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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7477/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 7477/2018 promossa da
(c.f./p. i.v.a. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SCUDELLER PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro
(c.f. titolare dell'impresa individuale Controparte_1 C.F._1
AL HA di AR NN, con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO MAURIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato convenuto nonché
(p. i.v.a. ) CP_2 P.IVA_2 terza chiamata contumace
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 10.10.2024 come segue: per parte attrice:
“in via principale: respingere la domanda avanzata dalla AL HA di AR NN con il decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto revocare e/o rigettare o comunque dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo qui opposto;
1 nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare provato quanto ex adverso asserito, determinare la pretesa avversaria nei limiti del giusto e del provato ed in ogni caso in misura non superiore ad Euro 17.000,00; in via riconvenzionale: in caso di accoglimento totale o parziale della domanda avversaria e/o di condanna della al pagamento nei confronti del AR NN ad una Parte_1 qualsiasi somma, dichiarare la compensazione tra l'importo dovuto dal AR Parte NN alla pari ad Euro 10.246,99 per la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 1434/16 del 04.05.2016 e le successive spese di esecuzione, con le somme che dovessero risultare dovute a qualsiasi titolo dalla alla Marelei HAe di AR NN e/o alla Parte_1 CP_2
[...] accertata la mancata esecuzione di alcune delle opere subappaltate alla
[...] ed alla ed i vizi e le difformità delle opere Parte_2 Controparte_2 eseguite dalle medesime, ridurre la controprestazione dovuta dalla Parte_1 nella misura di Euro 10.000,00 e condannare la
[...] Parte_2
e la in via tra loro solidale od alternativa a risarcire alla
[...] Controparte_2
i danni patiti dalla stessa nella misura di Euro 10.000,00, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o ad una somma da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art 1226 c.c.; in subordine, nel caso in cui non si ritenesse applicabile la disciplina generale dell'inadempimento di cui all'art. 1218 c.c. bensì la disciplina speciale dell'appalto, accertata la mancata esecuzione di alcune delle opere subappaltate alla
[...] ed alla ed i vizi e le difformità delle opere Parte_2 Controparte_2 eseguite dalle medesime, ridurre il prezzo del subappalto in misura proporzionale ai sensi dell'art 1668 c I c.c. nella misura di Euro 10.000,00 e condannare la
[...]
e la in via tra loro solidale od alternativa Parte_2 Controparte_2
a risarcire alla i danni patiti nella misura di Euro 10.000,00 Controparte_3 oltre interessi e rivalutazione monetaria o ad una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art 1226 c.c.; condannare la e la a pagare in Parte_2 Controparte_2 via tra loro solidale od alternativa alla la somma di Euro Parte_1
1.098,00 per la pulizia del cantiere;
in via riconvenzionale subordinata: in caso di conferma della ctu accertare e dichiarare ex art 1218 c.c. e/o ex art 1668 c.c. la mancata esecuzione delle opere subappaltate da parte della AL HA e della nella misura di Euro 809,51; accertare e dichiarare i vizi e Controparte_2 difetti nelle opere subappaltate ed i conseguenti danni patiti da Parte_1 per il ripristino di tali vizi nella misura di Euro 4.305,00; accertare e dichiarare
[...]
2 che le spese per la pulizia di cantiere sostenute da ammontano ad Parte_1
Euro 338,23; accertare e dichiarare che i lavori extra contratto di tinteggiatura dell'androne pari ad Euro 3.000,00 erano compresi nel corrispettivo iniziale e che sono stati eseguiti da Parte_1 per l'effetto accertare e dichiarare che la somma residua dovuta da CP_4 alla AL HA per i lavori oggetto di causa ammonta ad 8.547,26; compensare il suddetto importo con il credito a sua volta vantato da
[...] nei confronti di AL HA di AR NN pari ad Euro 10.246,99 Parte_1 in virtù della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1434/16 del 04.05.2016 e delle successive spese di esecuzione come descritte in atti;
per l'effetto di tale compensazione condannare la AL HA di AR NN a pagare alla la somma di Euro 1.699,73; Parte_1 in via istruttoria: invitare il ctu a chiarire che i vizi dei parapetti e balconi sono imputabili con certezza ad errori di stesura da parte della convenuta opposta;
in ogni caso:
con la rifusione delle spese, diritti onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA, inclusi quelli della ctu e della ctp”. per il convenuto:
“ Nel merito:
- previe le declaratorie tutte ritenute di giustizia, respinta ogni avversa domanda ed eccezione, rigettarsi l'opposizione (e tutte le domande ivi formulate), in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, e quindi confermarsi il decreto ingiuntivo dichiarando, se necessario, dovuta la somma ingiunta o quell'altra che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- con vittoria di compensi professionali e spese, oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: ammettersi le ulteriori prove dedotte nella memoria n.2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 5 maggio 2019”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3
§2. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1347/18 Ing. del 16.03.2018 il Tribunale di Brescia, su istanza di AR NN, titolare della impresa individuale AL HA di
AR NN, ha ingiunto alla il pagamento della Parte_1 somma di euro 20.012,00 oltre agli interessi legali e spese a titolo di saldo compensi pe lavori del contratto di subappalto stipulato in data 03.06.2013, giusta fattura n. 36/2013.
Con atto di citazione del 14.05.2018 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo preliminarmente chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la essendo il contratto di Controparte_2 subappalto sottoscritto ed eseguito anche da detta società.
Ancora preliminarmente, l'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale in ragione di clausola compromissoria contemplata dal contratto di subappalto.
Nel merito, ha contestato l'esistenza del credito ingiunto ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
In via riconvenzionale, ha chiesto che, ove ritenuto fondato il credito, lo stesso sia compensato con l'importo dovuto dal AR NN alla Parte_1 pari ad Euro 10.246,99 giusta sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1434/16 del
04.05.2016, ed ancora che, accertata la mancata esecuzione di alcune delle opere subappaltate alla ed alla ed i Parte_2 Controparte_2 vizi e le difformità delle opere eseguite dalle medesime, sia ridotto ex art. 1218 c.c. il valore della controprestazione dovuta dalla nella misura Parte_1 di Euro 10.000,00 ovvero, ove ritenuta applicabile la disciplina speciale dell'appalto, sia ridotto il prezzo del subappalto ai sensi dell'art 1668 c I c.c. nella misura di Euro 10.000,00 e condannare la e la Parte_2 in via tra loro solidale od alternativa a risarcire alla Controparte_2 [...]
i danni patiti dalla stessa nella misura di Euro 10.000,00, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria, o ad una somma da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art 1226 c.c. nonchè al pagamento della somma di Euro 1.098,00 per
4 la pulizia del cantiere.
AR NN si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Autorizzata la chiamata in causa della che è rimasta contumace, Controparte_2 respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale e di ctu.
All'udienza del 10.10.2024, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario, l'ha assunta in decisione sulle conclusioni delle parti, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§3. Le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
In via preliminare vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni essendo la causa adeguatamente istruita.
§4. La clausola compromissoria.
Ancora preliminarmente, va esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria sollevata dall'opponente sull'assunto che il contratto di subappalto del
3.06.2013, dal quale origina la pretesa creditoria azionata dall'opposta in monitorio, all'art. 17 contempla una clausola compromissoria con la quale le controversie relative al subappalto, sono rimesse alla cognizione di un “Comitato tecnico”.
La in persona del suo titolare AR NN, pertanto, avrebbe Parte_2 dovuto definire la presente controversia mediante procedura arbitrale con conseguente improponibilità/improcedibilità del ricorso per ingiunzione dimesso innanzi al Tribunale ordinario, dunque, incompetente.
AR NN ha replicato rappresentando come il tenore letterale della clausola invocata dall'opponente lasci escludere che la domanda monitoria rientri nel suo ambito di applicazione e, comunque, rilevando la nullità della clausola contenuta ex art. 1341 c. 2 c.c. non essendo specificamente approvata per iscritto, pur trattandosi di clausola contenuta nelle condizioni generali di
5 contratto.
L'eccezione va disattesa.
Ed invero, come osservato dal convenuto, dal tenore letterale della clausola di cui all'art. 17 del contratto di subappalto, si evince che le parti hanno inteso demandare ad un comitato tecnico le controversie inerenti a valutazioni di ordine tecnico e/o di quantificazione e viene demandata al tribunale convenzionalmente individuate la decisione sulle controversie inerenti all'interpretazione, esecuzione, applicazione del contratto diverse da quelle risolvibili dal comitato tecnico.
Da ciò si ricava l'esclusione dalla clausola compromissoria delle controversie che involgono apprezzamenti tecnici sull'obbligazione delle appaltatrici.
Nelle superiori considerazioni restano assorbiti gli aspetti inerenti alla nullità della clausola per violazione dell'art. 1341 c. 2 c.c. altresì invocati dall'opposto.
§5. Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e la parziale fondatezza della pretesa creditoria azionata dal convenuto in monitorio.
Il credito azionato in monitorio da AR NN origina delle prestazioni eseguite dalla ditta individuale di cui il convenuto è titolare, in qualità di subappaltatrice, in esecuzione del contratto intercorso tra le parti in data
3.06.2013.
E' in atti documentato che in forza di detto contratto Parte_1 conferiva in subappalto, alla ditta individuale AL HA di AR NN e alla società lavori di riqualificazione delle facciate del fabbricato CP_2 denominato OM AM sito al civico 13 dell'omonima via Alessio
AM, Bergamo, per un corrispettivo di euro 57.000,00, opere corrispondenti ad una parte di quelle appaltate ad dal OM Parte_1
AM 13, giusto contratto di appalto del 06.05.2013 (cfr doc. 2 della produzione attorea, doc. 3 e 4 della produzione di parte convenuta).
E' documentalmente provato, inoltre, che il subappalto aveva ad oggetto le opere riportate nel preventivo del 22.05.2013, confermato dal preventivo del 03.06.2013, sottoscritto da AR NN, titolare della convenuta opposta ed all'epoca
6 preposto della e dal sig. legale rappresentante Controparte_2 Persona_1 della opponente (doc. 4 e 5 della produzione di parte attrice).
La coincidenza delle opere subappaltate con quelle descritte nei suddetti preventivi, peraltro, ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese il
27.11.2019 da , nonché nell'interrogatorio Testimone_1 Testimone_2 formale di AR NN.
In relazione a dette opere, l'attrice ha allegato in citazione di non essere tenuta a pagare l'importo portato dalla fattura 36/2013 emessa dalla subappaltatrice per euro 20.012,00, lamentando la realizzazione solo di alcune delle opere previste nel contratto, l'incompletezza dei lavori e la presenza dei seguenti vizi e difformità:
1) la tinteggiatura dei parapetti e dei balconi e dei davanzali non è uniforme;
2) i parapetti ed i balconi della parte di fabbricato che si affaccia su via AM hanno una tonalità di grigio, mentre i davanzali hanno una differente tonalità di grigio;
3) non è stato fornito il codice cartella della vernice;
4) la pittura non è stata realizzata con tintometro ma artigianalmente in cantiere;
5) non è stato posto l'idrorepellente sulle parti in cemento dell'edificio;
6) non sono stati tinteggiati i tubi e le parti in ferro con vernici bensì tinteggiati con pittura al quarzo (come tale non idonea);
7) i davanzali delle finestre si “sfogliano” così come i parapetti ed i balconi;
8) i tubi del metano sulla facciata del condominio che si affaccia sul giardino rilasciano un colore nero;
9) tutte le opere in cemento facciavista non sono state compiute.
A fronte delle difese del convenuto, che ha contestato le allegazioni attoree anche sotto il profilo della denuncia dei suddetti vizi da parte della subcommittente prima della notifica del decreto ingiuntivo, si è resa necessaria l'istruzione della causa a mezzo di testimoni.
Il condomino ha dichiarato di aver notato, dopo l'esecuzione Testimone_2 dei lavori, che “i piani dei davanzali si sfogliavano, alcuni parapetti avevano un colore diverso dagli altri, l'idrorepellente da passare sulle colonne non era stato
7 applicato come doveva essere fatto…”.
L'altro condomino ha riferito che, accortosi che i lavori non Controparte_5 erano stati eseguiti bene, (in particolare la tinteggiatura dei balconi e delle soglie del mio immobile), si era lamentato con l'impresa che li stava eseguendo e che
“dopo la chiusura del cantiere, la tinteggiatura si era staccata dal balcone e allora aveva segnalato la questione all'amministratore, dopo qualche tempo mi sembra sia venuto e comunque si è provveduto alla sistemazione del parapetto;
il Tes_2 problema si è riproposto anche dopo il secondo intervento ed è tuttora così; ricordo che in occasione di alcune assemblee condominiali è stato segnalato che in prossimità dei tubi del metano la parete era sporca”.
Sulla scorta dei superiori riscontri agli assunti fondanti l'opposizione e delle denunce dei vizi in atti documentate, è stato conferito incarico peritale onde verificare l'effettiva consistenza delle opere realizzate in esecuzione del subappalto,
l'eventuale sussistenza di vizi e/o difetti, e/o difformità, nonché, in caso di accertamento positivo, gli interventi necessari per la loro eliminazione, il relativo costo e la congruità dei costi affrontati per la pulizia del cantiere.
Gli accertamenti compendiati nell'elaborato in atti, si sono rivelati affidabili ed immuni da censure in quanto frutto di verifiche condotte con rigore scientifico ed in coerenza con le circostanze analiticamente vagliate in sede peritale secondo cui:
- riguardo all'acquisto dei prodotti uniformanti di fondo utilizzati sui parapetti dei balconi delle due facciate, in mancanza di informazioni univoche, si può solo prendere atto del fatto che sono stati utilizzati prodotti uniformanti (o fondi di collegamento) diversi e acquistati da soggetti diversi;
- non è possibile dire su quale facciata sia stato utilizzato il prodotto acquistato dall'uno o dall'altro soggetto;
- che non è invece argomento di discussione la messa in opera dei materiali, a cura delle subappaltatrici;
-che il contratto di subappalto prevedeva la fornitura dei materiali a carico delle subappaltatrici AL HA e CP_2
- che non è dato sapere in forza di quali accordi la fornitura dei prodotti di fondo
8 sia avvenuta diversamente, in quanto nei contratti di appalto e di subappalto non vi sono prescrizioni sull'utilizzo di prodotti specifici e/o di determinate ditte produttrici e neppure riferimenti a colorazioni o codici colore.
Tanto premesso, l'ausiliario, accertato che le facciate del OM AM sono state oggetto degli interventi di riqualificazione e ripristino eseguiti tra il mese di aprile e quello di novembre 2013, ha descritto in maniera compiuta lo stato dei luoghi alla data del primo sopralluogo avvenuto ad ottobre 2022, circa nove anni dall'esecuzione dei lavori (“le quattro facciate, l'esterno del corpo scala, i setti e i vani contatori al piano terra si presentavano con un rivestimento a base di intonaco colorato giallo chiaro, i parapetti dei balconi con tinteggiatura di colore grigio chiaro applicata sul supporto in cls precedentemente trattato con prodotto uniformante, circostanza questa desumibile dalla texture, i davanzali delle finestre tinteggiati anch'essi di colore grigio chiaro, i manufatti in ferro e/o metallo, quali porte dei locali contatori, verniciati di colore grigio scuro, i tubi del gas correnti lungo le facciate Nord-Ovest e Sud-Est tinteggiati dello stesso colore giallo chiaro delle facciate. Non era possibile accedere alla copertura del fabbricato per accertare la verniciatura della porta di uscita sul tetto e delle finestre locale macchine;
su questi due manufatti né le parti che erano presenti né i rispettivi CTP hanno riferito di doglianze, vizi e/o difformità.”)
Quanto ai lavori corrispondenti all'oggetto del contratto, il Ctu ha verificato che:
“sui parapetti dei balconi, invece del prodotto elastomerico anticarbonatazione colorato, ex voce 17/17 del contratto d'appalto ed ex voce V6 di quello di subappalto, è stato applicato un prodotto uniformante riempitivo (o fondo di collegamento) a base bianca, successivamente tinteggiato con pittura al quarzo di colore grigio chiaro;
sui davanzali delle finestre, che avrebbero dovuto essere trattati ex contratto come i parapetti dei balconi, ovvero con lo stesso prodotto elastomerico anticarbonatazione colorato, è invece stata applicata la sola tinteggiatura al quarzo di colore grigio chiaro.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'idrorepellente incolore sulle parti in cls a
9 vista del piano terra, colonne e pareti vano scala, non è possibile accertare, a distanza di oltre nove anni dall'esecuzione delle opere, se il prodotto sia stato a suo tempo applicato oppure no;
si può solo prendere atto che nel fascicolo cartaceo della parte convenuta è prodotta come doc. 3 una dichiarazione a firma di un certo signor in qualità di titolare del colorificio Color Legno in data 28.02.2014, Persona_2 redatta su carta intestata della stessa ditta e indirizzata alla AL HA, avente per oggetto relazione tecnica OM via AM n. 13 – Bergamo, nella quale si legge: “Posso dichiarare che l'applicazione del prodotto sulle colonne in c.a. è stata fatta a regola d'arte, seguendo le indicazioni della scheda tecnica dell'idrorepellente”.
