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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 982 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
TRA
(C.F. ), (C.G. Parte_1 C.F._1 Parte_2
E (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliate in Roma, viale della Pineta di Ostia n. 14, presso lo studio dell'avv.
Annalisa Milazzo che le rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
ATTRICI
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._5 CP_3 C.F._6 residente in [...]
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 18.12.2024, in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
evocavano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, gli eredi di , gli eredi
[...] Controparte_1 di nonché esponendo di aver posseduto uti domini per più di venti CP_2 CP_3 anni, in modo pacifico, ininterrotto ed indisturbato, dei beni immobili tutti accatastati alla particella
187 del foglio 4 del Comune di Polia, al Catasto Fabbricati di Catanzaro e Vibo Valentia, ed in particolare: - sub 1 bene comune non censibile costituito da corte comune su cui insistono fabbricati;
- sub 2 bene comune non censibile;
- sub 3 bene immobile in corso di costruzione, catastalmente classificato come F3; - sub 4 bene immobile catastalmente cat A/3, classe 1, consistenza vani 3,5; - sub 5 bene immobile in corso di costruzione, catastalmente classificato come F3; - sub 6 bene immobile cat. a/4, classe 1, consistenza vani 2,5. Esponevano altresì che: detti terreni erano stati posseduti, sin dal 1960, dalla madre delle attuali attrici, , che iniziava a costruire proprio CP_4 in quell'anno uno degli immobili facenti parte del più ampio complesso immobiliare insistente sul terreno;
nel corso degli anni 60, quindi, la sig.ra completava l'abitazione catastalmente CP_4 identificata al catasto al foglio 4, particella 187, sub 6 cat. A/4, classe 1: in tale abitazione cresceva la propria famiglia, che nel 1965 si trasferiva a Roma per ragioni lavorative. Nonostante il trasferimento, le attrici sono tornate sistematicamente nell'immobile e hanno ampliato la costruzione originaria. dimostrandosi pubblicamente e pacificamente quali uniche, vere ed esclusive proprietarie.
Sulla scorta di tali considerazioni, ed avendo verificato che gli immobili risultavano intestati ai convenuti o ai loro danti causa, le attrici domandavano l'accertamento e la dichiarazione giudiziale della loro qualità di proprietarie del succitato bene immobile per intervenuta usucapione ultraventennale.
I convenuti, ritualmente citati mediante notifiche per pubblici proclami, rimanevano contumaci.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria ammessa consistita nella prova per testi richiesta dall'attore, successivamente, all'udienza del 18.12.2024, la controversia veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda delle odierne attrici risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito considerati.
All'esito dell'istruttoria condotta, infatti, si ritengono provati i presupposti perché venga dichiarata l'avvenuta usucapione da parte di , e de Parte_1 Parte_2 Parte_3 dei beni immobili tutti accatastati alla particella 187 del foglio 4 del Comune di Polia.
La mancata costituzione e, dunque, l'assenza di ogni contestazione e di qualsivoglia attività processuale da parte dei convenuti di per sé non esonera l'attore dall'onere della prova su di esso gravante ex art. 2697 c.c. (v. Cass. n.14860/2013: “la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”).
In ogni caso, dall'istruttoria effettuata è emersa la prova di un possesso ultra-ventennale dell'immobile indicato in premessa da parte degli attuali attori, utile per l'acquisto in loro favore del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
La corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che "per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto" (vedi, ex plurimis, Cass. n. 22191.2013).
Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr. Cass. n. 5964 del 01/07/1996). Tanto sinteticamente ricostruito in punto di requisiti costitutivi e strutturali dell'istituto dell'usucapione, si evidenzia che, nella specie, risultano essere stati integrati tutti gli elementi sia oggettivi (il possesso ed il decorso del tempo previsto dalla legge) sia soggettivi, posti dalla legge e dalla giurisprudenza a fondamento dell'usucapione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi degli artt. 922 e 1158 c.c..
Difatti, dalla prova testimoniale svolta in corso di causa è emerso che il possesso vantato dall'attuale attore si è protratto per il tempo utile a far maturare i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. (vedi dichiarazioni dei testimoni , e , verbale di udienza del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
21.5.2024, in atti).
