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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2772/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI PO PP, Presidente
AR TI, TO
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18391/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057732 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057732 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057732 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057732 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057732 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057732 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 11/12/2024, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato il 17/10/2024, afferente all'omesso versamento della tassa sui rifiuti per il periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 31/12/2023, per un importo di € 17.247,77, oltre sanzioni e interessi.
Premetteva di essere comproprietario pro indiviso al 50% di alcune unità immobiliari site in Roma, alla Indirizzo_1, tutte oggetto di locazione a terzi per uso non abitativo, con conseguente non debenza del relativo tributo;
esponendo che rimaneva a carico dell'ente impositore la dimostrazione della tipologia dei rifiuti prodotti e la superficie eventualmente destinata alla produzione di rifiuti speciali;
concludeva per l'annullamento degli atti impugnati.
Si costituiva successivamente Roma Capitale, depositando memoria contenente controdeduzioni;
nella quale deduceva che, in relazione agli immobili in questione, non era pervenuta alcuna dichiarazione di fini della TARI;
deducendo altresì l'infondatezza delle avverse argomentazioni in punto di quantificazione della pretesa.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
La disposizione che regola la ripartizione della TARI tra proprietario e conduttore è contenuta nella Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 642 e 643, L. n. 147/2013.
In particolare, il comma 642 prevede che il soggetto passivo della TARI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, mentre il comma 643: in caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nello stesso anno solare, prevede che la TARI è dovuta solo dal possessore
(proprietario), mentre per contratti di locazione superiori a sei mesi, l'obbligo grava sull'inquilino, in quanto effettivo detentore dell'immobile.
Nel caso di specie, in relazione ai periodi di imposta in questione, risulta che i beni immobili in questione sono stati concessi in locazione in forza di plurimi contratti registrati per uso non abitativo, tutti di durata superiore ai sei mesi.
E' altresì infondata la deduzione dell'ente impositore relativo alla identificazione del soggetto responsabile dell'obbligo di dichiarazione, in caso di mutamento del possesso dell'immobile.
Sul punto, l'art.19 del regolamento comunale per la disciplina sulla tassa dei rifiuti prevede che «I soggetti passivi del tributo o loro incaricati muniti di delega devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni»; poi essendo stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione in caso di utenze non abitative.
Ne consegue – anche sulla scia della giurisprudenza di legittimità che ha escluso qualsiasi posizione di solidarietà tra il formale proprietario del bene e il suo possessore, che concretamente produce i rifiuti da tassare (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 17251 del 27/06/2019) – che l'obbligo di dichiarazione della variazione nel possesso non può ritenersi come facente capo tanto al locatore quanto al conduttore, ma va inteso come ricadente esclusivamente su quest'ultimo.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con logico assorbimento di tutte le questioni sollevate in ordine alla quantificazione del tributo.
Consegue altresì la condanna della resistente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti della parte ricorrente, che - avuti presenti i criteri direttivi di cui ai D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022 e tabelle allegate (terzo scaglione), tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta - sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in € 120,00 per esborsi ed € 2.300,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma, 18 febbraio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
TI AR PP LI PO
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI PO PP, Presidente
AR TI, TO
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18391/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057732 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057732 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057732 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057732 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057732 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057732 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 11/12/2024, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato il 17/10/2024, afferente all'omesso versamento della tassa sui rifiuti per il periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 31/12/2023, per un importo di € 17.247,77, oltre sanzioni e interessi.
Premetteva di essere comproprietario pro indiviso al 50% di alcune unità immobiliari site in Roma, alla Indirizzo_1, tutte oggetto di locazione a terzi per uso non abitativo, con conseguente non debenza del relativo tributo;
esponendo che rimaneva a carico dell'ente impositore la dimostrazione della tipologia dei rifiuti prodotti e la superficie eventualmente destinata alla produzione di rifiuti speciali;
concludeva per l'annullamento degli atti impugnati.
Si costituiva successivamente Roma Capitale, depositando memoria contenente controdeduzioni;
nella quale deduceva che, in relazione agli immobili in questione, non era pervenuta alcuna dichiarazione di fini della TARI;
deducendo altresì l'infondatezza delle avverse argomentazioni in punto di quantificazione della pretesa.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
La disposizione che regola la ripartizione della TARI tra proprietario e conduttore è contenuta nella Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 642 e 643, L. n. 147/2013.
In particolare, il comma 642 prevede che il soggetto passivo della TARI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, mentre il comma 643: in caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nello stesso anno solare, prevede che la TARI è dovuta solo dal possessore
(proprietario), mentre per contratti di locazione superiori a sei mesi, l'obbligo grava sull'inquilino, in quanto effettivo detentore dell'immobile.
Nel caso di specie, in relazione ai periodi di imposta in questione, risulta che i beni immobili in questione sono stati concessi in locazione in forza di plurimi contratti registrati per uso non abitativo, tutti di durata superiore ai sei mesi.
E' altresì infondata la deduzione dell'ente impositore relativo alla identificazione del soggetto responsabile dell'obbligo di dichiarazione, in caso di mutamento del possesso dell'immobile.
Sul punto, l'art.19 del regolamento comunale per la disciplina sulla tassa dei rifiuti prevede che «I soggetti passivi del tributo o loro incaricati muniti di delega devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni»; poi essendo stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione in caso di utenze non abitative.
Ne consegue – anche sulla scia della giurisprudenza di legittimità che ha escluso qualsiasi posizione di solidarietà tra il formale proprietario del bene e il suo possessore, che concretamente produce i rifiuti da tassare (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 17251 del 27/06/2019) – che l'obbligo di dichiarazione della variazione nel possesso non può ritenersi come facente capo tanto al locatore quanto al conduttore, ma va inteso come ricadente esclusivamente su quest'ultimo.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con logico assorbimento di tutte le questioni sollevate in ordine alla quantificazione del tributo.
Consegue altresì la condanna della resistente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti della parte ricorrente, che - avuti presenti i criteri direttivi di cui ai D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022 e tabelle allegate (terzo scaglione), tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta - sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in € 120,00 per esborsi ed € 2.300,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma, 18 febbraio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
TI AR PP LI PO