CA
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2277/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente relatore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 2277/2022 r.g. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Sergio A. Spina che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante-
contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Renzo Beccari, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellata-
avverso la sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. n. 477/2022 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 10.5.2022;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 1.4.2025 con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto: 1) Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza a verbale ex art.
281 sexies c.p.c. n. 477/2022 resa dal Tribunale di Lucca nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Morelli in data 10/05/2022, non notificata, ad esito del giudizio iscritto al n, 397/2020 R.G.; 2) Nel merito, ritenere e dichiarare fondati i motivi d'appello; 3) Coerentemente, riformare la sentenza a verbale ex art. 281 sexies
c.p.c. n. 477/2022 resa dal Tribunale di Lucca nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Morelli in data
10/05/2022, non notificata, ad esito del giudizio iscritto al n. 397/2020 R.G. per tutti i motivi sin qui dedotti, ritenendo e dichiarando il diritto del agli emolumenti contrattualmente maturati;
Parte_1
4) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte, per le motivazioni tutte sopra espresse e contrariis reiectis:in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata per difetto del
“fumus boni iuris” e perché non motivata quanto al “periculum in mora”, invero inesistente (trattasi di condanna pecuniaria al pagamento delle spese legali di primo grado); nel merito: respingere l'appello proposto siccome inammissibile e infondato e confermare la sentenza di primo grado del Trib. di Lucca n.
477/2022, pubblicata il 10 maggio 2022.
Con vittoria di spese e compenso di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Lucca, la al fine di ottenere il pagamento in suo favore Controparte_1 della somma di € 5.833,33, già fatturata, nonché del residuo compenso pattuito a titolo di compenso professionale per consulenze e progettazioni di iniziative speciali.
A fondamento della sua domanda l'attore aveva esposto: 1) di aver stipulato, in data 3.3.2019, con la convenuta un “contratto di prestazione intellettuale professionale come Consulente per rapporti CP_1 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali” per la progettazione di iniziative speciali ed in particolare, per l'avvio dell'istruttoria per l'istituzione di un Comitato Nazionale per i del 2024 e del Controparte_2
2026, pattuendo un compenso complessivo di € 14.000,00; 2) di aver inviato alla convenuta una fattura di €
5.833,33 per i compensi dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a cui, però, era seguito il rifiuto del pagamento di quest'ultima in ragione del suo recesso dal contratto;
3) che il predetto recesso, oltre a non essergli stato mai stato comunicato, era illegittimo, in quanto egli aveva eseguito la sua prestazione professionale dall'inizio fino alla fine dell'incarico annuale.
Si era costituita in giudizio la (di seguito ), che aveva chiesto il Controparte_1 CP_1 rigetto della domanda di parte attrice e la condanna della stessa al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
In particolare, la convenuta, pur confermando l'esistenza del contratto di prestazione d'opera intellettuale in questione, avente decorrenza annuale dal 4.3.2019 ed un importo complessivo pattuito di € 14.000,00 (€
1.166,66 mensili), aveva eccepito di aver già corrisposto all'attore le retribuzioni dei mesi di marzo ed aprile
2019 con il pagamento della somma di € 2.333,32, mentre per quanto riguardava il restante importo, la stessa aveva dedotto che l'attività professionale dell'attore era stata improvvisamente interrotta dall'avvenuto arresto del medesimo, nel giugno 2019, per il reato di estorsione contestatogli dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a seguito del quale, essa, con le raccomandate a.r. del 7 e del 17 giugno 2019, aveva comunicato al , dapprima, la sospensione cautelativa del rapporto contrattuale e, Parte_1 successivamente, il proprio recesso dal contratto di collaborazione per sopravvenuta impossibilità della prestazione professionale.
La convenuta, aveva inoltre eccepito che, a prescindere dalla regolarità del recesso, l'attore avrebbe comunque perso il diritto al corrispettivo avendo cessato ogni prestazione professionale a partire dal maggio
2019. La causa, istruita documentalmente e mediante l'esame dei testi ammessi, era stata definita dal Tribunale di
Lucca con la sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., n. 477/2022, pubblicata il 10.5.2022, con cui il predetto
Tribunale, aveva rigettato la domanda dell'attore, condannandolo al pagamento, in favore di parte convenuta, della somma di € 1.000,00, a titolo di risarcimento ex art. 96 c.p.c. .
Il Tribunale, in motivazione, ha affermato quanto segue:
“La domanda attorea è infondata e, quindi, va rigettata.
Preliminarmente, appare opportuno richiamare i principi regolatori dell'onere probatorio sanciti dall'art.
2697 c.c., in virtù dei quali incombe sull'attore la prova del fatto costitutivo del diritto di credito azionato nel giudizio, mentre spetta al debitore convenuto fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito.
Nello specifico, costituisce consolidato principio in giurisprudenza che, nei giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte
(cfr. Cass. ordin. 20.8.2019, n. 21522; Cass. ordin. 19.11.2018, n. 29812).
Ulteriormente in diritto occorre evidenziare che le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee in un procedimento monitorio, non integrano di per sé la prova del credito in esse indicato e non determinano neppure una inversione dell'onere probatorio nel giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore solleva contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né la sua liquidità ed esigibilità.
Ciò premesso, nel caso di specie, il conferimento dell'incarico professionale all'attore risulta per tabulas (v. doc. 1 fascicolo parte convenuta), avendo le parti sottoscritto l'incarico di collaborazione, datato 11-
14/3/2019, avente ad oggetto attività di consulenza per i rapporti con il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (MIBAC), relativamente ai seguenti profili:
a) “consulente del Presidente e Direttore Artistico per la progettazione di iniziative speciali ed - in particolare
- per l'avvio dell'istruttoria per l'istituzione di un Comitato Nazionale, da costituirsi entro il 2020 e con durata fino al 2026, per i del 2024 e del 2026 […] composto dalle più prestigiose istituzioni e Controparte_2 personalità riconducibili alla vita e alle opere del Maestro;
b) “in caso di sostituzioni di cast presenti CP_3 nel cartellone del ove delegato dal Direttore Artistico, [..] individuazione dei cast artistici Controparte_4 idonei alla sostituzione, avviando le trattative per la relativa scrittura che sarà definita e contrattualizzata a cura del dirigente della FFP”;
c) affiancamento del “il Direttore Artistico anche per la progettazione in ambito dell'alta formazione lirica e musicale al fine di incrementare le attività della “ ”. Controparte_5
Nel contratto di prestazione d'opera professionale le parti risultano, altresì, avere pattuito la durata di un anno dell'incarico con decorrenza dal 4.3.2019 ed un compenso di complessivi € 14.000,00 (oltre IVA), con pagamenti di € 1.166,66 mensili (oltre IVA) in relazione all'espletamento della suddetta attività.
Chiare, dunque, le obbligazioni reciprocamente pattuite dalle parti consistenti, da parte dell'attore, nello svolgimento mensile, per la durata di un anno decorrente dal 4.3.2019, della prestazione professionale inerente le attività di cui ai succitati punti a), b), c) del contratto e, da parte della convenuta, nel versamento al professionista del compenso di € 1.166,66 mensili (oltre IVA).
Orbene, nel caso in esame, emerge innanzitutto che la , a fronte delle fatture n. 2/2019 e n. 3/2019 CP_1 emesse dal , rispettivamente, in aprile e maggio 2019, ha versato a quest'ultimo la somma Parte_1 complessiva di € 2.333,32 (IVA non dovuta per operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, L. 190/2014) per le prestazioni rese nei mesi di marzo e aprile 2019 (v. fatture e relativi bonifici di pagamento, docc. 2 e 3 fascicolo della convenuta), il cui ricevimento è stato taciuto dall'attore nell'atto introduttivo e nei successivi atti istruttori e riconosciuto soltanto nelle note conclusive (circostanza che denota un contegno processuale su cui torneremo infra).
Quanto poi alla prestazione professionale relativa ai mesi successivi, nessuna prova è stata fornita dall'attore, essendo sul punto del tutto inconferenti le dichiarazioni testimoniali rese da e Testimone_1 Testimone_2
[...
(quest'ultima madre dell'attore), in quanto si tratta di testimonianze su fatti de relato actoris e del tutto generiche (ancorché indeterminate sotto il profilo temporale), atteso che non viene riferita alcuna circostanza inerente il concreto svolgimento delle specifiche attività di cui ai succitati punti a), b), c) del contratto.
La mancata prova dello svolgimento della prestazione professionale di cui viene richiesto il pagamento del compenso, il cui onere grava esclusivamente sull'attore, comporta naturalmente il rigetto della domanda.
Fermo restando il rilievo assorbente che precede, ad abundantiam deve osservarsi che dalle evidenze di causa emerge inequivocabilmente che l'attore ha improvvisamente e illegittimamente interrotto lo svolgimento della prestazione professionale pattuita dalle parti senza più riprenderlo, in quanto nel giugno 2019 è stato raggiunto da un provvedimento penale con il quale è stata disposta nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari e successivamente dell'obbligo di dimora nel Comune di Mascali (Sicilia), misura revocata in data
25-26/10/2019 (v. doc. 4 fascicolo della convenuta e doc. 4 fascicolo attoreo).
Il mancato espletamento della prestazione professionale è ulteriormente corroborato dalla sua richiesta di autorizzazione a recarsi fuori dal territorio di Mascali per partecipare ad impegni professionali, presentata il
19.7.2019 al GIP del Tribunale di Catania, la quale non fa alcuna menzione del contratto stipulato con la
e dei relativi impegni professionali con esso assunti, ma indica dei contratti da lui stipulati con CP_1 altre associazioni artistiche e musicali (v. doc. 5 fascicolo attoreo).
Inoltre, dall'espletata istruttoria orale (cfr. testimonianze e Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
emerge che il ha svolto l'attività di cui ai punti a) e c) del contratto nei soli mesi di marzo
[...] Parte_1
e aprile 2019, costringendo la , in conseguenza dell'improvvisa interruzione della prestazione CP_1 professionale, a comunicare all'attore la sospensione cautelativa del rapporto contrattuale con raccomandata a.r. del 7.6.2019, nonché il recesso dal contratto di collaborazione per sopravvenuta impossibilità della prestazione professionale con raccomandata a.r. del 17.6.2019, entrambe regolarmente inviate all'indirizzo di residenza del coincidente con quello da lui indicato nell'atto introduttivo del Parte_1 giudizio (v. docc. 5, 5 bis, 6, 6 bis fascicolo della convenuta), ma non ritirate da quest'ultimo.
Sull'attendibilità di tali testimonianze non sussistono in atti motivi di dubitare, sia perché nessuno dei suddetti testimoni ha un interesse in causa che ne legittimi la partecipazione (non rivestendo alcuno di loro la carica di legale rappresentante al momento dell'introduzione del giudizio, né all'attualità), sia perché sono dettagliate e congruenti nella ricostruzione dei fatti di cui hanno riferito in quanto a conoscenza diretta. Alla luce delle suesposte emergenze la domanda attorea risulta manifestamente infondata e, pertanto, va respinta. Merita, invece, accoglimento la domanda della convenuta di condanna dell'attore al risarcimento in suo favore ex art. 96 c.p.c.
Al riguardo si osserva che la palese infondatezza della domanda attorea di pagamento del compenso dovuta all'omessa prestazione professionale, addebitabile unicamente al comportamento del professionista, denota colpa grave nell'aver agito in giudizio.
Conseguentemente, l'attore deve essere condannato, ai sensi dell'art. 96, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della convenuta, a tal fine assumendosi a parametro di riferimento un quarto dell'importo delle spese di lite dovute a titolo di compenso alla parte vittoriosa.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui vanno poste a carico dell'attore. Dette spese sono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 37/2018) e la determinazione del compenso viene effettuata in relazione al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto dell'opera prestata e della non complessità delle questioni giuridiche dedotte.”
Avverso detta sentenza ha proposto appello il , impugnando la stessa con due motivi di Parte_1 gravame.