Quanto alle opere eseguite extra contratto, il tecnico, ha appurato che:
“il soffitto del porticato al piano terra, o plafone, compresi i tubi del gas correnti a soffitto, è stato tinteggiato di colore bianco e gli zoccolini dei pilatri in cls a vista del porticato sono stati tinteggiati di colore grigio chiaro;
la tinteggiatura del plafone, compresi i tubi del gas a soffitto, così come quella degli zoccolini dei pilastri, non è inserita né nel computo metrico del 20.03.2013, offerta allegata al contratto d'appalto fra il committente OM AM e
l'appaltatrice né nel documento datato 03.06.2013 allegato al Parte_1 contratto di subappalto fra e le subappaltatrici AL HA Pt_1 Parte_1
e si tratta quindi di opere eseguite extra contratto. CP_2
In variante sia rispetto al contratto d'appalto che a quello di subappalto, in sostituzione del prodotto protettivo elastomerico anticarbonatazione colorato è stato applicato sui parapetti dei balconi un altro tipo di prodotto, un fondo uniformante riempitivo pigmentato bianco (o fondo d i collegamento) su cui è stata successivamente applicata una pittura al quarzo di colore grigio chiaro;
sui davanzali delle finestre invece non è stato applicato il prodotto di fondo ma la sola tinteggiatura al quarzo, sempre di colore grigio chiaro. Come già più sopra detto non si è in grado di conoscere in forza di quali accordi siano state apportate tali modifiche.
Costituiscono opere extra contratto, sempre per quanto è stato possibile accertare, la
10 tinteggiatura del soffitto (o plafone), compresi i tubi del gas, del porticato al piano terra e gli zoccolini dei pilastri in cls a vista del piano terra. Tali lavori non sono menzionati né nel contratto d'appalto né in quello di subappalto.”
In detto contesto fattuale, l'Arch. premesso che sono stati applicati Persona_3 prodotti di diversa tipologia e/o di diverse case produttrici e ciò può aver determinato differenze, seppure minime, del colore del fondo, che è stato poi tinteggiato con la pittura al quarzo di colore grigio chiaro e che, trascorsi più di nove anni dall'esecuzione dei lavori, minimi distacchi della pittura nelle zone più esposte agli agenti atmosferici possono essere comunque ritenuti normali e non necessariamente imputabili a vizi esecutivi, ha verificato la sussistenza dei seguenti vizi/difformità:
“1) con riferimento alla doglianza dell'attrice relativa alla non uniformità della tinteggiatura dei parapetti e dei balconi e dei davanzali e alla differente tonalità di grigio dei parapetti e dei balconi della parte di fabbricato che si affaccia su via
AM, ha accertato trattarsi “di una difformità nella tonalità di grigio in un solo balcone al piano primo sulla via AM, il cui fianco, angolo compreso, è di una tonalità più chiara rispetto alla restante porzione di parapetto.
Tale vizio è eliminabile con una ritinteggiatura del parapetto, previa pulizia e raschiatura ove necessario di pittura in fase di distacco, e applicazione di fissativo.
Il costo complessivo per tale intervento, con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 3/22, ammonta a euro 285,38 al netto di iva;
Non si sono rilevate differenze percettibili e tali da influire sull'aspetto estetico del fabbricato, fra parapetti dei balconi e davanzali, né fra le tonalità di grigio di un prospetto rispetto all'altro”;
2) L'omessa fornitura del codice cartella della vernice non rappresenta un vizio, difetto o difformità di un'opera realizzata;
4) l'omesso utilizzo del tintometro è da intendere come una diversa modalità di preparazione del colore, pertanto non è né un vizio né un difetto né una difformità;
5) non è possibile accertare a distanza di oltre nove anni, se il prodotto
11 idrorepellente sia stato o meno a suo tempo applicato sulle parti in cemento dell'edificio;
6) le lamentele in relazione all'omessa tinteggiatura di tubi e di parti in ferro con vernici rispetto al contratto di subappalto non sono supportate da documenti contrattuali univoci. Al di là di ciò i manufatti in ferro e i tubi del gas non presentano vizi;
7) quanto ai vizi lamentati con riferimento ai davanzali delle finestre, trattasi “di minimi distacchi della pittura sulla parte bassa esterna di due parapetti, uno sulla via AM e l'altro sul giardino, entrambi al piano primo;
il balcone sulla via
AM è lo stesso di cui sopra, ai precedenti punti 1) e 2).
Per l'eliminazione del vizio riscontrato, l'intervento è analogo a quello descritto ai punti 1) ed il costo è stimato in euro 319,00 al netto di iva.
Per l'eliminazione dei lievi distacchi lamentati e accertati sui davanzali del piano primo, si prevede un intervento di raschiatura della tinteggiatura in fase di distacco, applicazione di isolante fissativo e ritinteggiatura per un costo complessivo si euro
147,90 al netto di iva. “Riassumendo sul punto, i costi per gli interventi di ripristino del balcone verso il giardino e dei davanzali al piano primo assommano ad €.
466,99 arrotondabile ad €. 467,00 al netto di iva;
i costi per il ripristino del balcone sulla via AM sono già compresi nell'intervento di cui ai precedenti punti 1) e
2).
Per l'esecuzione degli interventi in quota, la cui durata può essere preventivata in tre giornate lavorative, si rende necessario il nolo di una piattaforma, ex voce 1.2.21 nolo di piattaforma autocarrata o semovente, compreso l'addetto alla manovra, carburante, lubrificante ecc., data a nolo funzionante;
nella durata del nolo è compreso il tempo di trasporto al e dal cantiere (durata minima del nolo 1 giorno di
8 ore), per altezza fino a 16 m €./ora 82,80 €./ora 82,80 x 8 x 3 = €. 1.987,20”;
8) non è stato riscontrato il vizio lamentato in relazione ai tubi del metano sulla facciata del condominio;
9) tutte le opere in cemento faccia vista non sono state compiute.
In definitiva, il ctu ha stimato il valore delle opere effettivamente eseguite pari a
12 euro 56.190,49.
Ebbene, reputa la scrivente che le superiori risultanze debbano recepirsi con esclusione della qualificazione come opere extra contratto dei lavori di tinteggiatura con pittura al quarzo del soffitto del porticato al piano terra e dell'androne d'ingresso e degli zoccolini di alcuni dei pilastri in c.a. sempre al piano terra.
In relazione a detti lavori, AR NN ha assunto che le parti ne avrebbero concordato l'esecuzione extra contratto al prezzo di euro 3.000,00 in più rispetto agli accordi iniziali.
Il convenuto, tuttavia, in assenza di prova documentale, non ha provato detta circostanza, invero contraddetta dalle risultanze dell'istruttoria orale piuttosto attestanti che e la si erano impegnate a Parte_2 CP_2 eseguire i suddetti lavori senza la previsione di compensi supplementari comprendendoli nel compenso a corpo di euro 57.000,00 e che comunque le opere erano state realizzate dalla subcommittente.
Ed infatti, l'Ing. e all'udienza del 27.11.2019, hanno Tes_1 Testimone_2 dichiarato che la tinteggiatura dell'ingresso era prevista nel contratto di appalto.
inoltre, ha riferito che non essendo stata realizzata dalle Testimone_2 subappaltatrici l'imbiancatura del vano scale né la tinteggiatura dell'ingresso, a quest'ultima aveva provveduto personalmente.
Concordi sul punto le dichiarazioni dell'Ing. , il quale ha aggiunto che la Tes_1 tinteggiatura dell'ingresso era oggetto del contratto anche se poi l'avevano richiesta come sconto sull'importo totale.
A ciò si aggiunga che nella mail del 26.01.2014 AR NN ammetteva che
“mancava solo l'androne” (doc. 11 della produzione di parte attrice).
Come correttamente allegato dall'attrice, l'esclusione di dette opere dell'oggetto del subappalto e, in ogni caso, la realizzazione da parte della stessa subcommittente, comporta lo scorporo dal credito vantato dal convenuto del costo di euro 3.000,00
a tale titolo altresì ingiunto con il decreto opposto.
Valutate le conclusioni peritali alla luce delle predette considerazioni, va
13 comunque parzialmente riconosciuta la fondatezza dell'opposizione.
I vizi e le omissioni accertate con l'ausilio del ctu, sebbene limitati a due balconi al piano primo, uno sulla via AM e uno verso il giardino, e a i davanzali del piano primo, senz'altro sono riconducibili ad un parziale inadempimento contrattuale da parte delle subappaltatrici e, dunque, legittimano la riduzione del valore della controprestazione dovuta dalla subcommittente ai sensi dell'art. 1668
c.c., correttamente invocato dell'attrice in citazione.
E' evidente allora come l'ingiunzione, abbia ad oggetto un credito non corrispondente a quello effettivamente maturato dall'ingiungente; ne discende la revoca del decreto ingiuntivo.
§6. La domanda avanzata dall'opponente per il rimborso delle spese di pulizia del cantiere.
