Articolo 9 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 8Articolo 10
Versione
24 agosto 1975
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Versione
10 novembre 2018
Art. 9. Alimentazione ((Ai detenuti e agli internati e' assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'eta', al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta e' garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso.))
Il vitto e' somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.
I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
La quantita' e la qualita' del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.
Il servizio di vettovagliamento e' di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.
Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.
Ai detenuti e agli internati e' consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorita' comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui e' sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualita' e prezzi dei generi venduti nell'istituto.
Entrata in vigore il 10 novembre 2018
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