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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/06/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8496/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. ssa Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8496/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SALVATORE DOMENICO ( ), ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato presso l'avv. Maria Cherubino, presso il suo studio in Salerno alla via Guercio Luigi, 58, Email_1
ATTORE contro
, quale impresa designata Controparte_1 per la gestione del F.G.V.S. per la Regione Campania, (C.F.
, con il patrocinio dell'avv. SESSA FORTUNA P.IVA_1
( ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_3
Lancusi (SA) alla via gen. Ciro Nastri, 17,
.salerno.it Email_2 CP_2
CONVENUTA
Oggetto: lesione personale, responsabilità extracontrattuale art. 2054 cod. civ.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 08.09.2016, il sig. ha Parte_1 citato in giudizio la al fine di sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: «Si conclude per l'accoglimento della domanda
pagi na 1 di 20 e condanna della parte convenuta, società in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma a titolo di danno non patrimoniale, così come accertato dal C.T.U., sulla base della Tabella di Milano 2021, danno biologico 22% € 62.083,00 -
I.T.T. di 29 giorni € 3.596,00 (applicando per ogni giorno di inabilità l'importo di € 124,00, secondo i criteri dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del
Tribunale di Milano, quale valore medio tra il minimo di € 99,00 ed il massimo di € 149,00), in aggiunta al danno morale da liquidarsi ex art. 1226 c.p.c., nella percentuale che sarà ritenuta equa e di giustizia, tenuto conto delle massime di esperienza, delle presunzioni, dell'invalidità residuata e dell'evento particolarmente traumatico, in aggiunta alla rivalutazione ed interessi dal giorno dell'evento e sino al soddisfo. Con condanna alle spese del giudizio».
A fondamento della propria domanda, la parte attorea ha dedotto che:
- in data 18.06.2011, alle ore 01:30 circa, era rimasta coinvolta in un sinistro stradale verificatosi nel Comune di San GO TE (SA), sull'autostrada SA-
RC, direzione Potenza, al km 8+256 Sud, allorquando si trovava, nella qualità di trasportato, a bordo del veicolo Alfa Romeo tg CR889PX, di sua proprietà e sprovvisto di valida copertura assicurativa;
- il veicolo sopraindicato, condotto nella circostanza dal fratello sig.
[...]
, giunto in corrispondenza del Km 8+156, probabilmente a causa di un Pt_2 colpo di sonno, andava a urtare, prima, contro il guardrail posto sulla sinistra rispetto al proprio senso di marcia, e poi, attraversando tutta la carreggiata, terminava la propria corsa urtando con la parte anteriore laterale destra, contro lo spigolo sinistro di un rimorchio dell parcheggiato presso l'area di sosta Pt_3 ivi esistente;
- in seguito al predetto evento, il sig. veniva trasportato, tramite Parte_1 ambulanza giunta sul luogo dell'evento, presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e
Ruggi d'Aragona, in prognosi riservata e sciolta solamente in data 08.07.2011;
- sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia della Polizia Stradale di Eboli che redigeva regolare rapporto dell'incidente;
- a causa del predetto evento, il sig. riportava quindi, come da Parte_1 diagnosi sciolta in data 08.07.2020: «traumatismo del fegato, con ferita aperta
pagi na 2 di 20 in cavità, lacerazione moderata;
traumatismo della milza, con ferita aperta in cavità, lacerazione estesa al parenchima;
lacerazione del polmone, senza menzione di ferita aperta nel torace;
frattura chiusa di più costole a dx, numero non specificato;
pneumotorace senza menzione di ferita aperta nel torace, frattura del sacro, della branca ischio -pubica dx e frattura chiusa dell'acetabolo dx»; nel corso del predetto ricovero si erano resi necessari vari interventi come riportati dalla cartella clinica;
- a causa dell'evento sopradescritto, esso attore aveva subito un'invalidità del
55%, così come quantificata in seguito a procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c., instaurato dinanzi al Tribunale di Potenza, r.g.
1669/2012, volto ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;
- sempre a causa del predetto evento, veniva ricoverato per un infarto del miocardio in data 27.08.2012 e, successivamente, in data 25.09.2012, per ulteriori complicazioni riconducibili, sempre all'evento dell'18.06.2011;
- con richiesta di risarcimento danni del 21.01.2013, nonché del 20.09.2014, aveva costituito in mora e richiesto il risarcimento dei danni alla Controparte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania per la gestione del
[...]
Fondo Garanzia Vittime della Strada, e alla CONSAP, ma senza ottenere alcun risarcimento;
- ha, quindi, introdotto il presente giudizio nei confronti della Convenuta, chiedendo che venisse condannata al pagamento del complessivo importo di €
549.307,00, sulla scorta della Consulenza sopraindicata;
Si è costituita tardivamente in giudizio la nella qualità di Controparte_1 impresa designata ai sensi dell'art. 286 d.lgs. 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Campania, con comparsa depositata in giudizio in data 15.10.2018, la quale, impugnato l'avverso atto introduttivo, evidenziava, preliminarmente, che il conducente del veicolo si trovava alla guida dello stesso senza patente, in quanto revocata per provvedimento della Prefettura di Potenza. Ha chiesto rigettarsi la domanda attorea deducendo che:
- la parte attorea alla prima udienza, tenutasi in data 27.02.2017, non aveva richiesto e articolato mezzi istruttori, ma chiesto esclusivamente che venisse pagi na 3 di 20 disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente, con la conseguente preclusione, quindi, di poter richiedere mezzi di prova;
- la parte attorea, pur lamentando che nel sinistro del 18.06.2011 aveva subito delle menomazioni fisiche che avevano inciso sensibilmente sulla propria capacità lavorativa sia generica che specifica, non aveva in alcun modo provato, tramite la documentazione in atti, quale fosse l'attività lavorativa dalla stessa compiuta prima dell'evento, e, quella non più in grado di esercitare dopo l'evento; inoltre,
l'aver ottenuto il riconoscimento di una inabilità lavorativa del 55%, non corrispondeva all'aver subito un danno biologico valutabile nella medesima percentuale;
-le lesioni subite dall'attore, ontologicamente, non erano compatibili con l'utilizzo delle cinture di sicurezza che, nel caso di specie, avrebbero attenuato sensibilmente, se non eliso del tutto, le conseguenze dannose dell'evento;
- pertanto non era dovuto alcun risarcimento o, se riconosciuto, spettava in maniera sensibilmente ridotta, in quanto, con il proprio comportamento si era posto scientemente in una situazione di pericolo e, quindi, ne aveva accettato il rischio, essendo lo stesso, infatti, ben consapevole che il proprio veicolo fosse sprovvisto di regolare copertura assicurativa e che il fratello fosse sprovvisto di patente nonché utilizzatore di sostanze stupefacenti, per cui inidoneo alla guida;
- la modalità di calcolo del danno biologico, del danno morale e la personalizzazione dello stesso erano arbitrari
Pertanto, previa verifica dell'integrità del contraddittorio, chiedeva sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia il Tribunale di Salerno adito, in funzione di G.U., reiectis contrariis, così provvedere: A) in via preliminare e nel merito, respingere la domanda per inammissibilità, infondatezza ed omessa prova;
B) con vittoria di spese di lite. Subordinatamente e per mero scrupolo di difesa;
C) ridurre il risarcimento nei limiti rigorosi del provato e comunque del maggior grado di colpa concorrente dell'istante, ex artt. 116, co. 1, e 172 CdS, in rapporto agli artt. 1175 e 1227 c.c. ed all'art. 2 Cost., secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'obbligo di ciascun utente della strada di non costituire pericolo per sé e per gli altri;
D) compensare integralmente le spese di lite;
compensarle parzialmente per la maggior colpa concorrente dell'istante e la
pagi na 4 di 20 divergenza tra chiesto e pronunciato».
Alla prima udienza del 27.02.2017, nella contumacia della Compagnia assicurativa, la parte attorea chiedeva di essere autorizzata a integrare il contraddittorio nei confronti del conducente del veicolo, sig. . Il Parte_2
G.D., con Ordinanza del 28.02.2017, rigettava la richiesta non ritenendolo un litisconsorte necessario nell'ipotesi di specie, per cui, in assenza di richieste istruttorie, rinviava in prosieguo all'udienza del 22.10.2018.
Prima della predetta udienza, si costituiva, quindi, la convenuta Società assicurativa, nella indicata qualità. All'udienza del 24.10.2018, la parte attorea insisteva per la richiesta di integrazione nei confronti del conducente del veicolo.
In ogni caso si chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma,
c.p.c. Con Ordinanza del 22.12.2018, la precedente giudice assegnataria confermava il precedente provvedimento concedendo i termini per le memorie istruttorie, come richiesti.
Nelle memorie ex art.183 VI comma, I termine, depositate in data 21.01.2019, evidenziava, che il conducente del veicolo, il sig. , a differenza di Parte_2 quanto eccepito da parte convenuta, era sprovvisto di patente non perché mai conseguita ma in quanto revocata;
lo stesso, peraltro, precisava che il conducente del veicolo non era risultato essere positivo all'utilizzo di sostanze stupefacenti e che, dalla documentazione in atti, non vi fosse alcun elemento in grado di escludere che esso attore indossasse la cintura di sicurezza.
In assenza di richieste di prove testimoniali, se non quella attorea di richiesta di chiamare a conferma del rapporto di incidente stradale gli Agenti intervenuti, che veniva rigettata, veniva disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di valutare l'entità delle lesioni subite dal sig. nonché la compatibilità delle Parte_1 stesse rispetto all'utilizzo dei presidi di sicurezza, previsti per legge. IL C.T.U. designato, dott. , valutava, quindi, che il danno biologico Persona_1 subito dalla parte attorea nell'evento del 18.06.2011 era quantificabile nella misura del 22%, con 29 giorni di inabilità temporanea totale. Non erano stati documentati ulteriori periodi di inabilità, né spese mediche. Le lesioni venivano ritenute, “verosimilmente” compatibili con il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza.
pagi na 5 di 20 La causa, dopo alcuni rinvii dovute ad esigenze di ruolo e di scardinamento del giudizio all'odierna Giudicante, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
04.07.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe le parti depositavano comparse conclusionali con rispettive repliche.
*******
1. Sulle eccezioni preliminari e sulla qualificazione della domanda.
1.1. In via preliminare, occorre qualificare la domanda così come proposta dall'odierno attore, anche al fine di verificare se il contraddittorio sia integro ovvero se vi era la necessità, come contestato dalle parti, di estenderlo nei confronti del conducente del veicolo sul quale viaggiava l'odierno attore.
1.2.
1.3. La domanda risulta, peraltro, proponibile essendo stata costituita correttamente in mora sia la (già Controparte_1 Controparte_1
, quale impresa designata per la gestione del Fondo Garanzia per le
[...]
Vittime della Strada per la Campania, sia la Consap, come da richieste di risarcimento danni in atti.
1.4. La domanda risulta essere proposta ai sensi dell'art. 283, lettera B, del
D.Lgs.209/2005. In merito alla scopertura assicurativa del veicolo tg CR889PX alcun dubbio sussiste;
la circostanza non è contestata ed è confermata dal rapporto d'incidente stradale redatto dalla Polizia Stradale di Eboli intervenuta sul luogo del sinistro.
2. Sull'ammissibilità della domanda.
2.1. Con separata eccezione, la convenuta Società assicurativa ha chiesto verificarsi l'ammissibilità della procedura e della domanda, sotto un duplice aspetto che è possibile esaminare contestualmente. Da un lato, tenendo conto che il proprietario del veicolo sprovvisto di valida polizza assicurativa è il medesimo danneggiato, oggi attore, nei cui confronti dovrebbe poi agire successivamente il Fondo Garanzia con azione di regresso/rivalsa. Dall'altro, in quanto, il medesimo attore, avendo affidato la guida del proprio veicolo a un soggetto a cui era stata revocata la patente, peraltro sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sia da considerare responsabile dell'evento per incauto pagi na 6 di 20 affidamento del proprio veicolo e, quindi, con la sua condotta si sarebbe assunto il rischio del verificarsi dell'evento, per cui all'odierno attore non spetta alcun risarcimento.
2.2. Occorre verificare, quindi, se il proprietario -trasportato a bordo del proprio veicolo, sprovvisto di valida polizza assicurativa e/o affidato a persona sprovvista di patente o inidonea alla guida, possa essere, poi, risarcito dall'assicurazione che gestisce il Fondo Garanzia per le Vittime della strada;
in altre parole, se l'azione proposta debba essere considerata inammissibile poiché quest'ultima impresa sarebbe tenuta e abilitata ad agire, poi, con azione di ai sensi dell'art. 292 d.lgs. 209/2005 [Sez. U - , Sentenza n. 21514 del
07/07/2022: «In caso di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada può agire, con la speciale azione prevista dall'art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), nei confronti del responsabile civile - o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest'ultimo - per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all'obbligo assicurativo, non trovando applicazione l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c., con l'ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l'intero anche nell'eventualità che uno degli altri sia insolvente.»] nei confronti della medesima persona per gli importi corrisposti, stante la sovrapposizione, nel caso di specie, delle due figure di danneggiato e proprietario. Occorre, quindi, verificare se la riconosciuta consapevolezza da parte del sig. che il proprio Parte_1 veicolo circolasse illegalmente in quanto sprovvisto di assicurazione nonché in quanto affidato a persona non idoneo alla guida, osti alla risarcibilità del danno.
2.3. Sul punto di fondamentale importanza è la legislazione europea e l'applicazione del principio "vulneratus ante omnia reficiendus" sulla scorta del quale è stata ribadita la priorità del diritto del danneggiato al risarcimento, per cui la qualità di vittima, avente diritto al risarcimento, prevale su quella di pagi na 7 di 20 assicurato-responsabile.
2.4. In tal senso la Suprema Corte, con la Sentenza n. 1269/18, ha chiaramente evidenziato che: “In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, alla luce della quale la qualità di vittima - avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato -responsabile.
Pertanto il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall'assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità, salva l'applicazione, in detta ipotesi, dell'art. 1227 c.c.”.
2.5. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, infatti, dapprima con la
Sentenza 30.06.2005 causa C -537/03, Candolin e poi con la Sentenza
01.12.2011, C442/10, Churcill Insurance Company, ha interpretato le norme comunitarie evidenziando che l'obiettivo delle stesse consiste nel garantire che l'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli consenta a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo, senza, dunque, distinzioni di sorta, di essere risarciti dei danni subiti, facendo sì che le norme interne dei singoli Stati non possano privare le dette disposizioni del loro effetto utile, circostanza che si verificherebbe, invece, se una normativa nazionale "negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno", essendo, in particolare,
"irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario del veicolo”, atteso che la finalità di tutela delle vittime impone "che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente" (Cass.
32720/2024). pagi na 8 di 20 2.6. D'altronde con l'Ordinanza 1269/2018, soprarichiamata, la Suprema
Corte aveva precisato che la normativa dell'Unione europea negava la possibilità per le assicurazioni di predisporre previsioni, legali o pattizie, che escludessero la copertura assicurativa a causa dell'utilizzo o della guida del veicolo assicurato da parte di persone non autorizzate a guidarlo o non titolari di una patente di guida, oppure di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo. L'unica ipotesi in cui all'assicuratore è consentito escludere la copertura assicurativa alla vittima trasportata a bordo del veicolo è l'ipotesi in cui lo stesso sia oggetto di furto e la vittima stessa fosse a conoscenza di tale circostanza.
2.7. In fattispecie analoga a quella del presente giudizio, seppur contemperando le esigenze sopra indicate con quelle dei singoli Stati di predisporre dei meccanismi rivolti al recupero delle somme versate dagli organismi volti al risarcimento per gli eventi causati da veicoli ignoti o sprovvisti da copertura assicurativa, la Suprema Corte ha ribadito la preminenza del principio del "vulneratus ante omnia reficiendus" su qualsiasi altra esigenza (Cass Civ. 32720/2024).
2.8. Nel caso di specie, l'esigenza del Fondo Garanzia di provvedere al recupero delle somme, trova un limite invalicabile nella necessità di osservare il suddetto principio, così impedendo l'applicazione di norme che possano limitare le pretese risarcitorie relative ai danni subiti da qualsiasi terzo trasportato, ivi compreso anche quello che risulti inadempiente rispetto all'obbligo di assicurare il proprio veicolo.
2.9. Ne consegue l'ammissibilità della domanda come formulata dalla parte attorea, con le corresponsabilità che si diranno in seguito.
3. Sulla prova del fatto storico.
3.1. Nel merito, occorre valutare se sia stato assolto l'onere probatorio previsto a carico della parte attorea, ovvero trattandosi di azione ex art.283
C.d.A., di provare il danno e il nesso causale e di averne ignorato senza colpa la illegale circolazione, essendo la mancata conoscenza dell'illegalità un fatto pagi na 9 di 20 costitutivo della pretesa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 12231 del
09/05/2019).prescindendo, così come previsto anche per la disciplina prevista dall'art. 141 della medesima normativa, dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (Cass. S.U. 35318/2022). La parte attorea aveva, quindi, l'onere di provare di trovarsi a bordo del veicolo Alfa Romeo tg
CR889PX al momento dell'evento e che le lesioni lamentate erano da considerare come diretta conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data
18.06.2011 alle ore 01:30 e che il veicolo non circolasse illegalmente.
3.2. In merito a tale ultimo elemento, per escluderne la ricorrenza nel caso di specie si rinvia alla già citata e Cass. 32720/2024 nella quale è affermato, in motivazione, che non rientra nel concetto di “circolazione illegale” la circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa o condotta da soggetto con patente di guida non valida [«che il principio "vulneratus ante omnia reficiendus" non possa soffrire eccezione neppure in caso di circolazione del veicolo realizzata in carenza di copertura assicurativa è confermato dalla circostanza che, secondo questa Corte, "l'unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2022,
n. 11246, Rv. 66451102)»].
3.3. Orbene la parte attorea ha depositato agli atti esclusivamente il rapporto di incidente stradale n. 207/220 -20-71/3132, redatto dalla Polizia Stradale di
Eboli, intervenuta in data 18.06.2011 sul luogo del sinistro, dal quale tuttavia emerge che, al momento dell'arrivo degli Agenti sul luogo del sinistro, il sig.
era ancora a bordo del veicolo, incastrato dal piantone dx del Parte_1 veicolo. Alcun testimone era presente sul luogo del sinistro.