Si è costituita in giudizio la , che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 15.11.2023 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del
6.3.2025, stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale dell'1.4.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con termini ridotti con ordinanza ex art. 127 ter del 10.4.2025 e decisa in camera di consiglio del 10.7.2025 all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere provata sia l'avvenuta improvvisa ed illegittima interruzione, da parte sua, di ogni prestazione professionale, sia la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla sua naturale scadenza.
In particolare, l'appellante, con riferimento al primo motivo, ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che la misura restrittiva dell'obbligo di dimora, a lui applicata, non impediva la prestazione richiesta (che poteva, infatti, svolgersi anche tramite telefonate o posta elettronica e non comportava necessariamente spostamenti fisici od incontri) e che le testimonianze acquisite nel corso del giudizio in ordine al suo inadempimento contrattuale provenivano da persone (ovvero dai testi Tes_3
, e ) che non potevano essere ritenute indifferenti, in quanto legate
[...] Testimone_4 Testimone_5 alla da rapporti lavorativi, mentre, in relazione al secondo motivo, ha sostenuto che la CP_1
non aveva fornito la prova dell'avvenuta comunicazione della sospensione e del suo recesso dal CP_1 contratto, in quanto le raccomandate a.r. e le email prodotte in giudizio dalla stessa erano, rispettivamente, prive della ricevuta di ritorno e non indirizzate a una casella p.e.c..
I motivi sono entrambi infondati.
Ed invero, va rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto non assolto, da parte dell'attore, l'onere, su quest'ultimo gravante, di fornire la prova dell'avvenuta prestazione professionale, oggetto del contratto d'opera stipulato con la , per i mesi successivi all'aprile 2019, in ragione del fatto che il CP_1 Parte_1
si era limitato a produrre la fattura da lui emessa nel predetto periodo nei confronti della
[...] CP_1 ed a citare testi ( e ), che avevano entrambi dichiarato di essere venuti a Testimone_1 Testimone_2 conoscenza delle prestazioni professionali compiute dal Parte_2
Ciò detto, premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, non può costituire, per l'emittente, un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, la stessa si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito (cfr, ex multis, Cass. civ. 28.6.2010 n. 15383 ed ord. n. 5915 dell'11.3.2011) e che le testimonianze de relato actoris hanno una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, perché vertono sul fatto di essere stati infornati delle circostanze da parte dello stesso soggetto che ha promosso il giudizio e non sui fatti oggetto dell'accertamento, si osserva che l'appellante non ha mosso alcuna critica alle argomentazioni principali poste dal giudice di primo grado a sostegno della sua decisione di rigetto della domanda attorea, ma ha contestato, nei due motivi di gravame, argomentazioni secondarie, che il giudice aveva utilizzato “ad abundatiam”.
Pertanto, considerato che, anche a voler condividere con l'appellante l'affermazione del medesimo in ordine alla sua possibilità di lavorare da casa durante il periodo in cui era stato ristretto agli arresti domiciliari, la circostanza appare del tutto irrilevante se non sostenuta dalla prova dell'asserite prestazioni lavorative;
che i testi , e (che, all'udienza dell'11.5.2021, avevano tutti Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 dichiarato che le prestazioni professionali del in favore della erano completamente Parte_1 CP_1 cessate a seguito dell'avvenuto arresto del medesimo), oltre ad aver reso testimonianze del tutto credibili, non si trovavano in posizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., non essendo titolari di alcun interesse, attuale e concreto, idoneo a coinvolgerli nel rapporto controverso, rivestendo semplicemente, all'epoca dei fatti, la qualifica di dipendenti della e che quest'ultima aveva CP_1 fornito prova documentale dell'avvenuto recesso contrattuale (non contrastato dal da alcun Parte_1 elemento oggettivo contrario), ne consegue che, in assenza di prove di ordine a prestazioni lavorative da parte del in epoca successiva all'aprile del 2019, la decisione del giudice di primo grado Parte_1 di rigettare la domanda da lui avanzata appare pienamente condivisibile.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal
23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 477/2022 del Tribunale di Lucca, pubblicata il 10.5.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla Parte_1
nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in Controparte_1 totali euro 5.809,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 10.7.2025
Il Presidente est.
