Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10537
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Sentenza 3 luglio 2003

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In tema di classificazione delle imprese ai fini previdenziali, nel caso di impresa esercente molteplici attività, occorre preliminarmente accertare se queste siano connotate dal carattere dell'autonomia, che ricorre allorquando ciascuna attività è riconducibile ad aziende separate, in quanto preordinata alla produzione di beni destinati direttamente a terzi e strutturata in modo da garantirne l'economicità, cioè almeno il pareggio tra costi e ricavi, occorrendo in questo caso procedere alla loro distinta valutazione e qualificazione. Qualora si accerti, invece, l'insussistenza dell'autonomia e risulti dimostrato che le attività sono complementari, al fine della classificazione occorre verificare quale tra esse possa considerarsi 'primaria', in base al criterio della 'prevalenza'(Nella specie, concernente una società titolare di un laboratorio di pasticceria e di un bar, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura industriale dell'attività svolta dal laboratorio di pasticceria, reputandola autonoma rispetto alla seconda, senza però valutare tutti gli elementi sopra indicati, imprescindibili per ritenere l'autonomia di ciascuna attività ed omettendo altresì di accertare, una volta ritenuta provata l'autonomia, quale di esse potesse configurarsi come 'primaria').

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10537
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10537
    Data del deposito : 3 luglio 2003

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