Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 23/02/2026, n. 753
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità avvisi per difetto di allegazione

    La Corte ritiene che il richiamo per relationem agli atti dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio, operato nella motivazione degli avvisi, sia sufficiente a far ritenere riprodotto il contenuto essenziale, rendendo comprensibili gli elementi su cui si basa l'azione accertativa e permettendo al contribuente di contraddire con piena esplicazione del proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Illegittimità avvisi per difetto di motivazione

    La Corte ritiene che il richiamo per relationem agli atti dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio, operato nella motivazione degli avvisi, sia sufficiente a far ritenere riprodotto il contenuto essenziale, rendendo comprensibili gli elementi su cui si basa l'azione accertativa e permettendo al contribuente di contraddire con piena esplicazione del proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere della prova da parte dell'Ufficio

    La Corte ritiene che l'Ufficio abbia assolto l'onere della prova dimostrando l'indetraibilità dei costi relativi alle operazioni concluse con la Società_1, in quanto oggettivamente inesistenti. Le indagini hanno delineato l'inidoneità della Società_1 e del suo titolare all'attività d'impresa, integrando un complesso indiziario di valenza tale da suffragare la presunzione di inesistenza delle operazioni.

  • Rigettato
    Effettività delle forniture in contestazione

    La Corte rileva che la contribuente si è limitata ad allegare la documentazione cartolare (fatture e pagamenti) senza comprovare in altro modo l'effettività dei rapporti, venendo meno all'onere probatorio a suo carico.

  • Rigettato
    Illegittimità avvisi per difetto di allegazione

    La Corte ritiene che il richiamo per relationem agli atti dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio, operato nella motivazione degli avvisi, sia sufficiente a far ritenere riprodotto il contenuto essenziale, rendendo comprensibili gli elementi su cui si basa l'azione accertativa e permettendo al contribuente di contraddire con piena esplicazione del proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Illegittimità avvisi per difetto di motivazione

    La Corte ritiene che il richiamo per relationem agli atti dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio, operato nella motivazione degli avvisi, sia sufficiente a far ritenere riprodotto il contenuto essenziale, rendendo comprensibili gli elementi su cui si basa l'azione accertativa e permettendo al contribuente di contraddire con piena esplicazione del proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere della prova da parte dell'Ufficio

    La Corte ritiene che l'Ufficio abbia assolto l'onere della prova dimostrando l'indetraibilità dei costi relativi alle operazioni concluse con la Società_1, in quanto oggettivamente inesistenti. Le indagini hanno delineato l'inidoneità della Società_1 e del suo titolare all'attività d'impresa, integrando un complesso indiziario di valenza tale da suffragare la presunzione di inesistenza delle operazioni.

  • Rigettato
    Effettività delle forniture in contestazione

    La Corte rileva che la contribuente si è limitata ad allegare la documentazione cartolare (fatture e pagamenti) senza comprovare in altro modo l'effettività dei rapporti, venendo meno all'onere probatorio a suo carico.

  • Rigettato
    Illegittimità avvisi per difetto di allegazione

    La Corte ritiene che il richiamo per relationem agli atti dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio, operato nella motivazione degli avvisi, sia sufficiente a far ritenere riprodotto il contenuto essenziale, rendendo comprensibili gli elementi su cui si basa l'azione accertativa e permettendo al contribuente di contraddire con piena esplicazione del proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Illegittimità avvisi per difetto di motivazione

    La Corte ritiene che il richiamo per relationem agli atti dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio, operato nella motivazione degli avvisi, sia sufficiente a far ritenere riprodotto il contenuto essenziale, rendendo comprensibili gli elementi su cui si basa l'azione accertativa e permettendo al contribuente di contraddire con piena esplicazione del proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere della prova da parte dell'Ufficio

    La Corte ritiene che l'Ufficio abbia assolto l'onere della prova dimostrando l'indetraibilità dei costi relativi alle operazioni concluse con la Società_1, in quanto oggettivamente inesistenti. Le indagini hanno delineato l'inidoneità della Società_1 e del suo titolare all'attività d'impresa, integrando un complesso indiziario di valenza tale da suffragare la presunzione di inesistenza delle operazioni.

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    Effettività delle forniture in contestazione

    La Corte rileva che la contribuente si è limitata ad allegare la documentazione cartolare (fatture e pagamenti) senza comprovare in altro modo l'effettività dei rapporti, venendo meno all'onere probatorio a suo carico.

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    Illegittimità avvisi per difetto di allegazione

    La Corte ritiene che il richiamo per relationem agli atti dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio, operato nella motivazione degli avvisi, sia sufficiente a far ritenere riprodotto il contenuto essenziale, rendendo comprensibili gli elementi su cui si basa l'azione accertativa e permettendo al contribuente di contraddire con piena esplicazione del proprio diritto di difesa.

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    Illegittimità avvisi per difetto di motivazione

    La Corte ritiene che il richiamo per relationem agli atti dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio, operato nella motivazione degli avvisi, sia sufficiente a far ritenere riprodotto il contenuto essenziale, rendendo comprensibili gli elementi su cui si basa l'azione accertativa e permettendo al contribuente di contraddire con piena esplicazione del proprio diritto di difesa.

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    Violazione dell'onere della prova da parte dell'Ufficio

    La Corte ritiene che l'Ufficio abbia assolto l'onere della prova dimostrando l'indetraibilità dei costi relativi alle operazioni concluse con la Società_1, in quanto oggettivamente inesistenti. Le indagini hanno delineato l'inidoneità della Società_1 e del suo titolare all'attività d'impresa, integrando un complesso indiziario di valenza tale da suffragare la presunzione di inesistenza delle operazioni.

  • Rigettato
    Effettività delle forniture in contestazione

    La Corte rileva che la contribuente si è limitata ad allegare la documentazione cartolare (fatture e pagamenti) senza comprovare in altro modo l'effettività dei rapporti, venendo meno all'onere probatorio a suo carico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 23/02/2026, n. 753
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 753
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo