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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/02/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4507 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Daniela Ferraro
(C.F. ) e Gabriella Ferraro (C.F. ), presso il loro studio C.F._2 C.F._3
elett.te dom.to in Afragola, alla via della Libertà n. 5, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce al libello introduttivo del presente giudizio;
RICORRENTE
E già , con sede Controparte_1 Controparte_2
legale in Parma, alla Via Università n. 1 (Partita Iva ), in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Simone (c.f. ) con studio in C.F._4
Napoli, al Corso Umberto I, n. 22, ove elettivamente domicilia, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 05/11/2024, le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., chiedendo riservarsi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del presente giudizio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale, al fine di sentir acclarata la nullità del contratto per operazioni su strumenti finanziari derivati n. 38846/2008, intrattenuto con Crédit Agricole Cariparma S.p.A., per apocrifia delle firme apposte in calce alla relativa scheda negoziale.
Premettendo di aver stipulato con la predetta banca, filiale di Reggiolo, contratto di mutuo a tasso variabile, collegato al conto corrente n. 00173000400040706, il ricorrente riferiva che, trovatosi esposto a plurime ed incomprensibili segnalazioni per crediti scaduti e sconfinamenti, aveva formulato istanza di accesso documentale presso la indicata filiale, venendo, così, a conoscenza dell'esistenza di altro contratto, a lui intestato, relativo ad operazioni su strumenti finanziari derivati, negoziati su mercati OTC, recante n. 38846 del 26/09/2008, con le caratteristiche di interest rate swap, che provvedeva a disconoscere, anche mediante formale denuncia-querela sporta presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord in data 02/10/2014, per non averlo mai stipulato, né sottoscritto.
Deduceva, altresì, di aver reiteratamente ed infruttuosamente richiesto all'istituto, previa cancellazione della segnalazione effettuata in Centrale Rischi, di essere rimesso in bonis, mediante riaccredito delle somme indebitamente percepite.
Affidando la veridicità delle proprie asserzioni circa la falsità della firma apposta in calce al contratto contestato al parere grafologico pro veritate redatto dalla dott.ssa , il ricorrente Persona_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in via principale ,nel merito, e in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, e previa declaratoria di nullità del contratto relativo ad operazioni derivati OTC, recante il n. 38846/2008, con le caratteristiche di interest rate swap, datato 26.09.2008, la inesistenza di tale contratto in quanto non è stata rispettata la forma scritta ad substantiam, essendo la firma posta in calce al medesimo contratto apocrifa e comunque non avendolo il sig. mai sottoscritto;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare la Pt_1
non debenza di tutte le somme addebitate sul suddetto conto non fondata su un valido patto scritto, ed ogni altra somma applicata in assenza di valido patto;
c) condannare, di conseguenza, la in persona del legale rapp.te p.t., come innanzi domiciliata, alla Controparte_3 ripetizione ex art. 2033 c.c. in favore dell'opponente di tutte le somme indebitamente addebitate sui suddetti conto correnti nella misura indicata dal CTP dott. , pari ad € 20.388,36, Per_2
maggiorata in ogni caso degli interessi legali e della rivalutazione dai singoli addebiti e sino al soddisfo;
d) in via principale alternativa accertare e dichiarare l'inadempimento e la responsabilità precontrattuale e\o contrattuale della convenuta in relazione ai fatti suesposti e alle operazioni di interest rat swap, nonché di tutti i relativi contratti e, pertanto, condannare la Controparte_4
[..
[...] al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi;
e) condannare, in via equitativa, la
[...] CP_5
convenuta sia per il comportamento tenuto nei confronti del correntista, contrario ai principi della buona fede contrattuale, ex artt. 1175,1337 e ss. ed art. 1375 c.c., sia per la errata segnalazione presso la Centrale Rischi per i danni patrimoniali e non patrimoniali, dato che la sussistenza di un danno non patrimoniale è una conseguenza sostanzialmente “automatica” della segnalazione in
Centrale Rischi, sia per la mancata consegna di tutti i documenti richiesti. Pertanto, dato che la responsabilità ex art. 2043 c.c. è dell'istituto di credito che abbia illegittimamente segnalato alla centrale rischi il nominativo di un soggetto, esso è tenuto a risarcire il danno patito dal primo sotto il profilo della perdita di chance. f) condannare la , in persona del legale Controparte_3
rapp.te p.t., come innanzi domiciliata, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione e alla refusione delle spese sostenute a titolo di mediazione”.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, si costituiva la
[...]
