TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/09/2025, n. 4436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4436 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15483/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianfranco Romeo,, elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA SCIONTI,15 ACIREALE.
-OPPONENTE
contro
:
(C.F. ), quale procuratore di (P. Iva ), con il CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. FEDERICI STEFANIA , elettivamente domiciliato in VIA FONTEVIVO N.21 N
19125 LA SPEZIA presso il difensore avv. FEDERICI STEFANIA
- OPPOSTA
Posta in decisione all'udienza del 7.4.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 21.11.2022, conveniva Parte_1 in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, e per essa, quale procuratore, per CP_2 CP_1 sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo di cui al n. R.G.
11008/2022, n. 4258/2022 del 27.09.2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 72.680,93 oltre interessi al tasso legale sulla sorte capitale, quale saldo negativo del conto corrente n.10334 (poi 611068) originariamente acceso in data 17.05.2000 presso la Controparte_3
- filiale di Acireale (CT).
[...]
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria opposta, anche sotto il profilo dell'omessa prova dell'avvenuta cessione del credito asseritamente azionato da questa in danno dell'opponente.
Eccepiva, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la concessione dello stesso, stante la carenza di prova scritta (anche in forza dell'omessa produzione degli estratti conto completi dall'inizio del rapporto) e l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a valere quale prova della legittimazione del credito ingiunto.
Contestava, da ultimo, la nullità delle clausole e condizioni contrattuali dedotte in contratto, in particolare l'omessa previsione delle condizioni economiche per tassi debitori, creditori, commissioni e spese;
l'indebita applicazione delle commissioni di affidamento;
nonché il superamento dei tassi soglia in materia di usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1) Accogliere la presente opposizione per i motivi di cui in narrativa;
2) Per l'effetto, annullare, revocare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
3) Condannare parte opposta alle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Con comparsa responsiva del 1.03.2023 si costituiva in giudizio e per essa, quale CP_2 procuratore, chiedendo il rigetto dell'opposizione e contestuale conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto, nonché la concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
Con provvedimento reso alla prima udienza di comparizione e trattazione del 22.03.2023, il GI, rilevando che non era stato esperito il tentativo di mediazione, assegnava alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale del'11.05.2023.
pagina 2 di 7 La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 27.09.2023, all'esito della quale il GI assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza dell'8.04.2024.
All'esito di tale udienza il GI, su richiesta delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.03.2025 (poi rinviata d'ufficio al 7.04.2025).
Indi all'udienza del 7.04.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, questo Giudice poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Circa il preliminare profilo della carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta,
[...]
e per essa, quale procuratore, ha dato prova della propria legittimazione attiva e ha CP_2 CP_1 ricostruito l'intervenuto iter di cessioni, dimostrando che il credito de quo è incluso nella cessione di cui trattasi.
In data 23/12/2019, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. -MPS Capital ha ceduto Controparte_4 pro-soluto ad e quest'ultima ha successivamente ceduto pro soluto in data Controparte_5
04/02/2020 a (già . CP_2 Controparte_6
I relativi obblighi pubblicitari venivano assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte Seconda n. 7 del 16 gennaio 2020 e, l'elenco dei dati indicativi i crediti ceduti, reso disponibile mediante pubblicazione sul sito internet e riportato in atti (Cfr. docc. 1 e 2 fasc. monitorio). Anche con riferimento alla seconda cessione è presente l'elenco dei crediti ceduti sul sito internet già indicato (cfr. docc. 5 e 6 fasc. monitorio). Entrambi gli avvisi di cessione contengono espressa indicazione del sito Internet sul quale è possibile reperire i dati indicativi dei crediti e la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori.
Orbene, nel caso di specie, l'opponente non ha mosso una specifica contestazione in ordine alla esistenza ed alla portata oggettiva della cessione, avuto particolare riguardo alla inclusione del credito nella cessione in blocco e, in particolare, non ha nemmeno allegato di aver effettuato l'accesso al sito, ricevendo risposta negativa in merito all'inclusione del proprio debito nella cessione.
Quanto alla cessione del credito ed alla sua notifica al debitore, va rammentato che la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie. pagina 3 di 7 Tali argomentazioni sono altresì condivise dalla giurisprudenza che ha avuto modo di sottolineare che, in tema di notificazione della cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. ha inteso agevolare la realizzazione della c.d. “cessioni in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando l'istituto cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o, l'annotazione nei registri. La stessa Banca d'Italia, riferendosi proprio alla portata dell'art. 58 T.U.B., ha precisato che “al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, la norma introduce deroghe al diritto comune (…) consentendo alle banche di rendersi cessionarie a qualsiasi titolo di una pluralità di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti”.