Inoltre, sempre in base alle dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio, non soltanto si può qualificare tale possesso come continuato, pacifico ed ininterrotto, ma si può altresì dedurre che lo stesso potere di fatto sulla res è stato esercitato coscientemente, nel senso che si è concretato in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile in pronuncia (cfr. dichiarazioni del testimone : “…mia moglie e tutti i suoi fratelli sono nati in Testimone_1 Pt_3 quella casa… l'immobile di Polia è sempre stato nella disponibilità della sig.ra e della CP_4 sua famiglia. Lo so per averlo verificato personalmente: sono sposato con mia moglie dal 1978 ma la frequentavo dal 1972, e poi ripeto che ho appreso i dettagli dell'avvenuta costruzione dell'immobile sin dagli anni 50 da mia suocera o fatto anche dei lavori su detti terreni … per quanto mi risulta non si è mai opposto nessuno all'utilizzo dei terreni per cui è causa”; ma anche del teste : “…ci sono due costruzioni vicine: c'è quella storica che risale a quando ero bambino, Testimone_3
e poi c'è una nuova costruzione che non so datare con precisione ma comunque posso dire che c'è da molto tempo… in entrambi gli immobili ho visto sempre le sorelle . Parte_1
Essendosi trattato, inoltre, di possesso pacifico, pubblico e non interrotto, esso è da ritenersi senz'altro idoneo a condurre all'acquisto del diritto di proprietà. D'altronde, all'esito della controversia, non sono emerse circostanze di diverso significato o riscontri probatori di segno opposto rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accertamento dell'intervenuta usucapione in favore dell'attore.
Conseguentemente, ai sensi degli artt. 1158 e seguenti c.c. può essere dichiarato l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene immobile sopraindicato in beneficio di , Parte_1
, essendosi verificati, nella fattispecie de qua, tutti i Parte_2 Parte_3 presupposti richiesti dalla legge.
Si provvede come in dispositivo;
in mancanza di qualsiasi attività processuale da parte dei convenuti le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, nella contumacia dei convenuti, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta usucapione in favore di
, dei beni immobili tutti accatastati alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 particella 187 del foglio 4 del Comune di Polia, al Catasto Fabbricati di Catanzaro e Vibo Valentia, ed in particolare: - sub 1 bene comune non censibile costituito da corte comune su cui insistono fabbricati;
- sub 2 bene comune non censibile;
- sub 3 bene immobile in corso di costruzione, catastalmente classificato come F3; - sub 4 bene immobile catastalmente cat A/3, classe 1, consistenza vani 3,5; - sub 5 bene immobile in corso di costruzione, catastalmente classificato come F3; - sub 6 bene immobile cat. a/4, classe 1, consistenza vani 2,5;
-autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari e l'Ufficio Tecnico Erariale alle relative trascrizioni e volturazioni in favore delle attrici, con esonero delle medesime da qualsiasi responsabilità e con ogni conseguenza di legge;
-dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Lamezia Terme, 10 marzo 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 982 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
TRA
(C.F. ), (C.G. Parte_1 C.F._1 Parte_2
E (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliate in Roma, viale della Pineta di Ostia n. 14, presso lo studio dell'avv.
Annalisa Milazzo che le rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
ATTRICI
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._5 CP_3 C.F._6 residente in [...]
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 18.12.2024, in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
evocavano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, gli eredi di , gli eredi
[...] Controparte_1 di nonché esponendo di aver posseduto uti domini per più di venti CP_2 CP_3 anni, in modo pacifico, ininterrotto ed indisturbato, dei beni immobili tutti accatastati alla particella
187 del foglio 4 del Comune di Polia, al Catasto Fabbricati di Catanzaro e Vibo Valentia, ed in particolare: - sub 1 bene comune non censibile costituito da corte comune su cui insistono fabbricati;
- sub 2 bene comune non censibile;
- sub 3 bene immobile in corso di costruzione, catastalmente classificato come F3; - sub 4 bene immobile catastalmente cat A/3, classe 1, consistenza vani 3,5; - sub 5 bene immobile in corso di costruzione, catastalmente classificato come F3; - sub 6 bene immobile cat. a/4, classe 1, consistenza vani 2,5. Esponevano altresì che: detti terreni erano stati posseduti, sin dal 1960, dalla madre delle attuali attrici, , che iniziava a costruire proprio CP_4 in quell'anno uno degli immobili facenti parte del più ampio complesso immobiliare insistente sul terreno;
nel corso degli anni 60, quindi, la sig.ra completava l'abitazione catastalmente CP_4 identificata al catasto al foglio 4, particella 187, sub 6 cat. A/4, classe 1: in tale abitazione cresceva la propria famiglia, che nel 1965 si trasferiva a Roma per ragioni lavorative. Nonostante il trasferimento, le attrici sono tornate sistematicamente nell'immobile e hanno ampliato la costruzione originaria. dimostrandosi pubblicamente e pacificamente quali uniche, vere ed esclusive proprietarie.
Sulla scorta di tali considerazioni, ed avendo verificato che gli immobili risultavano intestati ai convenuti o ai loro danti causa, le attrici domandavano l'accertamento e la dichiarazione giudiziale della loro qualità di proprietarie del succitato bene immobile per intervenuta usucapione ultraventennale.