In via riconvenzionale, l'attrice ha anche chiesto lo scorporo, dal quantum dovuto alla società convenuta e alla terza chiamata, della spesa sostenuta per la pulizia del cantiere.
In particolare, ha lamentato di aver dovuto provvedere alla rimozione dei materiali di risulta (quali latte, teli ecc.) lasciati dalle subappaltatrici e a ripulire il cantiere a proprie cura e spese con un esborso di euro 900,00 come da fattura, n. 3/2014 del 13.02.2014 indirizzata alla ditta AL HA, avente per oggetto pulizia cantiere con carico di tutti i materiali di risulta e trasporto in discarica (doc. 19 della produzione attorea).
E' in atti documentato ed evidenziato dal ctu (incaricato di verificare la congruità dei costi affrontati dall'attrice per la pulizia del cantiere a seguito dell'abbandono da parte delle subappaltatrici) che la pulizia del cantiere non rientrava nell'oggetto del subappalto invero costituendo attività appaltata alla società sub committente dal OM.
La voce 1/1 del computo metrico estimativo allegato al contratto d'appalto fra
OM AM e riporta “Predisposizione di tutte le Parte_1 opere per installazione di cantiere e dotazione di impianti e servizi, compresi tutti gli
14 oneri per l'allestimento, lo smantellamento e l'allontanamento di quanto predisposto per la realizzazione del cantiere attrezzato e la sistemazione dell'eventuale area utilizzata per l'impianto cantiere ripristinandola come in origine, nei tempi previsti dal Capitolato di Appalto”.
Nell'elenco lavori 03.06.2013 allegato al contratto di subappalto fra
[...]
e le ditte e non è riportata alcuna Parte_1 Parte_2 CP_2 voce riferita al ripristino e alla pulizia del cantiere a fine lavori.
Tanto basta, a parere di chi scrive, a ricondurre in capo alla stessa
[...]
l'obbligo di sostenere le relative spese, nonché quelle di Parte_1 smaltimento in discarica, in quanto strettamente connesse, con conseguente rigetto della domanda di scorporo dell'esborso a tal fine sostenuto dal credito vantato nei suoi confronti dalla subappaltatrice.
§ 7. La rideterminazione del credito.
Ai fini della determinazione del quantum creditizio, recepite le conclusioni rassegnate dal ctu nei limiti sopra enucleati, si procederà a detrarre dal costo dei lavori subappaltati, pari ad euro 57.000,00 (comprensivo dei lavori relativi al soffitto del porticato al piano terra e dell'androne) le seguenti voci:
-lavori non eseguiti, pari a euro 283,21 (protettivo elastomerico su davanzali);
-lavori non accertabili per 526,30 (idrorepellente su cls a vista);
-gli acconti versati per euro 40.000,00 (di cui euro 30.000,00 alla ed CP_2 euro 10.00,00 alla AL HA, come da fatture prodotte nel fascicolo cartaceo di parte attrice, doc. 21a, 21b, 21c, 21d e 21e);
-la spesa necessaria alla eliminazione dei vizi riscontrati in sede peritale, stimata dal ctu in complessivi euro 2.739,58 arrotondabile ad euro 2.740,00;
- i lavori di tinteggiatura dell'androne per euro 3.000,00 (come quantificati dal ctu).
Il saldo dovuto dall'attrice, dunque, ammonta a euro 10.450,49.
§ 8. La compensazione dei crediti.
15 L'attrice ha chiesto in riconvenzione dichiararsi la compensazione del credito avente ad oggetto il saldo dovuto per i lavori subappaltati con il credito dalla stessa vantato nei confronti del convenuto per euro 10.246,99.
In merito, ha allegato e documentato che che AR NN le deve corrispondere detta somma in virtù della sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 1434/16 del 04.05.2016 resa nella procedura n.
13624/14 R.G. e delle conseguenti procedure esecutive infruttuose.
In particolare, con decreto ingiuntivo n. 4215/14 e n. 6890/14 R.G. del Tribunale di Bergamo aveva chiesto che la fosse condannata al Parte_1 pagamento dell'importo portato dalla fattura n. 36/13 del 30.11.2013 oggetto del presente procedimento.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1434/16 del 04.05.2016 resa nella procedura n. 13624/14 R.G., in accoglimento della opposizione proposta dalla dopo avere disposto la chiamata in causa anche della Parte_1
ha revocato il decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Controparte_2
Giudice adito ed ha condannato l'opposta AL HA di AR NN al pagamento delle spese legali liquidate in Euro 4.835,00 per compensi ed Euro
645,26 per anticipazioni olre al 15% delle spese generali.
La sentenza, provvisoriamente esecutiva, è stata munita della formula esecutiva il
15.06.2016 e notificata in data 13.07.2016 (doc. 24 della produzione di parte convenuta).
Poiché il signor AR NN non ha pagato alla le Parte_1 spese liquidate nella sentenza, con precetto del 23.06.2016 notificato il
13.07.2016 unitamente alla sentenza di cui sopra, l'odierna attrice ha intimato alla debitrice il pagamento entro dieci giorni della somma di euro 6.491,22 oltre alle spese e competenze successive, ma la AL HA nulla ha pagato (doc. 25 cit. prod.).
Il successivo atto di pignoramento presso terzi notificato il 27.09.2016 non ha dato esito (doc. 26; doc. 27 cit. prod.).
Con atto di precetto in rinnovazione del 14.11.2016 notificato il 06.12.2016 la
16 ha quindi intimato al signor AR NN il Parte_1 pagamento della somma di euro 7.423,87 oltre al costo di notifica dell'atto, della tassa di registro della sentenza in fase di liquidazione, agli ulteriori interessi e alle successive occorrende (doc. 28 cit. prod.).
Con atto di pignoramento presso terzi notificato il 06.02.2017 a AR NN il
06.02.2017 ed ai terzi pignorati e Controparte_6 Controparte_2
l' ha pignorato tutte le somme dovute dai terzi al signor AR (doc. 29 cit. CP_7 prod.).
La ha reso dichiarazione negativa mentre la Controparte_6 Controparte_2 non ha reso la dichiarazione (doc. 30).
Si è quindi rubricata la procedura esecutiva n. 841/17 in esito alla quale il
Giudice con ordinanza del 30.06.2017 ha pignorato le somme dovute al AR a titolo di stipendi e salari nella misura di 1/5 mensile, liquidando anche le spese processuali della procedura in euro 2.166,45 (doc. 31).
Poiché il AR nelle more della notifica del precetto ha rinunciato alla carica di preposto ed ai propri compensi a partire dal novembre 2016 e non è risultato più percepire alcun stipendio o somma mensilmente dalla e, vista Controparte_2
l'infruttuosità dell'esecuzione (doc. 32 cit. prod.), con precetto in rinnovazione del
05.09.2017 la gli ha nuovamente intimato il pagamento della Parte_1 somma di euro 7.682,62 ma il debitore non ha pagato (doc. 33 cit. prod).
Il successivo pignoramento presso terzi notificato il 06.11.2017 non ha dato esito per la dichiarazione negativa del terzo pignorato (doc. 34;35 cit. prod).
Successivamente alla notifica della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa la ha notificato ulteriore atto di precetto del Parte_1
18.08.2018.
Per i suddetti motivi ed in virtù della sentenza e degli atti sopra citati la somma opposta in compensazione ammonta ad euro 10.246,99 (doc. 38 cit. prod).
Ebbene, incontestato che la società opponente e l'opposto siano reciprocamente obbligati l'una verso l'altro, essendo entrambi i crediti certi nell'an, liquidi ed esigibile, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1241 e ss c.c. affinchè ne sia
17 dichiarata l'estinzione per le quantità corrispondenti per effetto di compensazione.
Ne discende la condanna dell'attrice a corrispondere all'attore la differenza nell'ammontare di euro 203,5 oltre interessi nella misura legale dalle scadenze al soddisfo.
§ 9. Le spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza, possono compensarsi le spese di lite tra attrice e convenuto.
Nulla va disposto in ordine al regolamento delle spese con la terza chiamata, stante la contumacia della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1347/18, emesso dal Tribunale di Brescia il 16.03.2018, su ricorso di AR
NN, titolare della impresa individuale AL HA di AR NN, nei confronti di Parte_1
Parte ridetermina il credito vantato da AR NN nei confronti di in euro 10.450,49; Parte_1 dichiara la compensazione dei crediti di cui le parti sono reciprocamente titolari per le quantità corrispondenti e, per l'effetto, ridetermina il credito vantato da
AR NN in euro 203,5; condanna a corrispondere a AR NN l'importo di Parte_1 euro 203,5 a saldo dei lavori di cui al contratto di subappalto oggetto di causa, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo.
Spese compensate.
