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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/11/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n. 663 /2025 promossa con ricorso da
, nato a [...], il 1° gennaio 1964, Parte_1 e nato a [...], il 1° marzo 1975, Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Piccioni ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Riccione, viale Ceccarini, n. 134;
- RECLAMANTI -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e Controparte_1 P.IVA ), con sede legale in Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano P.IVA_1 (TV), PEC: Email_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e Controparte_2 P.IVA ), con sede legale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano P.IVA_2 (MI), PEC: Email_2
, in persona del Direttore e legale rappresentante pro Controparte_3 tempore (C.F. , con sede legale in Roma, Via Giorgione n. 106, 00147, P.IVA_3 PEC della Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino (competente per territorio): Email_3
, in persona del Direttore e legale CP_3 Parte_3 rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA , con sede legale in Roma, Via P.IVA_4 Giuseppe Grezar n. 14, 00142, PEC: t Email_4
in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore CP_4 (C.F. ), con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9, 60125, PEC: P.IVA_5
Email_5
in persona del Sindaco pro tempore (P.IVA Controparte_5
),con sede in ON (PU), Corso Garibaldi n. 8, 61034, PEC P.IVA_6
Email_6
- RECLAMATI – contumaci e con l'intervento di
Controparte_6
[...
, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona
OGGETTO: Reclamo avverso sentenza n. 15/2025 pubblicata dal Tribunale di Urbino in data 30/06/2025 di parziale rigetto di omologa di accordi di ristrutturazione del debito
Conclusioni per le parti: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato presso la cancelleria dell'intestata Corte,
e hanno proposto reclamo avverso la sentenza n. 15/2025 Parte_2 Parte_1 emessa dal Tribunale di Urbino in data 30.06.2025, con la quale è stato omologato l'accordo di ristrutturazione del debito del consumatore solo nei confronti del
[...]
. Parte_1
I coniugi e avevano depositato una proposta di accordo Parte_2 Parte_1 di ristrutturazione del debito ex artt. 66 e 67 CCII, per salvare l'abitazione familiare, di cui ciascuno è proprietario al 50%, immobile già oggetto di procedura esecutiva pag. 2/6 (Proc. n. 24/2024 R.G.E. Trib. Urbino) avviata dalla Banca mutuante;
il piano è stato omologato solo nei confronti del Parte_1
Il giudice di prime cure ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso della moglie
: quantificato il monte debitorio della in circa €8.000,00, derivante Parte_2 Pt_2 principalmente dalle spese di lite in solido (€7.925,94) e una quota minima per imposta di registro (€269,93), ha ritenuto l'insussistenza di uno stato di crisi o insolvenza della considerando che la non è debitrice diretta (in quanto terzo datore di Pt_2 Pt_2 ipoteca) con riguardo al debito verso le banche, considerando altresì il vincolo solidale e la potenziale futura occupazione;
in diritto spiegava che l'art. 66 CCII presuppone che tutti i membri della famiglia si trovino in una situazione di sovraindebitamento, così come tratteggiata dall'art. 2, c. 1, lett. c) CCII.
I creditori non si sono costituiti, sicchè vanno dichiarati contumaci.
Con note depositate in data 10.10.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il P.G. ha concluso nel senso dell'accoglimento del reclamo.
Disposta la trattazione scritta, ad esito dell'udienza del 13.10.2025 la Corte riservava la decisione.
I reclamanti lamentano:
l'erroneità della sentenza gravata con riguardo alla interpretazione della condizione di crisi/insolvenza della in considerazione di una sua ipotetica, futura occupazione;
Pt_2 allegano che allo stato la è disoccupata, ed è soggetto privo di qualsiasi reddito, Pt_2 con un debito personale certo ed esigibile di circa € 8.000,00 che non è oggettivamente in grado di onorare;
pag. 3/6 la violazione del principio di unitarietà della procedura familiare e l'omessa valutazione del rischi di subire la procedura esecutiva come terza datrice di ipoteca;
argomentano che anche il garante reale o il fideiussore rientra a pieno titolo tra i soggetti che possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, purché l'impegno garantito comprometta significativamente la sua situazione patrimoniale e finanziaria;
la contraddittorietà della sentenza che, non omologando il piano con riguardo alla posizione della coniuge terza datrice di ipoteca, rischia di vanificarne le finalità di conservazione della abitazione familiare.
Il reclamo è fondato.
In punto di diritto va osservato che il terzo datore di ipoteca non è personalmente obbligato (come, invece, il fideiussore che, pertanto, risponde con l'intero suo patrimonio nei confronti del creditore garantito, pur senza attribuirgli alcuna prelazione), ma è tenuto a subire l'azione esecutiva del creditore solo sul bene dato in garanzia dell'obbligazione altrui, nell'ipotesi in cui la stessa non sia stata compiutamente adempiuta (v. Cass. 24/09/2019, n. 23648: il terzo datore di ipoteca ed il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non sono obbligati in solido con il debitore principale e col suo fideiussore perchè non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio ma soltanto assoggettati, nel caso di inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all'esecuzione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato).
Osserva la Corte che l'art. 67 comma 4 CCII prevede che i crediti muniti di privilegio, pegno, ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione come attestato dall'occ, e la norma non distingue a seconda che il bene su cui grava la garanzia sia nel patrimonio del debitore o anche di un terzo.
pag. 4/6 Tuttavia l'art. 278 comma 6 CCII prevede che, pur a fronte dell'esdebitazione del debitore principale, il creditore mantiene la garanzia ipotecaria nei confronti del terzo datore di ipoteca e quindi mantiene il diritto a soddisfarsi per l'intero sul bene, anche nell'ambito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Sicchè la può subire l'esecuzione immobiliare con riguardo alla quota di sua Pt_2 proprietà della casa familiare.
Ritiene inoltre la Corte, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, che sussista lo stato di insolvenza della a fronte del debito sulla stessa gravante, Pt_2 come quantificato nel provvedimento reclamato.
L'accertamento dello stato di sovraindebitamento - per il quale la norma richiama l'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, ossia lo stato di crisi o di insolvenza - non richiede una pluralità di inadempimenti, in quanto può ricorrere anche in presenza di un singolo inadempimento, purché rivelatore dell'incapacità strutturale del consumatore di far fronte alle proprie obbligazioni, sintomo di una difficoltà finanziaria sistemica;
si consideri inoltre che l'accertamento dello stato di sovraindebitamento va compiuto con riferimento alla data della apertura della procedura, sicchè deve fondarsi su circostanze concretamente sussistenti al momento della decisione.
Allo stato, quindi, va considerato che la reclamante è disoccupata, e che per Pt_2 contro è irrilevante la mera possibilità di una sua futura occupazione.
E' irrilevante che sulla stessa gravi un debito in solido col marito, non essendo allo stato configurabile qualsivoglia tipo di apporto da parte del coniuge codebitore
, versando costui in stato di insolvenza ed essendo per questo stato Parte_1 ammesso alla ristrutturazione del debito.
pag. 5/6 La va quindi ammessa, ex art. 66 CCI alla c.d. procedura familiare Pt_2 sussistendo entrambi i requisiti, l'uno alternativo all'altro, della convivenza con il marito e la comune origine del sovraindebitamento (da individuare Parte_1
nell'assunzione congiunta di un'obbligazione restitutoria, derivante da un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto della abitazione familiare, e nella accensione di una ipoteca a garanzia del mutuo).
Sussistono altresì gli ulteriori requisiti ex art. 67 CCII in quanto non risulta che la sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o che abbia già Pt_2 beneficiato della esdebitazione per due volte, ed in quanto non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
In conclusione il reclamo va accolto;
restano assorbiti gli ulteriori motivi di reclamo.
Stante la novità della questione affrontata sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
accoglie il reclamo e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso depositato il 6 marzo 2025 come modificato in data 1° aprile 2025 anche nei confronti di;
Parte_2
compensa fra le parti le spese di lite del grado;
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 4.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n. 663 /2025 promossa con ricorso da
, nato a [...], il 1° gennaio 1964, Parte_1 e nato a [...], il 1° marzo 1975, Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Piccioni ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Riccione, viale Ceccarini, n. 134;
- RECLAMANTI -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e Controparte_1 P.IVA ), con sede legale in Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano P.IVA_1 (TV), PEC: Email_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e Controparte_2 P.IVA ), con sede legale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano P.IVA_2 (MI), PEC: Email_2
, in persona del Direttore e legale rappresentante pro Controparte_3 tempore (C.F. , con sede legale in Roma, Via Giorgione n. 106, 00147, P.IVA_3 PEC della Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino (competente per territorio): Email_3
, in persona del Direttore e legale CP_3 Parte_3 rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA , con sede legale in Roma, Via P.IVA_4 Giuseppe Grezar n. 14, 00142, PEC: t Email_4
in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore CP_4 (C.F. ), con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9, 60125, PEC: P.IVA_5
Email_5
in persona del Sindaco pro tempore (P.IVA Controparte_5
),con sede in ON (PU), Corso Garibaldi n. 8, 61034, PEC P.IVA_6
Email_6
- RECLAMATI – contumaci e con l'intervento di
Controparte_6
[...
, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona
OGGETTO: Reclamo avverso sentenza n. 15/2025 pubblicata dal Tribunale di Urbino in data 30/06/2025 di parziale rigetto di omologa di accordi di ristrutturazione del debito
Conclusioni per le parti: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato presso la cancelleria dell'intestata Corte,
e hanno proposto reclamo avverso la sentenza n. 15/2025 Parte_2 Parte_1 emessa dal Tribunale di Urbino in data 30.06.2025, con la quale è stato omologato l'accordo di ristrutturazione del debito del consumatore solo nei confronti del
[...]
. Parte_1
I coniugi e avevano depositato una proposta di accordo Parte_2 Parte_1 di ristrutturazione del debito ex artt. 66 e 67 CCII, per salvare l'abitazione familiare, di cui ciascuno è proprietario al 50%, immobile già oggetto di procedura esecutiva pag. 2/6 (Proc. n. 24/2024 R.G.E. Trib. Urbino) avviata dalla Banca mutuante;
il piano è stato omologato solo nei confronti del Parte_1
Il giudice di prime cure ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso della moglie
: quantificato il monte debitorio della in circa €8.000,00, derivante Parte_2 Pt_2 principalmente dalle spese di lite in solido (€7.925,94) e una quota minima per imposta di registro (€269,93), ha ritenuto l'insussistenza di uno stato di crisi o insolvenza della considerando che la non è debitrice diretta (in quanto terzo datore di Pt_2 Pt_2 ipoteca) con riguardo al debito verso le banche, considerando altresì il vincolo solidale e la potenziale futura occupazione;
in diritto spiegava che l'art. 66 CCII presuppone che tutti i membri della famiglia si trovino in una situazione di sovraindebitamento, così come tratteggiata dall'art. 2, c. 1, lett. c) CCII.
I creditori non si sono costituiti, sicchè vanno dichiarati contumaci.
Con note depositate in data 10.10.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il P.G. ha concluso nel senso dell'accoglimento del reclamo.
Disposta la trattazione scritta, ad esito dell'udienza del 13.10.2025 la Corte riservava la decisione.
I reclamanti lamentano:
l'erroneità della sentenza gravata con riguardo alla interpretazione della condizione di crisi/insolvenza della in considerazione di una sua ipotetica, futura occupazione;
Pt_2 allegano che allo stato la è disoccupata, ed è soggetto privo di qualsiasi reddito, Pt_2 con un debito personale certo ed esigibile di circa € 8.000,00 che non è oggettivamente in grado di onorare;
pag. 3/6 la violazione del principio di unitarietà della procedura familiare e l'omessa valutazione del rischi di subire la procedura esecutiva come terza datrice di ipoteca;
argomentano che anche il garante reale o il fideiussore rientra a pieno titolo tra i soggetti che possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, purché l'impegno garantito comprometta significativamente la sua situazione patrimoniale e finanziaria;
la contraddittorietà della sentenza che, non omologando il piano con riguardo alla posizione della coniuge terza datrice di ipoteca, rischia di vanificarne le finalità di conservazione della abitazione familiare.
Il reclamo è fondato.
In punto di diritto va osservato che il terzo datore di ipoteca non è personalmente obbligato (come, invece, il fideiussore che, pertanto, risponde con l'intero suo patrimonio nei confronti del creditore garantito, pur senza attribuirgli alcuna prelazione), ma è tenuto a subire l'azione esecutiva del creditore solo sul bene dato in garanzia dell'obbligazione altrui, nell'ipotesi in cui la stessa non sia stata compiutamente adempiuta (v. Cass. 24/09/2019, n. 23648: il terzo datore di ipoteca ed il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non sono obbligati in solido con il debitore principale e col suo fideiussore perchè non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio ma soltanto assoggettati, nel caso di inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all'esecuzione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato).
Osserva la Corte che l'art. 67 comma 4 CCII prevede che i crediti muniti di privilegio, pegno, ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione come attestato dall'occ, e la norma non distingue a seconda che il bene su cui grava la garanzia sia nel patrimonio del debitore o anche di un terzo.
pag. 4/6 Tuttavia l'art. 278 comma 6 CCII prevede che, pur a fronte dell'esdebitazione del debitore principale, il creditore mantiene la garanzia ipotecaria nei confronti del terzo datore di ipoteca e quindi mantiene il diritto a soddisfarsi per l'intero sul bene, anche nell'ambito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Sicchè la può subire l'esecuzione immobiliare con riguardo alla quota di sua Pt_2 proprietà della casa familiare.
Ritiene inoltre la Corte, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, che sussista lo stato di insolvenza della a fronte del debito sulla stessa gravante, Pt_2 come quantificato nel provvedimento reclamato.
L'accertamento dello stato di sovraindebitamento - per il quale la norma richiama l'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, ossia lo stato di crisi o di insolvenza - non richiede una pluralità di inadempimenti, in quanto può ricorrere anche in presenza di un singolo inadempimento, purché rivelatore dell'incapacità strutturale del consumatore di far fronte alle proprie obbligazioni, sintomo di una difficoltà finanziaria sistemica;
si consideri inoltre che l'accertamento dello stato di sovraindebitamento va compiuto con riferimento alla data della apertura della procedura, sicchè deve fondarsi su circostanze concretamente sussistenti al momento della decisione.
Allo stato, quindi, va considerato che la reclamante è disoccupata, e che per Pt_2 contro è irrilevante la mera possibilità di una sua futura occupazione.
E' irrilevante che sulla stessa gravi un debito in solido col marito, non essendo allo stato configurabile qualsivoglia tipo di apporto da parte del coniuge codebitore
, versando costui in stato di insolvenza ed essendo per questo stato Parte_1 ammesso alla ristrutturazione del debito.
pag. 5/6 La va quindi ammessa, ex art. 66 CCI alla c.d. procedura familiare Pt_2 sussistendo entrambi i requisiti, l'uno alternativo all'altro, della convivenza con il marito e la comune origine del sovraindebitamento (da individuare Parte_1
nell'assunzione congiunta di un'obbligazione restitutoria, derivante da un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto della abitazione familiare, e nella accensione di una ipoteca a garanzia del mutuo).
Sussistono altresì gli ulteriori requisiti ex art. 67 CCII in quanto non risulta che la sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o che abbia già Pt_2 beneficiato della esdebitazione per due volte, ed in quanto non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
In conclusione il reclamo va accolto;
restano assorbiti gli ulteriori motivi di reclamo.
Stante la novità della questione affrontata sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
accoglie il reclamo e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso depositato il 6 marzo 2025 come modificato in data 1° aprile 2025 anche nei confronti di;
Parte_2
compensa fra le parti le spese di lite del grado;
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 4.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 6/6