Sentenza 8 maggio 2003
Massime • 1
Il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive, come il credito relativo a qualunque somma non sia stata posta in riscossione in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il "solvens" non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2003, n. 7030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7030 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ER NI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3409/00 del Tribunale di BARI, depositata il 03/01/00 - R.G.N. 1446/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 agosto 1997, NT UG conveniva innanzi al Pretore di Bari il Ministero dell'interno, per sentirlo condannare al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su quanto corrisposto a titolo di arretrati di assegno d'invalidità civile, riconosciutole in sede amministrativa con decorrenza dal 1^ gennaio 1985 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa). L'amministrazione, costituitasi, eccepiva la prescrizione del credito fatto valere.
Il Pretore, con sentenza del 15 ottobre 1996, condannava il Ministero al pagamento, in favore della UG, degli interessi e della rivalutazione sui ratei arretrati della prestazione maturati fino al 31 dicembre 1991, a far data dal centoventunesimo giorno successivo alla proposizione della domanda amministrativa, fino al giorno del già avvenuto pagamento.
Con sentenza del 3 gennaio 2000, il Tribunale di Bari respingeva l'appello dell'amministrazione, tendente a far risalire il dies a quo del termine di prescrizione decennale alla data di riconoscimento della provvidenza in via amministrativa, vale a dire dal momento di decorrenza del delitto (nella specie 1^ gennaio 1985), senza che detto termine potesse essere efficacemente interrotto dal pagamento della sorte capitale. I giudici di appello - premesso che non vi era motivo di discostarsi dall'orientamento di questa Corte, secondo cui la prescrizione decennale del credito avente ad oggetto gli accessori sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale o previdenziale decorrre, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme relative ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi - ha osservato che il diritto a vedersi corrispondere gli accessori sugli arretrati corrisposti con grave ritardo può essere azionato solo a partire dall'epoca di pagamento di tali arretrati, poiché solo allora l'invalido può rendersi conto che gli accessori non sono stati pagati e solo con il tardivo pagamento degli arretrati si possono calcolare gli accessori stessi;
infatti, la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), quando cioè esso sia azionabile senza ostacoli giuridici. In ogni caso, costituendo gli accessori parte integrante del credito assistenziale, il pagamento parziale della prestazione interrompe il decorso del termine di prescrizione, il cui dies a quo va individuato nel giorno dell'avvenuto pagamento della prestazione e non in quello di decorrenza della stessa.
Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione il Ministero dell'interno, con un motivo;
l'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., deducendo che il Tribunale, non ritenendo prescritto il diritto azionato alla data della proposizione del ricorso giurisdizionale, avrebbe identificato la decorrenza della prescrizione con la data del pagamento della sorte capitale e non avrebbe coerentemente applicato l'orientamento di questa Corte secondo cui, sino alla liquidazione di detta sorte, gli accessori non costituiscono l'oggetto di un autonomo diritto. Assume che, nella fattispecie, l'odierna resistente, nonostante le fosse stato riconosciuto il diritto alla pensione con decorrenza dal 1^ gennaio 1985, diritto che sin da quel momento avrebbe potuto far valere in tutte le sue componenti, era rimasta inerte fino al 4 ottobre 1997, data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sicché il diritto agli accessori avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto almeno limitatamente al periodo tra il 1^ gennaio 1985 e il 4 ottobre 1987, atteso che l'effetto interattivo della notifica del ricorso introduttivo era valso ad impedire la prescrizione dei ratei maturati nel decennio antecedente detta notifica.
Il motivo è fondato e va accolto.
Anzitutto, osserva la Corte che, nella motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che non vi era alcun motivo per discostarsi, nella fattispecie, dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prescrizione decennale del credito avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale o previdenziale decorre, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interattivo di cui all'art. 2944 c.c., salvo che l'ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori (Cass. S.U. 25 luglio 2002 n. 10955; Cass. 6 giugno 2002 n. 7654; Cass. 8 febbraio 2001 n. 1804; Cass. 26 luglio 2000 n. 9825; Cass. 8 aprile 1999 n. 3437). Nonostante abbia dichiarato di volere far proprio tale orientamento - che merita di essere confermato anche in questa circostanza - il Tribunale non ne ha tratto le dovute conseguenze, perché, come assume il ricorrente, ha finito per ancorare la decorrenza della prescrizione degli accessori al momento di corresponsione della sorte capitale, e non ha coerentemente applicato, sempre come sostenuto dal ricorrente, l'orientamento di questa Corte secondo cui, nella disciplina dei crediti previdenziali ed assistenziali, gli accessori, per interessi e/o rivalutazione, costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione, con la conseguente applicabilità anche ad essi del regime prescrizionale relativo al credito base (si veda la giurisprudenza innanzi richiamata, specialmente Cass. S.U. n. 10955 del 2002 e Cass. n. 9825 del 2000), in quanto non vi è alcuna deduzione agli atti che il tardivo pagamento degli arretrati possa considerarsi pagamento parziale, con riserva da parte dell'ente di successivo versamento di altre somme;
con la conseguenza che il pagamento della sorte capitale non poteva essere considerato pagamento parziale idoneo ad interrompere il corso della prescrizione.
Invero, deve ribadirsi l'orientamento di questa Corte, secondo cui il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido. In altri termini, il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la "illiquidità" del credito alla parte residua (cfr, con specifico riguardo alla liquidazione della sorte capitale senza gli interessi e la rivalutazione: Cass. 23 giugno 1992 n. 7661; Cass. 1 aprile 1993 n. 3933; Cass. 7 maggio 1993 n. 5289; Cass. 14 gennaio 1998, n. 292;
Cass. 8 febbraio 2001 n. 1804). Per la decisione della controversia, va, infine, richiamato altresì il fermo orientamento giurisprudenziale secondo cui gli adempimenti oggettivamente parziali non concretano riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 2944 c.c., salvo che non si risolvano nella corresponsione di "acconti", cioè in adempimenti parziali anche dal punto di vista soggettivo del solvens che, eseguendoli, riconosce l'esistenza del credito nella sua interezza (Cass. 16 aprile 1992 n. 4666; Cass. 29 novembre 1993 n. 11808; Cass. 27 giugno 1998, n. 6392). Applicando i principi di diritto sopra precisati alla fattispecie, il ricorso merita accoglimento perché il Tribunale ha erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione decennale proposta dall'amministrazione, individuando come momento di decorrenza quello del pagamento dei ratei arretrati, anziché il momento a partire dal quale il diritto alla prestazione assistenziale poteva essere fatto valere in giudizio.
Invero, si rivela fondato anche il profilo di censura con cui si lamenta che i giudici di merito non hanno considerati prescritti gli accessori sui ratei maturati fino ai dieci anni precedenti la notifica del ricorso introduttivo, posto che non vi è dubbio che, in aderenza con i richiamati principi, il riconoscimento della pretesa avrebbe dovuto essere limitato agli accessori sui ratei illiquidi maturati a partire dal 4 ottobre 1987, vale a dire dai dieci anni antecedenti la notifica del ricorso.
Ne deriva che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere, cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari, che, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di Cassazione, procederà ai necessari accertamenti di fatto, uniformandosi al seguente principio di diritto: il credito per rivalutazione ed interessi legali, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c., salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2003