art. 111 cod. proc. civ.) la permanenza in lui della qualità di parte. ( Conf 3728/84, mass n 435716).*

Non è opponibile al locatore la cessione della locazione unitamente all'azienda compiuta dal conduttore, in Mancanza della comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prescritta dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392, ancorché risulti provata acquisita la conoscenza "aliunde" da parte del locatore della cessione stessa. ( V 2028/85, mass n 439939; ( V 3985/82, mass n 421941).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/07/1987, n. 6237
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6237
    Data del deposito : 15 luglio 1987

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