(dr.ssa Carla Santese) Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente relatore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 2277/2022 r.g. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Sergio A. Spina che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante-
contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Renzo Beccari, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellata-
avverso la sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. n. 477/2022 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 10.5.2022;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 1.4.2025 con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto: 1) Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza a verbale ex art.
281 sexies c.p.c. n. 477/2022 resa dal Tribunale di Lucca nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Morelli in data 10/05/2022, non notificata, ad esito del giudizio iscritto al n, 397/2020 R.G.; 2) Nel merito, ritenere e dichiarare fondati i motivi d'appello; 3) Coerentemente, riformare la sentenza a verbale ex art. 281 sexies
c.p.c. n. 477/2022 resa dal Tribunale di Lucca nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Morelli in data
10/05/2022, non notificata, ad esito del giudizio iscritto al n. 397/2020 R.G. per tutti i motivi sin qui dedotti, ritenendo e dichiarando il diritto del agli emolumenti contrattualmente maturati;
Parte_1
4) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte, per le motivazioni tutte sopra espresse e contrariis reiectis:in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata per difetto del
“fumus boni iuris” e perché non motivata quanto al “periculum in mora”, invero inesistente (trattasi di condanna pecuniaria al pagamento delle spese legali di primo grado); nel merito: respingere l'appello proposto siccome inammissibile e infondato e confermare la sentenza di primo grado del Trib. di Lucca n.
477/2022, pubblicata il 10 maggio 2022.
Con vittoria di spese e compenso di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Lucca, la al fine di ottenere il pagamento in suo favore Controparte_1 della somma di € 5.833,33, già fatturata, nonché del residuo compenso pattuito a titolo di compenso professionale per consulenze e progettazioni di iniziative speciali.
A fondamento della sua domanda l'attore aveva esposto: 1) di aver stipulato, in data 3.3.2019, con la convenuta un “contratto di prestazione intellettuale professionale come Consulente per rapporti CP_1 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali” per la progettazione di iniziative speciali ed in particolare, per l'avvio dell'istruttoria per l'istituzione di un Comitato Nazionale per i del 2024 e del Controparte_2
2026, pattuendo un compenso complessivo di € 14.000,00; 2) di aver inviato alla convenuta una fattura di €
5.833,33 per i compensi dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a cui, però, era seguito il rifiuto del pagamento di quest'ultima in ragione del suo recesso dal contratto;
3) che il predetto recesso, oltre a non essergli stato mai stato comunicato, era illegittimo, in quanto egli aveva eseguito la sua prestazione professionale dall'inizio fino alla fine dell'incarico annuale.
Si era costituita in giudizio la (di seguito ), che aveva chiesto il Controparte_1 CP_1 rigetto della domanda di parte attrice e la condanna della stessa al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
In particolare, la convenuta, pur confermando l'esistenza del contratto di prestazione d'opera intellettuale in questione, avente decorrenza annuale dal 4.3.2019 ed un importo complessivo pattuito di € 14.000,00 (€
1.166,66 mensili), aveva eccepito di aver già corrisposto all'attore le retribuzioni dei mesi di marzo ed aprile
2019 con il pagamento della somma di € 2.333,32, mentre per quanto riguardava il restante importo, la stessa aveva dedotto che l'attività professionale dell'attore era stata improvvisamente interrotta dall'avvenuto arresto del medesimo, nel giugno 2019, per il reato di estorsione contestatogli dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a seguito del quale, essa, con le raccomandate a.r. del 7 e del 17 giugno 2019, aveva comunicato al , dapprima, la sospensione cautelativa del rapporto contrattuale e, Parte_1 successivamente, il proprio recesso dal contratto di collaborazione per sopravvenuta impossibilità della prestazione professionale.
La convenuta, aveva inoltre eccepito che, a prescindere dalla regolarità del recesso, l'attore avrebbe comunque perso il diritto al corrispettivo avendo cessato ogni prestazione professionale a partire dal maggio
2019. La causa, istruita documentalmente e mediante l'esame dei testi ammessi, era stata definita dal Tribunale di
Lucca con la sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., n. 477/2022, pubblicata il 10.5.2022, con cui il predetto
Tribunale, aveva rigettato la domanda dell'attore, condannandolo al pagamento, in favore di parte convenuta, della somma di € 1.000,00, a titolo di risarcimento ex art. 96 c.p.c. .
Il Tribunale, in motivazione, ha affermato quanto segue:
“La domanda attorea è infondata e, quindi, va rigettata.
Preliminarmente, appare opportuno richiamare i principi regolatori dell'onere probatorio sanciti dall'art.
2697 c.c., in virtù dei quali incombe sull'attore la prova del fatto costitutivo del diritto di credito azionato nel giudizio, mentre spetta al debitore convenuto fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito.
Nello specifico, costituisce consolidato principio in giurisprudenza che, nei giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte
(cfr. Cass. ordin. 20.8.2019, n. 21522; Cass. ordin. 19.11.2018, n. 29812).
Ulteriormente in diritto occorre evidenziare che le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee in un procedimento monitorio, non integrano di per sé la prova del credito in esse indicato e non determinano neppure una inversione dell'onere probatorio nel giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore solleva contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né la sua liquidità ed esigibilità.
Ciò premesso, nel caso di specie, il conferimento dell'incarico professionale all'attore risulta per tabulas (v. doc. 1 fascicolo parte convenuta), avendo le parti sottoscritto l'incarico di collaborazione, datato 11-
14/3/2019, avente ad oggetto attività di consulenza per i rapporti con il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (MIBAC), relativamente ai seguenti profili:
a) “consulente del Presidente e Direttore Artistico per la progettazione di iniziative speciali ed - in particolare
- per l'avvio dell'istruttoria per l'istituzione di un Comitato Nazionale, da costituirsi entro il 2020 e con durata fino al 2026, per i del 2024 e del 2026 […] composto dalle più prestigiose istituzioni e Controparte_2 personalità riconducibili alla vita e alle opere del Maestro;
b) “in caso di sostituzioni di cast presenti CP_3 nel cartellone del ove delegato dal Direttore Artistico, [..] individuazione dei cast artistici Controparte_4 idonei alla sostituzione, avviando le trattative per la relativa scrittura che sarà definita e contrattualizzata a cura del dirigente della FFP”;
c) affiancamento del “il Direttore Artistico anche per la progettazione in ambito dell'alta formazione lirica e musicale al fine di incrementare le attività della “ ”. Controparte_5
Nel contratto di prestazione d'opera professionale le parti risultano, altresì, avere pattuito la durata di un anno dell'incarico con decorrenza dal 4.3.2019 ed un compenso di complessivi € 14.000,00 (oltre IVA), con pagamenti di € 1.166,66 mensili (oltre IVA) in relazione all'espletamento della suddetta attività.
Chiare, dunque, le obbligazioni reciprocamente pattuite dalle parti consistenti, da parte dell'attore, nello svolgimento mensile, per la durata di un anno decorrente dal 4.3.2019, della prestazione professionale inerente le attività di cui ai succitati punti a), b), c) del contratto e, da parte della convenuta, nel versamento al professionista del compenso di € 1.166,66 mensili (oltre IVA).
Orbene, nel caso in esame, emerge innanzitutto che la , a fronte delle fatture n. 2/2019 e n. 3/2019 CP_1 emesse dal , rispettivamente, in aprile e maggio 2019, ha versato a quest'ultimo la somma Parte_1 complessiva di € 2.333,32 (IVA non dovuta per operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, L. 190/2014) per le prestazioni rese nei mesi di marzo e aprile 2019 (v. fatture e relativi bonifici di pagamento, docc. 2 e 3 fascicolo della convenuta), il cui ricevimento è stato taciuto dall'attore nell'atto introduttivo e nei successivi atti istruttori e riconosciuto soltanto nelle note conclusive (circostanza che denota un contegno processuale su cui torneremo infra).
Quanto poi alla prestazione professionale relativa ai mesi successivi, nessuna prova è stata fornita dall'attore, essendo sul punto del tutto inconferenti le dichiarazioni testimoniali rese da e Testimone_1 Testimone_2
[...
(quest'ultima madre dell'attore), in quanto si tratta di testimonianze su fatti de relato actoris e del tutto generiche (ancorché indeterminate sotto il profilo temporale), atteso che non viene riferita alcuna circostanza inerente il concreto svolgimento delle specifiche attività di cui ai succitati punti a), b), c) del contratto.
La mancata prova dello svolgimento della prestazione professionale di cui viene richiesto il pagamento del compenso, il cui onere grava esclusivamente sull'attore, comporta naturalmente il rigetto della domanda.
Fermo restando il rilievo assorbente che precede, ad abundantiam deve osservarsi che dalle evidenze di causa emerge inequivocabilmente che l'attore ha improvvisamente e illegittimamente interrotto lo svolgimento della prestazione professionale pattuita dalle parti senza più riprenderlo, in quanto nel giugno 2019 è stato raggiunto da un provvedimento penale con il quale è stata disposta nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari e successivamente dell'obbligo di dimora nel Comune di Mascali (Sicilia), misura revocata in data
25-26/10/2019 (v. doc. 4 fascicolo della convenuta e doc. 4 fascicolo attoreo).
Il mancato espletamento della prestazione professionale è ulteriormente corroborato dalla sua richiesta di autorizzazione a recarsi fuori dal territorio di Mascali per partecipare ad impegni professionali, presentata il
19.7.2019 al GIP del Tribunale di Catania, la quale non fa alcuna menzione del contratto stipulato con la
e dei relativi impegni professionali con esso assunti, ma indica dei contratti da lui stipulati con CP_1 altre associazioni artistiche e musicali (v. doc. 5 fascicolo attoreo).
Inoltre, dall'espletata istruttoria orale (cfr. testimonianze e Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
emerge che il ha svolto l'attività di cui ai punti a) e c) del contratto nei soli mesi di marzo
[...] Parte_1
e aprile 2019, costringendo la , in conseguenza dell'improvvisa interruzione della prestazione CP_1 professionale, a comunicare all'attore la sospensione cautelativa del rapporto contrattuale con raccomandata a.r. del 7.6.2019, nonché il recesso dal contratto di collaborazione per sopravvenuta impossibilità della prestazione professionale con raccomandata a.r. del 17.6.2019, entrambe regolarmente inviate all'indirizzo di residenza del coincidente con quello da lui indicato nell'atto introduttivo del Parte_1 giudizio (v. docc. 5, 5 bis, 6, 6 bis fascicolo della convenuta), ma non ritirate da quest'ultimo.
Sull'attendibilità di tali testimonianze non sussistono in atti motivi di dubitare, sia perché nessuno dei suddetti testimoni ha un interesse in causa che ne legittimi la partecipazione (non rivestendo alcuno di loro la carica di legale rappresentante al momento dell'introduzione del giudizio, né all'attualità), sia perché sono dettagliate e congruenti nella ricostruzione dei fatti di cui hanno riferito in quanto a conoscenza diretta. Alla luce delle suesposte emergenze la domanda attorea risulta manifestamente infondata e, pertanto, va respinta. Merita, invece, accoglimento la domanda della convenuta di condanna dell'attore al risarcimento in suo favore ex art. 96 c.p.c.
Al riguardo si osserva che la palese infondatezza della domanda attorea di pagamento del compenso dovuta all'omessa prestazione professionale, addebitabile unicamente al comportamento del professionista, denota colpa grave nell'aver agito in giudizio.
Conseguentemente, l'attore deve essere condannato, ai sensi dell'art. 96, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della convenuta, a tal fine assumendosi a parametro di riferimento un quarto dell'importo delle spese di lite dovute a titolo di compenso alla parte vittoriosa.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui vanno poste a carico dell'attore. Dette spese sono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 37/2018) e la determinazione del compenso viene effettuata in relazione al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto dell'opera prestata e della non complessità delle questioni giuridiche dedotte.”
Avverso detta sentenza ha proposto appello il , impugnando la stessa con due motivi di Parte_1 gravame.
