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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/07/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1631/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, previa trattazione scritta esperito nella data del 17.7.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa TRA elettivamente domiciliato in Mileto, Corso Umberto I, n. 77, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Fortunata Iannello (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Euclide n. 2, presso lo studio dell'avv. Emanuele Verghini (PEC: ) che la rappresenta e Email_3 difende giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 04/08/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920239001177265000, notificata il 24.6.2023, cui è sottoposto l'avviso di addebito n. 43920210000609289000, relativo a pretese contributive relative all'anno 2014, notificato il 7.1.2022. Il ricorrente deduceva l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione, stante l'anno di debito a cui l'avviso di addebito fa riferimento.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “all'On.le Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., Voglia Nel merito Dichiarare la prescrizione della pretesa creditizia per intervenuta prescrizione quinquennale e per essere incorsi nei termini di decadenza, i quali ove non rispettati, comportano la perdita della possibilità di esercitare un determinato potere, l'ente creditore perde il potere di procedere alla riscossione tramite ruolo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Salvis iuribus.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondata.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza dell'importo riportato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Poiché l'avviso di addebito n. 43920210000609289000 è stato ricevuto dal ricorrente (come affermato dallo stesso e documentato dall'Ente previdenziale) il 7.1.2022, nessuna estinzione
2 della prescrizione può ravvisarsi nel caso di specie, stante il mancato decorso del termine quinquennale alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale (24.6.2023).
5. L'eventuale prescrizione maturata alla data di ricezione dell'avviso di addebito suddetto con riferimento all'anno di debito, non può essere valutata in questa sede, stante l'omessa impugnazione dell'avviso di addebito entro quaranta giorni dalla data di notifica.
6. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 21/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, previa trattazione scritta esperito nella data del 17.7.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa TRA elettivamente domiciliato in Mileto, Corso Umberto I, n. 77, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Fortunata Iannello (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Euclide n. 2, presso lo studio dell'avv. Emanuele Verghini (PEC: ) che la rappresenta e Email_3 difende giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 04/08/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920239001177265000, notificata il 24.6.2023, cui è sottoposto l'avviso di addebito n. 43920210000609289000, relativo a pretese contributive relative all'anno 2014, notificato il 7.1.2022. Il ricorrente deduceva l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione, stante l'anno di debito a cui l'avviso di addebito fa riferimento.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “all'On.le Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., Voglia Nel merito Dichiarare la prescrizione della pretesa creditizia per intervenuta prescrizione quinquennale e per essere incorsi nei termini di decadenza, i quali ove non rispettati, comportano la perdita della possibilità di esercitare un determinato potere, l'ente creditore perde il potere di procedere alla riscossione tramite ruolo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Salvis iuribus.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondata.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza dell'importo riportato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Poiché l'avviso di addebito n. 43920210000609289000 è stato ricevuto dal ricorrente (come affermato dallo stesso e documentato dall'Ente previdenziale) il 7.1.2022, nessuna estinzione
2 della prescrizione può ravvisarsi nel caso di specie, stante il mancato decorso del termine quinquennale alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale (24.6.2023).
5. L'eventuale prescrizione maturata alla data di ricezione dell'avviso di addebito suddetto con riferimento all'anno di debito, non può essere valutata in questa sede, stante l'omessa impugnazione dell'avviso di addebito entro quaranta giorni dalla data di notifica.
6. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 21/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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