Brescia, lì 8 febbraio 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
18 19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 7477/2018 promossa da
(c.f./p. i.v.a. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SCUDELLER PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro
(c.f. titolare dell'impresa individuale Controparte_1 C.F._1
AL HA di AR NN, con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO MAURIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato convenuto nonché
(p. i.v.a. ) CP_2 P.IVA_2 terza chiamata contumace
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 10.10.2024 come segue: per parte attrice:
“in via principale: respingere la domanda avanzata dalla AL HA di AR NN con il decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto revocare e/o rigettare o comunque dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo qui opposto;
1 nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare provato quanto ex adverso asserito, determinare la pretesa avversaria nei limiti del giusto e del provato ed in ogni caso in misura non superiore ad Euro 17.000,00; in via riconvenzionale: in caso di accoglimento totale o parziale della domanda avversaria e/o di condanna della al pagamento nei confronti del AR NN ad una Parte_1 qualsiasi somma, dichiarare la compensazione tra l'importo dovuto dal AR Parte NN alla pari ad Euro 10.246,99 per la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 1434/16 del 04.05.2016 e le successive spese di esecuzione, con le somme che dovessero risultare dovute a qualsiasi titolo dalla alla Marelei HAe di AR NN e/o alla Parte_1 CP_2
[...] accertata la mancata esecuzione di alcune delle opere subappaltate alla
[...] ed alla ed i vizi e le difformità delle opere Parte_2 Controparte_2 eseguite dalle medesime, ridurre la controprestazione dovuta dalla Parte_1 nella misura di Euro 10.000,00 e condannare la
[...] Parte_2
e la in via tra loro solidale od alternativa a risarcire alla
[...] Controparte_2
i danni patiti dalla stessa nella misura di Euro 10.000,00, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o ad una somma da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art 1226 c.c.; in subordine, nel caso in cui non si ritenesse applicabile la disciplina generale dell'inadempimento di cui all'art. 1218 c.c. bensì la disciplina speciale dell'appalto, accertata la mancata esecuzione di alcune delle opere subappaltate alla
[...] ed alla ed i vizi e le difformità delle opere Parte_2 Controparte_2 eseguite dalle medesime, ridurre il prezzo del subappalto in misura proporzionale ai sensi dell'art 1668 c I c.c. nella misura di Euro 10.000,00 e condannare la
[...]
e la in via tra loro solidale od alternativa Parte_2 Controparte_2
a risarcire alla i danni patiti nella misura di Euro 10.000,00 Controparte_3 oltre interessi e rivalutazione monetaria o ad una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art 1226 c.c.; condannare la e la a pagare in Parte_2 Controparte_2 via tra loro solidale od alternativa alla la somma di Euro Parte_1
1.098,00 per la pulizia del cantiere;
in via riconvenzionale subordinata: in caso di conferma della ctu accertare e dichiarare ex art 1218 c.c. e/o ex art 1668 c.c. la mancata esecuzione delle opere subappaltate da parte della AL HA e della nella misura di Euro 809,51; accertare e dichiarare i vizi e Controparte_2 difetti nelle opere subappaltate ed i conseguenti danni patiti da Parte_1 per il ripristino di tali vizi nella misura di Euro 4.305,00; accertare e dichiarare
[...]
2 che le spese per la pulizia di cantiere sostenute da ammontano ad Parte_1
Euro 338,23; accertare e dichiarare che i lavori extra contratto di tinteggiatura dell'androne pari ad Euro 3.000,00 erano compresi nel corrispettivo iniziale e che sono stati eseguiti da Parte_1 per l'effetto accertare e dichiarare che la somma residua dovuta da CP_4 alla AL HA per i lavori oggetto di causa ammonta ad 8.547,26; compensare il suddetto importo con il credito a sua volta vantato da
[...] nei confronti di AL HA di AR NN pari ad Euro 10.246,99 Parte_1 in virtù della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1434/16 del 04.05.2016 e delle successive spese di esecuzione come descritte in atti;
per l'effetto di tale compensazione condannare la AL HA di AR NN a pagare alla la somma di Euro 1.699,73; Parte_1 in via istruttoria: invitare il ctu a chiarire che i vizi dei parapetti e balconi sono imputabili con certezza ad errori di stesura da parte della convenuta opposta;
in ogni caso:
con la rifusione delle spese, diritti onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA, inclusi quelli della ctu e della ctp”. per il convenuto:
“ Nel merito:
- previe le declaratorie tutte ritenute di giustizia, respinta ogni avversa domanda ed eccezione, rigettarsi l'opposizione (e tutte le domande ivi formulate), in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, e quindi confermarsi il decreto ingiuntivo dichiarando, se necessario, dovuta la somma ingiunta o quell'altra che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- con vittoria di compensi professionali e spese, oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: ammettersi le ulteriori prove dedotte nella memoria n.2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 5 maggio 2019”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3
§2. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1347/18 Ing. del 16.03.2018 il Tribunale di Brescia, su istanza di AR NN, titolare della impresa individuale AL HA di
AR NN, ha ingiunto alla il pagamento della Parte_1 somma di euro 20.012,00 oltre agli interessi legali e spese a titolo di saldo compensi pe lavori del contratto di subappalto stipulato in data 03.06.2013, giusta fattura n. 36/2013.
Con atto di citazione del 14.05.2018 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo preliminarmente chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la essendo il contratto di Controparte_2 subappalto sottoscritto ed eseguito anche da detta società.
Ancora preliminarmente, l'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale in ragione di clausola compromissoria contemplata dal contratto di subappalto.
Nel merito, ha contestato l'esistenza del credito ingiunto ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
In via riconvenzionale, ha chiesto che, ove ritenuto fondato il credito, lo stesso sia compensato con l'importo dovuto dal AR NN alla Parte_1 pari ad Euro 10.246,99 giusta sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1434/16 del
04.05.2016, ed ancora che, accertata la mancata esecuzione di alcune delle opere subappaltate alla ed alla ed i Parte_2 Controparte_2 vizi e le difformità delle opere eseguite dalle medesime, sia ridotto ex art. 1218 c.c. il valore della controprestazione dovuta dalla nella misura Parte_1 di Euro 10.000,00 ovvero, ove ritenuta applicabile la disciplina speciale dell'appalto, sia ridotto il prezzo del subappalto ai sensi dell'art 1668 c I c.c. nella misura di Euro 10.000,00 e condannare la e la Parte_2 in via tra loro solidale od alternativa a risarcire alla Controparte_2 [...]
i danni patiti dalla stessa nella misura di Euro 10.000,00, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria, o ad una somma da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art 1226 c.c. nonchè al pagamento della somma di Euro 1.098,00 per
4 la pulizia del cantiere.
AR NN si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Autorizzata la chiamata in causa della che è rimasta contumace, Controparte_2 respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale e di ctu.
All'udienza del 10.10.2024, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario, l'ha assunta in decisione sulle conclusioni delle parti, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§3. Le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
In via preliminare vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni essendo la causa adeguatamente istruita.
§4. La clausola compromissoria.
Ancora preliminarmente, va esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria sollevata dall'opponente sull'assunto che il contratto di subappalto del
3.06.2013, dal quale origina la pretesa creditoria azionata dall'opposta in monitorio, all'art. 17 contempla una clausola compromissoria con la quale le controversie relative al subappalto, sono rimesse alla cognizione di un “Comitato tecnico”.
La in persona del suo titolare AR NN, pertanto, avrebbe Parte_2 dovuto definire la presente controversia mediante procedura arbitrale con conseguente improponibilità/improcedibilità del ricorso per ingiunzione dimesso innanzi al Tribunale ordinario, dunque, incompetente.
AR NN ha replicato rappresentando come il tenore letterale della clausola invocata dall'opponente lasci escludere che la domanda monitoria rientri nel suo ambito di applicazione e, comunque, rilevando la nullità della clausola contenuta ex art. 1341 c. 2 c.c. non essendo specificamente approvata per iscritto, pur trattandosi di clausola contenuta nelle condizioni generali di
5 contratto.
L'eccezione va disattesa.
Ed invero, come osservato dal convenuto, dal tenore letterale della clausola di cui all'art. 17 del contratto di subappalto, si evince che le parti hanno inteso demandare ad un comitato tecnico le controversie inerenti a valutazioni di ordine tecnico e/o di quantificazione e viene demandata al tribunale convenzionalmente individuate la decisione sulle controversie inerenti all'interpretazione, esecuzione, applicazione del contratto diverse da quelle risolvibili dal comitato tecnico.
Da ciò si ricava l'esclusione dalla clausola compromissoria delle controversie che involgono apprezzamenti tecnici sull'obbligazione delle appaltatrici.
Nelle superiori considerazioni restano assorbiti gli aspetti inerenti alla nullità della clausola per violazione dell'art. 1341 c. 2 c.c. altresì invocati dall'opposto.
§5. Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e la parziale fondatezza della pretesa creditoria azionata dal convenuto in monitorio.
Il credito azionato in monitorio da AR NN origina delle prestazioni eseguite dalla ditta individuale di cui il convenuto è titolare, in qualità di subappaltatrice, in esecuzione del contratto intercorso tra le parti in data
3.06.2013.
E' in atti documentato che in forza di detto contratto Parte_1 conferiva in subappalto, alla ditta individuale AL HA di AR NN e alla società lavori di riqualificazione delle facciate del fabbricato CP_2 denominato OM AM sito al civico 13 dell'omonima via Alessio
AM, Bergamo, per un corrispettivo di euro 57.000,00, opere corrispondenti ad una parte di quelle appaltate ad dal OM Parte_1
AM 13, giusto contratto di appalto del 06.05.2013 (cfr doc. 2 della produzione attorea, doc. 3 e 4 della produzione di parte convenuta).
E' documentalmente provato, inoltre, che il subappalto aveva ad oggetto le opere riportate nel preventivo del 22.05.2013, confermato dal preventivo del 03.06.2013, sottoscritto da AR NN, titolare della convenuta opposta ed all'epoca
6 preposto della e dal sig. legale rappresentante Controparte_2 Persona_1 della opponente (doc. 4 e 5 della produzione di parte attrice).
La coincidenza delle opere subappaltate con quelle descritte nei suddetti preventivi, peraltro, ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese il
27.11.2019 da , nonché nell'interrogatorio Testimone_1 Testimone_2 formale di AR NN.
In relazione a dette opere, l'attrice ha allegato in citazione di non essere tenuta a pagare l'importo portato dalla fattura 36/2013 emessa dalla subappaltatrice per euro 20.012,00, lamentando la realizzazione solo di alcune delle opere previste nel contratto, l'incompletezza dei lavori e la presenza dei seguenti vizi e difformità:
1) la tinteggiatura dei parapetti e dei balconi e dei davanzali non è uniforme;
2) i parapetti ed i balconi della parte di fabbricato che si affaccia su via AM hanno una tonalità di grigio, mentre i davanzali hanno una differente tonalità di grigio;
3) non è stato fornito il codice cartella della vernice;
4) la pittura non è stata realizzata con tintometro ma artigianalmente in cantiere;
5) non è stato posto l'idrorepellente sulle parti in cemento dell'edificio;
6) non sono stati tinteggiati i tubi e le parti in ferro con vernici bensì tinteggiati con pittura al quarzo (come tale non idonea);
7) i davanzali delle finestre si “sfogliano” così come i parapetti ed i balconi;
8) i tubi del metano sulla facciata del condominio che si affaccia sul giardino rilasciano un colore nero;
9) tutte le opere in cemento facciavista non sono state compiute.
A fronte delle difese del convenuto, che ha contestato le allegazioni attoree anche sotto il profilo della denuncia dei suddetti vizi da parte della subcommittente prima della notifica del decreto ingiuntivo, si è resa necessaria l'istruzione della causa a mezzo di testimoni.
Il condomino ha dichiarato di aver notato, dopo l'esecuzione Testimone_2 dei lavori, che “i piani dei davanzali si sfogliavano, alcuni parapetti avevano un colore diverso dagli altri, l'idrorepellente da passare sulle colonne non era stato
7 applicato come doveva essere fatto…”.
L'altro condomino ha riferito che, accortosi che i lavori non Controparte_5 erano stati eseguiti bene, (in particolare la tinteggiatura dei balconi e delle soglie del mio immobile), si era lamentato con l'impresa che li stava eseguendo e che
“dopo la chiusura del cantiere, la tinteggiatura si era staccata dal balcone e allora aveva segnalato la questione all'amministratore, dopo qualche tempo mi sembra sia venuto e comunque si è provveduto alla sistemazione del parapetto;
il Tes_2 problema si è riproposto anche dopo il secondo intervento ed è tuttora così; ricordo che in occasione di alcune assemblee condominiali è stato segnalato che in prossimità dei tubi del metano la parete era sporca”.
Sulla scorta dei superiori riscontri agli assunti fondanti l'opposizione e delle denunce dei vizi in atti documentate, è stato conferito incarico peritale onde verificare l'effettiva consistenza delle opere realizzate in esecuzione del subappalto,
l'eventuale sussistenza di vizi e/o difetti, e/o difformità, nonché, in caso di accertamento positivo, gli interventi necessari per la loro eliminazione, il relativo costo e la congruità dei costi affrontati per la pulizia del cantiere.
Gli accertamenti compendiati nell'elaborato in atti, si sono rivelati affidabili ed immuni da censure in quanto frutto di verifiche condotte con rigore scientifico ed in coerenza con le circostanze analiticamente vagliate in sede peritale secondo cui:
- riguardo all'acquisto dei prodotti uniformanti di fondo utilizzati sui parapetti dei balconi delle due facciate, in mancanza di informazioni univoche, si può solo prendere atto del fatto che sono stati utilizzati prodotti uniformanti (o fondi di collegamento) diversi e acquistati da soggetti diversi;
- non è possibile dire su quale facciata sia stato utilizzato il prodotto acquistato dall'uno o dall'altro soggetto;
- che non è invece argomento di discussione la messa in opera dei materiali, a cura delle subappaltatrici;
-che il contratto di subappalto prevedeva la fornitura dei materiali a carico delle subappaltatrici AL HA e CP_2
- che non è dato sapere in forza di quali accordi la fornitura dei prodotti di fondo
8 sia avvenuta diversamente, in quanto nei contratti di appalto e di subappalto non vi sono prescrizioni sull'utilizzo di prodotti specifici e/o di determinate ditte produttrici e neppure riferimenti a colorazioni o codici colore.
Tanto premesso, l'ausiliario, accertato che le facciate del OM AM sono state oggetto degli interventi di riqualificazione e ripristino eseguiti tra il mese di aprile e quello di novembre 2013, ha descritto in maniera compiuta lo stato dei luoghi alla data del primo sopralluogo avvenuto ad ottobre 2022, circa nove anni dall'esecuzione dei lavori (“le quattro facciate, l'esterno del corpo scala, i setti e i vani contatori al piano terra si presentavano con un rivestimento a base di intonaco colorato giallo chiaro, i parapetti dei balconi con tinteggiatura di colore grigio chiaro applicata sul supporto in cls precedentemente trattato con prodotto uniformante, circostanza questa desumibile dalla texture, i davanzali delle finestre tinteggiati anch'essi di colore grigio chiaro, i manufatti in ferro e/o metallo, quali porte dei locali contatori, verniciati di colore grigio scuro, i tubi del gas correnti lungo le facciate Nord-Ovest e Sud-Est tinteggiati dello stesso colore giallo chiaro delle facciate. Non era possibile accedere alla copertura del fabbricato per accertare la verniciatura della porta di uscita sul tetto e delle finestre locale macchine;
su questi due manufatti né le parti che erano presenti né i rispettivi CTP hanno riferito di doglianze, vizi e/o difformità.”)
Quanto ai lavori corrispondenti all'oggetto del contratto, il Ctu ha verificato che:
“sui parapetti dei balconi, invece del prodotto elastomerico anticarbonatazione colorato, ex voce 17/17 del contratto d'appalto ed ex voce V6 di quello di subappalto, è stato applicato un prodotto uniformante riempitivo (o fondo di collegamento) a base bianca, successivamente tinteggiato con pittura al quarzo di colore grigio chiaro;
sui davanzali delle finestre, che avrebbero dovuto essere trattati ex contratto come i parapetti dei balconi, ovvero con lo stesso prodotto elastomerico anticarbonatazione colorato, è invece stata applicata la sola tinteggiatura al quarzo di colore grigio chiaro.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'idrorepellente incolore sulle parti in cls a
9 vista del piano terra, colonne e pareti vano scala, non è possibile accertare, a distanza di oltre nove anni dall'esecuzione delle opere, se il prodotto sia stato a suo tempo applicato oppure no;
si può solo prendere atto che nel fascicolo cartaceo della parte convenuta è prodotta come doc. 3 una dichiarazione a firma di un certo signor in qualità di titolare del colorificio Color Legno in data 28.02.2014, Persona_2 redatta su carta intestata della stessa ditta e indirizzata alla AL HA, avente per oggetto relazione tecnica OM via AM n. 13 – Bergamo, nella quale si legge: “Posso dichiarare che l'applicazione del prodotto sulle colonne in c.a. è stata fatta a regola d'arte, seguendo le indicazioni della scheda tecnica dell'idrorepellente”.