3.4. Al fine di provare la presenza del sig. a bordo del veicolo Parte_1 sopraindicato si ritiene sufficiente il predetto rapporto d'incidente stradale atteso che lo stesso fa piena prova fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli pagi na 10 di 20 segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta in ogni caso di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice (Cass. 9037/2019). Occorre evidenziare che nel sinistro in questione gli agenti all'arrivo trovarono il sig.
ancora incastrato nel piantone destro del veicolo, per cui non vi Parte_1
è motivo di dubitare che lo stesso si trovasse effettivamente come trasportato a bordo del veicolo. A una simile conclusione si perviene anche esaminando le foto del veicolo Alfa Romeo tg CR889PX, dal quale emergono evidenti danni soprattutto al lato destro. Infine, che la parte attorea si trovasse incastrata nell'autoveicolo lato passeggero è confermato anche dalla cartella clinica ove, sebbene manchi l'allegazione del rapporto di intervento del 118, si evidenzia che: “i soccorritori del 118 riferiscono che ci sono state notevoli difficoltà per estrarlo dall'abitacolo”.
3.5. Atteso quanto sopra, si ritiene che parte attorea abbia dato prova sia dell'an, sia del nesso causale tra lo stesso e le lesioni riportate, essendo stato l'odierno attore trasportato dall'ambulanza in codice rosso presso l'Ospedale
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, con prognosi riservata e con la seguente diagnosi: “politrauma con fratture costali, PNX, versamento liquido in addome, stato comatoso, giunge intubato, privo di polso in anisocoria”.
4. Sulla corresponsabilità.
4.1. A fronte dell'ammissibilità della domanda e della prova del fatto storico, occorre valutare se, e in che modo, la condotta posta in essere dalla parte attorea possa aver contribuito al verificarsi dell'evento e, se sì, in che percentuale la stessa influisca sul diritto al risarcimento, avendo la Compagnia invocato il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro.
4.2. In tal senso, appare opportuno richiamare l'art. 1227 c.c. che al primo comma sancisce «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare i danni, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate» e disciplina la conseguenza del concorso del danneggiato nella causalità materiale e integra un'eccezione in pagi na 11 di 20 senso lato (v. da ult. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27258 del 21/10/2024), mentre il secondo comma del predetto articolo stabilisce che «il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza», disciplina la conseguenza del concorso del danneggiato nella causalità giuridica. In tal senso, anche la Suprema Corte, sebbene abbia più volte richiamato il principio che il trasportato proprietario non possa essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno, fa salva la necessità di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass.11246/2022). Viene, pertanto, ritenuto ammissibile, conformare e ridurre, proporzionalmente, il danno risarcibile in base alla responsabilità del trasportato nella produzione dell'evento
(Cass.13738/2020, Cass.1269/2018).
4.3. Nel caso di specie, quindi, occorre valutare in quale percentuale le condotte tenute dall'attore possano aver in qualche modo contribuito al verificarsi del sinistro. Occorre precisare, alla luce di quanto appena affermato in punto di diritto, che l'eccezione formulate dalla Compagnia di ascrivono tutte nell'ambito del comma 1° dell'art. 1227 cod. civ. e, dunque, sono ammissibili, nonostante la sua tardiva costituzione.
4.4. Sicuramente, la parte attorea deve ritenersi corresponsabile della produzione dell'evento, ex art.1227 c.c., per aver consegnato la guida del veicolo al fratello, sig. , al quale era stata revocata la patente Parte_2 come sanzione accessoria al reato di detenzione di sostanze stupefacenti nel
2007 (v. Rapporto della Polizia Stradale pag. 39 della produzione di parte attorea digitalizzata). Tale, circostanza, essendo il , fratello della Parte_2 parte attorea, deve ritenersi conosciuta anche perché accessoria a un reato e di non recente contestazione.
4.5. Deve ritenersi che il proprietario che abbia consentito la giuda del proprio veicolo sprovvisto di patente di giuda (in quanto revocata) sia corresponsabile dei danni conseguenti all'incidente in cui lo stesso sia rimasto coinvolto, sempre che l'evento dannoso rappresenti la concretizzazione del pagi na 12 di 20 rischio che il comportamento doveroso omesso mirava ad evitare.
4.6. Come affermato dalla Cassazione (Cass. sent. n. 11698/2014 e n.
1295/2017 v. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27903 del 29/10/2024 sulla circolazione di veicolo privo di revisione), il comportamento colposo del danneggiato rileva ai fini dell'art. 1227 c.c. solo se esiste un nesso causale con l'evento dannoso: non ogni esposizione a rischio è sufficiente, ma è necessario che tale condotta abbia concretamente contribuito al verificarsi del danno.
4.7. La circostanza che al conducente fosse stata revocata la patente di guida ha inciso direttamente sulla produzione dell'incidente ciò desumendosi dalla dinamica dell'incidente così come descritta nel rapporto:
«Il giorno 18.06.2011, , alla guida dell'autovettura Alfa Parte_2
Romeo 156 SW. targata CR889PX,con a bordo il fratello , Pt_1 proprietario del veicolo, proveniente da Salerno e diretto alla volta di
Potenza (PZ),percorreva la carreggiata unidirezionale di sua spettanza dell'autostrada A/3SNRC. Verso le ore 01,30, giunto in prossimità della progressiva chilometrica 8+576, territorio del Comune di San GO
TE (SA), ove il tratto di strada si presenta rettilineo in leggera discesa, a tre corsie più quella di emergenza, in ore notturne manto stradale asciutto e in buono stato di manutenzione, non si avvedeva in tempo utile che il veicolo, dirottando verso sinistra, andava a cozzare, violentemente, contro il guardrail, centrale danneggiandolo .
Successivamente e contestualmente a detto violento impatto, il Pt_1 perso completamente il controllo dell'auto, deviava verso destra e dopo aver attraversato in modo obliquo l'intera carreggiata urtava con la sua parte anteriore e laterale destra contro lo spigolo posteriore sinistro del rimorchio segnaletico dell' situato all'interno dell'ivi esistente piazzola Pt_3 di sosta, a presegnalazione dei lavori esistenti qualche chilometro più avanti. Infine, non avendo ancora esaurito la sua corsa, l'autovettura, proseguiva la marcia in avanti per ulteriori 17 metri per poi fermarsi definitivamente al centro della carreggiata ed ortogonalmente ad essa con la parte anteriore rivolta verso il margine destro della carreggiata. (…) -
pagi na 13 di 20 Dai successivi accertamenti effettuati, come già segnalato nella nota p.n. del 18.06.2011, il , è sprovvisto della prescritta patente di Parte_2 guida, perché revocatogli in data 20.08.2007 dalla Prefettura di Potenza con decreto nr. 22458/C.T. e notificato in data 05.09.2007. Inoltre si comunica che dagli accertamenti effettuati tramite i terminali del Ministero degli Interni, il , risulta deferito A.G. per i reati di cui alla Parte_4
Detenzione Stupefacenti. Gli accertamenti effettuati sull'autovettura, la stessa risulta essere di proprietà del fratello all'atto Parte_1 passeggero. A carico di quest'ultimo, è stata elevata la violazione di cui all'Art, 116/12° C.d.s., (incauto affidamento del veicolo). Si dà atto che da quanto oggettivamente emerso, debba attribuirsi la causa dell'evento alla sola condotta da parte del , in quanto all'atto viaggiava ad Parte_2 una velocità non particolarmente moderata . A termine della trattazione del sinistro, a carico di , è stata elevata la violazione di cui Parte_2 all'Art. 141/3°- 8° C.d.s .. Violazione accertata dall'esame degli elementi oggettivi e soggettivi dell'evento Infortunistico in trattazione, che hanno preso origine alle ore 01,30 del 18.06.2011, sull'A/3 SA/RC, altezza del Km.
8+526 carreggiata Sud, territorio del Comune di San GO TE (SA),
i cui accertamenti sono stati conclusi alla data della violazione accertata».
Lo stesso conducente, nel rilasciare sommarie informazioni, dichiarò che l'incidente era avvenuto per una sua incauta manovra di guida.
4.8. La responsabilità del sinistro è da ascriversi, quindi, alla condotta di giuda del conducente, il quale, nonostante le buone condizioni meteo e della strada, a causa della velocità non moderata e di una manovra azzardata provocò l'incidente.
4.9. Ne deriva che il proprietario del veicolo avrebbe dovuto evitare al fratello di guidare l'auto. Il fatto di averglielo permesso, nonostante una situazione in evidente contrasto con le norme precauzionali inderogabili del Codice della
Strada, comporta che egli abbia accettato consapevolmente un rischio. In altre parole, si è posto volontariamente in una condizione dalla quale poteva ragionevolmente derivare un danno a suo carico. Questo giustifica pagi na 14 di 20 l'affermazione della sua corresponsabilità nel sinistro e comporta una riduzione proporzionale della responsabilità dell'altro soggetto coinvolto, poiché la condotta del danneggiato rappresenta una causa necessaria dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, del codice civile. A livello costituzionale, ciò è coerente con il principio di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 della Costituzione, in quanto risponde all'esigenza di distribuire i rischi (in questo caso, legati alla circolazione stradale) secondo una logica di prevenzione condivisa, e riflette l'obbligo di ciascuno di rispondere delle conseguenze delle proprie azioni.
4.10. La parte convenuta ha evidenziato, inoltre, ulteriori elementi di corresponsabilità dell'odierno attore di cui occorrere tenere in considerazione.
Infatti, la Società assicurativa ha eccepito che le lesioni riportate dalla parte attorea non erano compatibili con il corretto utilizzo della cintura di sicurezza.
Allo stesso modo ha evidenziato che sia il conducente, il sig. , che Parte_2 il trasportato al momento del sinistro erano sotto effetto di Parte_1 sostanze stupefacenti.
5. Orbene, realisticamente, i primi due elementi, qualora provati, avrebbero senz'altro comportato una corresponsabilità ulteriore della parte attorea nel verificarsi del sinistro del 18.06.2011. Tuttavia, la parte convenuta non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa pendente in ordine a tali elementi. E, invero, in ordine all'uso delle cinture di sicurezza, il C.T.U. ha rilevato che le lesioni riportate sono: «verosimilmente compatibili con il corretto uso della cintura di sicurezza, nonostante i danni gravi riportati dall'esaminato, considerato l'impatto violento che ebbe a subire l'autovettura
( dalla cartella clinica del 18.06.2011 si rileva “ i soccorritori del 118 riferiscono che ci sono state notevoli difficoltà per estrarlo dall'abitacolo”)”.
All'elaborato peritale non risultano allegate note contro deduttive o contestazioni in merito a quanto affermato dal Consulente, per cui, aldilà di mere supposizioni, alcun ulteriore elemento probatorio è stato fornito ad avvalorare la circostanza che la parte attorea non indossasse le cinture di sicurezza. pagi na 15 di 20 5.1. Sul presunto stato di alterazione dovuto all'utilizzo di sostanze alcoliche e/o stupefacenti da parte del conducente del veicolo, si deve osservare che, anche in questo caso, dal rapporto d'incidente stradale risulta, a differenza di quanto indicato da parte convenuta, che gli Agenti non hanno potuto effettuare gli esami del caso sul luogo del sinistro e avevano, quindi, chiesto all'Ospedale di svolgere tali rilievi, del cui esito non è stata fornita prova, risulta soltanto dalla cartella clinica che l'attore facesse uso di metadone, essendo in cura presso il Serd di Potenza (pag. 208 del fascicoli digitalizzato di parte attoree, annotazione del 28/6/2011), ma ciò non assume alcun rilievo giuridico, trattandosi di persona trasportata occorreva verificare se tale circostanza avesse contribuito alla produzione dell'evento dannoso.
5.2. Nemmeno gli Agenti, nel loro rapporto, a pochi minuti dall'evento, hanno descritto che il sig. fosse in evidente stato di alterazione né Parte_2 hanno poi elevato sanzioni per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Pertanto, in assenza di prove fornite dalla convenuta, bisogna escludere tale elemento di corresponsabilità.
5.3. Pertanto, si ritiene applicabile la corresponsabilità a carico dell'odierna parte attorea, che contemperando tutti gli elementi sopraindicati, deve essere valutata nella misura del 50%.
6. Liquidazione e valutazione del danno.
6.1. Nel corso del giudizio è stata espletata una C.T.U. medico legale la quale ha, innanzitutto, escluso la riconducibilità dell'infarto del miocardio lamentato dalla parte attorea e che lo ha colpito in data 27.08.2012 al sinistro per cui è causa
6.2. . In relazione all'evento del 18.06.2011, invece, il Consulente ha ritenuto che il grado di danno biologico permanente riportato dal sia Parte_1 valutabile nella misura del 22% (ventidue percento), con una Inabilità
Temporanea Totale al 100%, di giorni 29 (ricoveri ospedalieri dal 18.06.2011 al
13.07.2011 e dal 01.08.2011 al 03.08.2011), mentre non sono stati documentati periodi di inabilità temporanei parziali, né spese mediche.
6.3. In particolare, l'attore riportava a seguito dell'evento del 18.06.2011: pagi na 16 di 20 “traumatismo del fegato, con ferita aperta in cavità, lacerazione moderata;
traumatismo della milza, con ferita aperta in cavità, lacerazione estesa al parenchima;
lacerazione del polmone, senza menzione di ferita aperta nel torace;
frattura chiusa di più costole a dx, numero non specificato;
pneumotorace senza menzione di ferita aperta nel torace, frattura del sacro, della branca ischio-pubica dx e frattura chiusa dell'acetabolo dx”. Sul danno alla capacità lavorativa, il CTU ha ritenuto che non vi sia incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa generica, mentre quella specifica non è stata tenuta in considerazione poiché la parte attorea sia alla data dell'evento, sia alla data della visita medica, risultava essere inoccupato.
6.4. Ai fini della liquidazione del danno, quindi, in base ai principi affermati dalle Sezioni Unite nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale e sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, il
Tribunale ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attore adottando come riferimento la nuova Tabella del Tribunale di Milano del 2024, pubblicata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del medesimo Tribunale, posto che tale tabella costituisce, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 12408/11), in considerazione anche della sua diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi “equo”; cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
6.5. Nel caso di specie, il danno liquidato con la predetta tabella deve ritenersi satisfattivo di ogni voce di danno non avendo la parte attorea provato in alcun modo eventuali pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico. Al danno biologico è riconosciuta portata onnicomprensiva di tutti i possibili ulteriori danni legati strettamente alla lesione fisica del soggetto, quindi a titolo meramente esemplificativo, danno estetico, salvo la prova di maggior danno economico specifico.
6.6. Ne deriva che, in base alle menzionate tabelle, il danno biologico permanente, tenendo conto dell'età dell'attore (39 anni) all'epoca del sinistro, pagi na 17 di 20 va quantificato in € 99.577,00. Per quanto riguarda il danno biologico da ITT e
ITP, applicando il valore di € 115,00 per ciascun giorno di invalidità, si ha: ITT
29 gg x € 115,00= € 3.335,00. In definitiva, sulla base della valutazione operata dal CTU, spetterebbe all'attore, a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, la somma di € 102.912,00. Tenendo conto della richiamata corresponsabilità l'importo spettante è pari a € 51.456,00.
6.7. A tale importo non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica, atteso che gli importi delle applicate tabelle già includono (con un aumento, nel caso di specie, del 30%) la tradizionale figura del danno morale: in caso contrario, come rilevato dalle Sezioni Unite nella più volte citata pronuncia del 2008, si avrebbe un'indebita duplicazione risarcitoria, essendo la sofferenza (a prescindere dalla durata della stessa) già ricompresa nella nozione onnicomprensiva di danno non patrimoniale. Né sono emerse o sono state provate, nel caso di specie, circostanze peculiari tali da giustificare, in un'ottica di personalizzazione del danno, un ulteriore incremento (o decremento) dei predetti importi, che possono quindi ritenersi congrui.
6.8. Sul danno patrimoniale, riferito agli effetti economici conseguenti la lesione subita comprensivo del danno emergente, ossia le spese sostenute e sostenende e il lucro cessante, ossia la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, occorre rilevare che, come chiarito dalla Suprema Corte,
“tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo;
ne consegue che, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in eguale misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto ha sempre
l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (cfr. Cass. n. 10031/06,
n. 10026/04, n. 3867/2004). Nel caso di specie nulla è stato provato.
7. Sulle somme riconosciute, tenendo conto della dimidiazione del 50% in virtù della soprarichiamata corresponsabilità, spetta all'attore la rivalutazione pagi na 18 di 20 monetaria: la somma liquidata dovrà essere devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno agli indici istat -foi, ciò fino alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta fino al saldo. Alla luce del nuovo indirizzo espresso dalla Cassazione - Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 e Sez. 3 - , Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018) - a cui si aderisce, non si riconoscono gli interessi compensativi.
8. Sulle spese giudiziali.
8.1. Le spese giudiziali, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14, seguono la soccombenza e sono liquidate, tenendo conto anche della divergenza tra valore della domanda e quanto effettivamente spettante alla parte attorea, in €
6.713,00 così calcolato: in Valore della Causa: Da € 26.000 a € 52.000 Fase
Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00; Fase istruttoria, valore minimo € 903,00: Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 (sul non pagi na 19 di 20 dimezzamento in sentenza dell'importo, in quanto l'attore è ammesso al p.s.s., si vedano Cass. 22017/2018, 11590/2019, 136/2020 e 12064/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal sig. nei confronti di in qualità di Parte_1 Controparte_1 impresa designata per la gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
A) Accertata la responsabilità del sig. , quale conducente Parte_2 dell'autovettura Alfa Romeo 159 tg. CR889PX, nella causazione del sinistro per cui è causa, in concorso al 50% con il sig. , ex art.1227 c.c.; Parte_1
B) Accertata la legittimazione passiva della Compagnia convenuta, nella indicata qualità, e per l'effetto condanna la stessa al pagamento in favore di
, della somma di € 51.456,00, a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale, oltre rivalutazione come sopra specificata;
C) Condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dello Stato, in quanto l'attore è ammesso al p.s.s., delle spese giudiziali di , che si liquidano in €6.713,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a e iva come per legge .
D) Pone le spese di CTU a definitivo carico della parte convenuta.
16 giugno 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con la collaborazione del g.o.p. avv. Antonio
Spezzaferri, facente parte dell'UPP del Tribunale di Salerno.
pagi na 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. ssa Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8496/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SALVATORE DOMENICO ( ), ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato presso l'avv. Maria Cherubino, presso il suo studio in Salerno alla via Guercio Luigi, 58, Email_1
ATTORE contro
, quale impresa designata Controparte_1 per la gestione del F.G.V.S. per la Regione Campania, (C.F.
, con il patrocinio dell'avv. SESSA FORTUNA P.IVA_1
( ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_3
Lancusi (SA) alla via gen. Ciro Nastri, 17,
.salerno.it Email_2 CP_2
CONVENUTA
Oggetto: lesione personale, responsabilità extracontrattuale art. 2054 cod. civ.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 08.09.2016, il sig. ha Parte_1 citato in giudizio la al fine di sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: «Si conclude per l'accoglimento della domanda
pagi na 1 di 20 e condanna della parte convenuta, società in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma a titolo di danno non patrimoniale, così come accertato dal C.T.U., sulla base della Tabella di Milano 2021, danno biologico 22% € 62.083,00 -
I.T.T. di 29 giorni € 3.596,00 (applicando per ogni giorno di inabilità l'importo di € 124,00, secondo i criteri dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del
Tribunale di Milano, quale valore medio tra il minimo di € 99,00 ed il massimo di € 149,00), in aggiunta al danno morale da liquidarsi ex art. 1226 c.p.c., nella percentuale che sarà ritenuta equa e di giustizia, tenuto conto delle massime di esperienza, delle presunzioni, dell'invalidità residuata e dell'evento particolarmente traumatico, in aggiunta alla rivalutazione ed interessi dal giorno dell'evento e sino al soddisfo. Con condanna alle spese del giudizio».
A fondamento della propria domanda, la parte attorea ha dedotto che:
- in data 18.06.2011, alle ore 01:30 circa, era rimasta coinvolta in un sinistro stradale verificatosi nel Comune di San GO TE (SA), sull'autostrada SA-
RC, direzione Potenza, al km 8+256 Sud, allorquando si trovava, nella qualità di trasportato, a bordo del veicolo Alfa Romeo tg CR889PX, di sua proprietà e sprovvisto di valida copertura assicurativa;
- il veicolo sopraindicato, condotto nella circostanza dal fratello sig.
[...]
, giunto in corrispondenza del Km 8+156, probabilmente a causa di un Pt_2 colpo di sonno, andava a urtare, prima, contro il guardrail posto sulla sinistra rispetto al proprio senso di marcia, e poi, attraversando tutta la carreggiata, terminava la propria corsa urtando con la parte anteriore laterale destra, contro lo spigolo sinistro di un rimorchio dell parcheggiato presso l'area di sosta Pt_3 ivi esistente;
- in seguito al predetto evento, il sig. veniva trasportato, tramite Parte_1 ambulanza giunta sul luogo dell'evento, presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e
Ruggi d'Aragona, in prognosi riservata e sciolta solamente in data 08.07.2011;
- sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia della Polizia Stradale di Eboli che redigeva regolare rapporto dell'incidente;
- a causa del predetto evento, il sig. riportava quindi, come da Parte_1 diagnosi sciolta in data 08.07.2020: «traumatismo del fegato, con ferita aperta
pagi na 2 di 20 in cavità, lacerazione moderata;
traumatismo della milza, con ferita aperta in cavità, lacerazione estesa al parenchima;
lacerazione del polmone, senza menzione di ferita aperta nel torace;
frattura chiusa di più costole a dx, numero non specificato;
pneumotorace senza menzione di ferita aperta nel torace, frattura del sacro, della branca ischio -pubica dx e frattura chiusa dell'acetabolo dx»; nel corso del predetto ricovero si erano resi necessari vari interventi come riportati dalla cartella clinica;
- a causa dell'evento sopradescritto, esso attore aveva subito un'invalidità del
55%, così come quantificata in seguito a procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c., instaurato dinanzi al Tribunale di Potenza, r.g.
1669/2012, volto ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;
- sempre a causa del predetto evento, veniva ricoverato per un infarto del miocardio in data 27.08.2012 e, successivamente, in data 25.09.2012, per ulteriori complicazioni riconducibili, sempre all'evento dell'18.06.2011;
- con richiesta di risarcimento danni del 21.01.2013, nonché del 20.09.2014, aveva costituito in mora e richiesto il risarcimento dei danni alla Controparte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania per la gestione del
[...]
Fondo Garanzia Vittime della Strada, e alla CONSAP, ma senza ottenere alcun risarcimento;
- ha, quindi, introdotto il presente giudizio nei confronti della Convenuta, chiedendo che venisse condannata al pagamento del complessivo importo di €
549.307,00, sulla scorta della Consulenza sopraindicata;
Si è costituita tardivamente in giudizio la nella qualità di Controparte_1 impresa designata ai sensi dell'art. 286 d.lgs. 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Campania, con comparsa depositata in giudizio in data 15.10.2018, la quale, impugnato l'avverso atto introduttivo, evidenziava, preliminarmente, che il conducente del veicolo si trovava alla guida dello stesso senza patente, in quanto revocata per provvedimento della Prefettura di Potenza. Ha chiesto rigettarsi la domanda attorea deducendo che:
- la parte attorea alla prima udienza, tenutasi in data 27.02.2017, non aveva richiesto e articolato mezzi istruttori, ma chiesto esclusivamente che venisse pagi na 3 di 20 disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente, con la conseguente preclusione, quindi, di poter richiedere mezzi di prova;
- la parte attorea, pur lamentando che nel sinistro del 18.06.2011 aveva subito delle menomazioni fisiche che avevano inciso sensibilmente sulla propria capacità lavorativa sia generica che specifica, non aveva in alcun modo provato, tramite la documentazione in atti, quale fosse l'attività lavorativa dalla stessa compiuta prima dell'evento, e, quella non più in grado di esercitare dopo l'evento; inoltre,
l'aver ottenuto il riconoscimento di una inabilità lavorativa del 55%, non corrispondeva all'aver subito un danno biologico valutabile nella medesima percentuale;
-le lesioni subite dall'attore, ontologicamente, non erano compatibili con l'utilizzo delle cinture di sicurezza che, nel caso di specie, avrebbero attenuato sensibilmente, se non eliso del tutto, le conseguenze dannose dell'evento;
- pertanto non era dovuto alcun risarcimento o, se riconosciuto, spettava in maniera sensibilmente ridotta, in quanto, con il proprio comportamento si era posto scientemente in una situazione di pericolo e, quindi, ne aveva accettato il rischio, essendo lo stesso, infatti, ben consapevole che il proprio veicolo fosse sprovvisto di regolare copertura assicurativa e che il fratello fosse sprovvisto di patente nonché utilizzatore di sostanze stupefacenti, per cui inidoneo alla guida;
- la modalità di calcolo del danno biologico, del danno morale e la personalizzazione dello stesso erano arbitrari
Pertanto, previa verifica dell'integrità del contraddittorio, chiedeva sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia il Tribunale di Salerno adito, in funzione di G.U., reiectis contrariis, così provvedere: A) in via preliminare e nel merito, respingere la domanda per inammissibilità, infondatezza ed omessa prova;
B) con vittoria di spese di lite. Subordinatamente e per mero scrupolo di difesa;
C) ridurre il risarcimento nei limiti rigorosi del provato e comunque del maggior grado di colpa concorrente dell'istante, ex artt. 116, co. 1, e 172 CdS, in rapporto agli artt. 1175 e 1227 c.c. ed all'art. 2 Cost., secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'obbligo di ciascun utente della strada di non costituire pericolo per sé e per gli altri;
D) compensare integralmente le spese di lite;
compensarle parzialmente per la maggior colpa concorrente dell'istante e la
pagi na 4 di 20 divergenza tra chiesto e pronunciato».
Alla prima udienza del 27.02.2017, nella contumacia della Compagnia assicurativa, la parte attorea chiedeva di essere autorizzata a integrare il contraddittorio nei confronti del conducente del veicolo, sig. . Il Parte_2
G.D., con Ordinanza del 28.02.2017, rigettava la richiesta non ritenendolo un litisconsorte necessario nell'ipotesi di specie, per cui, in assenza di richieste istruttorie, rinviava in prosieguo all'udienza del 22.10.2018.
Prima della predetta udienza, si costituiva, quindi, la convenuta Società assicurativa, nella indicata qualità. All'udienza del 24.10.2018, la parte attorea insisteva per la richiesta di integrazione nei confronti del conducente del veicolo.
In ogni caso si chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma,
c.p.c. Con Ordinanza del 22.12.2018, la precedente giudice assegnataria confermava il precedente provvedimento concedendo i termini per le memorie istruttorie, come richiesti.
Nelle memorie ex art.183 VI comma, I termine, depositate in data 21.01.2019, evidenziava, che il conducente del veicolo, il sig. , a differenza di Parte_2 quanto eccepito da parte convenuta, era sprovvisto di patente non perché mai conseguita ma in quanto revocata;
lo stesso, peraltro, precisava che il conducente del veicolo non era risultato essere positivo all'utilizzo di sostanze stupefacenti e che, dalla documentazione in atti, non vi fosse alcun elemento in grado di escludere che esso attore indossasse la cintura di sicurezza.
