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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 310/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza dell'11.02.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti ALETTA ANDREA e DABRAIO Parte_1
RACHELE presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, , contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio Parte_1
(nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 28.03.2024 - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso - il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari inerenti l'invalidità civile in misura pari al 100%, l'indennità di accompagnamento, l'handicap in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
pagina 1 di 6 La ricorrente ha premesso di aver avanzato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap grave, dell'indennità di accompagnamento e che, sottoposta a visita, le era stata riconosciuta una invalidità inferiore al 100%, mentre non le erano stati riconosciuti gli altri requisiti;
ha dedotto che, in sede di ATP, il nominato CTU aveva confermato il giudizio già espresso dalla Commissione.
La ha quindi contestato la ctu redatta nella fase ATP, con cui era stata negata la Pt_1
sussistenza dei requisiti sanitari, chiedendone la rinnovazione, osservando che, in ragione del referto geriatrico del Policlinico Tor Vergata del 6.02.2024, emergeva che ella era persona anziana e fragile, con una disfunzione cognitiva di grado severo ed una marcata perdita di autosufficienza nel compiere gli atti della vita;
evidenziava che non occorreva una completa impossibilità di deambulazione o di svolgimento degli atti della vita quotidiana per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ed insisteva nell'accertamento dei requisiti sanitari richiesti, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' si è costituito, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla CP_1 domanda diretta all'accertamento della percentuale di invalidità per il riconoscimento di diritti a prestazioni erogate da altri Enti (ASREM, ATAC, Regione Molise, ecc.), eccependo l'inammissibilità del ricorso per assenza di contestazioni specifiche, contestandone nel merito la fondatezza e chiedendone il rigetto.
_____
Va premessa la sussistenza della legittimazione passiva dell' . CP_1
Infatti, secondo condivisibile orientamento della S.C.:
In tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. CP_1
20 del d.l. n. 78 del 2009 trasferito all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti CP_1
sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (cfr. Cass. Sez. L., 30/06/2022, n. 20862, Rv.
665126 - 01).
L'opposizione è, comunque, infondata.
Si ricorda che, con ordinanza del 5.07.2024, è stato disposto supplemento di ctu in ragione della produzione di certificazione medica sopravvenuta, depositata unitamente al ricorso in pagina 2 di 6 opposizione (cfr. art. 149 disp. att. Cpc applicabile al caso in esame, nonché Cassazione
n.2825/21).
Il ctu ha quindi analizzato (oltre i documenti già acquisiti e valutati in sede di ATP), il
“Videat Geriatrico” della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, reso in attività intramoenia dal prof. , datato 6.02.2024, in cui è indicato che la , in base Per_1 Pt_1
alla visita espletata e ai test somministrati, presentava una disfunzione cognitiva di grado severo e una perdita di autosufficienza nel compiere gli atti quotidiani della vita.
Sulla scorta di tutta la documentazione analizzata, compresa quella sopravvenuta di cui si
è appena accennato, il ctu ha depositato relazione integrativa/suppletiva e ha concluso affermando che non vi sono adeguati elementi per ritenere reale il peggioramento delle condizioni psico-fisiche attestato dalla documentazione sopravvenuta prodotta.
Il ctu ha infatti osservato, quanto alla documentazione del 6.02.2024: che risulterebbe un peggioramento della motricità; tuttavia, nella stessa documentazione si segnala “Deambulazione autonoma seppure caratterizzata da passi irregolari…”); che risulterebbe, soprattutto, una disfunzione cognitiva, prima di allora mai segnalata nella documentazione sanitaria agli atti, valutata dal geriatra sulla base di somministrazione di appositi “test”. Sotto questo aspetto, il ctu ha indicato che i test impiegati dal geriatra hanno una valenza esclusivamente clinica, in quanto presuppongono una genuina collaborazione del soggetto a cui vengono somministrati e si prestano quindi a possibili errori di valutazione;
ha rimarcato il ctu che lo stesso Prof. , nel certificato a sua firma, non fa riferimento Per_1
a patologie neuro-psichiatriche pregresse e/o di nuova insorgenza, né a eventi acuti che avrebbero potuto determinare un drammatico peggioramento del quadro psichico;
il ctu ritiene quindi inverosimile che, attesa la completa assenza di disturbi riscontrata dal ctu a dicembre 2023 (cfr. esame della , effettuato dal ctu in data 11.12.2023), possa Pt_1 esservi stata una evoluzione fino all'improvviso deterioramento emerso nel febbraio 2024; osserva il ctu che la storia clinica della ricorrente è del tutto silente riguardo a patologie in grado di comportare un improvviso deterioramento cognitivo, che sarebbe peraltro insorto in un soggetto di relativamente giovane età, dato che agli atti risultano documenti relativi a controlli eseguiti esclusivamente in ambito cardiologico;
ha osservato, ancora, il ctu che il quadro psicogeriatrico, poiché suggestivo di un deterioramento cognitivo iniziale di entità necessariamente moderata, non sarebbe neanche sufficiente a comportare una significativa limitazione dell'autonomia della ricorrente nello pagina 3 di 6 svolgimento degli atti della vita quotidiana, che è il presupposto sanitario al riconoscimento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento.
Il ctu ha, di conseguenza, confermato il giudizio già espresso nella propria relazione di consulenza, ove, lo si ricorda, era stato indicato che dalla disamina della documentazione sanitaria e dall'esame anamnestico e obiettivo di risulta che la stessa è affetta Parte_1
da cardiopatia ipertensiva AR, diabete mellito tipo 2 in buon compenso e da artrosi polidistrettuale e che il complesso di infermità, tutte a carattere permanente-progressivo, sono di una tale entità che non giustificano una valutazione superiore a quella formulata dal collegio medico;
il ctu aveva posto l'accento, per importanza clinica e rilievo invalidante, alla cardiopatia AR (considerato che il diabete mellito era di recente insorgenza e non associato a complicanze); aveva quindi indicato la cardiopatia ascrivibile alla classe NYHA I-
II alla quale corrisponde una valutazione dell'ordine del 10-20% e, pur volendo considerare il contributo invalidante delle altre patologie accertate, concludeva che il complesso di infermità non determinava un grado di invalidità civile superiore a quanto già riconosciuto (si ricorda che, in sede amministrativa, la era stata valutata invalida ultrasessantacinquenne Pt_1
con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, medio-grave,
67/99%), osservando che le minorazioni non erano tali da ridurre “l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, attualmente e all'epoca di presentazione della domanda amministrativa”, né venivano riscontrati i presupposti per ritenere il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92).
Il Tribunale condivide la valutazione medico legale espressa dal ctu nominato, incaricato di valutare anche la documentazione sopravvenuta, sopra ampiamente riportata, in quanto fondata sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immune da errori di metodo o vizi logici.
Tanto premesso, il ctu ha quindi ritenuto che il complesso patologico da cui parte ricorrente è affetta può essere valutato nei termini già indicati dalla Commissione medica nella fase amministrativa.
Risulta che il ctu abbia fatto applicazione di corretti parametri valutativi, indicando l'incidenza invalidante, pervenendo così ad una conclusione tecnicamente corretta, che peraltro nella presente sede non è stata neppure -specificamente- contestata.
In ultima analisi, emerge che il ctu abbia adeguatamente valutato tutta la documentazione sanitaria in atti, compresa quella sopravvenuta, come espressamente riportato nella propria pagina 4 di 6 relazione, ritenendo che la documentazione e le patologie riscontrate -complessivamente e motivatamente- fossero insufficienti a fondare un giudizio di positiva ricorrenza dei requisiti sanitari così come invocati.
L'opposizione va, quindi, rigettata, anche perché, a ben vedere, nel ricorso si sviluppano questioni già portate all'attenzione del CTU, alle quali il consulente ha dato puntuale ed esaustivo riscontro, valutando esattamente e puntualmente le percentuali di invalidità per le patologie riscontrate, che non sono neppure specificamente e motivatamente contestate in sede di opposizione (né lo sono state nella prima fase, dato che la parte non risulta aver nominato ctp e/o formulato osservazioni all'elaborato del ctu).
Le censure della difesa si risolvono, pertanto, in un mero dissenso diagnostico (tra tutte
Cassazione n.12429/19) senza indicazioni di motivi specifici (ex plurimis Cassazione
n.12165/19).
Le spese di lite e della ctu eseguita nella fase ATP (liquidate in dispositivo) seguono la soccombenza in assenza di dichiarazione ex art.152 disp. Att. Cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1)Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non si trovava nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di invalidità, per fruire di indennità di accompagnamento, né era portatrice di handicap con connotazione di gravità;
2)Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , spese CP_1
che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%;
3)Liquida in favore del dott. , a titolo di onorario, la somma di euro Controparte_2
290,00 ai sensi dell'art.21 tabella DM 30.5.02, ponendo il pagamento a carico di parte ricorrente.
