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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 51891/2023 in persona del Giudice, dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CONDARELLI AGNESE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, alla Via Domenico Cirillo n. 15, in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello appellante e
(C.F. ), (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in P.IVA_1
Roma, alla Via Giuseppe Grezar 14, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv.
Giovanna Bevilacqua ed ivi domiciliata presso il suo studio
Appellato nonché
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore dott. CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' avv. Laura Carbone (CF Controparte_3 [...]
indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._2 oma.it, in virtù̀ di procura generale per atto notaio Ema_1 Email_2 CP_4 [...]
del 23 giugno 2023, repertorio n. 22416 e raccolta n. 11992, in calce alla Per_1 comparsa di costituzione e presso la stessa elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21 Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato dinnanzi all'Ufficio del Giudice di Pace Civile di
Roma, l'epigrafato appellante impugnava la cartella di pagamento n. 097 2021
0246283578 000, notificata a mezzo di una comunicazione telematica di PEC in data
3.11.2022 e pari al complessivo importo di € 7.125,55, deducendo l'omessa rituale notifica (rectius eseguita da indirizzo pec non ufficiale) dei sottesi verbali di seguito indicati:
1. Verbale n. 13190090156 del 27/01/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del C.d.S. notificato in data 27/02/2019 per l'importo di € 260,00.
2. Verbale n. 13190092344 del 12/01/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del C.d.S. notificato in data 20/02/2019 per l'importo di € 515,99.
3. Verbale n. 13190101326 del 18/01/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del C.d.S. notificato in data 20/02/2019 per l'importo di € 260,00.
4. Verbale n. 13190128290 del 01/02/2019 per la violazione dell'art. 158/15 del C.d.S. notificato in data 06/03/2019 per l'importo di € 164,02.
5. Verbale n. 13190221914 del 10/02/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del C.d.S. notificato in data 06/03/2019 per l'importo di € 164,02.
6. Verbale n. 13190275508 del 18/02/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del C.d.S. notificato in data 21/03/2019 per l'importo di € 260,00
7. Verbale n. 13190299309 del 22/02/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del C.d.S. notificato in data 21/03/2019 per l'importo di € 260,00.
8. Verbale n. 13190331173 del 23/02/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del C.d.S. notificato in data 21/03/2019 per l'importo di € 260,00.
9. Verbale n. 13190461852 del 18/03/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del C.d.S. notificato in data 11/04/2019 per l'importo di € 260,00.
10. Verbale n. 13190461852 del 18/03/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 11/04/2019 per l'importo di € 260,00.
11. Verbale n. 13190521247 del 27/03/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 17/04/2019 per l'importo di € 260,00.
12. Verbale n. 13190733568 del 18/03/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 30/05/2019 per l'importo di € 241,72.
13. Verbale n. 13190745972 del 07/05/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 30/05/2019 per l'importo di € 241,72.
14. Verbale n. 13190888099 del 17/05/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 14/06/2019 per l'importo di € 241,72.
15. Verbale n. 13191017315 del 17/06/2019 per la violazione dell'art. 158/2-6 del
C.d.S. notificato in data 12/07/2019 per l'importo di € 123,21.
pag. 2/7 16. Verbale n. 13191137159 del 16/07/2019 per la violazione dell'art. 158/2-6 del
C.d.S. notificato in data 22/08/2019 per l'importo di € 123,21.
17. Verbale n. 13191203504 del 23/07/2019 per la violazione dell'art. 7/1-14 del C.d.S. notificato in data 22/08/2019 per l'importo di € 360,91.
18. Verbale n. 13191372765 del 05/09/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 09/10/2019 per l'importo di € 241,72.
19. Verbale n. 13191485237 del 13/09/2019 per la violazione dell'art. 7/9-14 del C.d.S. notificato in data 22/10/2019 per l'importo di € 233,45.
20. Verbale n. 13191817997 del 06/11/2019 per la violazione dell'art. 158/2-6 del
C.d.S. notificato in data 12/12/2019 per l'importo di € 234,13.
21. Verbale n. 13191854980 del 12/11/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 12/12/2019 per l'importo di € 234,13.
22. Verbale n. 13191908769 del 20/11/2019 per la violazione dell'art. 7/1-14 del C.d.S. notificato in data 14/01/2020 per l'importo di € 124,74.
23. Verbale n. 14180004401 del 24/02/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 25/02/2019 per l'importo di € 775,69.
24. Verbale n. 14180012431 del 28/05/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 09/08/2019 per l'importo di € 252,42.
25. Verbale n. 18190014085 del 13/05/2019 per la violazione dell'art. 126 bis/2 del
C.d.S. notificato in data 30/05/2019 per l'importo di € 819,46.
26. Verbale n. 22190430293 del 27/08/2019 per la violazione dell'art. 7/1 del C.d.S. notificato in data 02/12/2019 per l'importo di € 124,74.
27. Verbale n. 22190475680 del 20/09/2019 per la violazione dell'art. 7/15 del C.d.S. notificato in data 22/10/2019 per l'importo di € 74,29.
28. Verbale n. 63190537342 del 06/11/2019 per la violazione dell'art. 7/1 del C.d.S. notificato in data 08/11/2019 per l'importo di € 215,80.
Si costitutiva nel relativo grado di giudizio, la quale insisteva per la CP_2
declaratoria di inammissibilità della domanda e per il suo rigetto, eccependo di aver dimostrato la regolare notifica di ciascuno dei su descritti verbali di accertamento di violazione al C.d.S.
pag. 3/7 All'udienza di discussione, il Giudice, sentite le Parti, si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, rigettava in toto la domanda della Ricorrente, con sentenza n. 2938/2023, pubblicata in data 17/04/2023.
Avverso la citata sentenza n. 2938/2023 interponeva appello il deducendo Parte_1
l'erroneo mancato rilievo della illegittimità della notifica eseguita da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri.
Nel presente grado restava contumace ma si costituiva CP_5 CP_2
Acquisto il fascicolo di ufficio di primo grado, il Giudice rinviava la causa per la discussione e, dopo un rinvio per carico di ruolo, all'odierna udienza, all'esito della discussione, pronunciava la presente sentenza.
Tanto premesso, l'appello non può essere accolto.
L'avvenuta notifica dei verbali da un indirizzo pec riferibile all'ente creditore ma non inserito nel registro ufficiale non inficia di per sé la notifica.
Sul punto la giurisprudenza si è ormai espressa in modo uniforme chiarendo, in tema di notifiche di cartelle da parte del concessionario, che "In tema di notificazione a mezzo
PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro" (Cassazione civile, sez. trib., 3 luglio 2023, n.18684).
La stessa Corte di Cassazione ha di recente ricordato (sez. VI, 28/02/2023, n. 6015) di avere già statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass.
Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, come
“la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può
pag. 4/7 essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente".
Né può in alcun modo può rilevare la circostanza, sostenuta dall'appellante, circa la mancata visualizzazione del messaggio di posta elettronica, giustificata dalla prudenza dell'utente a fronte dei possibili pericoli di “spamming”, non solo perché, come eccepito dall'appellata, “la molteplicità delle notifiche avrebbe indotto un utente di normale diligenza a verificarne il contenuto…”, quanto, soprattutto, per l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, per il mittente, la prova che il messaggio inviato sia effettivamente pervenuto nella casella di PEC del destinatario è costituita dalla ricevuta di consegna rilasciata al mittente dal gestore della casella di posta elettronica del destinatario stesso (artt. 6, 2 e 3 comma del D.P.R. n. 68 del 2005).
Il principio operante in tema di perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata, ex artt. 6 D.P.R. n. 68 del 2005 e 48, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82, è, infatti, analogo a quello sancito per il perfezionamento della notifica a mezzo posta.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, più volte chiarito (cfr. Cass., sent. del 07/07/2016, n.
13917 e Cassazione sent. n. 22352/2015) che la responsabilità per la mancata lettura di una comunicazione o notifica ricevuta a mezzo PEC è da attribuire al destinatario, se conseguente ad una sua carenza relativamente alla manutenzione e al controllo della casella di posta.
Recentemente anche la giurisprudenza di merito, citata da Roma Capitale, ha ribadito:
"Né ha rilievo la circostanza che i documenti elettronici, di cui le ricevute attestano la disponibilità nella casella elettronica del ricevente, siano o non "consegnati", nel senso di aperti e letti, in quanto la validità della notifica presuppone solamente che l'atto sia messo a disposizione del destinatario, che da parte sua ha l'onere di leggerlo. La disponibilità del documento informatico nella casella di posta elettronica della ricorrente pertanto soddisfa pienamente i requisiti di validità della notifica. ..." (Comm.
Trib. Prov. Vicenza Sent. Del 20/07/2017 n. 556). Dello stesso tenore anche la sentenza pag. 5/7 CTP n. 23/01/2018, nella quale si legge che “L'uso della posta elettronica Per_2
certificata comporta come conseguenza che il documento trasmesso via pec non abbia forma cartacea ma digitale, con la conseguente applicazione dell' art. 3 D.P.R. n. 68 del 2005 che prevede che il documento informatico trasmesso in via telematica si intenda spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intenda consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore..".
L'appello va, quindi, respinto e l'appellante condannato a rifondere le spese di lite sostenute da liquidate come da dispositivo: Vanno dichiarate non CP_2
ripetibili, invece, le spese nei confronti della parte appellata contumace.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
così provvede: Parte_1
rigetta l'appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore di delle spese CP_2
presente grado del giudizio, che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfettario al15 % per spese generali, e oneri di legge.
Dichiara non ripetibili le spese nei confronti della parte appellata contumace.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio del 05/03/2025.
Il Giudice,
dott.ssa Fabiana Corbo
pag. 6/7 pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 51891/2023 in persona del Giudice, dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c.
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CONDARELLI AGNESE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, alla Via Domenico Cirillo n. 15, in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello appellante e
(C.F. ), (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in P.IVA_1
Roma, alla Via Giuseppe Grezar 14, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv.
Giovanna Bevilacqua ed ivi domiciliata presso il suo studio
Appellato nonché
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore dott. CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' avv. Laura Carbone (CF Controparte_3 [...]
indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._2 oma.it, in virtù̀ di procura generale per atto notaio Ema_1 Email_2 CP_4 [...]
del 23 giugno 2023, repertorio n. 22416 e raccolta n. 11992, in calce alla Per_1 comparsa di costituzione e presso la stessa elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21 Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato dinnanzi all'Ufficio del Giudice di Pace Civile di
Roma, l'epigrafato appellante impugnava la cartella di pagamento n. 097 2021
0246283578 000, notificata a mezzo di una comunicazione telematica di PEC in data
3.11.2022 e pari al complessivo importo di € 7.125,55, deducendo l'omessa rituale notifica (rectius eseguita da indirizzo pec non ufficiale) dei sottesi verbali di seguito indicati:
1. Verbale n. 13190090156 del 27/01/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del C.d.S. notificato in data 27/02/2019 per l'importo di € 260,00.
2. Verbale n. 13190092344 del 12/01/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del C.d.S. notificato in data 20/02/2019 per l'importo di € 515,99.
3. Verbale n. 13190101326 del 18/01/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del C.d.S. notificato in data 20/02/2019 per l'importo di € 260,00.
4. Verbale n. 13190128290 del 01/02/2019 per la violazione dell'art. 158/15 del C.d.S. notificato in data 06/03/2019 per l'importo di € 164,02.
5. Verbale n. 13190221914 del 10/02/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del C.d.S. notificato in data 06/03/2019 per l'importo di € 164,02.
6. Verbale n. 13190275508 del 18/02/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del C.d.S. notificato in data 21/03/2019 per l'importo di € 260,00
7. Verbale n. 13190299309 del 22/02/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del C.d.S. notificato in data 21/03/2019 per l'importo di € 260,00.
8. Verbale n. 13190331173 del 23/02/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del C.d.S. notificato in data 21/03/2019 per l'importo di € 260,00.
9. Verbale n. 13190461852 del 18/03/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del C.d.S. notificato in data 11/04/2019 per l'importo di € 260,00.
10. Verbale n. 13190461852 del 18/03/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 11/04/2019 per l'importo di € 260,00.
11. Verbale n. 13190521247 del 27/03/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 17/04/2019 per l'importo di € 260,00.
12. Verbale n. 13190733568 del 18/03/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 30/05/2019 per l'importo di € 241,72.
13. Verbale n. 13190745972 del 07/05/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 30/05/2019 per l'importo di € 241,72.
14. Verbale n. 13190888099 del 17/05/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 14/06/2019 per l'importo di € 241,72.
15. Verbale n. 13191017315 del 17/06/2019 per la violazione dell'art. 158/2-6 del
C.d.S. notificato in data 12/07/2019 per l'importo di € 123,21.
pag. 2/7 16. Verbale n. 13191137159 del 16/07/2019 per la violazione dell'art. 158/2-6 del
C.d.S. notificato in data 22/08/2019 per l'importo di € 123,21.
17. Verbale n. 13191203504 del 23/07/2019 per la violazione dell'art. 7/1-14 del C.d.S. notificato in data 22/08/2019 per l'importo di € 360,91.
18. Verbale n. 13191372765 del 05/09/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 09/10/2019 per l'importo di € 241,72.
19. Verbale n. 13191485237 del 13/09/2019 per la violazione dell'art. 7/9-14 del C.d.S. notificato in data 22/10/2019 per l'importo di € 233,45.
20. Verbale n. 13191817997 del 06/11/2019 per la violazione dell'art. 158/2-6 del
C.d.S. notificato in data 12/12/2019 per l'importo di € 234,13.
21. Verbale n. 13191854980 del 12/11/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 12/12/2019 per l'importo di € 234,13.
22. Verbale n. 13191908769 del 20/11/2019 per la violazione dell'art. 7/1-14 del C.d.S. notificato in data 14/01/2020 per l'importo di € 124,74.
23. Verbale n. 14180004401 del 24/02/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 25/02/2019 per l'importo di € 775,69.
24. Verbale n. 14180012431 del 28/05/2019 per la violazione dell'art. 158/1-5 del
C.d.S. notificato in data 09/08/2019 per l'importo di € 252,42.
25. Verbale n. 18190014085 del 13/05/2019 per la violazione dell'art. 126 bis/2 del
C.d.S. notificato in data 30/05/2019 per l'importo di € 819,46.
26. Verbale n. 22190430293 del 27/08/2019 per la violazione dell'art. 7/1 del C.d.S. notificato in data 02/12/2019 per l'importo di € 124,74.
27. Verbale n. 22190475680 del 20/09/2019 per la violazione dell'art. 7/15 del C.d.S. notificato in data 22/10/2019 per l'importo di € 74,29.
28. Verbale n. 63190537342 del 06/11/2019 per la violazione dell'art. 7/1 del C.d.S. notificato in data 08/11/2019 per l'importo di € 215,80.
Si costitutiva nel relativo grado di giudizio, la quale insisteva per la CP_2
declaratoria di inammissibilità della domanda e per il suo rigetto, eccependo di aver dimostrato la regolare notifica di ciascuno dei su descritti verbali di accertamento di violazione al C.d.S.
pag. 3/7 All'udienza di discussione, il Giudice, sentite le Parti, si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, rigettava in toto la domanda della Ricorrente, con sentenza n. 2938/2023, pubblicata in data 17/04/2023.
Avverso la citata sentenza n. 2938/2023 interponeva appello il deducendo Parte_1
l'erroneo mancato rilievo della illegittimità della notifica eseguita da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri.
Nel presente grado restava contumace ma si costituiva CP_5 CP_2
Acquisto il fascicolo di ufficio di primo grado, il Giudice rinviava la causa per la discussione e, dopo un rinvio per carico di ruolo, all'odierna udienza, all'esito della discussione, pronunciava la presente sentenza.
Tanto premesso, l'appello non può essere accolto.
L'avvenuta notifica dei verbali da un indirizzo pec riferibile all'ente creditore ma non inserito nel registro ufficiale non inficia di per sé la notifica.
Sul punto la giurisprudenza si è ormai espressa in modo uniforme chiarendo, in tema di notifiche di cartelle da parte del concessionario, che "In tema di notificazione a mezzo
PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro" (Cassazione civile, sez. trib., 3 luglio 2023, n.18684).
La stessa Corte di Cassazione ha di recente ricordato (sez. VI, 28/02/2023, n. 6015) di avere già statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass.
Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, come
“la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può
pag. 4/7 essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente".
Né può in alcun modo può rilevare la circostanza, sostenuta dall'appellante, circa la mancata visualizzazione del messaggio di posta elettronica, giustificata dalla prudenza dell'utente a fronte dei possibili pericoli di “spamming”, non solo perché, come eccepito dall'appellata, “la molteplicità delle notifiche avrebbe indotto un utente di normale diligenza a verificarne il contenuto…”, quanto, soprattutto, per l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, per il mittente, la prova che il messaggio inviato sia effettivamente pervenuto nella casella di PEC del destinatario è costituita dalla ricevuta di consegna rilasciata al mittente dal gestore della casella di posta elettronica del destinatario stesso (artt. 6, 2 e 3 comma del D.P.R. n. 68 del 2005).
Il principio operante in tema di perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata, ex artt. 6 D.P.R. n. 68 del 2005 e 48, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82, è, infatti, analogo a quello sancito per il perfezionamento della notifica a mezzo posta.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, più volte chiarito (cfr. Cass., sent. del 07/07/2016, n.
13917 e Cassazione sent. n. 22352/2015) che la responsabilità per la mancata lettura di una comunicazione o notifica ricevuta a mezzo PEC è da attribuire al destinatario, se conseguente ad una sua carenza relativamente alla manutenzione e al controllo della casella di posta.
Recentemente anche la giurisprudenza di merito, citata da Roma Capitale, ha ribadito:
"Né ha rilievo la circostanza che i documenti elettronici, di cui le ricevute attestano la disponibilità nella casella elettronica del ricevente, siano o non "consegnati", nel senso di aperti e letti, in quanto la validità della notifica presuppone solamente che l'atto sia messo a disposizione del destinatario, che da parte sua ha l'onere di leggerlo. La disponibilità del documento informatico nella casella di posta elettronica della ricorrente pertanto soddisfa pienamente i requisiti di validità della notifica. ..." (Comm.
Trib. Prov. Vicenza Sent. Del 20/07/2017 n. 556). Dello stesso tenore anche la sentenza pag. 5/7 CTP n. 23/01/2018, nella quale si legge che “L'uso della posta elettronica Per_2
certificata comporta come conseguenza che il documento trasmesso via pec non abbia forma cartacea ma digitale, con la conseguente applicazione dell' art. 3 D.P.R. n. 68 del 2005 che prevede che il documento informatico trasmesso in via telematica si intenda spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intenda consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore..".
L'appello va, quindi, respinto e l'appellante condannato a rifondere le spese di lite sostenute da liquidate come da dispositivo: Vanno dichiarate non CP_2
ripetibili, invece, le spese nei confronti della parte appellata contumace.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
così provvede: Parte_1
rigetta l'appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore di delle spese CP_2
presente grado del giudizio, che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfettario al15 % per spese generali, e oneri di legge.
Dichiara non ripetibili le spese nei confronti della parte appellata contumace.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio del 05/03/2025.
Il Giudice,
dott.ssa Fabiana Corbo
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