In assenza di richieste di prove testimoniali, se non quella attorea di richiesta di chiamare a conferma del rapporto di incidente stradale gli Agenti intervenuti, che veniva rigettata, veniva disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di valutare l'entità delle lesioni subite dal sig. nonché la compatibilità delle Parte_1 stesse rispetto all'utilizzo dei presidi di sicurezza, previsti per legge. IL C.T.U. designato, dott. , valutava, quindi, che il danno biologico Persona_1 subito dalla parte attorea nell'evento del 18.06.2011 era quantificabile nella misura del 22%, con 29 giorni di inabilità temporanea totale. Non erano stati documentati ulteriori periodi di inabilità, né spese mediche. Le lesioni venivano ritenute, “verosimilmente” compatibili con il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza.
pagi na 5 di 20 La causa, dopo alcuni rinvii dovute ad esigenze di ruolo e di scardinamento del giudizio all'odierna Giudicante, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
04.07.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe le parti depositavano comparse conclusionali con rispettive repliche.
*******
1. Sulle eccezioni preliminari e sulla qualificazione della domanda.
1.1. In via preliminare, occorre qualificare la domanda così come proposta dall'odierno attore, anche al fine di verificare se il contraddittorio sia integro ovvero se vi era la necessità, come contestato dalle parti, di estenderlo nei confronti del conducente del veicolo sul quale viaggiava l'odierno attore.
1.2.
1.3. La domanda risulta, peraltro, proponibile essendo stata costituita correttamente in mora sia la (già Controparte_1 Controparte_1
, quale impresa designata per la gestione del Fondo Garanzia per le
[...]
Vittime della Strada per la Campania, sia la Consap, come da richieste di risarcimento danni in atti.
1.4. La domanda risulta essere proposta ai sensi dell'art. 283, lettera B, del
D.Lgs.209/2005. In merito alla scopertura assicurativa del veicolo tg CR889PX alcun dubbio sussiste;
la circostanza non è contestata ed è confermata dal rapporto d'incidente stradale redatto dalla Polizia Stradale di Eboli intervenuta sul luogo del sinistro.
2. Sull'ammissibilità della domanda.
2.1. Con separata eccezione, la convenuta Società assicurativa ha chiesto verificarsi l'ammissibilità della procedura e della domanda, sotto un duplice aspetto che è possibile esaminare contestualmente. Da un lato, tenendo conto che il proprietario del veicolo sprovvisto di valida polizza assicurativa è il medesimo danneggiato, oggi attore, nei cui confronti dovrebbe poi agire successivamente il Fondo Garanzia con azione di regresso/rivalsa. Dall'altro, in quanto, il medesimo attore, avendo affidato la guida del proprio veicolo a un soggetto a cui era stata revocata la patente, peraltro sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sia da considerare responsabile dell'evento per incauto pagi na 6 di 20 affidamento del proprio veicolo e, quindi, con la sua condotta si sarebbe assunto il rischio del verificarsi dell'evento, per cui all'odierno attore non spetta alcun risarcimento.
2.2. Occorre verificare, quindi, se il proprietario -trasportato a bordo del proprio veicolo, sprovvisto di valida polizza assicurativa e/o affidato a persona sprovvista di patente o inidonea alla guida, possa essere, poi, risarcito dall'assicurazione che gestisce il Fondo Garanzia per le Vittime della strada;
in altre parole, se l'azione proposta debba essere considerata inammissibile poiché quest'ultima impresa sarebbe tenuta e abilitata ad agire, poi, con azione di ai sensi dell'art. 292 d.lgs. 209/2005 [Sez. U - , Sentenza n. 21514 del
07/07/2022: «In caso di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada può agire, con la speciale azione prevista dall'art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), nei confronti del responsabile civile - o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest'ultimo - per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all'obbligo assicurativo, non trovando applicazione l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c., con l'ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l'intero anche nell'eventualità che uno degli altri sia insolvente.»] nei confronti della medesima persona per gli importi corrisposti, stante la sovrapposizione, nel caso di specie, delle due figure di danneggiato e proprietario. Occorre, quindi, verificare se la riconosciuta consapevolezza da parte del sig. che il proprio Parte_1 veicolo circolasse illegalmente in quanto sprovvisto di assicurazione nonché in quanto affidato a persona non idoneo alla guida, osti alla risarcibilità del danno.
2.3. Sul punto di fondamentale importanza è la legislazione europea e l'applicazione del principio "vulneratus ante omnia reficiendus" sulla scorta del quale è stata ribadita la priorità del diritto del danneggiato al risarcimento, per cui la qualità di vittima, avente diritto al risarcimento, prevale su quella di pagi na 7 di 20 assicurato-responsabile.
2.4. In tal senso la Suprema Corte, con la Sentenza n. 1269/18, ha chiaramente evidenziato che: “In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, alla luce della quale la qualità di vittima - avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato -responsabile.
Pertanto il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall'assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità, salva l'applicazione, in detta ipotesi, dell'art. 1227 c.c.”.
2.5. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, infatti, dapprima con la
Sentenza 30.06.2005 causa C -537/03, Candolin e poi con la Sentenza
01.12.2011, C442/10, Churcill Insurance Company, ha interpretato le norme comunitarie evidenziando che l'obiettivo delle stesse consiste nel garantire che l'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli consenta a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo, senza, dunque, distinzioni di sorta, di essere risarciti dei danni subiti, facendo sì che le norme interne dei singoli Stati non possano privare le dette disposizioni del loro effetto utile, circostanza che si verificherebbe, invece, se una normativa nazionale "negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno", essendo, in particolare,
"irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario del veicolo”, atteso che la finalità di tutela delle vittime impone "che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente" (Cass.
32720/2024). pagi na 8 di 20 2.6. D'altronde con l'Ordinanza 1269/2018, soprarichiamata, la Suprema
Corte aveva precisato che la normativa dell'Unione europea negava la possibilità per le assicurazioni di predisporre previsioni, legali o pattizie, che escludessero la copertura assicurativa a causa dell'utilizzo o della guida del veicolo assicurato da parte di persone non autorizzate a guidarlo o non titolari di una patente di guida, oppure di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo. L'unica ipotesi in cui all'assicuratore è consentito escludere la copertura assicurativa alla vittima trasportata a bordo del veicolo è l'ipotesi in cui lo stesso sia oggetto di furto e la vittima stessa fosse a conoscenza di tale circostanza.
2.7. In fattispecie analoga a quella del presente giudizio, seppur contemperando le esigenze sopra indicate con quelle dei singoli Stati di predisporre dei meccanismi rivolti al recupero delle somme versate dagli organismi volti al risarcimento per gli eventi causati da veicoli ignoti o sprovvisti da copertura assicurativa, la Suprema Corte ha ribadito la preminenza del principio del "vulneratus ante omnia reficiendus" su qualsiasi altra esigenza (Cass Civ. 32720/2024).
2.8. Nel caso di specie, l'esigenza del Fondo Garanzia di provvedere al recupero delle somme, trova un limite invalicabile nella necessità di osservare il suddetto principio, così impedendo l'applicazione di norme che possano limitare le pretese risarcitorie relative ai danni subiti da qualsiasi terzo trasportato, ivi compreso anche quello che risulti inadempiente rispetto all'obbligo di assicurare il proprio veicolo.
2.9. Ne consegue l'ammissibilità della domanda come formulata dalla parte attorea, con le corresponsabilità che si diranno in seguito.
3. Sulla prova del fatto storico.
3.1. Nel merito, occorre valutare se sia stato assolto l'onere probatorio previsto a carico della parte attorea, ovvero trattandosi di azione ex art.283
C.d.A., di provare il danno e il nesso causale e di averne ignorato senza colpa la illegale circolazione, essendo la mancata conoscenza dell'illegalità un fatto pagi na 9 di 20 costitutivo della pretesa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 12231 del
09/05/2019).prescindendo, così come previsto anche per la disciplina prevista dall'art. 141 della medesima normativa, dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (Cass. S.U. 35318/2022). La parte attorea aveva, quindi, l'onere di provare di trovarsi a bordo del veicolo Alfa Romeo tg
CR889PX al momento dell'evento e che le lesioni lamentate erano da considerare come diretta conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data
18.06.2011 alle ore 01:30 e che il veicolo non circolasse illegalmente.
3.2. In merito a tale ultimo elemento, per escluderne la ricorrenza nel caso di specie si rinvia alla già citata e Cass. 32720/2024 nella quale è affermato, in motivazione, che non rientra nel concetto di “circolazione illegale” la circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa o condotta da soggetto con patente di guida non valida [«che il principio "vulneratus ante omnia reficiendus" non possa soffrire eccezione neppure in caso di circolazione del veicolo realizzata in carenza di copertura assicurativa è confermato dalla circostanza che, secondo questa Corte, "l'unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2022,
n. 11246, Rv. 66451102)»].
3.3. Orbene la parte attorea ha depositato agli atti esclusivamente il rapporto di incidente stradale n. 207/220 -20-71/3132, redatto dalla Polizia Stradale di
Eboli, intervenuta in data 18.06.2011 sul luogo del sinistro, dal quale tuttavia emerge che, al momento dell'arrivo degli Agenti sul luogo del sinistro, il sig.
era ancora a bordo del veicolo, incastrato dal piantone dx del Parte_1 veicolo. Alcun testimone era presente sul luogo del sinistro.
3.4. Al fine di provare la presenza del sig. a bordo del veicolo Parte_1 sopraindicato si ritiene sufficiente il predetto rapporto d'incidente stradale atteso che lo stesso fa piena prova fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli pagi na 10 di 20 segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta in ogni caso di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice (Cass. 9037/2019). Occorre evidenziare che nel sinistro in questione gli agenti all'arrivo trovarono il sig.
ancora incastrato nel piantone destro del veicolo, per cui non vi Parte_1
è motivo di dubitare che lo stesso si trovasse effettivamente come trasportato a bordo del veicolo. A una simile conclusione si perviene anche esaminando le foto del veicolo Alfa Romeo tg CR889PX, dal quale emergono evidenti danni soprattutto al lato destro. Infine, che la parte attorea si trovasse incastrata nell'autoveicolo lato passeggero è confermato anche dalla cartella clinica ove, sebbene manchi l'allegazione del rapporto di intervento del 118, si evidenzia che: “i soccorritori del 118 riferiscono che ci sono state notevoli difficoltà per estrarlo dall'abitacolo”.
3.5. Atteso quanto sopra, si ritiene che parte attorea abbia dato prova sia dell'an, sia del nesso causale tra lo stesso e le lesioni riportate, essendo stato l'odierno attore trasportato dall'ambulanza in codice rosso presso l'Ospedale
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, con prognosi riservata e con la seguente diagnosi: “politrauma con fratture costali, PNX, versamento liquido in addome, stato comatoso, giunge intubato, privo di polso in anisocoria”.
4. Sulla corresponsabilità.
4.1. A fronte dell'ammissibilità della domanda e della prova del fatto storico, occorre valutare se, e in che modo, la condotta posta in essere dalla parte attorea possa aver contribuito al verificarsi dell'evento e, se sì, in che percentuale la stessa influisca sul diritto al risarcimento, avendo la Compagnia invocato il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro.
4.2. In tal senso, appare opportuno richiamare l'art. 1227 c.c. che al primo comma sancisce «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare i danni, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate» e disciplina la conseguenza del concorso del danneggiato nella causalità materiale e integra un'eccezione in pagi na 11 di 20 senso lato (v. da ult. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27258 del 21/10/2024), mentre il secondo comma del predetto articolo stabilisce che «il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza», disciplina la conseguenza del concorso del danneggiato nella causalità giuridica. In tal senso, anche la Suprema Corte, sebbene abbia più volte richiamato il principio che il trasportato proprietario non possa essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno, fa salva la necessità di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass.11246/2022). Viene, pertanto, ritenuto ammissibile, conformare e ridurre, proporzionalmente, il danno risarcibile in base alla responsabilità del trasportato nella produzione dell'evento
(Cass.13738/2020, Cass.1269/2018).
4.3. Nel caso di specie, quindi, occorre valutare in quale percentuale le condotte tenute dall'attore possano aver in qualche modo contribuito al verificarsi del sinistro. Occorre precisare, alla luce di quanto appena affermato in punto di diritto, che l'eccezione formulate dalla Compagnia di ascrivono tutte nell'ambito del comma 1° dell'art. 1227 cod. civ. e, dunque, sono ammissibili, nonostante la sua tardiva costituzione.
4.4. Sicuramente, la parte attorea deve ritenersi corresponsabile della produzione dell'evento, ex art.1227 c.c., per aver consegnato la guida del veicolo al fratello, sig. , al quale era stata revocata la patente Parte_2 come sanzione accessoria al reato di detenzione di sostanze stupefacenti nel
2007 (v. Rapporto della Polizia Stradale pag. 39 della produzione di parte attorea digitalizzata). Tale, circostanza, essendo il , fratello della Parte_2 parte attorea, deve ritenersi conosciuta anche perché accessoria a un reato e di non recente contestazione.
4.5. Deve ritenersi che il proprietario che abbia consentito la giuda del proprio veicolo sprovvisto di patente di giuda (in quanto revocata) sia corresponsabile dei danni conseguenti all'incidente in cui lo stesso sia rimasto coinvolto, sempre che l'evento dannoso rappresenti la concretizzazione del pagi na 12 di 20 rischio che il comportamento doveroso omesso mirava ad evitare.
4.6. Come affermato dalla Cassazione (Cass. sent. n. 11698/2014 e n.
1295/2017 v. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27903 del 29/10/2024 sulla circolazione di veicolo privo di revisione), il comportamento colposo del danneggiato rileva ai fini dell'art. 1227 c.c. solo se esiste un nesso causale con l'evento dannoso: non ogni esposizione a rischio è sufficiente, ma è necessario che tale condotta abbia concretamente contribuito al verificarsi del danno.
4.7. La circostanza che al conducente fosse stata revocata la patente di guida ha inciso direttamente sulla produzione dell'incidente ciò desumendosi dalla dinamica dell'incidente così come descritta nel rapporto:
«Il giorno 18.06.2011, , alla guida dell'autovettura Alfa Parte_2
Romeo 156 SW. targata CR889PX,con a bordo il fratello , Pt_1 proprietario del veicolo, proveniente da Salerno e diretto alla volta di
Potenza (PZ),percorreva la carreggiata unidirezionale di sua spettanza dell'autostrada A/3SNRC. Verso le ore 01,30, giunto in prossimità della progressiva chilometrica 8+576, territorio del Comune di San GO
TE (SA), ove il tratto di strada si presenta rettilineo in leggera discesa, a tre corsie più quella di emergenza, in ore notturne manto stradale asciutto e in buono stato di manutenzione, non si avvedeva in tempo utile che il veicolo, dirottando verso sinistra, andava a cozzare, violentemente, contro il guardrail, centrale danneggiandolo .
Successivamente e contestualmente a detto violento impatto, il Pt_1 perso completamente il controllo dell'auto, deviava verso destra e dopo aver attraversato in modo obliquo l'intera carreggiata urtava con la sua parte anteriore e laterale destra contro lo spigolo posteriore sinistro del rimorchio segnaletico dell' situato all'interno dell'ivi esistente piazzola Pt_3 di sosta, a presegnalazione dei lavori esistenti qualche chilometro più avanti. Infine, non avendo ancora esaurito la sua corsa, l'autovettura, proseguiva la marcia in avanti per ulteriori 17 metri per poi fermarsi definitivamente al centro della carreggiata ed ortogonalmente ad essa con la parte anteriore rivolta verso il margine destro della carreggiata. (…) -
pagi na 13 di 20 Dai successivi accertamenti effettuati, come già segnalato nella nota p.n. del 18.06.2011, il , è sprovvisto della prescritta patente di Parte_2 guida, perché revocatogli in data 20.08.2007 dalla Prefettura di Potenza con decreto nr. 22458/C.T. e notificato in data 05.09.2007. Inoltre si comunica che dagli accertamenti effettuati tramite i terminali del Ministero degli Interni, il , risulta deferito A.G. per i reati di cui alla Parte_4
Detenzione Stupefacenti. Gli accertamenti effettuati sull'autovettura, la stessa risulta essere di proprietà del fratello all'atto Parte_1 passeggero. A carico di quest'ultimo, è stata elevata la violazione di cui all'Art, 116/12° C.d.s., (incauto affidamento del veicolo). Si dà atto che da quanto oggettivamente emerso, debba attribuirsi la causa dell'evento alla sola condotta da parte del , in quanto all'atto viaggiava ad Parte_2 una velocità non particolarmente moderata . A termine della trattazione del sinistro, a carico di , è stata elevata la violazione di cui Parte_2 all'Art. 141/3°- 8° C.d.s .. Violazione accertata dall'esame degli elementi oggettivi e soggettivi dell'evento Infortunistico in trattazione, che hanno preso origine alle ore 01,30 del 18.06.2011, sull'A/3 SA/RC, altezza del Km.
8+526 carreggiata Sud, territorio del Comune di San GO TE (SA),
i cui accertamenti sono stati conclusi alla data della violazione accertata».
Lo stesso conducente, nel rilasciare sommarie informazioni, dichiarò che l'incidente era avvenuto per una sua incauta manovra di guida.
4.8. La responsabilità del sinistro è da ascriversi, quindi, alla condotta di giuda del conducente, il quale, nonostante le buone condizioni meteo e della strada, a causa della velocità non moderata e di una manovra azzardata provocò l'incidente.
4.9. Ne deriva che il proprietario del veicolo avrebbe dovuto evitare al fratello di guidare l'auto. Il fatto di averglielo permesso, nonostante una situazione in evidente contrasto con le norme precauzionali inderogabili del Codice della
Strada, comporta che egli abbia accettato consapevolmente un rischio. In altre parole, si è posto volontariamente in una condizione dalla quale poteva ragionevolmente derivare un danno a suo carico. Questo giustifica pagi na 14 di 20 l'affermazione della sua corresponsabilità nel sinistro e comporta una riduzione proporzionale della responsabilità dell'altro soggetto coinvolto, poiché la condotta del danneggiato rappresenta una causa necessaria dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, del codice civile. A livello costituzionale, ciò è coerente con il principio di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 della Costituzione, in quanto risponde all'esigenza di distribuire i rischi (in questo caso, legati alla circolazione stradale) secondo una logica di prevenzione condivisa, e riflette l'obbligo di ciascuno di rispondere delle conseguenze delle proprie azioni.
