Art. 4.
Quando il Ministro per il tesoro non ritenga - per motivi eccezionali - di assumere direttamente la liquidazione degli enti di cui all'art. 1, promuove dal Ministero competente la nomina di un commissario liquidatore.
Quando il Ministro per il tesoro non ritenga - per motivi eccezionali - di assumere direttamente la liquidazione degli enti di cui all'art. 1, promuove dal Ministero competente la nomina di un commissario liquidatore.