Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6456/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto “Contratti bancari (deposito bancario, etc.)”
TRA
P. IV , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IV_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'avv. Emilio De Stefano, C.F. , elettivamente
[...] C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Casalnuovo di Napoli al corso Umberto I n. 564, con espressa richiesta di utilizzo dei domicili digitali dello stesso: ed Email_1 Email_2
- Attrice -
E
P. IV , in persona della dott.ssa , procuratrice Controparte_1 P.IV_2 CP_2 speciale per atto di nomina a sottoscrizione autenticata dal Notaio di Verona Persona_1
(rep. n. 62511 – racc. n. 24706), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti, C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Milano alla via Larga n. 19
[...] con espressa richiesta di utilizzo esclusivo del domicilio digitale dello stesso:
Email_3
- Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con atto di citazione, ritualmente notificato in data 04.09.2020, la ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 codesto Tribunale, la in virtù del rapporto intercorso con la stessa, Controparte_3 avente ad oggetto l'apertura del credito di conto corrente n. 2407/000521.
L'apertura di credito oggetto della presente controversia veniva utilizzata dalla società richiedente, per rendere più agevole economicamente la propria attività, fino al 16.08.2017, epoca in cui il rapporto veniva chiuso per “passaggio a sofferenza” della società Bru – Ma Costruzioni.
Tuttavia, a seguito della verifica dei documenti contabili del rapporto bancario de quo l'attrice rilevava una evidente sproporzione tra la somma capitale effettivamente goduta e gli interessi che quest'ultima era stata costretta a corrispondere.
Pertanto, chiedeva alla banca convenuta copia degli originari contratti di conto corrente e di apertura di credito, nonché copia degli estratti conto e di ogni altro documento in suo possesso e la stessa produceva, esclusivamente, due documenti di sintesi (il primo del 31.12.2009 ed il secondo del
29.03.2011) e gli estratti conto, senza la produzione, quindi, di alcun contratto idoneo a regolare il rapporto. Invero, entrambi i documenti di sintesi risultavano privi di data e di sottoscrizione da parte del cliente.
Ciononostante, la società attrice ha provveduto, ugualmente, a verificare la conformità delle condizioni contenute nei suddetti documenti alla legge n. 108 del 96, in virtù della disamina degli estratti conto comprensivi dei riassunti a scalare, contenenti la completa movimentazione contabile del rapporto di apertura di credito n° 2407/000521 dal 23.11.2009 al 16.08.2017, data in cui il rapporto è stato chiuso per “passaggio a sofferenza”. Inoltre, l'odierna attrice deduce di aver commissionato una perizia, dalla quale sarebbe emersa: “1) la mancanza di convenzioni pienamente valide ed efficaci riferite all'apertura di credito in esame, non rinvenute per iscritto;
2) la mancanza di sottoscrizione dei documenti di sintesi consegnati all'attrice, dalla banca;
3) il superamento, da parte della banca, del tasso soglia previsto per legge dall'1.10.2010 al 30.6.2011; nel I e nel IV trimestre 2012 e per tutti i trimestri dall'1.4.2014 al
30.6.2017; 4) l'illegittimo anatocismo;
5) la determinazione della somma complessiva di € 3.680,32 di cui l'attrice, alla data di chiusura del rapporto (16.8.2017), risultava e risulta creditrice nei confronti della " in virtù dell'apertura di credito in conto corrente Controparte_3
n.2407/000521; 7) l'addebito di € 7.146,01 di commissioni illegittime sugli affidamenti”
Conseguentemente, la chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“dichiarare la nullità assoluta e la invalidità degli interessi debitori ultra - legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e di ogni altra remunerazione di qualsivoglia tipo e/o genere e/o specie perché illegittimamente determinati, applicati ed effettivamente riscossi, riferiti al rapporto n. 2407/000521; accertare e dichiarare, conseguentemente, anche sulla scorta dell'allegato elaborato peritale, che la risulta creditrice della " " accertare e Parte_1 Controparte_3 CP_1 dichiarare segnatamente, che la " dal 23.11.2009 al 16.8.2017, epoca, Parte_3 quest'ultima, di chiusura del rapporto intercorso con la banca convenuta per "passaggio a sofferenza”, è creditrice della " ”, della somma di euro 3.325,98, anche a Controparte_3 titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e perché trattasi di somme corrisposte in assenza di causa;
condannare, per l'effetto, la " " in persona del legale Controparte_3 CP_1 rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in , alla via Negroni, 12, al pagamento, CP_3 in favore dell'attrice, della somma di € 3.325,98, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
accertare e dichiarare che la " Controparte_3 nell'ambito del rapporto intercorso con la società attrice, meglio evidenziato nella "causa pretendi" che precede, ha violato la disciplina prevista dalla legge n.108/96, superando il tasso soglia all'uopo fissato per legge, nel periodo dall'1.10.2010 al 30.6.2011; nel I e nel IV trimestre 2012 ed in tutti i trimestri dall'1.4.2014 al 30.6.2017, così perpetrando il reato previsto e punito dall'art. 644 c.c.; condannare, altresì, per tale capo di domanda, la banca convenuta al risarcimento dei danni occorsi all'attrice, da determinarsi secondo l'equo apprezzamento dell'adito Giudicante e da intendersi, sommati all'importo di € 3.325,98, comunque rientranti nella competenza dell'adito tribunale;
condannare, altresì, la ut supra, alle spese e competenze tutte del presente Controparte_4 giudizio, oltre alle spese forfettarie oggi previste nella misura percentuale del 15% sulle competenze, iva (22%) e cpa (4%) come per legge;
il tutto, con attribuzione al costituito, antistatario difensore”. In virtù di quanto premesso, si costituiva in giudizio la ontestando integralmente Controparte_5 quanto dedotto, eccepito e prodotto dall'attrice.
Specificamente, la convenuta eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in ragione della cessione del credito a nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione e la carenza dell'onus Controparte_6 probandi, che nel caso di specie era derogatorio rispetto al principio di vicinanza della prova e, quindi,
a carico della parte attrice. Inoltre, eccepiva il rigetto della domanda ex art. 2033 c.c., non essendo state allegate rimesse solutorie avvenute nell'ultimo decennio e la prescrizione di ogni pretesa restitutoria relativa a pagamenti, asseritamente indebiti, avvenuti in conto anteriormente al decennio a ritroso dal primo atto interruttivo (l'atto di citazione) ex adverso provato, e dunque prima del 4 settembre 2010.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, con la nomina del consulente tecnico d'ufficio, e all'udienza del 07.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento per le ragioni seguitamente espresse.
In particolare, ai fini della presente decisione, risulta doverosa una precisazione in ordine all'asserito difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta. Invero, come emerso dalla disamina dell'atto di costituzione della la stessa eccepiva, in primo luogo, un difetto di legittimazione CP_1 passiva in relazione alla domanda attorea di accertamento negativo del credito “passato a sofferenza”, giustificando tale eccezione in virtù dell'avvenuta cessione del credito, oggetto della presente controversia, a nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione. Controparte_6
Tuttavia, a tal riguardo giova ricordare che ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nell'ambito della disciplina della successione a titolo particolare del diritto controverso, viene stabilito che, in caso di trasferimento del diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie e il successore a titolo particolare può intervenire nel processo, ma l'alienante può essere estromesso solo se le altre parti vi consentono.
Nel caso di specie quale cessionaria del credito per cui è causa, non è intervenuta Controparte_6 volontariamente nel processo, né vi è stata l'estromissione della cedente, con la conseguenza che la presente pronuncia viene resa tra le parti originarie del processo.
Ne consegue, dunque, che la condanna al pagamento della somma di cui sopra va effettuata in favore della ricorrente fermo restando, tuttavia, che la presente sentenza spiega i Parte_1 propri effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 comma 4
c.p.c.
In secondo luogo, nemmeno può ritenersi accoglibile l'eccezione della convenuta, avente ad oggetto la carenza dell'onere probatorio in capo all'attrice. In particolare, la poneva a sostegno CP_7 della propria eccezione il consolidato orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale “nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali
o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro CP_3 sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova”.
Pertanto, la convenuta concludeva che la mancanza agli atti della documentazione contrattuale precluda ogni verifica delle pattuizioni sulla base delle quali sono state addebitate le competenze con conseguente rigetto per difetto di prova delle contestazioni avversarie.
Tuttavia, come è noto, in tema di fido, recente giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la prova indiretta dell'affidamento attraverso indici sintomatici gravi, precisi e concordanti, parlando più correttamente, in tali casi, di “fido diversamente provato” o di “fido da estratto conto”.
Ebbene, tale conclusione giurisprudenziale si fonda sulla circostanza secondo cui in tema di fido c.d.
“di fatto”, la nullità dell'apertura di credito che discenderebbe dal difetto di forma scritta richiesta ad substantiam, nonché le nullità previste dal T.U.B. (art. 127, comma 2, T.U.B.), si qualificano come nullità di protezione, che possono essere fatta valere soltanto dal cliente (o dal giudice, se vantaggiosa per il cliente); ragion per cui è facoltà di quest'ultimo rinunciare a far valere le predette nullità e chiedere l'esecuzione del contratto bancario privo della forma scritta.
Conseguentemente, se così è, se cioè al cliente è accordata la possibilità di chiedere l'esecuzione del contratto privo della forma scritta ad substantiam, non può essergli preclusa ex art. 2725 c.c. la possibilità di provare l'esistenza del contratto;
prova che può essere fornita anche presuntivamente, evidenziando indici sintomatici gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento allorquando il rapporto non sia consacrato in un documento scritto o, come nel caso in esame, vi siano esclusivamente documentazioni di sintesi ed estratti conto (Tribunale di Firenze sent. n. 2185 del 17 luglio 2023).
Al medesimo orientamento ha aderito il giudice istruttore della presente controversia che, nell'ambito del quesito rivolto al consulente tecnico d'ufficio ed avente ad oggetto la pattuizione o meno delle commissioni di massimo scoperto (C.M.S.), ha richiesto di epurare la commissione se il contratto risultava privo di un affidamento c.d. “fido di fatto” ovvero di applicare la commissione in caso di conformità al D.L. 29.11.2008 n. 185 ed all'art. 117 - bis TUB;
ritenendo, quindi, superabile la mancanza di un contratto di apertura di conto corrente firmato da entrambe le parti, in virtù della sussistenza degli estratti conto integrali (dal 24.11.2009 al 16.08.2017) e degli altri documenti di sintesi allegati dalle parti.
In ordine alla eccepita prescrizione, la parte convenuta sostiene che, nel caso concreto, parte attrice non abbia prodotto alcun contratto di affidamento, sostenendone anzi la mancanza, per cui tutte le rimesse intervenute anteriormente al decennio sono, per ciò solo, solutorie e da ciascuna di essa è inesorabilmente decorso il termine decennale di prescrizione.
Diversamente, quanto affermato dalla non viene sostenuto dal consulente tecnico CP_1
d'ufficio, la quale in ottemperanza alla risoluzione del quesito avente ad oggetto la prescrizione, analizza specificamente le singole rimesse sul conto corrente, affermando quanto di seguito riportato:
“- la rimessa di euro 7.500,00 rappresenta la prima operazione contabile rinvenuta sul conto, effettuata al momento dell'accensione del rapporto;
il saldo del rapporto, a tale data, era pari a euro
0,00; il saldo contabile e il saldo rettificato coincidono (fino a tale data non risultano addebitate competenze); la rimessa non ha carattere solutorio. - la rimessa di euro 22.352,02 è stata effettuata in data 15.04.2010; il saldo del rapporto, a tale data, era pari a euro 519,76 (positivo); il saldo contabile e il saldo rettificato coincidono (fino a tale data risultano addebitate competenze per euro
12,00 a titolo di spese, che non risultano illegittime); la rimessa non ha carattere solutorio. - la rimessa di euro 3.000,00 è stata effettuata in data 28.06.2010; il saldo del rapporto, a tale data, era pari a euro 1.204,89 (negativo); il saldo contabile e il saldo rettificato coincidono (fino a tale data risultano addebitate competenze per euro 12,00 a titolo di spese, che non risultano illegittime); la rimessa è parzialmente solutoria. - la rimessa di euro 1.680,00 è stata effettuata in data 09.08.2010; il saldo del rapporto, a tale data, era pari a euro 85,57 (positivo); il saldo contabile e il saldo rettificato non coincidono (fino a tale data risultano addebitate competenze per euro 44,78, di cui euro 20,78 a titolo di interessi e commissioni); la rimessa non ha carattere solutorio”.
Pertanto, alla luce delle risultanze peritali, si ritiene che, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla non abbia alcun risvolto pratico nella rielaborazione del saldo finale di conto corrente che, CP_3 invece, è stato possibile effettuare in virtù della disamina degli estratti di conto corrente prodotti, che coprono l'intera durata del rapporto, senza interruzione, ovvero dal 24.11.2009 al 16.08.2017.
A tal riguardo, il consulente tecnico d'ufficio dichiara che: “tenuto conto delle verifiche effettuate in riscontro ai precedenti quesiti peritali, il saldo finale di conto corrente n. 2407/521 intrattenuto dalla presso la – Filiale di Caserta, è stato Parte_3 Controparte_3 rielaborato in € 2.065,28 (a credito del correntista), rispetto al saldo finale passato a sofferenza di €
9.691,63 (a debito del correntista)”. In definitiva codesto giudicante, accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la "
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_3 dell'attrice, della somma di € 2.065,28 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente, della somma complessiva di €
2.065,28 , oltre interessi in misura legale dalla domanda di soddisfo;
2) condanna il in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle Controparte_1 spese processuali che si liquidano in euro € 2.540,00 per onorari ed in euro € 381,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico della resistente convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, con restituzione di quanto previamente anticipato dalla parte attrice.
La presente sentenza spiega i propri effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 comma 4 c.p.c.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 19.05.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente