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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3437/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UN Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3437/2025 promossa da:
, nato il [...] a [...], C.F: avente Parte_1 C.F._1 cittadinanza italiana, artigiano settore meccanica,
e
, nata il [...] a [...], C.F: , avente Parte_2 C.F._2 cittadinanza italiana, operaia, entrambi residenti in [...] e rappresentati e difesi dall'Avv.
Maria Cristina Camodeca del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Bologna (BO) in Viale Masini n.20
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 29/05/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 07/05/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 11/03/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il 15.12.2016 in Bologna il figlio UN e in data
9.07.2018 sempre in Bologna la piccola;
Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a [...] Parte_1
(BO) e nata il [...] a [...] , uniti in matrimonio Parte_2
celebrato a Monte San Pietro (BO) il 14/03/2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Monte San Pietro (BO) al n. 4 parte I anno 2015;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenga e nel rispetto reciproco, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'altro coniuge ogni variazione e ciò nell'esclusivo interesse dei figli minori;
2. assegna alla SI.ra la casa familiare sita in Zola Predosa (BO) in Via Gesso Parte_2
n. 32 che vi continuerà a risiedere e ad abitare unitamente ai figli;
3. prende atto che il SI. s'impegnava a lasciare la casa familiare non appena avrà reperito Pt_1 un'altra abitazione e, comunque, dopo il 11/03/2025 ed entro e non oltre il 31 luglio 2025;
4. prende atto che le parti s'impegnano a tenere un comportamento rispettoso l'uno nei confronti dell'altro, come del resto già stanno facendo;
5. affida UN e in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minori sicché le decisioni di maggior interesse riguardanti l'educazione,
l'istruzione, la salute e gli impegni ricreativi di UN e dovranno essere prese Per_1
congiuntamente e di comune accordo, tenuto conto delle loro capacità ed inclinazioni ed aspirazioni naturali. Le parti si impegnano a collaborare nella gestione ed educazione dei figli, tenuto conto pagina 2 di 6 prioritariamente dei loro interessi;
6. dispone che i minori vivranno prevalentemente con la madre con facoltà per il padre di trascorrere più tempo possibile con loro, previo accordo con la SI.ra e tenuto conto Parte_2
delle esigenze dei piccoli. Il tutto nell'esclusivo interesse di UN e ed al fine di Per_1
consentire di intrattenere un rapporto continuativo tra padre e figli. Ad ogni buon conto, i coniugi pattuiscono, per mero scrupolo, il seguente calendario, che potrà essere modificato su accordo delle parti:
- il padre starà con i figli un week-end ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio dopo scuola bimbi, salvo diverso accordo;
8. obbliga il SI. a versare entro il 15 di ogni mese in favore della SI.ra a Pt_1 Parte_2 titolo di contributo mensile per il mantenimento dei figli, la somma di € 450,00 cadauno, per complessivi € 900,00. La suddetta somma sarà automaticamente rivalutata all'inizio di ogni anno in proporzione alla variazione degli indici ISTAT. Le parti stabiliscono che la suddetta somma viene concordata e fissata fino al 30 giugno 2026 e ciò per permettere al SI. di reperire una Pt_1
nuova abitazione idonea ad accogliere i bimbi. A far data dal 1° luglio 2026 la suddetta somma sarà rideterminata in € 600,00 cadauno, per complessivi € 1.200,00 mensili oltre aumento Istat come per legge;
9. dispone che l'assegno unico universale per i figli a carico, di cui al DL 21.11.2021 n 230, vebga integralmente percepito dalla SI.ra che percepirà l'assegno al 100% e da Lei Parte_2
verrà impiegato nell'interesse dei figli. Le parti s'impegnano a dare le dovute comunicazioni ed a gestire ogni attività necessaria sino all'avvenuta corresponsione dell'assegno unico;
9. dispone che il padre sostenga il 50% di tutte le spese straordinarie necessarie per i figli. Le suddette spese dovranno essere corrisposte in misura pari al 50% previa esibizione di documento giustificativo da fornire all'altro genitore. Ciò chiarito, si precisano le voci di spesa per cui è previsto il consenso di entrambi i genitori e quelle, invece, per cui non sarà necessario un previo accordo: “... spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo la separazione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese pagina 3 di 6 per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativoculturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie ...”.
10. In ordine ai Bonus/ sussidi, le parti stabiliscono che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie e/o ludico sportive e/o d'istruzione relative alla prole vanno a beneficio dei figli e utilizzati nel loro interesse. I suddetti benefici e bonus, a prescindere da quale genitore verranno percepiti ed in che quota, saranno interamente utilizzati per la copertura della spesa per cui il sostegno sarà stato erogato. E così solo sull'eventuale eccedenza della spesa le parti concorreranno in misura pari al 50% cadauno e/o nella diversa quota che verrà concordata tra loro.