I convenuti, ritualmente citati mediante notifiche per pubblici proclami, rimanevano contumaci.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria ammessa consistita nella prova per testi richiesta dall'attore, successivamente, all'udienza del 18.12.2024, la controversia veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda delle odierne attrici risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito considerati.
All'esito dell'istruttoria condotta, infatti, si ritengono provati i presupposti perché venga dichiarata l'avvenuta usucapione da parte di , e de Parte_1 Parte_2 Parte_3 dei beni immobili tutti accatastati alla particella 187 del foglio 4 del Comune di Polia.
La mancata costituzione e, dunque, l'assenza di ogni contestazione e di qualsivoglia attività processuale da parte dei convenuti di per sé non esonera l'attore dall'onere della prova su di esso gravante ex art. 2697 c.c. (v. Cass. n.14860/2013: “la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”).
In ogni caso, dall'istruttoria effettuata è emersa la prova di un possesso ultra-ventennale dell'immobile indicato in premessa da parte degli attuali attori, utile per l'acquisto in loro favore del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
La corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che "per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto" (vedi, ex plurimis, Cass. n. 22191.2013).
Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr. Cass. n. 5964 del 01/07/1996). Tanto sinteticamente ricostruito in punto di requisiti costitutivi e strutturali dell'istituto dell'usucapione, si evidenzia che, nella specie, risultano essere stati integrati tutti gli elementi sia oggettivi (il possesso ed il decorso del tempo previsto dalla legge) sia soggettivi, posti dalla legge e dalla giurisprudenza a fondamento dell'usucapione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi degli artt. 922 e 1158 c.c..
Difatti, dalla prova testimoniale svolta in corso di causa è emerso che il possesso vantato dall'attuale attore si è protratto per il tempo utile a far maturare i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. (vedi dichiarazioni dei testimoni , e , verbale di udienza del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
21.5.2024, in atti).
Inoltre, sempre in base alle dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio, non soltanto si può qualificare tale possesso come continuato, pacifico ed ininterrotto, ma si può altresì dedurre che lo stesso potere di fatto sulla res è stato esercitato coscientemente, nel senso che si è concretato in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile in pronuncia (cfr. dichiarazioni del testimone : “…mia moglie e tutti i suoi fratelli sono nati in Testimone_1 Pt_3 quella casa… l'immobile di Polia è sempre stato nella disponibilità della sig.ra e della CP_4 sua famiglia. Lo so per averlo verificato personalmente: sono sposato con mia moglie dal 1978 ma la frequentavo dal 1972, e poi ripeto che ho appreso i dettagli dell'avvenuta costruzione dell'immobile sin dagli anni 50 da mia suocera o fatto anche dei lavori su detti terreni … per quanto mi risulta non si è mai opposto nessuno all'utilizzo dei terreni per cui è causa”; ma anche del teste : “…ci sono due costruzioni vicine: c'è quella storica che risale a quando ero bambino, Testimone_3
e poi c'è una nuova costruzione che non so datare con precisione ma comunque posso dire che c'è da molto tempo… in entrambi gli immobili ho visto sempre le sorelle . Parte_1
Essendosi trattato, inoltre, di possesso pacifico, pubblico e non interrotto, esso è da ritenersi senz'altro idoneo a condurre all'acquisto del diritto di proprietà. D'altronde, all'esito della controversia, non sono emerse circostanze di diverso significato o riscontri probatori di segno opposto rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accertamento dell'intervenuta usucapione in favore dell'attore.
Conseguentemente, ai sensi degli artt. 1158 e seguenti c.c. può essere dichiarato l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene immobile sopraindicato in beneficio di , Parte_1
, essendosi verificati, nella fattispecie de qua, tutti i Parte_2 Parte_3 presupposti richiesti dalla legge.
Si provvede come in dispositivo;
in mancanza di qualsiasi attività processuale da parte dei convenuti le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, nella contumacia dei convenuti, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta usucapione in favore di
, dei beni immobili tutti accatastati alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 particella 187 del foglio 4 del Comune di Polia, al Catasto Fabbricati di Catanzaro e Vibo Valentia, ed in particolare: - sub 1 bene comune non censibile costituito da corte comune su cui insistono fabbricati;
- sub 2 bene comune non censibile;
- sub 3 bene immobile in corso di costruzione, catastalmente classificato come F3; - sub 4 bene immobile catastalmente cat A/3, classe 1, consistenza vani 3,5; - sub 5 bene immobile in corso di costruzione, catastalmente classificato come F3; - sub 6 bene immobile cat. a/4, classe 1, consistenza vani 2,5;
-autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari e l'Ufficio Tecnico Erariale alle relative trascrizioni e volturazioni in favore delle attrici, con esonero delle medesime da qualsiasi responsabilità e con ogni conseguenza di legge;
-dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Lamezia Terme, 10 marzo 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco