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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/06/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 821/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO TERZA SEZIONE in composizione monocratica, dott. Annarita D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 821/2025 R.G, promossa da in persona del l.r. p.t., con l'avv. Marzorati RICORRENTE Parte_1 contro
RESISTENTE contumace Controparte_1
CONCLUSIONI Parte ricorrente concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato la in persona del l.r. p.t., Parte_1 dopo aver riferito
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Castano Primo -via Cottolengo, n.5- (in atti ampiamente identificato);
- di aver concesso ad l'uso dell'immobile di cui trattasi con contratto di Controparte_1 comodato gratuito dall'1.11.2021 con scadenza al 31.07.2022;
- di aver chiesto, invano, che gli fosse rilasciato l'immobile di cui trattasi libero da persone e cose alla scadenza del termine stabilito nel contratto di comodato, non avendo il resistente provveduto a restituirlo spontaneamente;
- di aver instaurato, invano, il procedimento di mediazione;
instava questo Tribunale per ottenere, dichiarata la cessazione del contratto di comodato de quo per scadenza del termine convenuto, la condanna del resistente all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e cose. Instauratosi il contraddittorio, il resistente restava contumace. La causa era discussa all'udienza dell'11.06.2025. Ritiene il giudice che la domanda della parte ricorrente sia fondata, e, quindi, debba essere accolta. Premesso, per quanto utile ai fini della decisione della presente vertenza, che risulta documentalmente provato all'esito del processo che
- la parte ricorrente è proprietaria dell'immobile sito in Castano Primo -via Cottolengo, n.5- (in atti ampiamente identificato) (v. doc. 2 di parte ricorrente);
- che parte ricorrente ha concesso ad l'uso dell'immobile di cui trattasi con Controparte_1 contratto di comodato gratuito dall'1.11.2021 con scadenza al 31.07.2022 (v. doc. 3 punto 2 di parte ricorrente);
pagina 1 di 2 - l'immobile di cui trattasi, nonostante i solleciti e il procedimento di mediazione, non era stato restituito (v. docc.4 e ss. di parte ricorrente); deve concludersi per l'avvenuta conclusione tra le parti di un contratto di comodato con determinazione di durata e deve essere considerata pacifica l'occupazione illegittima dell'immobile de quo da parte del resistente a seguito dell'avvenuta scadenza del termine del contratto di comodato. È risaputo sull'argomento che
- il contratto di comodato è caratterizzato dalla temporaneità dell'uso della cosa che ne forma oggetto, conseguita tramite la fissazione di termine risolutivo lasciato all'autonomia negoziale delle parti;
- come emerge dalla lettura coordinata degli artt. 1803, 1809 e 1810 c.c., la durata del comodato può essere espressamente ancorata dalle parti alla scadenza di un termine ovvero può essere implicitamente determinata dall'uso per il quale la cosa viene consegnata: l'obbligo di restituzione sorge alla scadenza del termine o quando il comodatario se ne è servito in conformità del contratto, salva la facoltà attribuita dall'art. 1809, co. 2, c.c. - chiaramente ispirato ad un principio di favore per il comodante in ragione della essenziale gratuità del contratto - di richiedere la restituzione immediata nel caso in cui sopravvenga un suo urgente ed imprevisto bisogno da parte del comodante. Chiarito quanto sopra e accertata la fondatezza di quanto riferito da parte ricorrente, in difetto di qualsiasi prova contraria, va accolta la domanda di parte ricorrente e, pertanto, va dichiarato cessato il contratto di comodato concluso inter partes e, per l'effetto, va ordinato ad
[...] di rilasciare il suddetto immobile alla parte ricorrente immediatamente libero da CP_1 persone e cose. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, istanza o deduzione disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda della parte ricorrente, e per l'effetto,
2. dichiara cessato il contratto di comodato inter partes e, per l'effetto,
3. condanna al rilascio immediato in favore di parte ricorrente dell'immobile Controparte_1 sito in Castano Primo, via Cottolengo, 5, libero da persone e cose;
4. rigetta ogni altra domanda avanzata;
5. condanna parte resistente a rifondere le spese di lite di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi €1.453,00, oltre oneri di legge e anticipazioni. Così deciso in Busto Arsizio l'11.06.2025
Il Giudice
A. D'Elia
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO TERZA SEZIONE in composizione monocratica, dott. Annarita D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 821/2025 R.G, promossa da in persona del l.r. p.t., con l'avv. Marzorati RICORRENTE Parte_1 contro
RESISTENTE contumace Controparte_1
CONCLUSIONI Parte ricorrente concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato la in persona del l.r. p.t., Parte_1 dopo aver riferito
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Castano Primo -via Cottolengo, n.5- (in atti ampiamente identificato);
- di aver concesso ad l'uso dell'immobile di cui trattasi con contratto di Controparte_1 comodato gratuito dall'1.11.2021 con scadenza al 31.07.2022;
- di aver chiesto, invano, che gli fosse rilasciato l'immobile di cui trattasi libero da persone e cose alla scadenza del termine stabilito nel contratto di comodato, non avendo il resistente provveduto a restituirlo spontaneamente;
- di aver instaurato, invano, il procedimento di mediazione;
instava questo Tribunale per ottenere, dichiarata la cessazione del contratto di comodato de quo per scadenza del termine convenuto, la condanna del resistente all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e cose. Instauratosi il contraddittorio, il resistente restava contumace. La causa era discussa all'udienza dell'11.06.2025. Ritiene il giudice che la domanda della parte ricorrente sia fondata, e, quindi, debba essere accolta. Premesso, per quanto utile ai fini della decisione della presente vertenza, che risulta documentalmente provato all'esito del processo che
- la parte ricorrente è proprietaria dell'immobile sito in Castano Primo -via Cottolengo, n.5- (in atti ampiamente identificato) (v. doc. 2 di parte ricorrente);
- che parte ricorrente ha concesso ad l'uso dell'immobile di cui trattasi con Controparte_1 contratto di comodato gratuito dall'1.11.2021 con scadenza al 31.07.2022 (v. doc. 3 punto 2 di parte ricorrente);
pagina 1 di 2 - l'immobile di cui trattasi, nonostante i solleciti e il procedimento di mediazione, non era stato restituito (v. docc.4 e ss. di parte ricorrente); deve concludersi per l'avvenuta conclusione tra le parti di un contratto di comodato con determinazione di durata e deve essere considerata pacifica l'occupazione illegittima dell'immobile de quo da parte del resistente a seguito dell'avvenuta scadenza del termine del contratto di comodato. È risaputo sull'argomento che
- il contratto di comodato è caratterizzato dalla temporaneità dell'uso della cosa che ne forma oggetto, conseguita tramite la fissazione di termine risolutivo lasciato all'autonomia negoziale delle parti;
- come emerge dalla lettura coordinata degli artt. 1803, 1809 e 1810 c.c., la durata del comodato può essere espressamente ancorata dalle parti alla scadenza di un termine ovvero può essere implicitamente determinata dall'uso per il quale la cosa viene consegnata: l'obbligo di restituzione sorge alla scadenza del termine o quando il comodatario se ne è servito in conformità del contratto, salva la facoltà attribuita dall'art. 1809, co. 2, c.c. - chiaramente ispirato ad un principio di favore per il comodante in ragione della essenziale gratuità del contratto - di richiedere la restituzione immediata nel caso in cui sopravvenga un suo urgente ed imprevisto bisogno da parte del comodante. Chiarito quanto sopra e accertata la fondatezza di quanto riferito da parte ricorrente, in difetto di qualsiasi prova contraria, va accolta la domanda di parte ricorrente e, pertanto, va dichiarato cessato il contratto di comodato concluso inter partes e, per l'effetto, va ordinato ad
[...] di rilasciare il suddetto immobile alla parte ricorrente immediatamente libero da CP_1 persone e cose. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, istanza o deduzione disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda della parte ricorrente, e per l'effetto,
2. dichiara cessato il contratto di comodato inter partes e, per l'effetto,
3. condanna al rilascio immediato in favore di parte ricorrente dell'immobile Controparte_1 sito in Castano Primo, via Cottolengo, 5, libero da persone e cose;
4. rigetta ogni altra domanda avanzata;
5. condanna parte resistente a rifondere le spese di lite di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi €1.453,00, oltre oneri di legge e anticipazioni. Così deciso in Busto Arsizio l'11.06.2025
Il Giudice
A. D'Elia
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