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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/07/2024, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1254/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 1.3.1948 e residente a [...], Parte_1
via Cesare Arienta, 22, c.f.: ; CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
Frazione Sagliaschi n. 21, c.f.: ; CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...], residente in [...]
Gramsci n. 2, c.f.: ; CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], residente a [...], C/da San CP_3
Carlo - Padiglione C, c.f.: ; CodiceFiscale_4
nata a [...] il [...], residente ad Alcamo, contrada CP_4
Canalotto n. 259/C, c.f.: ; CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Labruzzo,
-appellanti-
CONTRO
n. 1254/2021 r.g. 2
, nato a [...] il [...] e ivi residente nella via Pascoli Controparte_5
n. 57, c.f.: CodiceFiscale_6 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Saladino,
-appellato-
, nata a [...] il [...], residente a [...]
82, c.f.: C.F._7
nata a [...] il [...], residente a [...]
G. Galilei n. 62, cf.: ; C.F._8
, nato a [...] il [...], residente a [...], CP_7
c.f.: C.F._9 rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Giordano,
-appellati e appellanti incidentali-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunziando sulle domande proposte da CP_5
nei confronti di
[...] Parte_1 CP_3 CP_4 CP_2
(1969), e
[...] CP_7 Controparte_1 Controparte_6 CP_2
(1972), intese alla risoluzione per inadempimento del contratto
[...]
preliminare del 10.2.2012 relativo a un immobile sito in Camporeale, vie Pascoli
n. 55 e Pisciotto n. 48, e alla condanna dei predetti promittenti venditori al pagamento del doppio della caparra di euro 10.000,00 nonché della somma di euro 15.000,00 corrisposta a saldo del prezzo di vendita, con sentenza n.81 del giorno 8.1.2021, in accoglimento della domanda riconvenzionale riteneva il grave inadempimento del promittente compratore, dichiarava il diritto dei convenuti, ciascuno per la sua quota di comproprietà del bene, di trattenere la caparra confirmatoria;
condannava inoltre (1972), Parte_1 CP_2
e a restituire ad Controparte_1 CP_3 CP_4 CP_5
la parte da ciascuno ricevuta dell'acconto sul prezzo versato dal
[...]
promittente acquirente;
condannava a corrispondere a , CP_5 Pt_1 CP_1
n. 1254/2021 r.g. 3
e le spese di lite in ragione di metà, compensate per la CP_2 CP_4
restante metà; compensava interamente tali spese tra le altre parti.
(1972), e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
hanno proposto appello, di cui ha invocato il CP_4 Controparte_5
rigetto. (1969) e si sono Controparte_6 CP_2 CP_7
costituiti e hanno proposto appello incidentale.
All'esito di trattazione scritta, con ordinanza del 7.11.2023 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo gli appellanti principali si dolgono di essere stati condannati a restituire la somma ricevuta a saldo del prezzo di vendita.
Il giudice non avrebbe tenuto conto dell'accertata responsabilità per colpevole inadempimento del e sarebbe anche incorso in errori di calcolo nella CP_5
quantificazione del dovuto.
Il Tribunale ha accolto la domanda di ripetizione del saldo del prezzo formulata dall'attore ritenendo che ciò fosse consequenziale alla cessazione degli effetti del preliminare.
Dalla lettura del documento contrattuale si trae il riscontro dell'avvenuto versamento di 10.000,00 euro a titolo di caparra e della somma di euro 15.000,00
a saldo del prezzo concordato in euro 25.000,00; e tanto basta a far ritenere i promittenti venditori, alla data e in conseguenza della risoluzione del contratto preliminare, privi di titolo a trattenere quanto ricevuto.
Nella quantificazione degli importi parziali gravanti su ciascun soggetto tenuto alla restituzione il giudicante è effettivamente incorso in errore, dal momento che il complessivo ammontare determinato in sentenza eccede la misura del debito
(euro 15.833,32 anziché 15.000,00). Gli importi parziali, pertanto, devono essere ridotti in proporzione e rideterminati come segue: deve restituire Parte_1
la somma di euro 2.368,35 ricevuta in suo nome e quella di euro 5.526,37 ricevuta n. 1254/2021 r.g. 4
in nome del fratello;
deve restituire la somma di euro CP_5 Controparte_1
789,46; (1972) deve restituire la somma di euro 789,46 ricevuta CP_2
Per_ in suo nome e quella di euro 789,46 ricevuta in nome del fratello;
e CP_3
devono restituire la somma di euro 2.368,35 ciascuno;
oltre gli CP_4
interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfacimento del credito.
Col secondo motivo gli appellanti principali lamentano il rigetto della domanda riconvenzionale.
Il motivo va esaminato congiuntamente al secondo motivo di appello incidentale col quale (1969) e criticano il Controparte_6 CP_2 CP_7 rigetto della loro domanda di condanna dell'attore a corrispondere, pro quota in loro favore, l'indennità di occupazione abusiva dell'immobile secondo la stima fatta nella sentenza ormai definitiva del Tribunale di Palermo n. 94/2011.
L'assunto del Giudice secondo il quale sussisterebbe un'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento sarebbe errata, giacché mentre la caparra confirmatoria assolve alla funzione di preventiva liquidazione del danno da inadempimento contrattuale, l'indennità di occupazione varrebbe a ristorare un pregiudizio successivo all'inadempimento e alla conseguente risoluzione del contratto e legittimerebbe, pertanto, la pretesa dei proprietari di un ulteriore risarcimento.
Osserva la Corte che l'obbligo del promissario acquirente di corrispondere un'indennità per l'anticipato godimento del bene, divenuto senza titolo dopo lo scioglimento del contratto preliminare, rientra tra gli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione per inadempimento, avente efficacia retroattiva e perciò implicante per ciascun contraente l'obbligo, di natura non risarcitoria, di restituire le prestazioni ricevute rimaste prive di causa secondo i principi sulla ripetizione dell'indebito di cui all'articolo 2033 c.c. (Cass. n. 35280/2022), di tal che il proprietario ha diritto non solo di incamerare la caparra, ma anche di ottenere il pagamento dell'”indennità di occupazione” sino al momento della restituzione.
n. 1254/2021 r.g. 5
immesso nel godimento dell'immobile al tempo del preliminare Controparte_5
di compravendita, in data 19.03.2015 aveva dovuto rilasciare il bene su iniziativa di e eredi del Parte_2 CP_8 Controparte_9
comproprietario in forza della sentenza n. 94/2011 del Tribunale di Persona_2
Palermo-sez. dist. di Monreale, e non vi è prova che successivamente a quella data sia rientrato nel possesso del bene.
Deve dunque essere condannato al pagamento della indennità di occupazione dalla data di stipula del contratto preliminare avvenuta il 10.5.2012 sino alla data di rilascio del marzo del 2015.
I convenuti in primo grado, oggi appellanti principali e incidentali, hanno anche chiesto in via riconvenzionale, per le loro rispettive quote di comproprietà, gli importi maturati a titolo d'indennità di occupazione prima del preliminare del
2012, che la sentenza n. 94/2011 del Tribunale di Palermo, sez. distaccata di
Per_ Monreale, aveva riconosciuto a e a Parte_2 Controparte_9
seguito della dichiarazione di inefficacia del primo contratto preliminare del
14.9.2006.
Reputa la Corte che la richiesta, ribadita in questa sede, sia fondata, tenuto conto che in quel giudizio, l'indennità mensile di euro 296,05 era stata calcolata complessivamente a favore di tutti i comproprietari – e, precisamente, in euro
10.326,36 a decorrere dal 1.3.2007 al 28.2.2010 e in euro 6.513,10, a decorrere dal 1.3.2010 al 11.11.2011, per un totale di euro 16.839,46 – e che agli attori era stata riconosciuta la somma mensile di euro 42,29 sulla base della loro quota di comproprietà di un settimo.
La misura dell'indennità, avente natura di debito di valuta, è congruamente determinabile su base mensile in ragione di euro 296,05 e ascende complessivamente, al lordo di quanto spettante e già riconosciuto a Parte_2
Per_
e a un totale di euro 17.431,56, per il periodo
[...] Controparte_9
1.3.2007-1.1.2012 (a euro 16.839,46 sono da aggiungere euro 592,10 per le n. 1254/2021 r.g. 6
mensilità di dicembre 2011 e gennaio 2012).
Tale l'importo dev'essere incrementato di euro 10.377,50 per il periodo 2.2.2012 -
19.3.2015 (296,05 x 35 mensilità), sino a un totale di euro 27.809,06. deve essere, di conseguenza, condannato a corrispondere a Controparte_5 ciascuno degli appellanti principali e incidentali, l'indennità di occupazione dell'immobile sito in Camporeale, vie Pascoli, 55 e Piscitto, 48, nella complessiva misura di euro 17.536,54 composta come segue: a , Parte_1 CP_3
e comproprietari ciascuno per 9/63, euro 3.972,72; ad CP_4 CP_2
(1972) e comproprietari ciascuno per 2/63, euro 822,83;
[...] CP_7
ad e (1969), comproprietari Controparte_6 Controparte_1 CP_2
per 3/63 ciascuno, euro 1.324,24; oltre agli interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza di ciascuna di esse, a far tempo dal 1.3.2007, fino al soddisfacimento del credito.
Nei sensi anzidetti la decisione del Tribunale dev'essere riformata.
L'esito della lite, per la reciproca soccombenza delle parti, induce a compensare per intero le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Palermo n. 81 del giorno 8.1.2021, appellata in via principale da
(1972), e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
e, in via incidentale, da (1969) e CP_4 Controparte_6 CP_2
nei confronti di condanna CP_7 Controparte_5 Parte_1
(nata 1972), e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
al pagamento, in favore di delle seguenti somme: Controparte_5
euro 7.894,72; Parte_1
euro 789,46; Controparte_1
(n. 1972): euro 1.578,92; CP_2
euro 2.368,35; CP_3
n. 1254/2021 r.g. 7
euro 2.368,35; CP_4
oltre agli interessi legali, a decorrere dalla data di notificazione a ognuno dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, fino al soddisfacimento del credito;
condanna al pagamento, in favore di Controparte_5 Parte_1 CP_3
e della somma di euro 3.972,72 ciascuno;
in favore di
[...] CP_4
e di della somma di euro 822,83 ciascuno;
in CP_2 CP_7
favore di e (n. 1969), della Controparte_6 Controparte_1 CP_2
somma di euro 1.324,24 ciascuno;
oltre agli interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza di ciascuna di esse, a far tempo dal 1.3.2007, fino al soddisfacimento del credito;
compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo in data 9.7.2024, nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1254/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1254/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 1.3.1948 e residente a [...], Parte_1
via Cesare Arienta, 22, c.f.: ; CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
Frazione Sagliaschi n. 21, c.f.: ; CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...], residente in [...]
Gramsci n. 2, c.f.: ; CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], residente a [...], C/da San CP_3
Carlo - Padiglione C, c.f.: ; CodiceFiscale_4
nata a [...] il [...], residente ad Alcamo, contrada CP_4
Canalotto n. 259/C, c.f.: ; CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Labruzzo,
-appellanti-
CONTRO
n. 1254/2021 r.g. 2
, nato a [...] il [...] e ivi residente nella via Pascoli Controparte_5
n. 57, c.f.: CodiceFiscale_6 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Saladino,
-appellato-
, nata a [...] il [...], residente a [...]
82, c.f.: C.F._7
nata a [...] il [...], residente a [...]
G. Galilei n. 62, cf.: ; C.F._8
, nato a [...] il [...], residente a [...], CP_7
c.f.: C.F._9 rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Giordano,
-appellati e appellanti incidentali-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunziando sulle domande proposte da CP_5
nei confronti di
[...] Parte_1 CP_3 CP_4 CP_2
(1969), e
[...] CP_7 Controparte_1 Controparte_6 CP_2
(1972), intese alla risoluzione per inadempimento del contratto
[...]
preliminare del 10.2.2012 relativo a un immobile sito in Camporeale, vie Pascoli
n. 55 e Pisciotto n. 48, e alla condanna dei predetti promittenti venditori al pagamento del doppio della caparra di euro 10.000,00 nonché della somma di euro 15.000,00 corrisposta a saldo del prezzo di vendita, con sentenza n.81 del giorno 8.1.2021, in accoglimento della domanda riconvenzionale riteneva il grave inadempimento del promittente compratore, dichiarava il diritto dei convenuti, ciascuno per la sua quota di comproprietà del bene, di trattenere la caparra confirmatoria;
condannava inoltre (1972), Parte_1 CP_2
e a restituire ad Controparte_1 CP_3 CP_4 CP_5
la parte da ciascuno ricevuta dell'acconto sul prezzo versato dal
[...]
promittente acquirente;
condannava a corrispondere a , CP_5 Pt_1 CP_1
n. 1254/2021 r.g. 3
e le spese di lite in ragione di metà, compensate per la CP_2 CP_4
restante metà; compensava interamente tali spese tra le altre parti.
(1972), e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
hanno proposto appello, di cui ha invocato il CP_4 Controparte_5
rigetto. (1969) e si sono Controparte_6 CP_2 CP_7
costituiti e hanno proposto appello incidentale.
All'esito di trattazione scritta, con ordinanza del 7.11.2023 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo gli appellanti principali si dolgono di essere stati condannati a restituire la somma ricevuta a saldo del prezzo di vendita.
Il giudice non avrebbe tenuto conto dell'accertata responsabilità per colpevole inadempimento del e sarebbe anche incorso in errori di calcolo nella CP_5
quantificazione del dovuto.
Il Tribunale ha accolto la domanda di ripetizione del saldo del prezzo formulata dall'attore ritenendo che ciò fosse consequenziale alla cessazione degli effetti del preliminare.
Dalla lettura del documento contrattuale si trae il riscontro dell'avvenuto versamento di 10.000,00 euro a titolo di caparra e della somma di euro 15.000,00
a saldo del prezzo concordato in euro 25.000,00; e tanto basta a far ritenere i promittenti venditori, alla data e in conseguenza della risoluzione del contratto preliminare, privi di titolo a trattenere quanto ricevuto.
Nella quantificazione degli importi parziali gravanti su ciascun soggetto tenuto alla restituzione il giudicante è effettivamente incorso in errore, dal momento che il complessivo ammontare determinato in sentenza eccede la misura del debito
(euro 15.833,32 anziché 15.000,00). Gli importi parziali, pertanto, devono essere ridotti in proporzione e rideterminati come segue: deve restituire Parte_1
la somma di euro 2.368,35 ricevuta in suo nome e quella di euro 5.526,37 ricevuta n. 1254/2021 r.g. 4
in nome del fratello;
deve restituire la somma di euro CP_5 Controparte_1
789,46; (1972) deve restituire la somma di euro 789,46 ricevuta CP_2
Per_ in suo nome e quella di euro 789,46 ricevuta in nome del fratello;
e CP_3
devono restituire la somma di euro 2.368,35 ciascuno;
oltre gli CP_4
interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfacimento del credito.
Col secondo motivo gli appellanti principali lamentano il rigetto della domanda riconvenzionale.
Il motivo va esaminato congiuntamente al secondo motivo di appello incidentale col quale (1969) e criticano il Controparte_6 CP_2 CP_7 rigetto della loro domanda di condanna dell'attore a corrispondere, pro quota in loro favore, l'indennità di occupazione abusiva dell'immobile secondo la stima fatta nella sentenza ormai definitiva del Tribunale di Palermo n. 94/2011.
L'assunto del Giudice secondo il quale sussisterebbe un'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento sarebbe errata, giacché mentre la caparra confirmatoria assolve alla funzione di preventiva liquidazione del danno da inadempimento contrattuale, l'indennità di occupazione varrebbe a ristorare un pregiudizio successivo all'inadempimento e alla conseguente risoluzione del contratto e legittimerebbe, pertanto, la pretesa dei proprietari di un ulteriore risarcimento.
Osserva la Corte che l'obbligo del promissario acquirente di corrispondere un'indennità per l'anticipato godimento del bene, divenuto senza titolo dopo lo scioglimento del contratto preliminare, rientra tra gli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione per inadempimento, avente efficacia retroattiva e perciò implicante per ciascun contraente l'obbligo, di natura non risarcitoria, di restituire le prestazioni ricevute rimaste prive di causa secondo i principi sulla ripetizione dell'indebito di cui all'articolo 2033 c.c. (Cass. n. 35280/2022), di tal che il proprietario ha diritto non solo di incamerare la caparra, ma anche di ottenere il pagamento dell'”indennità di occupazione” sino al momento della restituzione.
n. 1254/2021 r.g. 5
immesso nel godimento dell'immobile al tempo del preliminare Controparte_5
di compravendita, in data 19.03.2015 aveva dovuto rilasciare il bene su iniziativa di e eredi del Parte_2 CP_8 Controparte_9
comproprietario in forza della sentenza n. 94/2011 del Tribunale di Persona_2
Palermo-sez. dist. di Monreale, e non vi è prova che successivamente a quella data sia rientrato nel possesso del bene.
Deve dunque essere condannato al pagamento della indennità di occupazione dalla data di stipula del contratto preliminare avvenuta il 10.5.2012 sino alla data di rilascio del marzo del 2015.
I convenuti in primo grado, oggi appellanti principali e incidentali, hanno anche chiesto in via riconvenzionale, per le loro rispettive quote di comproprietà, gli importi maturati a titolo d'indennità di occupazione prima del preliminare del
2012, che la sentenza n. 94/2011 del Tribunale di Palermo, sez. distaccata di
Per_ Monreale, aveva riconosciuto a e a Parte_2 Controparte_9
seguito della dichiarazione di inefficacia del primo contratto preliminare del
14.9.2006.
Reputa la Corte che la richiesta, ribadita in questa sede, sia fondata, tenuto conto che in quel giudizio, l'indennità mensile di euro 296,05 era stata calcolata complessivamente a favore di tutti i comproprietari – e, precisamente, in euro
10.326,36 a decorrere dal 1.3.2007 al 28.2.2010 e in euro 6.513,10, a decorrere dal 1.3.2010 al 11.11.2011, per un totale di euro 16.839,46 – e che agli attori era stata riconosciuta la somma mensile di euro 42,29 sulla base della loro quota di comproprietà di un settimo.
La misura dell'indennità, avente natura di debito di valuta, è congruamente determinabile su base mensile in ragione di euro 296,05 e ascende complessivamente, al lordo di quanto spettante e già riconosciuto a Parte_2
Per_
e a un totale di euro 17.431,56, per il periodo
[...] Controparte_9
1.3.2007-1.1.2012 (a euro 16.839,46 sono da aggiungere euro 592,10 per le n. 1254/2021 r.g. 6
mensilità di dicembre 2011 e gennaio 2012).
Tale l'importo dev'essere incrementato di euro 10.377,50 per il periodo 2.2.2012 -
19.3.2015 (296,05 x 35 mensilità), sino a un totale di euro 27.809,06. deve essere, di conseguenza, condannato a corrispondere a Controparte_5 ciascuno degli appellanti principali e incidentali, l'indennità di occupazione dell'immobile sito in Camporeale, vie Pascoli, 55 e Piscitto, 48, nella complessiva misura di euro 17.536,54 composta come segue: a , Parte_1 CP_3
e comproprietari ciascuno per 9/63, euro 3.972,72; ad CP_4 CP_2
(1972) e comproprietari ciascuno per 2/63, euro 822,83;
[...] CP_7
ad e (1969), comproprietari Controparte_6 Controparte_1 CP_2
per 3/63 ciascuno, euro 1.324,24; oltre agli interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza di ciascuna di esse, a far tempo dal 1.3.2007, fino al soddisfacimento del credito.
Nei sensi anzidetti la decisione del Tribunale dev'essere riformata.
L'esito della lite, per la reciproca soccombenza delle parti, induce a compensare per intero le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Palermo n. 81 del giorno 8.1.2021, appellata in via principale da
(1972), e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
e, in via incidentale, da (1969) e CP_4 Controparte_6 CP_2
nei confronti di condanna CP_7 Controparte_5 Parte_1
(nata 1972), e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
al pagamento, in favore di delle seguenti somme: Controparte_5
euro 7.894,72; Parte_1
euro 789,46; Controparte_1
(n. 1972): euro 1.578,92; CP_2
euro 2.368,35; CP_3
n. 1254/2021 r.g. 7
euro 2.368,35; CP_4
oltre agli interessi legali, a decorrere dalla data di notificazione a ognuno dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, fino al soddisfacimento del credito;
condanna al pagamento, in favore di Controparte_5 Parte_1 CP_3
e della somma di euro 3.972,72 ciascuno;
in favore di
[...] CP_4
e di della somma di euro 822,83 ciascuno;
in CP_2 CP_7
favore di e (n. 1969), della Controparte_6 Controparte_1 CP_2
somma di euro 1.324,24 ciascuno;
oltre agli interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza di ciascuna di esse, a far tempo dal 1.3.2007, fino al soddisfacimento del credito;
compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo in data 9.7.2024, nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1254/2021 r.g.