la quale contestava la prospettazione giuridico-fattuale proposta dal ricorrente Controparte_1
ed evidenziando la correttezza e la legittimità del proprio operato, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare:
1. Prendere atto che il ricorrente non ha proposto alcuna istanza di verificazione del documento contestato;
2. prendere nota che il ricorrente non ha contestato la mancata rendicontazione del rapporto per il tramite degli estratti conto prodotti dallo stesso medesimo;
3. prendere atto che la alla data del 14.01.2015 è creditrice per il CP_5 complessivo importo di €.96.228,65; nel merito:
4. per la nullità del ricorso in quanto inammissibile, improcedibile ed improponibile, in quanto generica e contraddittoria, oltre che infondata in fatto e in diritto e non provata anche alla luce del credito vantato di €.96.228,65; 5. per la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite secondo la vigente normativa, oltre spese generali
IVA e CPA”.
2. Con ordinanza del 25/01/2021, il Giudice disponeva la conversione del rito e, fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c., concedeva i termini di cui al sesto comma, spirati i quali ammetteva perizia grafologica, al fine di verificare, nel contradditorio tra le parti, la genuinità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto quadro del 26/09/2008.
Conferito l'incarico al dott. , alla udienza del 06/09/2022, questi, espletate le opportune Persona_3 indagini, depositava l'elaborato peritale e successive relazioni integrative, sollecitate dal giudice ad ultronea precisazione delle risposte rese dal medesimo CTU alle osservazioni formulate dalle parti.
Con provvedimento del Presidente della Terza Sez. Civile, dott. Michelangelo Petruzziello, reso in attuazione del decreto n. 34/2024 del Presidente del Tribunale, il procedimento veniva assegnato allo
3 scrivente G.O.P., che, alla udienza del 05/11/2024, riservava la causa in decisione, con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 27/10/2016), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, nella formulazione vigente ratione temporis.
La mancata partecipazione del convenuto, il quale, pur ritualmente invitato al procedimento di mediazione, nulla ha dedotto a giustificazione della propria assenza, comporta l'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento di cui all'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. 28/2010, applicabile dal Giudice senza alcun margine di discrezionalità, in ragione del precipuo tenore letterale della richiamata norma.
4. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere pertanto reietta.
Il punto centrale della controversia è costituito dall'accertamento negativo delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati OTP del 26/09/2008; contratto sulla cui copia fotostatica è stato demandato l'accertamento peritale, non avendone la resistente, all'uopo onerata dal giudice, rinvenuto l'esemplare originale presso la filiale di Reggiolo.
Si principia dal premettere che, secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale, il soggetto che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione, non è tenuto ad attendere di essere evocato in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento, per poi operarne il disconoscimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 c.p.c. e ss., potendo legittimamente assumere l'iniziativa del processo, onde vedere accertata, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentire accogliere quelle domande che postulino tale accertamento: in simile evenienza, nella vertenza non trova applicazione la disciplina del disconoscimento della scrittura privata come delineata dal codice di rito (così Cass. civ., ord.,
21/07/2021, n. 20882).
Nel giudizio di accertamento negativo della provenienza delle sottoscrizioni, così come in quello di querela di falso – ormai equiparati quanto al riparto del carico probatorio (si veda Cass. 12307/2015)
– grava, dunque, sull'attore l'onere della prova della falsità, con l'inevitabile conseguenza che l'insufficienza della prova offerta, pur se per fatto a lui non imputabile, riverbera i propri negativi effetti sulla domanda, determinandone il rigetto (cfr. Cass. 2126/2019).
Il giudizio di accertamento negativo costituisce, inoltre, un quid aliud rispetto al procedimento di verificazione della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. (cfr. Corte App. Roma 11/12/2024, n. 7823),
4 sicché il deposito dell'originale del documento non rappresenta condizione di ammissibilità dell'accertamento né delle eventuali successive ispezioni tecniche, potendo al più, la produzione in copia, assumere rilevanza, apprezzabile a posteriori, rispetto all'effettiva eseguibilità ed attendibilità delle indagini peritali (cfr. Trib. Perugia, 13/10/2016, n. 2313; Trib. Messina, 27/11/2002).
L'elaborazione giurisprudenziale consente espressamente l'utilizzabilità delle copie ai fini dell'analisi grafologica (cfr. Cass. pen. 21/11/2011, n. 42938; Trib. Bari Sez. II, 04/01/2007; Trib.
Lucca, 19/09/2022, n. 891), con l'unico limite rappresentato dalla qualità del reperto da esaminare.
Ove, allora, la copia del documento sospettato di falsità risulti di buona qualità, non danneggiata ed integra nella realtà fisica e materiale, sia rispetto al supporto cartaceo che la contiene, sia nel rapporto con le congrue scritture di comparazione autografe, sarà certamente ammissibile l'espletamento dell'indagine grafologica (Cass. pen., 27/04/2020, n. 12978; cfr. Trib. Perugia, 13/10/2016 n. 2313).
La copia fotostatica prodotta risulta, nella fattispecie in oggetto, qualitativamente idonea, non presenta alterazioni o distorsioni e consente la piena visibilità del tracciato grafico, garantendo la possibilità tecnica dell'indagine peritale.
Non è revocabile in dubbio che un accertamento compiuto sulle copie fotostatiche dei documenti contestati presenti, in linea generale, margini di incertezza rispetto a quello espletato sugli originali, in quanto oblitera a fortiori una serie di elementi, quali il tratto e la pressione dello strumento grafico sulla carta, innegabilmente utili ai fini del giudizio di riconducibilità della sottoscrizione alla mano del suo autore.
È pur vero, tuttavia, che le risultanze peritali non restano prive di rilevanza, potendo porsi a fondamento di un giudizio di elevata verosimiglianza circa l'autenticità o meno della sottoscrizione, ove l'ausiliario del giudice, indagata la qualità della copia fotostatica, pur tenendo conto delle limitazioni che lo studio su copia comporta, in riferimento alla tridimensionalità della scrittura ed al suo aspetto pressorio, individui dati rilevanti (occupazione spaziale, dimensione della grafia, inclinazione assiale delle lettere, direzione del rigo, velocità di esecuzione, ecc.) che consentano una valutazione grafologica solida, coerente, scevra da vizi logici e, dunque, attendibile.
Il CTU incaricato, dott. , ha riferito che l'assetto documentale offerto in copia Persona_3 conferisce “alte possibilità di osservazione e quindi di individuazione del particolare”, garantendo, così, “ampie possibilità di analisi tecnica” (cfr. pag. 23 seconda relazione integrativa).
D'altro canto, la perizia di parte versata in atti dal ricorrente è stata anch'essa espletata sulla copia fotostatica del contratto ed ha, comunque, consentito al CTP di giungere “con certezza” ad
5 un'affermazione di apocrifia della firma (cfr. pag. 33 elaborato peritale ricorrente), con conseguente implicita ammissione della eseguibilità tecnica dell'accertamento su fotocopia.
5. Nel caso in esame, non vi è prova sufficiente della falsità della firma, avendo il CTU concluso per l'autenticità delle sottoscrizioni, con giudizio tecnico-scientifico che appare, nel complesso, immune da vizi logici e che va, pertanto, condiviso.
Pur dando atto dei limiti della consulenza espletata su copia, rispetto alle valutazioni tecniche sul tratto e sulla pressione, il CTU ha focalizzato la propria attenzione sullo studio relativo alle formulazioni espressive, così intercettando segni indiziari altamente persuasivi, che lo hanno determinato verso un giudizio di autografia della sottoscrizione in verifica.
Il consulente ha, infatti, precisato che “gli elementi strutturali si professano come fondanti e prescindono dal tipo di referto e si rivelano, dunque, decisamente dirimenti all'atto del confronto con le firme, in originale, di certa mano” (cfr. pag. 24 e 25 della relazione).
L'ausiliario ha, dunque, espletato l'analisi delle firme in verifica e delle firme comparative autografe, procedendo poi al confronto tecnico tra le stesse.
Tale comparazione ha condotto ad una valutazione di sostanziale omogeneità delle sottoscrizioni, che appaiono caratterizzate da analoghi elementi identificativi, volti a giustificarne la relativa compatibilità nell'iter ideativo, nella gestualità e nei parametri grafici sia fondamentali che assolutamente personali (cd. piccoli segni).
Il consulente ha sottolineato la ricorrenza della “medesima modalità di estrinsecazione grafica ovvero
l'aspetto fondante l'abitudine motoria e, dunque, scrittorea”, ponendo particolare attenzione alla distanza spaziale tra le asole, al movimento ondulato che rappresenta il termine dell'impianto vergatorio posto in adiacenza all'ultima asola, al tratto a forma ellittica.