Quanto alle opere eseguite extra contratto, il tecnico, ha appurato che:
“il soffitto del porticato al piano terra, o plafone, compresi i tubi del gas correnti a soffitto, è stato tinteggiato di colore bianco e gli zoccolini dei pilatri in cls a vista del porticato sono stati tinteggiati di colore grigio chiaro;
la tinteggiatura del plafone, compresi i tubi del gas a soffitto, così come quella degli zoccolini dei pilastri, non è inserita né nel computo metrico del 20.03.2013, offerta allegata al contratto d'appalto fra il committente OM AM e
l'appaltatrice né nel documento datato 03.06.2013 allegato al Parte_1 contratto di subappalto fra e le subappaltatrici AL HA Pt_1 Parte_1
e si tratta quindi di opere eseguite extra contratto. CP_2
In variante sia rispetto al contratto d'appalto che a quello di subappalto, in sostituzione del prodotto protettivo elastomerico anticarbonatazione colorato è stato applicato sui parapetti dei balconi un altro tipo di prodotto, un fondo uniformante riempitivo pigmentato bianco (o fondo d i collegamento) su cui è stata successivamente applicata una pittura al quarzo di colore grigio chiaro;
sui davanzali delle finestre invece non è stato applicato il prodotto di fondo ma la sola tinteggiatura al quarzo, sempre di colore grigio chiaro. Come già più sopra detto non si è in grado di conoscere in forza di quali accordi siano state apportate tali modifiche.
Costituiscono opere extra contratto, sempre per quanto è stato possibile accertare, la
10 tinteggiatura del soffitto (o plafone), compresi i tubi del gas, del porticato al piano terra e gli zoccolini dei pilastri in cls a vista del piano terra. Tali lavori non sono menzionati né nel contratto d'appalto né in quello di subappalto.”
In detto contesto fattuale, l'Arch. premesso che sono stati applicati Persona_3 prodotti di diversa tipologia e/o di diverse case produttrici e ciò può aver determinato differenze, seppure minime, del colore del fondo, che è stato poi tinteggiato con la pittura al quarzo di colore grigio chiaro e che, trascorsi più di nove anni dall'esecuzione dei lavori, minimi distacchi della pittura nelle zone più esposte agli agenti atmosferici possono essere comunque ritenuti normali e non necessariamente imputabili a vizi esecutivi, ha verificato la sussistenza dei seguenti vizi/difformità:
“1) con riferimento alla doglianza dell'attrice relativa alla non uniformità della tinteggiatura dei parapetti e dei balconi e dei davanzali e alla differente tonalità di grigio dei parapetti e dei balconi della parte di fabbricato che si affaccia su via
AM, ha accertato trattarsi “di una difformità nella tonalità di grigio in un solo balcone al piano primo sulla via AM, il cui fianco, angolo compreso, è di una tonalità più chiara rispetto alla restante porzione di parapetto.
Tale vizio è eliminabile con una ritinteggiatura del parapetto, previa pulizia e raschiatura ove necessario di pittura in fase di distacco, e applicazione di fissativo.
Il costo complessivo per tale intervento, con riferimento al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 3/22, ammonta a euro 285,38 al netto di iva;
Non si sono rilevate differenze percettibili e tali da influire sull'aspetto estetico del fabbricato, fra parapetti dei balconi e davanzali, né fra le tonalità di grigio di un prospetto rispetto all'altro”;
2) L'omessa fornitura del codice cartella della vernice non rappresenta un vizio, difetto o difformità di un'opera realizzata;
4) l'omesso utilizzo del tintometro è da intendere come una diversa modalità di preparazione del colore, pertanto non è né un vizio né un difetto né una difformità;
5) non è possibile accertare a distanza di oltre nove anni, se il prodotto
11 idrorepellente sia stato o meno a suo tempo applicato sulle parti in cemento dell'edificio;
6) le lamentele in relazione all'omessa tinteggiatura di tubi e di parti in ferro con vernici rispetto al contratto di subappalto non sono supportate da documenti contrattuali univoci. Al di là di ciò i manufatti in ferro e i tubi del gas non presentano vizi;
7) quanto ai vizi lamentati con riferimento ai davanzali delle finestre, trattasi “di minimi distacchi della pittura sulla parte bassa esterna di due parapetti, uno sulla via AM e l'altro sul giardino, entrambi al piano primo;
il balcone sulla via
AM è lo stesso di cui sopra, ai precedenti punti 1) e 2).
Per l'eliminazione del vizio riscontrato, l'intervento è analogo a quello descritto ai punti 1) ed il costo è stimato in euro 319,00 al netto di iva.
Per l'eliminazione dei lievi distacchi lamentati e accertati sui davanzali del piano primo, si prevede un intervento di raschiatura della tinteggiatura in fase di distacco, applicazione di isolante fissativo e ritinteggiatura per un costo complessivo si euro
147,90 al netto di iva. “Riassumendo sul punto, i costi per gli interventi di ripristino del balcone verso il giardino e dei davanzali al piano primo assommano ad €.
466,99 arrotondabile ad €. 467,00 al netto di iva;
i costi per il ripristino del balcone sulla via AM sono già compresi nell'intervento di cui ai precedenti punti 1) e
2).
Per l'esecuzione degli interventi in quota, la cui durata può essere preventivata in tre giornate lavorative, si rende necessario il nolo di una piattaforma, ex voce 1.2.21 nolo di piattaforma autocarrata o semovente, compreso l'addetto alla manovra, carburante, lubrificante ecc., data a nolo funzionante;
nella durata del nolo è compreso il tempo di trasporto al e dal cantiere (durata minima del nolo 1 giorno di
8 ore), per altezza fino a 16 m €./ora 82,80 €./ora 82,80 x 8 x 3 = €. 1.987,20”;
8) non è stato riscontrato il vizio lamentato in relazione ai tubi del metano sulla facciata del condominio;
9) tutte le opere in cemento faccia vista non sono state compiute.
In definitiva, il ctu ha stimato il valore delle opere effettivamente eseguite pari a
12 euro 56.190,49.
Ebbene, reputa la scrivente che le superiori risultanze debbano recepirsi con esclusione della qualificazione come opere extra contratto dei lavori di tinteggiatura con pittura al quarzo del soffitto del porticato al piano terra e dell'androne d'ingresso e degli zoccolini di alcuni dei pilastri in c.a. sempre al piano terra.
In relazione a detti lavori, AR NN ha assunto che le parti ne avrebbero concordato l'esecuzione extra contratto al prezzo di euro 3.000,00 in più rispetto agli accordi iniziali.
Il convenuto, tuttavia, in assenza di prova documentale, non ha provato detta circostanza, invero contraddetta dalle risultanze dell'istruttoria orale piuttosto attestanti che e la si erano impegnate a Parte_2 CP_2 eseguire i suddetti lavori senza la previsione di compensi supplementari comprendendoli nel compenso a corpo di euro 57.000,00 e che comunque le opere erano state realizzate dalla subcommittente.
Ed infatti, l'Ing. e all'udienza del 27.11.2019, hanno Tes_1 Testimone_2 dichiarato che la tinteggiatura dell'ingresso era prevista nel contratto di appalto.
inoltre, ha riferito che non essendo stata realizzata dalle Testimone_2 subappaltatrici l'imbiancatura del vano scale né la tinteggiatura dell'ingresso, a quest'ultima aveva provveduto personalmente.
Concordi sul punto le dichiarazioni dell'Ing. , il quale ha aggiunto che la Tes_1 tinteggiatura dell'ingresso era oggetto del contratto anche se poi l'avevano richiesta come sconto sull'importo totale.
A ciò si aggiunga che nella mail del 26.01.2014 AR NN ammetteva che
“mancava solo l'androne” (doc. 11 della produzione di parte attrice).
Come correttamente allegato dall'attrice, l'esclusione di dette opere dell'oggetto del subappalto e, in ogni caso, la realizzazione da parte della stessa subcommittente, comporta lo scorporo dal credito vantato dal convenuto del costo di euro 3.000,00
a tale titolo altresì ingiunto con il decreto opposto.
Valutate le conclusioni peritali alla luce delle predette considerazioni, va
13 comunque parzialmente riconosciuta la fondatezza dell'opposizione.
I vizi e le omissioni accertate con l'ausilio del ctu, sebbene limitati a due balconi al piano primo, uno sulla via AM e uno verso il giardino, e a i davanzali del piano primo, senz'altro sono riconducibili ad un parziale inadempimento contrattuale da parte delle subappaltatrici e, dunque, legittimano la riduzione del valore della controprestazione dovuta dalla subcommittente ai sensi dell'art. 1668
c.c., correttamente invocato dell'attrice in citazione.
E' evidente allora come l'ingiunzione, abbia ad oggetto un credito non corrispondente a quello effettivamente maturato dall'ingiungente; ne discende la revoca del decreto ingiuntivo.
§6. La domanda avanzata dall'opponente per il rimborso delle spese di pulizia del cantiere.
In via riconvenzionale, l'attrice ha anche chiesto lo scorporo, dal quantum dovuto alla società convenuta e alla terza chiamata, della spesa sostenuta per la pulizia del cantiere.
In particolare, ha lamentato di aver dovuto provvedere alla rimozione dei materiali di risulta (quali latte, teli ecc.) lasciati dalle subappaltatrici e a ripulire il cantiere a proprie cura e spese con un esborso di euro 900,00 come da fattura, n. 3/2014 del 13.02.2014 indirizzata alla ditta AL HA, avente per oggetto pulizia cantiere con carico di tutti i materiali di risulta e trasporto in discarica (doc. 19 della produzione attorea).
E' in atti documentato ed evidenziato dal ctu (incaricato di verificare la congruità dei costi affrontati dall'attrice per la pulizia del cantiere a seguito dell'abbandono da parte delle subappaltatrici) che la pulizia del cantiere non rientrava nell'oggetto del subappalto invero costituendo attività appaltata alla società sub committente dal OM.
La voce 1/1 del computo metrico estimativo allegato al contratto d'appalto fra
OM AM e riporta “Predisposizione di tutte le Parte_1 opere per installazione di cantiere e dotazione di impianti e servizi, compresi tutti gli
14 oneri per l'allestimento, lo smantellamento e l'allontanamento di quanto predisposto per la realizzazione del cantiere attrezzato e la sistemazione dell'eventuale area utilizzata per l'impianto cantiere ripristinandola come in origine, nei tempi previsti dal Capitolato di Appalto”.
Nell'elenco lavori 03.06.2013 allegato al contratto di subappalto fra
[...]
e le ditte e non è riportata alcuna Parte_1 Parte_2 CP_2 voce riferita al ripristino e alla pulizia del cantiere a fine lavori.
Tanto basta, a parere di chi scrive, a ricondurre in capo alla stessa
[...]
l'obbligo di sostenere le relative spese, nonché quelle di Parte_1 smaltimento in discarica, in quanto strettamente connesse, con conseguente rigetto della domanda di scorporo dell'esborso a tal fine sostenuto dal credito vantato nei suoi confronti dalla subappaltatrice.
§ 7. La rideterminazione del credito.
Ai fini della determinazione del quantum creditizio, recepite le conclusioni rassegnate dal ctu nei limiti sopra enucleati, si procederà a detrarre dal costo dei lavori subappaltati, pari ad euro 57.000,00 (comprensivo dei lavori relativi al soffitto del porticato al piano terra e dell'androne) le seguenti voci:
-lavori non eseguiti, pari a euro 283,21 (protettivo elastomerico su davanzali);
-lavori non accertabili per 526,30 (idrorepellente su cls a vista);
-gli acconti versati per euro 40.000,00 (di cui euro 30.000,00 alla ed CP_2 euro 10.00,00 alla AL HA, come da fatture prodotte nel fascicolo cartaceo di parte attrice, doc. 21a, 21b, 21c, 21d e 21e);
-la spesa necessaria alla eliminazione dei vizi riscontrati in sede peritale, stimata dal ctu in complessivi euro 2.739,58 arrotondabile ad euro 2.740,00;
- i lavori di tinteggiatura dell'androne per euro 3.000,00 (come quantificati dal ctu).
Il saldo dovuto dall'attrice, dunque, ammonta a euro 10.450,49.
§ 8. La compensazione dei crediti.
15 L'attrice ha chiesto in riconvenzione dichiararsi la compensazione del credito avente ad oggetto il saldo dovuto per i lavori subappaltati con il credito dalla stessa vantato nei confronti del convenuto per euro 10.246,99.
In merito, ha allegato e documentato che che AR NN le deve corrispondere detta somma in virtù della sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 1434/16 del 04.05.2016 resa nella procedura n.
13624/14 R.G. e delle conseguenti procedure esecutive infruttuose.
In particolare, con decreto ingiuntivo n. 4215/14 e n. 6890/14 R.G. del Tribunale di Bergamo aveva chiesto che la fosse condannata al Parte_1 pagamento dell'importo portato dalla fattura n. 36/13 del 30.11.2013 oggetto del presente procedimento.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1434/16 del 04.05.2016 resa nella procedura n. 13624/14 R.G., in accoglimento della opposizione proposta dalla dopo avere disposto la chiamata in causa anche della Parte_1
ha revocato il decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Controparte_2
Giudice adito ed ha condannato l'opposta AL HA di AR NN al pagamento delle spese legali liquidate in Euro 4.835,00 per compensi ed Euro
645,26 per anticipazioni olre al 15% delle spese generali.
La sentenza, provvisoriamente esecutiva, è stata munita della formula esecutiva il
15.06.2016 e notificata in data 13.07.2016 (doc. 24 della produzione di parte convenuta).
Poiché il signor AR NN non ha pagato alla le Parte_1 spese liquidate nella sentenza, con precetto del 23.06.2016 notificato il
13.07.2016 unitamente alla sentenza di cui sopra, l'odierna attrice ha intimato alla debitrice il pagamento entro dieci giorni della somma di euro 6.491,22 oltre alle spese e competenze successive, ma la AL HA nulla ha pagato (doc. 25 cit. prod.).
Il successivo atto di pignoramento presso terzi notificato il 27.09.2016 non ha dato esito (doc. 26; doc. 27 cit. prod.).
Con atto di precetto in rinnovazione del 14.11.2016 notificato il 06.12.2016 la
16 ha quindi intimato al signor AR NN il Parte_1 pagamento della somma di euro 7.423,87 oltre al costo di notifica dell'atto, della tassa di registro della sentenza in fase di liquidazione, agli ulteriori interessi e alle successive occorrende (doc. 28 cit. prod.).
Con atto di pignoramento presso terzi notificato il 06.02.2017 a AR NN il
06.02.2017 ed ai terzi pignorati e Controparte_6 Controparte_2
l' ha pignorato tutte le somme dovute dai terzi al signor AR (doc. 29 cit. CP_7 prod.).
La ha reso dichiarazione negativa mentre la Controparte_6 Controparte_2 non ha reso la dichiarazione (doc. 30).
Si è quindi rubricata la procedura esecutiva n. 841/17 in esito alla quale il
Giudice con ordinanza del 30.06.2017 ha pignorato le somme dovute al AR a titolo di stipendi e salari nella misura di 1/5 mensile, liquidando anche le spese processuali della procedura in euro 2.166,45 (doc. 31).
Poiché il AR nelle more della notifica del precetto ha rinunciato alla carica di preposto ed ai propri compensi a partire dal novembre 2016 e non è risultato più percepire alcun stipendio o somma mensilmente dalla e, vista Controparte_2
l'infruttuosità dell'esecuzione (doc. 32 cit. prod.), con precetto in rinnovazione del
05.09.2017 la gli ha nuovamente intimato il pagamento della Parte_1 somma di euro 7.682,62 ma il debitore non ha pagato (doc. 33 cit. prod).
Il successivo pignoramento presso terzi notificato il 06.11.2017 non ha dato esito per la dichiarazione negativa del terzo pignorato (doc. 34;35 cit. prod).
Successivamente alla notifica della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa la ha notificato ulteriore atto di precetto del Parte_1
18.08.2018.
Per i suddetti motivi ed in virtù della sentenza e degli atti sopra citati la somma opposta in compensazione ammonta ad euro 10.246,99 (doc. 38 cit. prod).
Ebbene, incontestato che la società opponente e l'opposto siano reciprocamente obbligati l'una verso l'altro, essendo entrambi i crediti certi nell'an, liquidi ed esigibile, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1241 e ss c.c. affinchè ne sia
17 dichiarata l'estinzione per le quantità corrispondenti per effetto di compensazione.
Ne discende la condanna dell'attrice a corrispondere all'attore la differenza nell'ammontare di euro 203,5 oltre interessi nella misura legale dalle scadenze al soddisfo.
§ 9. Le spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza, possono compensarsi le spese di lite tra attrice e convenuto.
Nulla va disposto in ordine al regolamento delle spese con la terza chiamata, stante la contumacia della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1347/18, emesso dal Tribunale di Brescia il 16.03.2018, su ricorso di AR
NN, titolare della impresa individuale AL HA di AR NN, nei confronti di Parte_1
Parte ridetermina il credito vantato da AR NN nei confronti di in euro 10.450,49; Parte_1 dichiara la compensazione dei crediti di cui le parti sono reciprocamente titolari per le quantità corrispondenti e, per l'effetto, ridetermina il credito vantato da
AR NN in euro 203,5; condanna a corrispondere a AR NN l'importo di Parte_1 euro 203,5 a saldo dei lavori di cui al contratto di subappalto oggetto di causa, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo.
Spese compensate.
Brescia, lì 8 febbraio 2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
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