CASS
Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2024, n. 24519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24519 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, ROBERTO ANIELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 24519 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in preambolo, la Corte di Bari ha parzialmente riformato la sentenza con la quale, in data 23 aprile 2019, il Tribunale di Bari aveva dichiarato PP MI colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 (capo a), di quello di cui al capo c), in esso assorbito il reato di cui all'art. 610 cod. pen. sub b), infine di quello di cui all'art. 337 cod. pen. (capo d). Ha, invero, assolto MI dal reato sub c) e, con le già riconosciute le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla recidiva, ha rideterminato la pena in un anno di reclusione. 2. L'imputato, per il tramite del proprio difensore avv. Angelo Dibenedetto, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo con il quale deduce, in primo luogo, vizio di motivazione in punto di eccepita nullità della sentenza del Tribunale, per violazione del diritto di difesa, stante il mancato ascolto dei testimoni a discarico UZ, NE e SA, inseriti nella lista ritualmente depositata. Lamenta, inoltre, il vizio di motivazione relativamente all'avvenuto rigetto dell'istanza di rinnovazione dibattimentale dei predetti testimoni che - secondo la tesi del ricorrente - avrebbero riscontrato la versione alternativa prospettata dall'imputato. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Roberto Aniello, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 25 gennaio 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate. 2. È inammissibile, perché deduce enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la prima parte dell'unico motivo di ricorso, inerente all'omessa motivazione della Corte di appello sull'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per il mancato ascolto dei testi a discarico, indicati nella lista tempestivamente depositata. Dalle sentenze di merito (p. 3 di quella impugnata e p. 1 di quella del Tribunale, in Svolgimento del processo) e dal verbale di udienza in data 6 luglio 2017 - il cui accesso è consentito al Collegio in considerazione della natura del 2 vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - risulta che l'imputato aveva rinunciato all'ascolto del teste NT e prestato il consenso all'utilizzabilità dei verbali di udienza degli altri testimoni, già escussi dinanzi ad altro Giudice. La rinuncia, ove non opposta dalla controparte, è immediatamente operante, sicché l'unica possibilità per assumere detto mezzo istruttorio è data dall'esercizio dei poteri officiosi d'integrazione probatoria riservati al giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rhafor, RV. 271848, Sez. 2, n. 11264 del 18/03/1999, Vitanza, Rv. 214365). E, d'altro canto, in tema di ammissione di prove nuove - ivi comprese quelle alla cui ammissione le parti hanno rinunciato (ex multis, Sez. 2, n. 30662 del 14/06/2019, NE, Rv. 276577) - il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria. Sicché, una volta che l'imputato - come nel caso che ci occupa - abbia rinunciato all'ascolto dei propri testimoni, non può lamentare alcuna violazione del diritto di difesa. 3. Sotto altro, concorrente profilo, inerente alla doglianza di cui alla seconda parte del ricorso, è fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, non incorre nel vizio di difetto di motivazione la sentenza d'appello che non illustri le ragioni del rigetto di una doglianza afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515; con specifico riferimento alla integrazione probatoria, cfr. Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322). L'applicazione di tale principio già costituisce ragione per la declaratoria d'inammissibilità della sintetizzata censura. A ciò va aggiunta la dirimente considerazione che i testi di cui la difesa lamenta il mancato ascolto da parte del Giudice di primo grado e l'immotivato diniego della rinnovazione istruttoria, riguardano il reato per il quale la Corte di 3 Il Consigliere estensore Il Presidente appello ha assolto il ricorrente, con evidente carenza di qualsivoglia interesse rispetto a tale motivo di doglianza. 3. Il ricorso dev'essere, per le esposte ragioni, dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 così equitativamente fissata. in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, ROBERTO ANIELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 24519 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in preambolo, la Corte di Bari ha parzialmente riformato la sentenza con la quale, in data 23 aprile 2019, il Tribunale di Bari aveva dichiarato PP MI colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 (capo a), di quello di cui al capo c), in esso assorbito il reato di cui all'art. 610 cod. pen. sub b), infine di quello di cui all'art. 337 cod. pen. (capo d). Ha, invero, assolto MI dal reato sub c) e, con le già riconosciute le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla recidiva, ha rideterminato la pena in un anno di reclusione. 2. L'imputato, per il tramite del proprio difensore avv. Angelo Dibenedetto, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo con il quale deduce, in primo luogo, vizio di motivazione in punto di eccepita nullità della sentenza del Tribunale, per violazione del diritto di difesa, stante il mancato ascolto dei testimoni a discarico UZ, NE e SA, inseriti nella lista ritualmente depositata. Lamenta, inoltre, il vizio di motivazione relativamente all'avvenuto rigetto dell'istanza di rinnovazione dibattimentale dei predetti testimoni che - secondo la tesi del ricorrente - avrebbero riscontrato la versione alternativa prospettata dall'imputato. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Roberto Aniello, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 25 gennaio 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate. 2. È inammissibile, perché deduce enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la prima parte dell'unico motivo di ricorso, inerente all'omessa motivazione della Corte di appello sull'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per il mancato ascolto dei testi a discarico, indicati nella lista tempestivamente depositata. Dalle sentenze di merito (p. 3 di quella impugnata e p. 1 di quella del Tribunale, in Svolgimento del processo) e dal verbale di udienza in data 6 luglio 2017 - il cui accesso è consentito al Collegio in considerazione della natura del 2 vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - risulta che l'imputato aveva rinunciato all'ascolto del teste NT e prestato il consenso all'utilizzabilità dei verbali di udienza degli altri testimoni, già escussi dinanzi ad altro Giudice. La rinuncia, ove non opposta dalla controparte, è immediatamente operante, sicché l'unica possibilità per assumere detto mezzo istruttorio è data dall'esercizio dei poteri officiosi d'integrazione probatoria riservati al giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rhafor, RV. 271848, Sez. 2, n. 11264 del 18/03/1999, Vitanza, Rv. 214365). E, d'altro canto, in tema di ammissione di prove nuove - ivi comprese quelle alla cui ammissione le parti hanno rinunciato (ex multis, Sez. 2, n. 30662 del 14/06/2019, NE, Rv. 276577) - il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria. Sicché, una volta che l'imputato - come nel caso che ci occupa - abbia rinunciato all'ascolto dei propri testimoni, non può lamentare alcuna violazione del diritto di difesa. 3. Sotto altro, concorrente profilo, inerente alla doglianza di cui alla seconda parte del ricorso, è fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, non incorre nel vizio di difetto di motivazione la sentenza d'appello che non illustri le ragioni del rigetto di una doglianza afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515; con specifico riferimento alla integrazione probatoria, cfr. Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322). L'applicazione di tale principio già costituisce ragione per la declaratoria d'inammissibilità della sintetizzata censura. A ciò va aggiunta la dirimente considerazione che i testi di cui la difesa lamenta il mancato ascolto da parte del Giudice di primo grado e l'immotivato diniego della rinnovazione istruttoria, riguardano il reato per il quale la Corte di 3 Il Consigliere estensore Il Presidente appello ha assolto il ricorrente, con evidente carenza di qualsivoglia interesse rispetto a tale motivo di doglianza. 3. Il ricorso dev'essere, per le esposte ragioni, dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 così equitativamente fissata. in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2024