CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 23/02/2026, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 753/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
MIETTO MASSIMO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4223/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032300823 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032300823 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032300823 IRAP 2019
- sul ricorso n. 4224/2025 depositato il 10/10/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B072302287 RITENUTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 314/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi – successivamente riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva - la s.r.l.
Ricorrente_1 società attiva nel settore della vendita all'ingrosso di abbigliamento ed accessori, ha impugnato gli avvisi di accertamento di maggiori imposte e di maggiori ritenute dovute per l'anno 2019 nei suoi confronti emessi dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Milano a seguito della ravvisata inesistenza oggettiva delle operazioni (per complessivi € 138.154,00) concluse con la ditta Società_1 di Nominativo_1, struttura individuata come del tutto fittizia e pertanto inidonea allo svolgimento di attività d'impresa.
A seguito di attività di controllo espletata dall'Ufficio, detta Società_1 – che nel 2018 aveva azzerato gli acquisti ed il cui volume di vendite nel successivo anno 2019 risultava oggetto di comunicazione solo da parte dei clienti – si era invero palesata come priva di supporto operativo e di organizzazione aziendale atti alla prestazione delle forniture fatturate, mentre il suo titolare Nominativo_1 risultava inadeguato allo svolgimento dell'attività di imprenditore. Ciò posto, la DP I - che aveva richiesto con questionario alla Ricorrente_1 documentazione comprovante i rapporti intrattenuti con detta Società_1 dando in seguito corso al contraddittorio obbligatorio con predisposizione di Schema d'atto, cui la contribuente non aveva opposto osservazioni - aveva formulato valutazione di insufficienza dei documenti dalla stessa forniti a suffragarne le contabilizzazioni ed aveva emesso gli atti di accertamento in questione.
Con l'impugnazione la Ricorrente_1 eccepiva l'illegittimità degli avvisi impugnati per difetto di allegazione
- posto che non vi era allegata la documentazione concernente le attività d'indagine su cui la pretesa impositiva si basava - nonché per difetto di motivazione, con susseguente lesione del proprio diritto di difesa.
Deducendo altresì la violazione dell'onere della prova perpetrata dalla DP I - che non aveva fornito adeguati riscontri, neppure di natura indiziaria, alle valutazioni poste a base degli accertamenti eseguiti – la ricorrente, che in ogni caso ribadiva l'effettività delle forniture in contestazione, concludeva per l'annullamento degli avvisi impugnati.
Nei giudizi così radicati si costituiva l'Agenzia convenuta contestando l'avversa pretesa e confermando la legittimità degli atti emessi.
Si riportava invero l'Ufficio a quanto accertato circa la concreta inidoneità della Società_1 e del suo titolare a fornire le prestazioni fatturate, ribadendo l'insufficienza dei documenti forniti dalla ricorrente a comprovare l'effettività delle operazioni inter partes e - richiamate le sentenze, tutte a sé favorevoli, pronunciate da questa CGT di primo e secondo grado in esito alle impugnazioni frapposte dalla Ricorrente_1 agli analoghi accertamenti emessi con riferimento ai precedenti anni d'imposta - concludeva per il rigetto dei ricorsi.
Indi, previo deposito da parte della ricorrente di memoria illustrativa, all'udienza del 28-1-2026 le cause riunite erano riservate in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, all'esito dell'odierna pubblica trattazione – cui presenziavano entrambe le parti - come i proposti ricorsi non possano trovare accoglimento.
Prive di pregio devono invero ritenersi le eccezioni sollevate dalla Ricorrente_1 in tema di difetto di allegazioni documentali nonché difetto di motivazione degli avvisi impugnati.
Atteso che entrambe tali doglianze vanno ontologicamente ricollegate al diritto di difesa del contribuente - il quale deve poter ricavare dall'atto impositivo le ragioni fondanti in fatto ed in diritto della pretesa esercitata dalla A.F., tanto da esplicare appieno la propria possibilità di contraddirvi: cfr., ex plurimis in tal senso Cass. ord. n. 25588/21 – va infatti rilevato che nel caso di specie il richiamo per relationem agli atti dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio nei confronti della Società_1 e del suo titolare nonchè ai relativi esiti (operato nella parte motiva degli avvisi di accertamento in atti), è tale da far ritenere ne sia riprodotto il contenuto essenziale, sì da risultare ben comprensibili alla Ricorrente_1 gli elementi su cui l'azione accertativa si basa e di potervi pertanto contraddire con piena esplicazione del proprio diritto di difesa (cfr., per tutte, la recente Cass. ord.
n. 7172/25).