Orbene, la fattispecie traslativa in parola, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., si è perfezionata per il tramite della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e ciò introduce una presunzione assoluta di conoscenza dell'avvenuta cessione, assicurando oltre al trasferimento automatico delle garanzie, gli effetti favorevoli in tema di opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dei loro creditori e dei terzi in genere, e rendendo, pertanto irrilevante qualsiasi altra forma di pubblicità più o meno dettagliata.
Ad ogni modo, la cessionaria opposta ha comunque provveduto all'invio di comunicazione di cessione ed intimazione ad adempiere direttamente all'opponente (cfr. doc. 18 fasc. monitorio), per cui sotto questo profilo le doglianze dell'opponente si rivelano infondate.
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass.
n. 17110/2019 e da ultimo Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
pagina 4 di 7 dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'odierno opponente, la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva di e per CP_2 essa, quale procuratore, nonché la conoscenza da parte dell'opponente della cessione del CP_1 credito a questi intestato – essendo stata fornita comunicazione della suddetta cessione anche mediante notifica del ricorso per decreto ingiuntivo -, con conseguente rigetto dell'infondata eccezione avversa.
Quanto, invece, all'eccezione relativa alla nullità del D.I. opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la relativa concessione, essa è da ritenersi, invece, fondata.
Va premesso che, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, il credito per cui è causa, trae origine da un unico contratto di conto corrente n. 10334 Q, successivamente rinumerato 611068, acceso in data 18.05.2000 come documentato, a nulla rilevando un secondo conto corrente che non è stato oggetto di ricorso monitorio.
Con riferimento al detto contratto, il credito ingiunto non è stato debitamente provato dalla CP_3 opposta.
L'accoglimento di tale motivo di opposizione ha natura assorbente circa la pretesa creditoria avanzata dalla cessionaria opposta e consente, infatti, di soprassedere dalla disamina degli ulteriori profili di impugnativa negoziale avanzati da parte opponente con riferimento al contratto in esame.
Invero, si rileva come parte opposta non abbia assolto il proprio onere probatorio, limitandosi, sia in fase monitoria ma anche in sede di giudizio di cognizione, ad allegare unicamente gli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B., i quali, se da un lato, potrebbero dirsi sufficienti ai fini della prova del credito portato dal contratto di finanziamento, dall'altro lato non lo sono, in sede di cognizione, per quanto concerne la prova del credito alla base del contratto di conto corrente.
L'efficacia probatoria di tale estratto è, infatti, limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa
è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione (Tribunale Bologna, sez. IV, sent. n. 868 del 21/03/2013; cfr. ex multis: Tribunale Monza pagina 5 di 7 sez. III, sent. n. 2721 del 9/11/2015; Tribunale Salerno sez. II, sent. n. 5537 del 22/11/2014; Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 12774 del 15/10/2013; Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del
3/5/2011).
Difatti, l'allegazione dell'estratto conto bancario certificato, che aveva fondato la pronuncia dell'ingiunzione di pagamento nei confronti dell'odierna opponente, si rivela così inidonea o, quantomeno, carente, da un punto di vista contenutistico, a supportare l'esistenza del credito nell'ambito del giudizio di opposizione, governato, invece, dai più rigidi canoni probatori del giudizio ordinario, a cognizione piena.
Ai fini dell'accertamento del credito nell'ambito del procedimento post-monitorio, il legislatore pone in capo al correntista l'onere di prendere posizione in modo chiaro e specifico in merito ai fatti posti a fondamento della richiesta di ingiunzione, prescrivendo l'obbligo di contestazione specifica delle annotazioni contabili contenute negli estratti conto prodotti dalla CP_3
Evidentemente, l'onere di contestazione delle risultanze contabili non può essere assolto dal correntista nel caso in cui la documentazione prodotta dalla banca non dovesse contenere un “completo resoconto delle partite in dare e avere, tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio”.
Pertanto, in caso di contestazione del decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50
T.U.B. non può costituire, di per sé, prova del credito vantato dalla banca nell'ambito del rapporto di conto corrente (ex multis, cfr. Cass. civ., ord. 24 dicembre 2020, n. 29577).
Nel caso di specie, la non ha allegato al ricorso gli estratti conto integrali, dalla data di apertura CP_3 del conto corrente a quella di chiusura definitiva contestuale alla revoca degli affidamenti: pertanto, non ha fornito la prova del presunto credito e non ha quindi assolto all'onere della prova che su di essa incombe (Corte di Cassazione, sentenza n. 24546/2016, Cass. civ., sent. n. 1584/2017): né quindi sarebbe possibile accertare il saldo legittimo espungendo interessi, commissioni e spese perché non sono stati allegati gli scalari completi (il primo cronologicamente rilevante fa riferimento solo al
31/12/2008) né il riepilogo competenze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25 luglio 2023, n. 22290).
Del resto, solo la produzione degli estratti conto, a partire dalla data di apertura del contratto di conto corrente sino alla data della domanda o di chiusura del conto, consente di pervenire – attraverso l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti e con la corretta applicazione del tasso di interesse – alla corretta determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere sul conto;
né può ritenersi che per la determinazione del saldo del conto siano sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le pagina 6 di 7 annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco del tempo.
Va da ultimo rilevato che, alla luce della documentazione prodotta dal creditore opposto sia in fase monitoria che nell'ambito del presente giudizio, non può essere compiuto il vaglio ufficioso in ordine agli eventuali profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore (cfr. indicazioni della Cass. civ., Sez. Unite, 6 aprile 2023 n. 9479), atteso che la documentazione a supporto risulta mancante, oltre che datata, e non può fondare, di per sé sola, alcuna presunzione di vessatorietà delle condizioni contrattuali ed economiche applicate nel corso del tempo al rapporto in esame.
Ne segue che l'opposizione dovrà essere accolta e il decreto ingiuntivo de quo revocato, essendovi ragioni di merito (quali il difetto e la mancata prova dei fatti costitutivi del credito) che giustificano in tal senso l'accoglimento della spiegata opposizione.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte e alla luce delle doglianze mosse dall'opponente e rivelatesi infondate, l'opposizione dovrà essere accolta e il decreto ingiuntivo andrà revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, in favore del difensore di parte attrice che ne ha anticipato i costi e, pertanto, dichiaratosi antistatario (come precisato dal detto procuratore in seno alla comparsa conclusionale del 3.06.2025).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15483/2022 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, REVOCA il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4258/2022 emesso in data 27.09.2022 (n. 11008/2022 R.G.).
- CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in €
406,50 per spese e € 9.000,00 per compensi , oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Catania, l'8 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Marletta
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15483/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianfranco Romeo,, elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA SCIONTI,15 ACIREALE.
-OPPONENTE
contro
:
(C.F. ), quale procuratore di (P. Iva ), con il CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. FEDERICI STEFANIA , elettivamente domiciliato in VIA FONTEVIVO N.21 N
19125 LA SPEZIA presso il difensore avv. FEDERICI STEFANIA
- OPPOSTA
Posta in decisione all'udienza del 7.4.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 21.11.2022, conveniva Parte_1 in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, e per essa, quale procuratore, per CP_2 CP_1 sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo di cui al n. R.G.
11008/2022, n. 4258/2022 del 27.09.2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 72.680,93 oltre interessi al tasso legale sulla sorte capitale, quale saldo negativo del conto corrente n.10334 (poi 611068) originariamente acceso in data 17.05.2000 presso la Controparte_3
- filiale di Acireale (CT).
[...]
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria opposta, anche sotto il profilo dell'omessa prova dell'avvenuta cessione del credito asseritamente azionato da questa in danno dell'opponente.
Eccepiva, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la concessione dello stesso, stante la carenza di prova scritta (anche in forza dell'omessa produzione degli estratti conto completi dall'inizio del rapporto) e l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a valere quale prova della legittimazione del credito ingiunto.
Contestava, da ultimo, la nullità delle clausole e condizioni contrattuali dedotte in contratto, in particolare l'omessa previsione delle condizioni economiche per tassi debitori, creditori, commissioni e spese;
l'indebita applicazione delle commissioni di affidamento;
nonché il superamento dei tassi soglia in materia di usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1) Accogliere la presente opposizione per i motivi di cui in narrativa;
2) Per l'effetto, annullare, revocare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
3) Condannare parte opposta alle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Con comparsa responsiva del 1.03.2023 si costituiva in giudizio e per essa, quale CP_2 procuratore, chiedendo il rigetto dell'opposizione e contestuale conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto, nonché la concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
Con provvedimento reso alla prima udienza di comparizione e trattazione del 22.03.2023, il GI, rilevando che non era stato esperito il tentativo di mediazione, assegnava alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale del'11.05.2023.
pagina 2 di 7 La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 27.09.2023, all'esito della quale il GI assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza dell'8.04.2024.
All'esito di tale udienza il GI, su richiesta delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.03.2025 (poi rinviata d'ufficio al 7.04.2025).
Indi all'udienza del 7.04.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, questo Giudice poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Circa il preliminare profilo della carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta,
[...]
e per essa, quale procuratore, ha dato prova della propria legittimazione attiva e ha CP_2 CP_1 ricostruito l'intervenuto iter di cessioni, dimostrando che il credito de quo è incluso nella cessione di cui trattasi.
In data 23/12/2019, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. -MPS Capital ha ceduto Controparte_4 pro-soluto ad e quest'ultima ha successivamente ceduto pro soluto in data Controparte_5
04/02/2020 a (già . CP_2 Controparte_6
I relativi obblighi pubblicitari venivano assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte Seconda n. 7 del 16 gennaio 2020 e, l'elenco dei dati indicativi i crediti ceduti, reso disponibile mediante pubblicazione sul sito internet e riportato in atti (Cfr. docc. 1 e 2 fasc. monitorio). Anche con riferimento alla seconda cessione è presente l'elenco dei crediti ceduti sul sito internet già indicato (cfr. docc. 5 e 6 fasc. monitorio). Entrambi gli avvisi di cessione contengono espressa indicazione del sito Internet sul quale è possibile reperire i dati indicativi dei crediti e la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori.
Orbene, nel caso di specie, l'opponente non ha mosso una specifica contestazione in ordine alla esistenza ed alla portata oggettiva della cessione, avuto particolare riguardo alla inclusione del credito nella cessione in blocco e, in particolare, non ha nemmeno allegato di aver effettuato l'accesso al sito, ricevendo risposta negativa in merito all'inclusione del proprio debito nella cessione.
Quanto alla cessione del credito ed alla sua notifica al debitore, va rammentato che la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie. pagina 3 di 7 Tali argomentazioni sono altresì condivise dalla giurisprudenza che ha avuto modo di sottolineare che, in tema di notificazione della cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. ha inteso agevolare la realizzazione della c.d. “cessioni in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando l'istituto cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o, l'annotazione nei registri. La stessa Banca d'Italia, riferendosi proprio alla portata dell'art. 58 T.U.B., ha precisato che “al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, la norma introduce deroghe al diritto comune (…) consentendo alle banche di rendersi cessionarie a qualsiasi titolo di una pluralità di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti”.
Orbene, la fattispecie traslativa in parola, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., si è perfezionata per il tramite della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e ciò introduce una presunzione assoluta di conoscenza dell'avvenuta cessione, assicurando oltre al trasferimento automatico delle garanzie, gli effetti favorevoli in tema di opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dei loro creditori e dei terzi in genere, e rendendo, pertanto irrilevante qualsiasi altra forma di pubblicità più o meno dettagliata.
Ad ogni modo, la cessionaria opposta ha comunque provveduto all'invio di comunicazione di cessione ed intimazione ad adempiere direttamente all'opponente (cfr. doc. 18 fasc. monitorio), per cui sotto questo profilo le doglianze dell'opponente si rivelano infondate.
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass.
n. 17110/2019 e da ultimo Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
pagina 4 di 7 dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'odierno opponente, la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva di e per CP_2 essa, quale procuratore, nonché la conoscenza da parte dell'opponente della cessione del CP_1 credito a questi intestato – essendo stata fornita comunicazione della suddetta cessione anche mediante notifica del ricorso per decreto ingiuntivo -, con conseguente rigetto dell'infondata eccezione avversa.
Quanto, invece, all'eccezione relativa alla nullità del D.I. opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la relativa concessione, essa è da ritenersi, invece, fondata.
Va premesso che, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, il credito per cui è causa, trae origine da un unico contratto di conto corrente n. 10334 Q, successivamente rinumerato 611068, acceso in data 18.05.2000 come documentato, a nulla rilevando un secondo conto corrente che non è stato oggetto di ricorso monitorio.
Con riferimento al detto contratto, il credito ingiunto non è stato debitamente provato dalla CP_3 opposta.
L'accoglimento di tale motivo di opposizione ha natura assorbente circa la pretesa creditoria avanzata dalla cessionaria opposta e consente, infatti, di soprassedere dalla disamina degli ulteriori profili di impugnativa negoziale avanzati da parte opponente con riferimento al contratto in esame.
Invero, si rileva come parte opposta non abbia assolto il proprio onere probatorio, limitandosi, sia in fase monitoria ma anche in sede di giudizio di cognizione, ad allegare unicamente gli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B., i quali, se da un lato, potrebbero dirsi sufficienti ai fini della prova del credito portato dal contratto di finanziamento, dall'altro lato non lo sono, in sede di cognizione, per quanto concerne la prova del credito alla base del contratto di conto corrente.
L'efficacia probatoria di tale estratto è, infatti, limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa
è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione (Tribunale Bologna, sez. IV, sent. n. 868 del 21/03/2013; cfr. ex multis: Tribunale Monza pagina 5 di 7 sez. III, sent. n. 2721 del 9/11/2015; Tribunale Salerno sez. II, sent. n. 5537 del 22/11/2014; Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 12774 del 15/10/2013; Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del
3/5/2011).
Difatti, l'allegazione dell'estratto conto bancario certificato, che aveva fondato la pronuncia dell'ingiunzione di pagamento nei confronti dell'odierna opponente, si rivela così inidonea o, quantomeno, carente, da un punto di vista contenutistico, a supportare l'esistenza del credito nell'ambito del giudizio di opposizione, governato, invece, dai più rigidi canoni probatori del giudizio ordinario, a cognizione piena.
Ai fini dell'accertamento del credito nell'ambito del procedimento post-monitorio, il legislatore pone in capo al correntista l'onere di prendere posizione in modo chiaro e specifico in merito ai fatti posti a fondamento della richiesta di ingiunzione, prescrivendo l'obbligo di contestazione specifica delle annotazioni contabili contenute negli estratti conto prodotti dalla CP_3
Evidentemente, l'onere di contestazione delle risultanze contabili non può essere assolto dal correntista nel caso in cui la documentazione prodotta dalla banca non dovesse contenere un “completo resoconto delle partite in dare e avere, tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio”.
Pertanto, in caso di contestazione del decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50
T.U.B. non può costituire, di per sé, prova del credito vantato dalla banca nell'ambito del rapporto di conto corrente (ex multis, cfr. Cass. civ., ord. 24 dicembre 2020, n. 29577).
Nel caso di specie, la non ha allegato al ricorso gli estratti conto integrali, dalla data di apertura CP_3 del conto corrente a quella di chiusura definitiva contestuale alla revoca degli affidamenti: pertanto, non ha fornito la prova del presunto credito e non ha quindi assolto all'onere della prova che su di essa incombe (Corte di Cassazione, sentenza n. 24546/2016, Cass. civ., sent. n. 1584/2017): né quindi sarebbe possibile accertare il saldo legittimo espungendo interessi, commissioni e spese perché non sono stati allegati gli scalari completi (il primo cronologicamente rilevante fa riferimento solo al
31/12/2008) né il riepilogo competenze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25 luglio 2023, n. 22290).
Del resto, solo la produzione degli estratti conto, a partire dalla data di apertura del contratto di conto corrente sino alla data della domanda o di chiusura del conto, consente di pervenire – attraverso l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti e con la corretta applicazione del tasso di interesse – alla corretta determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere sul conto;
né può ritenersi che per la determinazione del saldo del conto siano sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le pagina 6 di 7 annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco del tempo.
Va da ultimo rilevato che, alla luce della documentazione prodotta dal creditore opposto sia in fase monitoria che nell'ambito del presente giudizio, non può essere compiuto il vaglio ufficioso in ordine agli eventuali profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore (cfr. indicazioni della Cass. civ., Sez. Unite, 6 aprile 2023 n. 9479), atteso che la documentazione a supporto risulta mancante, oltre che datata, e non può fondare, di per sé sola, alcuna presunzione di vessatorietà delle condizioni contrattuali ed economiche applicate nel corso del tempo al rapporto in esame.
Ne segue che l'opposizione dovrà essere accolta e il decreto ingiuntivo de quo revocato, essendovi ragioni di merito (quali il difetto e la mancata prova dei fatti costitutivi del credito) che giustificano in tal senso l'accoglimento della spiegata opposizione.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte e alla luce delle doglianze mosse dall'opponente e rivelatesi infondate, l'opposizione dovrà essere accolta e il decreto ingiuntivo andrà revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, in favore del difensore di parte attrice che ne ha anticipato i costi e, pertanto, dichiaratosi antistatario (come precisato dal detto procuratore in seno alla comparsa conclusionale del 3.06.2025).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15483/2022 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, REVOCA il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4258/2022 emesso in data 27.09.2022 (n. 11008/2022 R.G.).
- CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in €
406,50 per spese e € 9.000,00 per compensi , oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Catania, l'8 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Marletta
pagina 7 di 7