4.10. La parte convenuta ha evidenziato, inoltre, ulteriori elementi di corresponsabilità dell'odierno attore di cui occorrere tenere in considerazione.
Infatti, la Società assicurativa ha eccepito che le lesioni riportate dalla parte attorea non erano compatibili con il corretto utilizzo della cintura di sicurezza.
Allo stesso modo ha evidenziato che sia il conducente, il sig. , che Parte_2 il trasportato al momento del sinistro erano sotto effetto di Parte_1 sostanze stupefacenti.
5. Orbene, realisticamente, i primi due elementi, qualora provati, avrebbero senz'altro comportato una corresponsabilità ulteriore della parte attorea nel verificarsi del sinistro del 18.06.2011. Tuttavia, la parte convenuta non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa pendente in ordine a tali elementi. E, invero, in ordine all'uso delle cinture di sicurezza, il C.T.U. ha rilevato che le lesioni riportate sono: «verosimilmente compatibili con il corretto uso della cintura di sicurezza, nonostante i danni gravi riportati dall'esaminato, considerato l'impatto violento che ebbe a subire l'autovettura
( dalla cartella clinica del 18.06.2011 si rileva “ i soccorritori del 118 riferiscono che ci sono state notevoli difficoltà per estrarlo dall'abitacolo”)”.
All'elaborato peritale non risultano allegate note contro deduttive o contestazioni in merito a quanto affermato dal Consulente, per cui, aldilà di mere supposizioni, alcun ulteriore elemento probatorio è stato fornito ad avvalorare la circostanza che la parte attorea non indossasse le cinture di sicurezza. pagi na 15 di 20 5.1. Sul presunto stato di alterazione dovuto all'utilizzo di sostanze alcoliche e/o stupefacenti da parte del conducente del veicolo, si deve osservare che, anche in questo caso, dal rapporto d'incidente stradale risulta, a differenza di quanto indicato da parte convenuta, che gli Agenti non hanno potuto effettuare gli esami del caso sul luogo del sinistro e avevano, quindi, chiesto all'Ospedale di svolgere tali rilievi, del cui esito non è stata fornita prova, risulta soltanto dalla cartella clinica che l'attore facesse uso di metadone, essendo in cura presso il Serd di Potenza (pag. 208 del fascicoli digitalizzato di parte attoree, annotazione del 28/6/2011), ma ciò non assume alcun rilievo giuridico, trattandosi di persona trasportata occorreva verificare se tale circostanza avesse contribuito alla produzione dell'evento dannoso.
5.2. Nemmeno gli Agenti, nel loro rapporto, a pochi minuti dall'evento, hanno descritto che il sig. fosse in evidente stato di alterazione né Parte_2 hanno poi elevato sanzioni per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Pertanto, in assenza di prove fornite dalla convenuta, bisogna escludere tale elemento di corresponsabilità.
5.3. Pertanto, si ritiene applicabile la corresponsabilità a carico dell'odierna parte attorea, che contemperando tutti gli elementi sopraindicati, deve essere valutata nella misura del 50%.
6. Liquidazione e valutazione del danno.
6.1. Nel corso del giudizio è stata espletata una C.T.U. medico legale la quale ha, innanzitutto, escluso la riconducibilità dell'infarto del miocardio lamentato dalla parte attorea e che lo ha colpito in data 27.08.2012 al sinistro per cui è causa
6.2. . In relazione all'evento del 18.06.2011, invece, il Consulente ha ritenuto che il grado di danno biologico permanente riportato dal sia Parte_1 valutabile nella misura del 22% (ventidue percento), con una Inabilità
Temporanea Totale al 100%, di giorni 29 (ricoveri ospedalieri dal 18.06.2011 al
13.07.2011 e dal 01.08.2011 al 03.08.2011), mentre non sono stati documentati periodi di inabilità temporanei parziali, né spese mediche.
6.3. In particolare, l'attore riportava a seguito dell'evento del 18.06.2011: pagi na 16 di 20 “traumatismo del fegato, con ferita aperta in cavità, lacerazione moderata;
traumatismo della milza, con ferita aperta in cavità, lacerazione estesa al parenchima;
lacerazione del polmone, senza menzione di ferita aperta nel torace;
frattura chiusa di più costole a dx, numero non specificato;
pneumotorace senza menzione di ferita aperta nel torace, frattura del sacro, della branca ischio-pubica dx e frattura chiusa dell'acetabolo dx”. Sul danno alla capacità lavorativa, il CTU ha ritenuto che non vi sia incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa generica, mentre quella specifica non è stata tenuta in considerazione poiché la parte attorea sia alla data dell'evento, sia alla data della visita medica, risultava essere inoccupato.
6.4. Ai fini della liquidazione del danno, quindi, in base ai principi affermati dalle Sezioni Unite nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale e sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, il
Tribunale ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attore adottando come riferimento la nuova Tabella del Tribunale di Milano del 2024, pubblicata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del medesimo Tribunale, posto che tale tabella costituisce, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 12408/11), in considerazione anche della sua diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi “equo”; cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
6.5. Nel caso di specie, il danno liquidato con la predetta tabella deve ritenersi satisfattivo di ogni voce di danno non avendo la parte attorea provato in alcun modo eventuali pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico. Al danno biologico è riconosciuta portata onnicomprensiva di tutti i possibili ulteriori danni legati strettamente alla lesione fisica del soggetto, quindi a titolo meramente esemplificativo, danno estetico, salvo la prova di maggior danno economico specifico.
6.6. Ne deriva che, in base alle menzionate tabelle, il danno biologico permanente, tenendo conto dell'età dell'attore (39 anni) all'epoca del sinistro, pagi na 17 di 20 va quantificato in € 99.577,00. Per quanto riguarda il danno biologico da ITT e
ITP, applicando il valore di € 115,00 per ciascun giorno di invalidità, si ha: ITT
29 gg x € 115,00= € 3.335,00. In definitiva, sulla base della valutazione operata dal CTU, spetterebbe all'attore, a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, la somma di € 102.912,00. Tenendo conto della richiamata corresponsabilità l'importo spettante è pari a € 51.456,00.
6.7. A tale importo non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica, atteso che gli importi delle applicate tabelle già includono (con un aumento, nel caso di specie, del 30%) la tradizionale figura del danno morale: in caso contrario, come rilevato dalle Sezioni Unite nella più volte citata pronuncia del 2008, si avrebbe un'indebita duplicazione risarcitoria, essendo la sofferenza (a prescindere dalla durata della stessa) già ricompresa nella nozione onnicomprensiva di danno non patrimoniale. Né sono emerse o sono state provate, nel caso di specie, circostanze peculiari tali da giustificare, in un'ottica di personalizzazione del danno, un ulteriore incremento (o decremento) dei predetti importi, che possono quindi ritenersi congrui.
6.8. Sul danno patrimoniale, riferito agli effetti economici conseguenti la lesione subita comprensivo del danno emergente, ossia le spese sostenute e sostenende e il lucro cessante, ossia la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, occorre rilevare che, come chiarito dalla Suprema Corte,
“tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo;
ne consegue che, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in eguale misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto ha sempre
l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (cfr. Cass. n. 10031/06,
n. 10026/04, n. 3867/2004). Nel caso di specie nulla è stato provato.
7. Sulle somme riconosciute, tenendo conto della dimidiazione del 50% in virtù della soprarichiamata corresponsabilità, spetta all'attore la rivalutazione pagi na 18 di 20 monetaria: la somma liquidata dovrà essere devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno agli indici istat -foi, ciò fino alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta fino al saldo. Alla luce del nuovo indirizzo espresso dalla Cassazione - Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 e Sez. 3 - , Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018) - a cui si aderisce, non si riconoscono gli interessi compensativi.
8. Sulle spese giudiziali.
8.1. Le spese giudiziali, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14, seguono la soccombenza e sono liquidate, tenendo conto anche della divergenza tra valore della domanda e quanto effettivamente spettante alla parte attorea, in €
6.713,00 così calcolato: in Valore della Causa: Da € 26.000 a € 52.000 Fase
Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00; Fase istruttoria, valore minimo € 903,00: Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 (sul non pagi na 19 di 20 dimezzamento in sentenza dell'importo, in quanto l'attore è ammesso al p.s.s., si vedano Cass. 22017/2018, 11590/2019, 136/2020 e 12064/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal sig. nei confronti di in qualità di Parte_1 Controparte_1 impresa designata per la gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
A) Accertata la responsabilità del sig. , quale conducente Parte_2 dell'autovettura Alfa Romeo 159 tg. CR889PX, nella causazione del sinistro per cui è causa, in concorso al 50% con il sig. , ex art.1227 c.c.; Parte_1
B) Accertata la legittimazione passiva della Compagnia convenuta, nella indicata qualità, e per l'effetto condanna la stessa al pagamento in favore di
, della somma di € 51.456,00, a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale, oltre rivalutazione come sopra specificata;
C) Condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dello Stato, in quanto l'attore è ammesso al p.s.s., delle spese giudiziali di , che si liquidano in €6.713,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a e iva come per legge .
D) Pone le spese di CTU a definitivo carico della parte convenuta.
16 giugno 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con la collaborazione del g.o.p. avv. Antonio
Spezzaferri, facente parte dell'UPP del Tribunale di Salerno.
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