Art. 4.
Le regioni determinano le modalita' per l'istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e le modalita' per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo attribuiti alle regioni medesime, prevedendo, in particolare, che possa essere disposta con atto motivato, previa diffida e sentito il comitato regionale di cui al successivo articolo 11, la revoca del riconoscimento quando l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.
Le regioni determinano le modalita' per l'istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e le modalita' per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo attribuiti alle regioni medesime, prevedendo, in particolare, che possa essere disposta con atto motivato, previa diffida e sentito il comitato regionale di cui al successivo articolo 11, la revoca del riconoscimento quando l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.