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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/05/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 27 maggio 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c..; rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato la parte costituita ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 28 maggio 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 865 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Prefetto in carica p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici, in al corso XVIII Agosto Pt_1 Pt_1
n. 46, è domiciliata
- APPELLANTE -
e
(c.f.----), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
-APPELLATA-contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 39/2019 del Giudice di Pace di
Sant'Arcangelo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello del 01.07.2020, l' Parte_1
in persona del Prefetto in carica p.t., ha impugnato la sent. n. 39/2019 del
[...]
Giudice di Pace di Sant'Arcangelo, depositata in data 31.12.2019, nell'ambito del procedimento n. 22/2019 RGAC, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta dall'odierna appellata, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
e per l'effetto annullato il verbale di accertamento e contestazione n.700015418376 elevato dalla Polizia stradale-distaccamento di Moliterno, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, il predetto appellante ha rappresentato che con la impugnata sentenza, in accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, è stato annullato il verbale di accertamento n. 700015418376, redatto dalla Polizia Stradale – distaccamento di
Moliterno, per la violazione dell'art. 116, comma 16 e 18, c.d.s., in quanto il trasgressore, sig. , circolava alla guida del veicolo ATV9, tg. EG803SG, Parte_2
adibito a trasporto specifico uso di terzi (nel caso di specie cisterna attrezzata per spurgo di pozzi neri), senza la necessaria qualificazione CQC (carta di qualificazione del conducente), obbligatoria nel caso di specie, circostanza rispetto alla quale era stato disposto, con separato provvedimento, il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 214 Cds a titolo di sanzione accessoria.
Orbene, nonostante la società proprietaria del veicolo, opponente in primo grado ed odierna appellata, avesse quindi proposto opposizione avverso il solo provvedimento di fermo amministrativo, il Giudice di Pace di Sant'Arcangelo, con il provvedimento oggetto del presente giudizio di secondo grado, ha invece annullato il verbale n.
700015418376, per cui è causa, ritenendo che l'opponente, proprietaria del veicolo,
non dovesse rispondere in via solidale dell'infrazione, in quanto il Controparte_1
mezzo era stato utilizzato contro la volontà del proprietario.
Pertanto, l'appellante ha lamentato il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, poiché l'opponente in primo grado non aveva impugnato il verbale n. 700015418376 annullato dal giudice di prime cure, nonché la violazione dell'art. 204 bis Cds, poiché in ogni caso il giudice di pace aveva annullato un verbale per il quale era già intervenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta, il che preclude di per sé la sua successiva contestazione di fronte al Giudice di Pace.
Pertanto, l' ha concluso Parte_1
chiedendo all'adito Tribunale di accogliere l'appello e, per l'effetto, di riformare la sentenza impugnata dichiarando valido il verbale impugnato. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza cartolare del 25.10.2021, il
Giudice, rilevato che seppur ritualmente convenuta in giudizio la Controparte_1
non si era costituita in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia ed ha rinviato all'udienza del 12.09.2022 per la discussione, con termine per note conclusive fino a quindici giorni prima dell'udienza.
Mutata la persona fisica del giudicante, dopo ulteriori rinvii allo stato per esigenze di ruolo, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tutto ciò premesso in fatto, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
Va innanzitutto chiarito che il thema decidendum deve essere ristretto, in ragione del contenuto della sentenza impugnata e della contumacia dell'appellata società, operando in sede di gravame un meccanismo preclusivo in relazione a questioni non riproposte in sede di appello (art. 346 c.p.c.).
Pertanto, l'unico motivo di appello esaminabile, in quanto avente ad oggetto l'unico aspetto analizzato dalla sentenza di primo grado e considerata la contumacia di parte appellata, è quello illustrato nell'atto di appello suesposto.
Orbene, quanto al vizio di ultrapetizione per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., unico motivo di impugnazione, ritiene questo Tribunale che lo stesso debba ritenersi fondato alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 18868 del 24/09/2015).
Nella specie, risulta per tabulas che nel ricorso in opposizione l'opponente
[...]
non ha fatto alcuna menzione della mancata prova della violazione CP_1
dell'infrazione di cui agli artt. 116, comma 16 e 18 Cds, come accertata nel verbale di contestazione n. 700015418376 elevato dalla Polizia Stradale – Distaccamento di
Moliterno in data 09.05.2019, al punto che la stessa società opponente ha addirittura pagato la sanzione in forma ridotta entro i cinque giorni dalla notifica del verbale di accertamento, in data 10.05.2019 (come da documentazione prodotta in primo grado dalla ). Controparte_2
Diversamente, l'opponente in primo grado contestava la sussistenza della prova in ordine alla violazione di cui all'art. 214 Cds, che aveva poi portato all'emissione del fermo amministrativo contestato.
Il Giudice di prime cure è, pertanto, incorso nel vizio di ultrapetizione che in tale sede può essere rilevato in quanto espressamente prospettato da parte appellante, posto che
“il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice del gravame, altrimenti la pronunzia di quest'ultimo, che rilevasse, senza specifica impugnazione, l'ultrapetizione, incorrerebbe nel medesimo vizio” (in tal senso sent. Cass. civ. n. 10516/2009).
Rispetto all'intero verbale, infatti, l'opposizione sarebbe stata comunque inammissibile, posto che la sanzione in esso irrogata era stata tempestivamente pagata. “L'automobilista che paga la sanzione non può più opporsi al verbale, neanche quando se ne accerti successivamente l'illegittimità dello stesso, in quanto il pagamento dell'oblazione equivale ad ammissione di colpa del trasgressore che preclude qualsiasi rimborso, anche derivato da attività illegittima dell'amministrazione” (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 26 maggio 2010, n.
12899).
L'accoglimento dell'appello non determina, però, la validità dell'intero verbale posto che è evidente che lo stesso contenesse anche il fermo amministrativo e che rispetto allo stesso il Giudice di prime cure abbia ravvisato dei vizi. Rispetto a tale accoglimento l'appellante non ha indicato alcun ulteriore motivo di appello, non reiterando le eccezioni proposto in primo grado con la conseguenza che rispetto a tale parte la sentenza va confermata.
Stante l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma della sent. n. 39/2019 del Giudice di Pace di Sant'Arcangelo annulla il verbale di accertamento n.
700015418376 limitatamente all'applicazione del fermo amministrativo disposto;
• Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lagonegro, 28 maggio 2025
Il Giudice Dott.ssa Antonella Tedesco