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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 03/06/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA art. 473 bis 29 c.p.c. nella causa iscritta al n. 852/2024 e promossa con ricorso depositato il 03.12.2024 da:
c.f. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Tezze sul Brenta (VI), via Lazzaretto n. 38; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. TOLDO ROBERTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Paoli, 33 38068 Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nato a [...], il [...] e CP_1 C.F._2
residente in 38060 Vallarsa (TN), fraz. Albaredo n. 32.
e di
(c.f. , nato a [...], il [...] e Controparte_2 C.F._3
residente in 38060 Vallarsa (TN), fraz. Albaredo n. 32.
PARTI RESISTENTI-contumaci e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica condizioni di mantenimento figlio maggiorenne.
Conclusioni
pagina1 di 4 Parte ricorrente: “insiste per l'accoglimento raggiunto stragiudizialmente dalle parti” (cfr. verbale del 21.05.2025).
Parti resistenti: --
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 03.12.2024 ha convenuto in giudizio e il Parte_1 CP_1
figlio , esponendo: Controparte_2
- che con decreto n. 160/2015 NC 824/2015, pubblicato il 27.04.2015 (doc. 1 di parte ricorrente), il
Tribunale di Rovereto ha accolto le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio
[...]
, nato il [...], concordate dalle parti e ha posto a suo carico un contributo per il CP_2 mantenimento del figlio pari ad € 150,00 mensili;
- che si sarebbero verificate delle sopravvenienze tali da giustificare la revoca del contributo per il mantenimento del figlio:
a) ha 27 anni, ha terminato, quest'anno o l'anno precedente, la laurea triennale in scienze CP_2
dell'alimentazione e gastronomia presso l'Università San Raffaele di Roma impiegando il doppio del tempo e, tuttavia, ha deciso di iscriversi alla laurea magistrate a Firenze;
b) sarebbero peggiorate le proprie condizioni economiche, posto che attualmente non lavorerebbe più a tempo pieno per , ma sarebbe assunta con contratto di lavoro a tempo CP_3
parziale e determinato, non rinnovabile, con stipendio mensile pari a circa €700,00 mensili;
c) sarebbero migliorate le condizioni economico-patrimoniali del resistente, che avrebbe ereditato una cospicua eredità dalla madre.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto, a modifica del Parte_1
decreto n. 160/2015 NC 824/2015 pubblicato il 27.04.2015, di revocare o, in subordine, ridurre l'assegno di mantenimento posto a suo carico per il mantenimento del figlio, il tutto con vittoria di spese del giudizio. sentite le dichiarazioni della parte attrice e del suo difensore.
Rilevato che nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione i resistenti non si sono costituiti.
2. Nonostante la regolarità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione, i resistenti non si sono costituiti, ma si sono limitati a comparire all'udienza del 21.05.2025, udienza nella quale sono stati dichiarati contumaci.
3. All'udienza del 21.05.2025 la giudice delegata, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuta la causa matura, l'ha rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
pagina2 di 4 3.1. In data 27.05.2025 il Pubblico Ministero ha concluso insistendo nelle conclusioni riportate in epigrafe.
4. Ciò premesso, va esaminata la domanda di revoca del contributo posto a carico della ricorrente per il mantenimento del figlio maggiorenne , come del resto concordato Controparte_2
stragiudizialmente dalle parti in causa.
4.1. La domanda è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito, anche con pronunce recenti, che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. Sez. 1,
20/09/2023, n. 26875, Rv. 668962 - 01).
4.1.2. Nel caso di specie compirà ventisette anni ad agosto e pertanto dovrebbe aver Controparte_2
abbondantemente concluso il proprio percorso di studi ed essersi inserito nel mondo del lavoro;
laddove ciò non fosse - in assenza di prova dell'esistenza di circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa - egli comunque non avrebbe diritto a essere ulteriormente mantenuto dai genitori.
4.2. A modifica della sentenza di divorzio, quindi, si revoca il contributo posto a carico di Pt_1
er il mantenimento ordinario e straordinario da decorrere dalla data odierna.
[...]
5. Nulla sulle spese non essendovi stata costituzione dei resistenti e tenuto conto dell'accordo stragiudiziale raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visto l'art. 473 bis 29 c.p.c., a parziale modifica del decreto n. 160/2015 NC 824/2015, pubblicato dal Tribunale di Rovereto il 27.04.2015, così provvede:
REVOCA, a decorrere dalla data odierna, il contributo posto a carico di per il Parte_1
mantenimento ordinario e straordinario del figlio;
Controparte_2
NULLA sulle spese.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 28.05.2025.
pagina3 di 4 La giudice estensora
Giulia Paoli
Il presidente
Giulio Adilardi
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA art. 473 bis 29 c.p.c. nella causa iscritta al n. 852/2024 e promossa con ricorso depositato il 03.12.2024 da:
c.f. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Tezze sul Brenta (VI), via Lazzaretto n. 38; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. TOLDO ROBERTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Paoli, 33 38068 Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nato a [...], il [...] e CP_1 C.F._2
residente in 38060 Vallarsa (TN), fraz. Albaredo n. 32.
e di
(c.f. , nato a [...], il [...] e Controparte_2 C.F._3
residente in 38060 Vallarsa (TN), fraz. Albaredo n. 32.
PARTI RESISTENTI-contumaci e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica condizioni di mantenimento figlio maggiorenne.
Conclusioni
pagina1 di 4 Parte ricorrente: “insiste per l'accoglimento raggiunto stragiudizialmente dalle parti” (cfr. verbale del 21.05.2025).
Parti resistenti: --
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 03.12.2024 ha convenuto in giudizio e il Parte_1 CP_1
figlio , esponendo: Controparte_2
- che con decreto n. 160/2015 NC 824/2015, pubblicato il 27.04.2015 (doc. 1 di parte ricorrente), il
Tribunale di Rovereto ha accolto le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio
[...]
, nato il [...], concordate dalle parti e ha posto a suo carico un contributo per il CP_2 mantenimento del figlio pari ad € 150,00 mensili;
- che si sarebbero verificate delle sopravvenienze tali da giustificare la revoca del contributo per il mantenimento del figlio:
a) ha 27 anni, ha terminato, quest'anno o l'anno precedente, la laurea triennale in scienze CP_2
dell'alimentazione e gastronomia presso l'Università San Raffaele di Roma impiegando il doppio del tempo e, tuttavia, ha deciso di iscriversi alla laurea magistrate a Firenze;
b) sarebbero peggiorate le proprie condizioni economiche, posto che attualmente non lavorerebbe più a tempo pieno per , ma sarebbe assunta con contratto di lavoro a tempo CP_3
parziale e determinato, non rinnovabile, con stipendio mensile pari a circa €700,00 mensili;
c) sarebbero migliorate le condizioni economico-patrimoniali del resistente, che avrebbe ereditato una cospicua eredità dalla madre.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto, a modifica del Parte_1
decreto n. 160/2015 NC 824/2015 pubblicato il 27.04.2015, di revocare o, in subordine, ridurre l'assegno di mantenimento posto a suo carico per il mantenimento del figlio, il tutto con vittoria di spese del giudizio. sentite le dichiarazioni della parte attrice e del suo difensore.
Rilevato che nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione i resistenti non si sono costituiti.
2. Nonostante la regolarità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione, i resistenti non si sono costituiti, ma si sono limitati a comparire all'udienza del 21.05.2025, udienza nella quale sono stati dichiarati contumaci.
3. All'udienza del 21.05.2025 la giudice delegata, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuta la causa matura, l'ha rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
pagina2 di 4 3.1. In data 27.05.2025 il Pubblico Ministero ha concluso insistendo nelle conclusioni riportate in epigrafe.
4. Ciò premesso, va esaminata la domanda di revoca del contributo posto a carico della ricorrente per il mantenimento del figlio maggiorenne , come del resto concordato Controparte_2
stragiudizialmente dalle parti in causa.
4.1. La domanda è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito, anche con pronunce recenti, che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. Sez. 1,
20/09/2023, n. 26875, Rv. 668962 - 01).
4.1.2. Nel caso di specie compirà ventisette anni ad agosto e pertanto dovrebbe aver Controparte_2
abbondantemente concluso il proprio percorso di studi ed essersi inserito nel mondo del lavoro;
laddove ciò non fosse - in assenza di prova dell'esistenza di circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa - egli comunque non avrebbe diritto a essere ulteriormente mantenuto dai genitori.
4.2. A modifica della sentenza di divorzio, quindi, si revoca il contributo posto a carico di Pt_1
er il mantenimento ordinario e straordinario da decorrere dalla data odierna.
[...]
5. Nulla sulle spese non essendovi stata costituzione dei resistenti e tenuto conto dell'accordo stragiudiziale raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visto l'art. 473 bis 29 c.p.c., a parziale modifica del decreto n. 160/2015 NC 824/2015, pubblicato dal Tribunale di Rovereto il 27.04.2015, così provvede:
REVOCA, a decorrere dalla data odierna, il contributo posto a carico di per il Parte_1
mantenimento ordinario e straordinario del figlio;
Controparte_2
NULLA sulle spese.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 28.05.2025.
pagina3 di 4 La giudice estensora
Giulia Paoli
Il presidente
Giulio Adilardi
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