Si è costituita in giudizio la , che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 15.11.2023 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del
6.3.2025, stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale dell'1.4.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con termini ridotti con ordinanza ex art. 127 ter del 10.4.2025 e decisa in camera di consiglio del 10.7.2025 all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere provata sia l'avvenuta improvvisa ed illegittima interruzione, da parte sua, di ogni prestazione professionale, sia la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla sua naturale scadenza.
In particolare, l'appellante, con riferimento al primo motivo, ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che la misura restrittiva dell'obbligo di dimora, a lui applicata, non impediva la prestazione richiesta (che poteva, infatti, svolgersi anche tramite telefonate o posta elettronica e non comportava necessariamente spostamenti fisici od incontri) e che le testimonianze acquisite nel corso del giudizio in ordine al suo inadempimento contrattuale provenivano da persone (ovvero dai testi Tes_3
, e ) che non potevano essere ritenute indifferenti, in quanto legate
[...] Testimone_4 Testimone_5 alla da rapporti lavorativi, mentre, in relazione al secondo motivo, ha sostenuto che la CP_1
non aveva fornito la prova dell'avvenuta comunicazione della sospensione e del suo recesso dal CP_1 contratto, in quanto le raccomandate a.r. e le email prodotte in giudizio dalla stessa erano, rispettivamente, prive della ricevuta di ritorno e non indirizzate a una casella p.e.c..
I motivi sono entrambi infondati.
Ed invero, va rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto non assolto, da parte dell'attore, l'onere, su quest'ultimo gravante, di fornire la prova dell'avvenuta prestazione professionale, oggetto del contratto d'opera stipulato con la , per i mesi successivi all'aprile 2019, in ragione del fatto che il CP_1 Parte_1
si era limitato a produrre la fattura da lui emessa nel predetto periodo nei confronti della
[...] CP_1 ed a citare testi ( e ), che avevano entrambi dichiarato di essere venuti a Testimone_1 Testimone_2 conoscenza delle prestazioni professionali compiute dal Parte_2
Ciò detto, premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, non può costituire, per l'emittente, un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, la stessa si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito (cfr, ex multis, Cass. civ. 28.6.2010 n. 15383 ed ord. n. 5915 dell'11.3.2011) e che le testimonianze de relato actoris hanno una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, perché vertono sul fatto di essere stati infornati delle circostanze da parte dello stesso soggetto che ha promosso il giudizio e non sui fatti oggetto dell'accertamento, si osserva che l'appellante non ha mosso alcuna critica alle argomentazioni principali poste dal giudice di primo grado a sostegno della sua decisione di rigetto della domanda attorea, ma ha contestato, nei due motivi di gravame, argomentazioni secondarie, che il giudice aveva utilizzato “ad abundatiam”.
Pertanto, considerato che, anche a voler condividere con l'appellante l'affermazione del medesimo in ordine alla sua possibilità di lavorare da casa durante il periodo in cui era stato ristretto agli arresti domiciliari, la circostanza appare del tutto irrilevante se non sostenuta dalla prova dell'asserite prestazioni lavorative;
che i testi , e (che, all'udienza dell'11.5.2021, avevano tutti Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 dichiarato che le prestazioni professionali del in favore della erano completamente Parte_1 CP_1 cessate a seguito dell'avvenuto arresto del medesimo), oltre ad aver reso testimonianze del tutto credibili, non si trovavano in posizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., non essendo titolari di alcun interesse, attuale e concreto, idoneo a coinvolgerli nel rapporto controverso, rivestendo semplicemente, all'epoca dei fatti, la qualifica di dipendenti della e che quest'ultima aveva CP_1 fornito prova documentale dell'avvenuto recesso contrattuale (non contrastato dal da alcun Parte_1 elemento oggettivo contrario), ne consegue che, in assenza di prove di ordine a prestazioni lavorative da parte del in epoca successiva all'aprile del 2019, la decisione del giudice di primo grado Parte_1 di rigettare la domanda da lui avanzata appare pienamente condivisibile.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal
23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 477/2022 del Tribunale di Lucca, pubblicata il 10.5.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla Parte_1
nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in Controparte_1 totali euro 5.809,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 10.7.2025
Il Presidente est.
(dr.ssa Carla Santese) Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni