Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2003, n. 7030
CASS
Sentenza 8 maggio 2003

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Il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive, come il credito relativo a qualunque somma non sia stata posta in riscossione in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il "solvens" non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2003, n. 7030
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7030
    Data del deposito : 8 maggio 2003

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