Ordinanza collegiale 27 marzo 2025
Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 12/06/2025, n. 4449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4449 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04449/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01050/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2025, proposto da Capri Cruise S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Maria Di Leva, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Napoli, Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Se-Re-Mar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Cacchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) del Decreto Dirigenziale - Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania - n. 131 del 30.12.2024, avente ad oggetto l’approvazione del “quadro accosti. avvio procedura di interpello semestrale. DGR n. 540/2024”, nella parte in cui approva la seguente autorizzazione, che parimenti si impugnano, la cui conoscenza è avvenuta in data 30.12.2024:
1) autorizzazione PG 2024 0576706 del 4 dicembre 2024 - rilasciata in favore della SE-RE-MAR S.R.L. (C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese 01504160639), avente sede legale in Sorrento alla Piazza Marinai D’Italia;
b) del parere di sicurezza, ignoti estremi e contenuto, emesso dalla competente Autorità Marittima – Ufficio Circondariale Marittimo di Capri quale atto presupposto al rilascio dell’autorizzazione impugnata sub a/1;
c) per quanto ragione, ove lesiva, della Delibera della Giunta Regionale per la Campania n. 540 del 14.10.2024, in quanto richiamata nel provvedimento impugnato sub a), ignota nel suo contenuto integrale;
d) per quanto ragione, ove lesivo, del Decreto Dirigenziale n. 85 del 15.10.2024, richiamato nel provvedimento impugnato sub a), ignoto nel suo contenuto integrale, con il quale “ … sono stati adottati i provvedimenti consequenziali alla DGR n. 540 del 14.10.2024, mediante l’aggiornamento dell’assetto complessivo dell’offerta dei servizi marittimi sino al 31.12.2025 e l’attivazione delle procedure per l’eventuale rilascio di nuove autorizzazioni con periodicità annuale nei limiti consentiti dalla sicurezza della navigazione e comunque previa verifica delle esigenze territoriali, con validità fino alla suddetta data …”;e) di ogni altro atto connesso, preordinato o conseguente a quelli che precedono, ivi compreso ogni atto costituente oggetto della relativa istruttoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Capitaneria di Porto di Napoli, dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, di Se-Re-Mar S.r.l. e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto che con memoria depositata in data 12 aprile 2025 parte ricorrente ha affermato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite;
Considerato che le altre parti costituite non hanno manifestato opposizione a tale richiesta di parte ricorrente;
Ritenuto che alla luce della citata memoria di parte ricorrente il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando più, alla luce di tale dichiarazione, alcun interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto quindi che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, e compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO