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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/10/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4257 2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AU AG Presidente rel. dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) nata a VI IA (VV) in [...] 6 Parte_1 C.F._1 gennaio 1957, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Crea e dall'Avv. Jessica L. Bonfanti del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi;
RICORRENTE
(C.F. ), nato a UN (CS) in [...] 7 novembre Controparte_1 C.F._2
1946, in persona del sindaco del Comune di Ronco Briantino in qualità di suo amministratore di sostegno, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Brambilla, del foro di Monza e domiciliato presso lo
Studio della stessa;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza del 18 settembre 2025:
“Entrambi i procuratori chiedono la pronuncia non definitiva sullo status con rimessione della causa per valutare le ulteriori questioni sottoposte al vaglio del Tribunale.”
Motivi della decisione I. La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto dopo l'udienza attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. II. La causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori questioni. III. Le spese del giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P Q M
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1 I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 ;
[...] II. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lombardone (LC) per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio (atto n.5, parte II, serie A anno 1981); III. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
IV. Spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente est.
AU AG
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AU AG Presidente rel. dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) nata a VI IA (VV) in [...] 6 Parte_1 C.F._1 gennaio 1957, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Crea e dall'Avv. Jessica L. Bonfanti del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi;
RICORRENTE
(C.F. ), nato a UN (CS) in [...] 7 novembre Controparte_1 C.F._2
1946, in persona del sindaco del Comune di Ronco Briantino in qualità di suo amministratore di sostegno, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Brambilla, del foro di Monza e domiciliato presso lo
Studio della stessa;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza del 18 settembre 2025:
“Entrambi i procuratori chiedono la pronuncia non definitiva sullo status con rimessione della causa per valutare le ulteriori questioni sottoposte al vaglio del Tribunale.”
Motivi della decisione I. La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto dopo l'udienza attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. II. La causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori questioni. III. Le spese del giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P Q M
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1 I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 ;
[...] II. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lombardone (LC) per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio (atto n.5, parte II, serie A anno 1981); III. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
IV. Spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente est.
AU AG