Sentenza 3 luglio 2003
Massime • 1
In tema di classificazione delle imprese ai fini previdenziali, nel caso di impresa esercente molteplici attività, occorre preliminarmente accertare se queste siano connotate dal carattere dell'autonomia, che ricorre allorquando ciascuna attività è riconducibile ad aziende separate, in quanto preordinata alla produzione di beni destinati direttamente a terzi e strutturata in modo da garantirne l'economicità, cioè almeno il pareggio tra costi e ricavi, occorrendo in questo caso procedere alla loro distinta valutazione e qualificazione. Qualora si accerti, invece, l'insussistenza dell'autonomia e risulti dimostrato che le attività sono complementari, al fine della classificazione occorre verificare quale tra esse possa considerarsi 'primaria', in base al criterio della 'prevalenza'(Nella specie, concernente una società titolare di un laboratorio di pasticceria e di un bar, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura industriale dell'attività svolta dal laboratorio di pasticceria, reputandola autonoma rispetto alla seconda, senza però valutare tutti gli elementi sopra indicati, imprescindibili per ritenere l'autonomia di ciascuna attività ed omettendo altresì di accertare, una volta ritenuta provata l'autonomia, quale di esse potesse configurarsi come 'primaria').
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10537 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI NI DI C & V NI SNC, in persona del socio amministratore Sig. NI RA, nonché per i singoli soci SIGG. NI RA, NI LI, NI AC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO CASCIANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, FABRIZIO CORRERA, FABIO PONZO, giusta delega i in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 548/00 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 09/08/00 - R.G.N. 1450/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Pistoia confermava la sentenza n. 47/97 del Pretore della stessa sede, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento, in favore dell'INPS, dei maggiori contributi per il settore industriale in relazione all'attività svolta nel laboratorio di pasticceria gestito insieme al bar sito in Montecatini Terme - proposta dalla CE AN di C. & V. AN S.N.C., nonché dai soci IA, IO e MO AN, sotto il profilo che si tratta di "attività complementare rispetto a quella di commercio svolta nel bar, cui la produzione del laboratorio veniva pressoché integralmente destinata" ed, in subordine, deducendo "la natura artigiana e non industriale" del laboratorio - in base ai rilievi seguenti:
- "dall'istruttoria espletata è emerso che il laboratorio è dotato di locali diversi da quelli del bar, il quale è a sua volta dotato di un proprio laboratorio;
che il personale del laboratorio è distinto da quello del bar ed è composto all'incirca dello stesso numero di unità; che non l'intera produzione del laboratorio di pasticceria viene commercializzata presso il bar, ma al contrario essa è ceduta a clienti "esterni", mentre il bar vende anche prodotti acquistati altrove";
- "in particolare, (......), i corrispettivi del bar sono stati costituiti per il 40% circa dalla vendita di prodotti non provenienti dal laboratorio, mentre la vendita all'ingrosso (a terzi) della produzione propria è passata da un importo di lire 292.648.310 del '93 a 342.354.442 del '95, e cioe' dal 26,3% al 28,2% del totale";
- "i dati a disposizione (.....) consentono di configurare il rapporto tra i due rami di azienda dapprima in termini di autonomia reciproca e, quindi, di complementarieta': il cospicuo fatturato derivante dalla vendita di prodotti del laboratorio ai (numerosi) clienti esterni e l'altrettanto rilevante quota di vendite relative a prodotti acquistati da terzi mostrano, infatti, qualcosa che va al di là del perseguimento dell'unica finalità economica e fuoriesce dai ristretti confini della mera accessorietà, per essere ricondotto al coordinamento economico di segmenti di azienda autonomi, come tali suscettibili di essere sottoposti ad autonomi regimi previdenziali";
- "Nè (........) la sussistenza di un collegamento siffatto, pur inquadrarle nello schema della c.d. "integrazione verticale", incide di per sè sulla possibilità di una differente classificazione dei singoli settori dell'impresa ai fini contributivi";
- quanto, poi, alla pretesa "natura artigiana" dell'attività svolta dal laboratorio di pasticceria, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane non ha "carattere costitutivo", ma "semplice valore indiziario", mentre non risulta assolto l'onere della prova, circa la sussistenza degli elementi richiesti per l'inquadramento preteso, in quanto l'assunto della società "non è supportato dalle risultanze istruttorie, non essendo stati neanche articolati mezzi di prova in ordine alle effettive caratteristiche della produzione dolciaria del laboratorio (non in serie;
in serie, ma con lavorazione non del tutto automatizzata), onde consentire la verifica del requisito dimensionale previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443";
- peraltro, il "silenzio sul punto" dell'INPS non può configurare una "non contestazione giuridicamente rilevante", in quanto il "sistema difensivo complessivamente svolto dall'Istituto, tendente all'accertamento del carattere industriale dell'attività considerata,", risulta "incompatibile con il riconoscimento della natura artigiana della medesima" e, peraltro, rende "scarsamente significativi" gli argomenti, che s'intendono ricavare dal "riferimento incidentale all'attività artigianale contenuto nella memoria autorizzata depositata in primo grado" dall'Istituto. Avverso la sentenza d'appello, la CE AN di C. & V. AN S.N.C, ed i soci IA, IO e MO AN propongono ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. L'Istituto intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n.5, c.p.c.) - la CE AN di C. & V. AN S.N.C, ed i soci IA, IO e MO AN censurano la sentenza impugnata per avere affermato la "reciproca autonomia" delle due attività r esercitate dalla stessa società (laboratorio di pasticceria e bar) in palese contraddizione con il riconoscimento contestuale della "stringente complementarietà e interdipendenza" delle stesse attività e della loro "integrazione verticale" secondo la formula "dalla produzione al consumo (.....)" e, peraltro, sebbene inducessero ad opposta conclusione le circostanze e le considerazioni seguenti:
- non rilevano, in contrario, "elementi affatto estrinseci" (quali la "differenza dei locali di esercizio delle attività" e la "diversità degli addetti all'una e all'altra");
- parimenti irrilevante risulta la "circostanza che il bar AN si rifornisce anche da terzi (caffè, caramelle, cioccolatini ecc.)";
- quanto, poi, alla circostanza che "il laboratorio della pasticceria AN serviva e serve anche terzi", sarebbe stato "più utile e significativo (......) osservare, sulla scorta della testimonianza dell'ispettore dell'INPS, (....) che il ricavato delle vendite a terzi (meno di trecento milioni l'anno) non bastava nemmeno a pagare gli operai pasticceri (più di mezzo miliardo l'anno), restando così esclusa ogni autonomia del laboratorio rispetto al bar" ed accreditando la deduzione dell'attuale ricorrente che "la parziale vocazione del laboratorio al mercato non è affatto autonoma, ma nasce dalle peculiari esigenze del bar", che ha "bisogno per sè di un laboratorio di una diecina di pasticcerà ma solo per il sabato e la domenica, ed ecco allora la necessità (....) di produrre anche per l'esterno durante gli altri giorni della settimana";
- pertanto "le sentenze di merito muovono da premesse di fatto che di per sè autorizzano una sola conclusione: la convergenza dell'impresa AN, in tutte le sue articolazioni, verso l'attività principale del bar-negozio di vendita di pasticceria, il cui inquadramento nel commercio deve dunque valere anche per il laboratorio";
- "da questa conclusione necessaria i giudici del merito hanno deviato senza alcuna ragione, non costituendo ragioni valide gli elementi estrinseci e insignificanti da loro richiamati". Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c.) - i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere negato che il proprio laboratorio di pasticceria, se autonomo rispetto al bar, sarebbe da qualificare "impresa artigiana", sebbene l'INPS non solo non ne avesse provato la "industrialità" - che integra il fatto costitutivo dei contributi per l'industria pretesi - ma non ne abbia neanche contestato la "artigianalità" - dedotta, in subordine, dall'attuale ricorrente - e nulla risulta dal verbale degli ispettori dell'Istituto, a tale proposito, mentre lo stesso Istituto (nella propria memoria del 14 gennaio 1997, pag. 1) ha ammesso: "in base alle indagini svolte, ritiene di poter sostenere che nella fattispecie vengono svolte due attività distinte e autonome, (.....), artigianale e commerciale (....)". Con il terzo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 421 c.p.c.) - i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere, comunque, fatto ricorso ai poteri istruttori ufficiosi (di cui all'art. 421 c.p.c., cit.) - per l'accertamento in ordine alla "artigianalità" del proprio laboratorio di pasticceria - sebbene lo imponessero diverse "significative risultanze", quali:
- deduzione, fin dal proprio ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo, delle "caratteristiche artigianali del laboratorio";
- ne costituirsi nello stesso giudizio di opposizione, l'INPS sembra ritenere "probabile" l'inquadramento del laboratorio nel novero delle imprese artigiane;
- la "prevalenza del lavoro sul capitale" risulta dall'alto costo della manodopera addetta al laboratorio (riferito, nella sua deposizione, dall'ispettore dell'INPS Ascoli);
- la destinazione al bar di "massima parte della produzione del laboratorio" (riferita dal teste Gialdini);
- ammissione dell'INPS nella ricordata memoria del 14 gennaio 1997;
- "generica plausibilità" riconosciuta dal Pretore alla artigianalità del laboratorio di pasticceria;
- l'unico punto, che poteva richiedere un accertamento ulteriore, era il carattere "non in serie" della produzione, per il quale sarebbe bastata una ispezione del laboratorio o una richiesta di informazioni all'INPS.
Il primo motivo di ricorso è fondato e l'accoglimento, che ne consegue, assorbe gli altri due motivi.
2. In tema di classificazione - a fini previdenziali - di imprese esercenti attività promiscue, il criterio della prevalenza trova applicazione subordinatamente alla esclusione del criterio concorrente - ed, in ipotesi, configgente - dell'autonomia di ciascuna attività (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 9399/91 ed, ivi, riferimenti di precedenti).
Preliminare risulta, quindi, la verifica circa l'autonomia di ciascuna delle attività esercitate.
In tale prospettiva, non rilevano, tuttavia, elementi (quali la diversità del personale addetto e dei locali impiegati per ciascuna attività), che - lungi dal dimostrare 'autonomia delle attivita' medesime - concorrono alla loro diversificazione e, quindi, alla stessa configurabilità - per così dire - dell'esercizio di attività promiscue (vedi, per tutte, Cass. n. 3115/2001 ed, ivi, riferimenti di precedenti).
Invero connotati essenziali dell'autonomia - nell'ipotesi, appunto, di attività promiscue esercitate dallo stesso imprenditore - sono le finalità economiche perseguite e le funzioni esercitate, reciprocamente autonome appunto, nonché la capacità di "collocarsi direttamente sul mercato" di ciascuna delle attività medesime (vedi, per tutte, Cass. 3115, 14333/2001, cit., 3773/97, 4421/95 ed, ivi, riferimenti di precedenti).
La configurabilità di quest'ultimo connotato dell'autonomia (diretta collocazione sul mercato, appunto), all'evidenza, postula che ciascuna delle attività promiscue realizzi - oltre che la produzione (di beni e/o servizi), in ipotesi, a favore di altre delle attività medesime - anche una produzione direttamente destinata a terzi, che risulti in grado di raggiungere un fatturato sufficiente per l'esercizio economico della stessa attività. In altri termini, 'autonomia e' da escludere - in ciascuna delle attività promiscue, esercitata dallo stesso imprenditore - non solo nell'ipotesi in cui si limiti a produrre (beni e/o servizi) soltanto a favore di altra delle medesime attività (come nel caso delle attività promiscue di vendita e riparazione di veicoli, che pare presa in esame da Cass. n. 3115/2001, cit.) - ma anche nella ipotesi in cui, dalla concorrente produzione (di beni e/o servizi) per il mercato, non ricavi introiti remunerativi (come, ad esempio, nel caso di eccedenza dei costi rispetto ai ricavi).
La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati, laddove riconosce l'autonomia dell'attività del laboratorio di pasticceria - rispetto alla concorrente attività di esercizio di un bar - svolte, promiscuamente, dal medesimo imprenditore (la società ricorrente, appunto).
Muovendo da tale premessa, la sentenza stessa omette, da un lato, di valutare correttamente (o, comunque, adeguatamente) il collegamento funzionale tra le due attività e, dall'altro, non prende in esame la dedotta prevalenza dell'attività di esercizio del bar rispetto alla concorrente attività del laboratorio di pasticceria.
3. Intanto la sentenza impugnata è censurabile, laddove fonda il proprio accertamento di asserita autonomia dell'attività del laboratorio di pasticceria - rispetto al concorrente esercizio del bar - su elementi (quali la diversità del personale addetto e dei locali impiegati per ciascuna attività) - che, per quanto si è detto, non sono rilevanti a tal fine - mentre trascura altri elementi che - come pure si è detto - possono assumere rilievo determinante allo stesso fine.
Invero connotati essenziali dell'autonomia sono le finalità economiche perseguite e le funzioni esercitate, reciprocamente autonome appunto, nonché la capacità di "collocarsi direttamente sul mercato" di ciascuna delle attività promiscue.
In tale prospettiva, risultano affatto neutre - di per sè - sia la destinazione al mercato di una parte, peraltro minoritaria, della produzione del laboratorio di pasticceria, sia la vendita nel bar di prodotti provenienti (non solo dal laboratorio, ma) anche da terzi. Rilievo determinante possono assumere, invece, sia la destinazione al bar della maggior parte della produzione del laboratorio di pasticceria, sia la modestia del fatturato realizzato sul mercato dallo stesso laboratorio, specie ove si legga in relazione ad elementi - asseritamele - pretermessi.
Si tratta di stabilire, infatti, se quel fatturato consenta al laboratorio di "collocarsi direttamente sul mercato" - nel senso che è stato precisato - specie ove si consideri, " sulla scorta della testimonianza dell'ispettore dell'INPS, (....) che il ricavato delle vendite a terzi (meno di trecento milioni l'anno) non bastava nemmeno a pagare gli operai pasticcerì (più di mezzo miliardo l'anno)".
Si tratta di verificare, altresì, se finalità economiche perseguite e funzioni esercitate dal laboratorio siano autonome - oppure "convergano", come si prospetta in ricorso - rispetto a quelle del bar, che ne assorbe, appunto, la maggior parte della produzione.
Ne risulta, di conseguenza, l'evidente contraddizione logica - che inficia la motivazione in fatto della sentenza impugnata - laddove riconosce, bensì, "la sussistenza di un collegamento (.....), inquadratile nello schema della c.d. integrazione verticale" tra le due attività, ma - ignorando o sottovalutando detti elementi, benché rilevanti al fine che ci occupa - afferma la reciproca autonomia delle stesse attività.
In coerenza con le conclusioni prospettate, la sentenza impugnata, poi, neanche prende in esame la dedotta prevalenza dell'attività di esercizio del bar rispetto alla concorrente attività del laboratorio di pasticceria.
Tanto basta per accogliere il primo motivo di ricorso. Ne risultano assorbiti gli altri motivi, che - supponendo l'autonomia dell'attività del laboratorio di pasticceria, fondatamente investita dal primo mezzo - ne prospettano la classificazione come "impresa artigiana", agli stessi fini previdenziali.
4. Il primo motivo di ricorso, pertanto, dev'essere accolto, mentre il secondo ed il terzo ne risultano assorbiti.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata - in relazione al motivo accolto - con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione (art. 385, 3^ comma, c.p.c.).
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2003