IL CTU ha, pertanto, affermato che la sottoscrizione verificata, per quantità e qualità delle identità rilevate con le firme di comparazione, può ricondursi grafologicamente alla manualità del soggetto cui è attribuita.
Concentrandosi sugli aspetti proporzionali e logico-spaziali dei grafemi ed evidenziando molteplici congruenze inerenti alla fase di ideazione e strutturazione delle firme in analisi, il consulente è addivenuto alla conclusione che “le num. 3 (tre) firme apposte in calce al documento, presentato in copia, “Contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari” a nome apparente di Pt_1
devono considerarsi appartenenti alla mano scrivente dello stesso ”.
[...] Parte_1
Il confronto generale e particolare tra la grafia comparativa e le firme in verifica deve condurre, allora, in assenza di altri elementi probatori che confortino la tesi del carattere apocrifo, ad un sostanziale convincimento di autografia, atteso che le firme verificate hanno presentato una matrice espressiva
6 comune, idonea a ricondurre le firme contestate alla stessa mano e, dunque, ad un unico alveo scrittorio che, peraltro, presenta una elevata complessità grafica, con conseguente maggiore resistenza all'imitazione.
La Corte di nomofilachia ha espressamente rilevato che il giudice di merito che riconosca convincenti, oltre che immuni da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate in modo motivato e convincente, dato che, in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass., 02/07/2004, n. 14638).
Non è, tuttavia, necessario che il giudice si soffermi sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive.
Il richiamato indirizzo esegetico, che ha radici non recenti (si veda Cass. n. 1642/1976), postula, dunque, che il giudice del merito debba esplicitare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, mentre non è tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.
In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune (cfr. Corte App. Napoli, 01/02/2023 n. 409).
Nel caso di specie la relazione peritale appare esaustiva, avendo dato conto delle osservazioni alla perizia formulate dal consulente e dai difensori del signor cui sono state offerte singole Pt_1
risposte critiche a conferma delle pregresse conclusioni.
I difensori, in particolare, sottolineano come la consulenza tecnica su copia fotostatica non possa dare certezze in ordine all'eventuale confezionamento artificioso del documento, che potrebbe essere stato composto tagliando ed incollando la sottoscrizione autografa apposta aliunde (cfr. osservazioni al
CTU pag. 3).
Il rilevo, astrattamente condivisibile, risulta, tuttavia, da un lato incoerente rispetto alla premessa fattuale originaria di falsità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto, non riconducibili alla
7 mano del ricorrente;
dall'altro indimostrato, non essendo stato offerto lo specifico documento dal quale le firme in commento potrebbero essere state estrapolate.
Come inoltre già rilevato, la perizia grafologica di parte è stata espletata sulla copia del documento e non ha impedito al CTP di individuare le caratteristiche grafiche, dinamiche e strutturali dei grafemi e di rendere una valutazione di apocrifia della sottoscrizione.
Per tutti i superiori motivi, devono condividersi le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, adeguatamentente motivate sul piano tecnico grafologico, con la conseguenza che le sottoscrizioni oggetto di contestazione ed apposte sul contratto quadro del 26/09/2008 devono essere attribuite al signor . Parte_1
6. Non può essere accolta l'ulteriore domanda attorea tesa al riconoscimento della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale dell'istituto ed al conseguente risarcimento di non meglio precisati danni, essendosi detta pretesa, in assenza di supporto probatorio, arrestata alla soglia meramente assertiva.
7. La generica domanda di parte resistente tesa all'accertamento della misura dell'esposizione debitoria del ricorrente, non qualificata come domanda riconvenzionale e non accompagnata dal versamento del corrispondente contributo unificato, va qualificata quale mera eccezione riconvenzionale, contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva, inidonea, dunque, a mutare i limiti dei poteri decisori del giudice, come determinati dalla domanda dell'attore (cfr. Cass.
21472/2016).
8. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, alla condotta delle parti, alla natura delle questioni trattate e tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sul tema, possono essere integralmente compensate le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica, così come liquidate con separato decreto, che vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
La convenuta va condannata al pagamento in favore dell'Erario di una sanzione pecuniaria per la mancata comparizione al procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs.
28/2010, nella formulazione vigente ratione temporis.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. Compensa integralmente le spese di lite;
3. Pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
4. Condanna la resistente in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 27/02/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Margherita Annunziata
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