Campobasso, 5 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza dell'11.02.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti ALETTA ANDREA e DABRAIO Parte_1
RACHELE presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, , contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio Parte_1
(nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 28.03.2024 - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso - il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari inerenti l'invalidità civile in misura pari al 100%, l'indennità di accompagnamento, l'handicap in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
pagina 1 di 6 La ricorrente ha premesso di aver avanzato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap grave, dell'indennità di accompagnamento e che, sottoposta a visita, le era stata riconosciuta una invalidità inferiore al 100%, mentre non le erano stati riconosciuti gli altri requisiti;
ha dedotto che, in sede di ATP, il nominato CTU aveva confermato il giudizio già espresso dalla Commissione.
La ha quindi contestato la ctu redatta nella fase ATP, con cui era stata negata la Pt_1
sussistenza dei requisiti sanitari, chiedendone la rinnovazione, osservando che, in ragione del referto geriatrico del Policlinico Tor Vergata del 6.02.2024, emergeva che ella era persona anziana e fragile, con una disfunzione cognitiva di grado severo ed una marcata perdita di autosufficienza nel compiere gli atti della vita;
evidenziava che non occorreva una completa impossibilità di deambulazione o di svolgimento degli atti della vita quotidiana per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ed insisteva nell'accertamento dei requisiti sanitari richiesti, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' si è costituito, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla CP_1 domanda diretta all'accertamento della percentuale di invalidità per il riconoscimento di diritti a prestazioni erogate da altri Enti (ASREM, ATAC, Regione Molise, ecc.), eccependo l'inammissibilità del ricorso per assenza di contestazioni specifiche, contestandone nel merito la fondatezza e chiedendone il rigetto.
_____
Va premessa la sussistenza della legittimazione passiva dell' . CP_1
Infatti, secondo condivisibile orientamento della S.C.:
In tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. CP_1
20 del d.l. n. 78 del 2009 trasferito all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti CP_1
sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (cfr. Cass. Sez. L., 30/06/2022, n. 20862, Rv.
665126 - 01).
L'opposizione è, comunque, infondata.
Si ricorda che, con ordinanza del 5.07.2024, è stato disposto supplemento di ctu in ragione della produzione di certificazione medica sopravvenuta, depositata unitamente al ricorso in pagina 2 di 6 opposizione (cfr. art. 149 disp. att. Cpc applicabile al caso in esame, nonché Cassazione
n.2825/21).
Il ctu ha quindi analizzato (oltre i documenti già acquisiti e valutati in sede di ATP), il
“Videat Geriatrico” della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, reso in attività intramoenia dal prof. , datato 6.02.2024, in cui è indicato che la , in base Per_1 Pt_1
alla visita espletata e ai test somministrati, presentava una disfunzione cognitiva di grado severo e una perdita di autosufficienza nel compiere gli atti quotidiani della vita.
Sulla scorta di tutta la documentazione analizzata, compresa quella sopravvenuta di cui si
è appena accennato, il ctu ha depositato relazione integrativa/suppletiva e ha concluso affermando che non vi sono adeguati elementi per ritenere reale il peggioramento delle condizioni psico-fisiche attestato dalla documentazione sopravvenuta prodotta.
Il ctu ha infatti osservato, quanto alla documentazione del 6.02.2024: che risulterebbe un peggioramento della motricità; tuttavia, nella stessa documentazione si segnala “Deambulazione autonoma seppure caratterizzata da passi irregolari…”); che risulterebbe, soprattutto, una disfunzione cognitiva, prima di allora mai segnalata nella documentazione sanitaria agli atti, valutata dal geriatra sulla base di somministrazione di appositi “test”. Sotto questo aspetto, il ctu ha indicato che i test impiegati dal geriatra hanno una valenza esclusivamente clinica, in quanto presuppongono una genuina collaborazione del soggetto a cui vengono somministrati e si prestano quindi a possibili errori di valutazione;
ha rimarcato il ctu che lo stesso Prof. , nel certificato a sua firma, non fa riferimento Per_1
a patologie neuro-psichiatriche pregresse e/o di nuova insorgenza, né a eventi acuti che avrebbero potuto determinare un drammatico peggioramento del quadro psichico;
il ctu ritiene quindi inverosimile che, attesa la completa assenza di disturbi riscontrata dal ctu a dicembre 2023 (cfr. esame della , effettuato dal ctu in data 11.12.2023), possa Pt_1 esservi stata una evoluzione fino all'improvviso deterioramento emerso nel febbraio 2024; osserva il ctu che la storia clinica della ricorrente è del tutto silente riguardo a patologie in grado di comportare un improvviso deterioramento cognitivo, che sarebbe peraltro insorto in un soggetto di relativamente giovane età, dato che agli atti risultano documenti relativi a controlli eseguiti esclusivamente in ambito cardiologico;
ha osservato, ancora, il ctu che il quadro psicogeriatrico, poiché suggestivo di un deterioramento cognitivo iniziale di entità necessariamente moderata, non sarebbe neanche sufficiente a comportare una significativa limitazione dell'autonomia della ricorrente nello pagina 3 di 6 svolgimento degli atti della vita quotidiana, che è il presupposto sanitario al riconoscimento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento.
Il ctu ha, di conseguenza, confermato il giudizio già espresso nella propria relazione di consulenza, ove, lo si ricorda, era stato indicato che dalla disamina della documentazione sanitaria e dall'esame anamnestico e obiettivo di risulta che la stessa è affetta Parte_1
da cardiopatia ipertensiva AR, diabete mellito tipo 2 in buon compenso e da artrosi polidistrettuale e che il complesso di infermità, tutte a carattere permanente-progressivo, sono di una tale entità che non giustificano una valutazione superiore a quella formulata dal collegio medico;
il ctu aveva posto l'accento, per importanza clinica e rilievo invalidante, alla cardiopatia AR (considerato che il diabete mellito era di recente insorgenza e non associato a complicanze); aveva quindi indicato la cardiopatia ascrivibile alla classe NYHA I-
II alla quale corrisponde una valutazione dell'ordine del 10-20% e, pur volendo considerare il contributo invalidante delle altre patologie accertate, concludeva che il complesso di infermità non determinava un grado di invalidità civile superiore a quanto già riconosciuto (si ricorda che, in sede amministrativa, la era stata valutata invalida ultrasessantacinquenne Pt_1
con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, medio-grave,
67/99%), osservando che le minorazioni non erano tali da ridurre “l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, attualmente e all'epoca di presentazione della domanda amministrativa”, né venivano riscontrati i presupposti per ritenere il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92).
Il Tribunale condivide la valutazione medico legale espressa dal ctu nominato, incaricato di valutare anche la documentazione sopravvenuta, sopra ampiamente riportata, in quanto fondata sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immune da errori di metodo o vizi logici.
Tanto premesso, il ctu ha quindi ritenuto che il complesso patologico da cui parte ricorrente è affetta può essere valutato nei termini già indicati dalla Commissione medica nella fase amministrativa.
Risulta che il ctu abbia fatto applicazione di corretti parametri valutativi, indicando l'incidenza invalidante, pervenendo così ad una conclusione tecnicamente corretta, che peraltro nella presente sede non è stata neppure -specificamente- contestata.
In ultima analisi, emerge che il ctu abbia adeguatamente valutato tutta la documentazione sanitaria in atti, compresa quella sopravvenuta, come espressamente riportato nella propria pagina 4 di 6 relazione, ritenendo che la documentazione e le patologie riscontrate -complessivamente e motivatamente- fossero insufficienti a fondare un giudizio di positiva ricorrenza dei requisiti sanitari così come invocati.
L'opposizione va, quindi, rigettata, anche perché, a ben vedere, nel ricorso si sviluppano questioni già portate all'attenzione del CTU, alle quali il consulente ha dato puntuale ed esaustivo riscontro, valutando esattamente e puntualmente le percentuali di invalidità per le patologie riscontrate, che non sono neppure specificamente e motivatamente contestate in sede di opposizione (né lo sono state nella prima fase, dato che la parte non risulta aver nominato ctp e/o formulato osservazioni all'elaborato del ctu).
Le censure della difesa si risolvono, pertanto, in un mero dissenso diagnostico (tra tutte
Cassazione n.12429/19) senza indicazioni di motivi specifici (ex plurimis Cassazione
n.12165/19).
Le spese di lite e della ctu eseguita nella fase ATP (liquidate in dispositivo) seguono la soccombenza in assenza di dichiarazione ex art.152 disp. Att. Cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1)Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non si trovava nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di invalidità, per fruire di indennità di accompagnamento, né era portatrice di handicap con connotazione di gravità;
2)Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , spese CP_1
che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%;
3)Liquida in favore del dott. , a titolo di onorario, la somma di euro Controparte_2
290,00 ai sensi dell'art.21 tabella DM 30.5.02, ponendo il pagamento a carico di parte ricorrente.
Campobasso, 5 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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