10. prende atto che il mutuo della casa familiare continuerà ad essere pagato dai ricorrenti in misura pari al 50% cadauno. All'uopo, le parti stabiliscono di lasciare aperto il conto corrente cointestato anche dopo la separazione personale e ciò al fine di ivi farvi confluire le loro quote di spettanza del pagina 4 di 6 rateo di mutuo cointestato;
11. prende atto che:
- nel corso della vita matrimoniale, i coniugi hanno stipulato a nome del SI. , ma Pt_1 nell'interesse di entrambi, una polizza Protezione finanziamento a copertura del debito residuo del finanziamento con rateo semestrale di circa 231,07. In tal sede i coniugi s'impegnano a pagare al
50%la suddetta Polizza;
- sempre nel corso della vita familiare i coniugi hanno in misura pari al 50% cadauno sostenuto spese di ristrutturazione per la casa familiare per cui ad oggi percepiscono rimborsi annuali. Poiché le suddette somme vengono rimborsate direttamente al SI. , quest'ultimo, nel rispetto di Pt_1
quelli che erano gli accordi con la coniuge, s'impegna in tal sede a riconoscerle, anche dopo la separazione personale, il 50% delle suddette somme. Consequenzialmente, in tal sede, il SI.
s'impegna a versare, entro 7 giorni dall'accredito, il 50% del suddetto rimborso alla SI.ra Pt_1
quale sua quota parte come concordato;
Parte_2
- la SI.ra s'impegna a volturare a suo nome tutte le utenze relative alla casa familiare. Parte_2
12) dispone che la detrazione fiscale spettante per i figli a carico sia attribuita a ciascuno di loro in misura pari al 50%;
13) prende atto che:
- i coniugi s'impegnano a non introdurre nella vita dei figli le persone con le quali allacceranno nuove e stabili relazioni sentimentali/affettive senza il preventivo consenso dell'altro genitore, concordando, quindi, fra loro le modalità e i tempi più opportuni e favorevoli per i minori, in ogni caso in modo graduale e nel rispetto dei diritti e delle esigenze dei bimbi;
- i genitori dichiarano di aver prestato reciproco consenso alla pubblicazione delle foto dei figli sui social;
- i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, traendo analoghi redditi dalle rispettive attività lavorative. Pertanto, reciprocamente rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento.
- per tutte le altre questioni patrimoniali relative a beni immobili, mobili ed accessori qui non pattuite, i coniugi dichiarano di aver già definito le rispettive posizioni.
- i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio per loro e per i figli.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di MONTE SAN PIETRO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 5 di 6 4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 25.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.UN Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UN Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3437/2025 promossa da:
, nato il [...] a [...], C.F: avente Parte_1 C.F._1 cittadinanza italiana, artigiano settore meccanica,
e
, nata il [...] a [...], C.F: , avente Parte_2 C.F._2 cittadinanza italiana, operaia, entrambi residenti in [...] e rappresentati e difesi dall'Avv.
Maria Cristina Camodeca del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Bologna (BO) in Viale Masini n.20
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 29/05/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 07/05/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 11/03/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il 15.12.2016 in Bologna il figlio UN e in data
9.07.2018 sempre in Bologna la piccola;
Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a [...] Parte_1
(BO) e nata il [...] a [...] , uniti in matrimonio Parte_2
celebrato a Monte San Pietro (BO) il 14/03/2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Monte San Pietro (BO) al n. 4 parte I anno 2015;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenga e nel rispetto reciproco, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'altro coniuge ogni variazione e ciò nell'esclusivo interesse dei figli minori;
2. assegna alla SI.ra la casa familiare sita in Zola Predosa (BO) in Via Gesso Parte_2
n. 32 che vi continuerà a risiedere e ad abitare unitamente ai figli;
3. prende atto che il SI. s'impegnava a lasciare la casa familiare non appena avrà reperito Pt_1 un'altra abitazione e, comunque, dopo il 11/03/2025 ed entro e non oltre il 31 luglio 2025;
4. prende atto che le parti s'impegnano a tenere un comportamento rispettoso l'uno nei confronti dell'altro, come del resto già stanno facendo;
5. affida UN e in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minori sicché le decisioni di maggior interesse riguardanti l'educazione,
l'istruzione, la salute e gli impegni ricreativi di UN e dovranno essere prese Per_1
congiuntamente e di comune accordo, tenuto conto delle loro capacità ed inclinazioni ed aspirazioni naturali. Le parti si impegnano a collaborare nella gestione ed educazione dei figli, tenuto conto pagina 2 di 6 prioritariamente dei loro interessi;
6. dispone che i minori vivranno prevalentemente con la madre con facoltà per il padre di trascorrere più tempo possibile con loro, previo accordo con la SI.ra e tenuto conto Parte_2
delle esigenze dei piccoli. Il tutto nell'esclusivo interesse di UN e ed al fine di Per_1
consentire di intrattenere un rapporto continuativo tra padre e figli. Ad ogni buon conto, i coniugi pattuiscono, per mero scrupolo, il seguente calendario, che potrà essere modificato su accordo delle parti:
- il padre starà con i figli un week-end ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio dopo scuola bimbi, salvo diverso accordo;
8. obbliga il SI. a versare entro il 15 di ogni mese in favore della SI.ra a Pt_1 Parte_2 titolo di contributo mensile per il mantenimento dei figli, la somma di € 450,00 cadauno, per complessivi € 900,00. La suddetta somma sarà automaticamente rivalutata all'inizio di ogni anno in proporzione alla variazione degli indici ISTAT. Le parti stabiliscono che la suddetta somma viene concordata e fissata fino al 30 giugno 2026 e ciò per permettere al SI. di reperire una Pt_1
nuova abitazione idonea ad accogliere i bimbi. A far data dal 1° luglio 2026 la suddetta somma sarà rideterminata in € 600,00 cadauno, per complessivi € 1.200,00 mensili oltre aumento Istat come per legge;
9. dispone che l'assegno unico universale per i figli a carico, di cui al DL 21.11.2021 n 230, vebga integralmente percepito dalla SI.ra che percepirà l'assegno al 100% e da Lei Parte_2
verrà impiegato nell'interesse dei figli. Le parti s'impegnano a dare le dovute comunicazioni ed a gestire ogni attività necessaria sino all'avvenuta corresponsione dell'assegno unico;
9. dispone che il padre sostenga il 50% di tutte le spese straordinarie necessarie per i figli. Le suddette spese dovranno essere corrisposte in misura pari al 50% previa esibizione di documento giustificativo da fornire all'altro genitore. Ciò chiarito, si precisano le voci di spesa per cui è previsto il consenso di entrambi i genitori e quelle, invece, per cui non sarà necessario un previo accordo: “... spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo la separazione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese pagina 3 di 6 per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativoculturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie ...”.
10. In ordine ai Bonus/ sussidi, le parti stabiliscono che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie e/o ludico sportive e/o d'istruzione relative alla prole vanno a beneficio dei figli e utilizzati nel loro interesse. I suddetti benefici e bonus, a prescindere da quale genitore verranno percepiti ed in che quota, saranno interamente utilizzati per la copertura della spesa per cui il sostegno sarà stato erogato. E così solo sull'eventuale eccedenza della spesa le parti concorreranno in misura pari al 50% cadauno e/o nella diversa quota che verrà concordata tra loro.
10. prende atto che il mutuo della casa familiare continuerà ad essere pagato dai ricorrenti in misura pari al 50% cadauno. All'uopo, le parti stabiliscono di lasciare aperto il conto corrente cointestato anche dopo la separazione personale e ciò al fine di ivi farvi confluire le loro quote di spettanza del pagina 4 di 6 rateo di mutuo cointestato;
11. prende atto che:
- nel corso della vita matrimoniale, i coniugi hanno stipulato a nome del SI. , ma Pt_1 nell'interesse di entrambi, una polizza Protezione finanziamento a copertura del debito residuo del finanziamento con rateo semestrale di circa 231,07. In tal sede i coniugi s'impegnano a pagare al
50%la suddetta Polizza;
- sempre nel corso della vita familiare i coniugi hanno in misura pari al 50% cadauno sostenuto spese di ristrutturazione per la casa familiare per cui ad oggi percepiscono rimborsi annuali. Poiché le suddette somme vengono rimborsate direttamente al SI. , quest'ultimo, nel rispetto di Pt_1
quelli che erano gli accordi con la coniuge, s'impegna in tal sede a riconoscerle, anche dopo la separazione personale, il 50% delle suddette somme. Consequenzialmente, in tal sede, il SI.
s'impegna a versare, entro 7 giorni dall'accredito, il 50% del suddetto rimborso alla SI.ra Pt_1
quale sua quota parte come concordato;
Parte_2
- la SI.ra s'impegna a volturare a suo nome tutte le utenze relative alla casa familiare. Parte_2
12) dispone che la detrazione fiscale spettante per i figli a carico sia attribuita a ciascuno di loro in misura pari al 50%;
13) prende atto che:
- i coniugi s'impegnano a non introdurre nella vita dei figli le persone con le quali allacceranno nuove e stabili relazioni sentimentali/affettive senza il preventivo consenso dell'altro genitore, concordando, quindi, fra loro le modalità e i tempi più opportuni e favorevoli per i minori, in ogni caso in modo graduale e nel rispetto dei diritti e delle esigenze dei bimbi;
- i genitori dichiarano di aver prestato reciproco consenso alla pubblicazione delle foto dei figli sui social;
- i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, traendo analoghi redditi dalle rispettive attività lavorative. Pertanto, reciprocamente rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento.
- per tutte le altre questioni patrimoniali relative a beni immobili, mobili ed accessori qui non pattuite, i coniugi dichiarano di aver già definito le rispettive posizioni.
- i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio per loro e per i figli.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di MONTE SAN PIETRO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 5 di 6 4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 25.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.UN Perla
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