Ciò posto, si osserva che gli elementi fondanti predetti consentono di ritenere assolto dall'Ufficio l'onere di prova che su di esso incombeva, di dimostrare cioè l'indetraibilità dei costi relativi alle operazioni concluse dalla ricorrente con la Società_1 nell'anno 2019. Va in proposito premesso che l'individuazione di queste ultime come operazioni oggettivamente inesistenti appare corretta: la fornitrice (che dallo spesometro risultava aver azzerato i propri acquisti di merce sin dal
2018, anno di relativa cessazione) non era invero materialmente in grado di fornire i capi di abbigliamento e gli accessori commercializzati dalla Ricorrente_1, mentre la ricorrente – la quale si è limitata ad allegare la documentazione (fatture di vendita e pagamenti) che costituisce mera espressione cartolare della cessione – non ha provveduto a comprovare in alcun altro modo, ad esempio mediante ordini scritti, scambio di corrispondenza o altro tipo di contatti con la Società_1, l'effettività dei rapporti con questa intercorsi.
Ribaditi pertanto i profili di inesistenza dal punto di vista oggettivo delle operazioni inter partes, deve poi ribadirsi la legittimità della presunzione in proposito formulata dalla DP I sulla base dei cennati esiti delle indagini info-investigative svolte a carico della Società_1 e del suo titolare.
L'attività in proposito espletata e compiutamente documentata dall'Ufficio con le molteplici risultanze allegate alle controdeduzioni in atti, ha invero delineato un quadro di oggettiva inidoneità della Società_1 - ditta risultata attiva nei soli anni 2017 e 2018 nei quali ha comunque realizzato un consistente volume di vendite,
e ciò nonostante fosse priva di sede operativa, di struttura organizzativa e di personale - nonchè del suo titolare – risultato mero lavoratore dipendente presso terzi – allo svolgimento dell'attività d'impresa.
Le risultanze della predetta attività d'indagine – la quale, pur se certamente interna all'Agenzia, è stata legittimamente dalla stessa posta in essere sì che gli esiti documentali in cui si è trasfusa devono ritenersi pienamente recepibili nel presente giudizio - integrano un complesso indiziario di valenza tale da suffragare la presunzione di oggettiva inesistenza delle operazioni intercorse con la Ricorrente_1, formulata dalla DP I.
Ne discende che l'onere probatorio incombente sull'Ufficio (di suffragare anche presuntivamente la valutazione di indetraibilità dei costi esposti in relazione ad operazioni inesistenti: cfr. in tal senso, fra le altre,
Cass. n. 2160/24) deve ritenersi adeguatamente assolto nella specie, con susseguente ribaltamento dell'onere di fornire prova contraria sul contribuente che tali costi abbia dedotto.
Tuttavia la Ricorrente_1 – la quale, si ripete, non ha corroborato le risultanze contabili già fornite all'Ufficio in sede di questionario con nessun'altra risultanza (ordini, documenti di trasporto, corrispondenza, ecc.) atta a comprovare l'effettività dei contatti intercorsi con la Società_1 in merito alle forniture in questione – è venuta meno all'onere probatorio a suo carico, con la conseguenza che la presunzione di indetraibilità dei costi correlati alle forniture predette, rimasta indenne da prove in contrario, assurge a pieno fondamento degli accertamenti nella specie eseguiti dalla DP II.
La conclusiva valutazione di fondatezza di entrambi gli avvisi impugnati che deve pertanto esprimersi alla luce di tutto quanto precede è correlata alla pronuncia di rigetto dei ricorsi riuniti;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in 5.000,00 omnicomprensivi - in favore dell'Ufficio.
Il Presidente est.
LI EL
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
MIETTO MASSIMO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4223/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032300823 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032300823 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032300823 IRAP 2019
- sul ricorso n. 4224/2025 depositato il 10/10/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B072302287 RITENUTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 314/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi – successivamente riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva - la s.r.l.
Ricorrente_1 società attiva nel settore della vendita all'ingrosso di abbigliamento ed accessori, ha impugnato gli avvisi di accertamento di maggiori imposte e di maggiori ritenute dovute per l'anno 2019 nei suoi confronti emessi dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Milano a seguito della ravvisata inesistenza oggettiva delle operazioni (per complessivi € 138.154,00) concluse con la ditta Società_1 di Nominativo_1, struttura individuata come del tutto fittizia e pertanto inidonea allo svolgimento di attività d'impresa.
A seguito di attività di controllo espletata dall'Ufficio, detta Società_1 – che nel 2018 aveva azzerato gli acquisti ed il cui volume di vendite nel successivo anno 2019 risultava oggetto di comunicazione solo da parte dei clienti – si era invero palesata come priva di supporto operativo e di organizzazione aziendale atti alla prestazione delle forniture fatturate, mentre il suo titolare Nominativo_1 risultava inadeguato allo svolgimento dell'attività di imprenditore. Ciò posto, la DP I - che aveva richiesto con questionario alla Ricorrente_1 documentazione comprovante i rapporti intrattenuti con detta Società_1 dando in seguito corso al contraddittorio obbligatorio con predisposizione di Schema d'atto, cui la contribuente non aveva opposto osservazioni - aveva formulato valutazione di insufficienza dei documenti dalla stessa forniti a suffragarne le contabilizzazioni ed aveva emesso gli atti di accertamento in questione.
Con l'impugnazione la Ricorrente_1 eccepiva l'illegittimità degli avvisi impugnati per difetto di allegazione
- posto che non vi era allegata la documentazione concernente le attività d'indagine su cui la pretesa impositiva si basava - nonché per difetto di motivazione, con susseguente lesione del proprio diritto di difesa.
Deducendo altresì la violazione dell'onere della prova perpetrata dalla DP I - che non aveva fornito adeguati riscontri, neppure di natura indiziaria, alle valutazioni poste a base degli accertamenti eseguiti – la ricorrente, che in ogni caso ribadiva l'effettività delle forniture in contestazione, concludeva per l'annullamento degli avvisi impugnati.
Nei giudizi così radicati si costituiva l'Agenzia convenuta contestando l'avversa pretesa e confermando la legittimità degli atti emessi.
Si riportava invero l'Ufficio a quanto accertato circa la concreta inidoneità della Società_1 e del suo titolare a fornire le prestazioni fatturate, ribadendo l'insufficienza dei documenti forniti dalla ricorrente a comprovare l'effettività delle operazioni inter partes e - richiamate le sentenze, tutte a sé favorevoli, pronunciate da questa CGT di primo e secondo grado in esito alle impugnazioni frapposte dalla Ricorrente_1 agli analoghi accertamenti emessi con riferimento ai precedenti anni d'imposta - concludeva per il rigetto dei ricorsi.
Indi, previo deposito da parte della ricorrente di memoria illustrativa, all'udienza del 28-1-2026 le cause riunite erano riservate in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, all'esito dell'odierna pubblica trattazione – cui presenziavano entrambe le parti - come i proposti ricorsi non possano trovare accoglimento.
Prive di pregio devono invero ritenersi le eccezioni sollevate dalla Ricorrente_1 in tema di difetto di allegazioni documentali nonché difetto di motivazione degli avvisi impugnati.
Atteso che entrambe tali doglianze vanno ontologicamente ricollegate al diritto di difesa del contribuente - il quale deve poter ricavare dall'atto impositivo le ragioni fondanti in fatto ed in diritto della pretesa esercitata dalla A.F., tanto da esplicare appieno la propria possibilità di contraddirvi: cfr., ex plurimis in tal senso Cass. ord. n. 25588/21 – va infatti rilevato che nel caso di specie il richiamo per relationem agli atti dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio nei confronti della Società_1 e del suo titolare nonchè ai relativi esiti (operato nella parte motiva degli avvisi di accertamento in atti), è tale da far ritenere ne sia riprodotto il contenuto essenziale, sì da risultare ben comprensibili alla Ricorrente_1 gli elementi su cui l'azione accertativa si basa e di potervi pertanto contraddire con piena esplicazione del proprio diritto di difesa (cfr., per tutte, la recente Cass. ord.
n. 7172/25).
Ciò posto, si osserva che gli elementi fondanti predetti consentono di ritenere assolto dall'Ufficio l'onere di prova che su di esso incombeva, di dimostrare cioè l'indetraibilità dei costi relativi alle operazioni concluse dalla ricorrente con la Società_1 nell'anno 2019. Va in proposito premesso che l'individuazione di queste ultime come operazioni oggettivamente inesistenti appare corretta: la fornitrice (che dallo spesometro risultava aver azzerato i propri acquisti di merce sin dal
2018, anno di relativa cessazione) non era invero materialmente in grado di fornire i capi di abbigliamento e gli accessori commercializzati dalla Ricorrente_1, mentre la ricorrente – la quale si è limitata ad allegare la documentazione (fatture di vendita e pagamenti) che costituisce mera espressione cartolare della cessione – non ha provveduto a comprovare in alcun altro modo, ad esempio mediante ordini scritti, scambio di corrispondenza o altro tipo di contatti con la Società_1, l'effettività dei rapporti con questa intercorsi.
Ribaditi pertanto i profili di inesistenza dal punto di vista oggettivo delle operazioni inter partes, deve poi ribadirsi la legittimità della presunzione in proposito formulata dalla DP I sulla base dei cennati esiti delle indagini info-investigative svolte a carico della Società_1 e del suo titolare.
L'attività in proposito espletata e compiutamente documentata dall'Ufficio con le molteplici risultanze allegate alle controdeduzioni in atti, ha invero delineato un quadro di oggettiva inidoneità della Società_1 - ditta risultata attiva nei soli anni 2017 e 2018 nei quali ha comunque realizzato un consistente volume di vendite,
e ciò nonostante fosse priva di sede operativa, di struttura organizzativa e di personale - nonchè del suo titolare – risultato mero lavoratore dipendente presso terzi – allo svolgimento dell'attività d'impresa.
Le risultanze della predetta attività d'indagine – la quale, pur se certamente interna all'Agenzia, è stata legittimamente dalla stessa posta in essere sì che gli esiti documentali in cui si è trasfusa devono ritenersi pienamente recepibili nel presente giudizio - integrano un complesso indiziario di valenza tale da suffragare la presunzione di oggettiva inesistenza delle operazioni intercorse con la Ricorrente_1, formulata dalla DP I.
Ne discende che l'onere probatorio incombente sull'Ufficio (di suffragare anche presuntivamente la valutazione di indetraibilità dei costi esposti in relazione ad operazioni inesistenti: cfr. in tal senso, fra le altre,
Cass. n. 2160/24) deve ritenersi adeguatamente assolto nella specie, con susseguente ribaltamento dell'onere di fornire prova contraria sul contribuente che tali costi abbia dedotto.
Tuttavia la Ricorrente_1 – la quale, si ripete, non ha corroborato le risultanze contabili già fornite all'Ufficio in sede di questionario con nessun'altra risultanza (ordini, documenti di trasporto, corrispondenza, ecc.) atta a comprovare l'effettività dei contatti intercorsi con la Società_1 in merito alle forniture in questione – è venuta meno all'onere probatorio a suo carico, con la conseguenza che la presunzione di indetraibilità dei costi correlati alle forniture predette, rimasta indenne da prove in contrario, assurge a pieno fondamento degli accertamenti nella specie eseguiti dalla DP II.
La conclusiva valutazione di fondatezza di entrambi gli avvisi impugnati che deve pertanto esprimersi alla luce di tutto quanto precede è correlata alla pronuncia di rigetto dei ricorsi riuniti;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in 5.000,00 omnicomprensivi - in favore dell'Ufficio.
Il Presidente est.
LI EL