Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4356 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
13.02.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Loredana Iavazzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa
(CE), alla via Raffaello n.23, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Daniele Selvino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Angri (SA), alla
Piazza Annunziata n.4, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 13.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Teverola (CE) il 04.04.2014, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale, e precisando che dalla loro unione era nata una figlia, minorenne, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 13.02.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 08.01.2025.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (n.688/2024) depositato in cancelleria in data 24.01.2024; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, le quali a loro volta rinviano ai patti di separazione
(che di seguito si riportano) con la sola modifica riguardante le spese per il trasporto scolastico della figlia che dovranno essere pari complessivamente alla somma di
Euro 100,00 (Euro 50,00 ciascuno) e per il doposcuola pari alla somma di Euro
60,00 (Euro 30,00 ciascuno) per i mesi durante i quali verranno effettuati i servizi:
1) Affidare la figlia minore ad entrambi i coniugi, che eserciteranno entrambi Per_1 la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima, con domicilio privilegiato presso la madre presso l'abitazione dei propri genitori in
Teverola alla Via Cupa n. 47;
2) Porre a carico del padre, sig. , la somma di Euro 400,00 per il Parte_2 mantenimento mensile della figlia da versare entro il giorno 10 di ogni mese al Per_1 coniuge a mezzo accredito su carta n. 4163 2908 1009 8063 già in possesso della sig.ra Resta inteso che qualora la sig.ra decida di ricevere i Pt_1 Pt_1 pagamenti su un'altra carta - con un altro IBAN - di nuova emissione intestata alla sig.ra basterà una semplice comunicazione al sig. con i riferimenti Pt_1 Pt_2 bancari ai fini del pagamento. L'importo di detto assegno sarà ridotto di 2/3 nel periodo estivo, come di seguito indicato (20 giorni consecutivi nel mese di Luglio o
Agosto), di permanenza della figlia presso il padre (o in misura proporzionale nel caso di permanenza per un periodo maggiore o minore). Il predetto assegno sarà adeguato in modo automatico annualmente sulla base degli indici ISTAT. Le spese straordinarie e sanitarie in favore della figlia saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, purché siano concordate preventivamente tra i coniugi
e purché siano adeguatamente documentate ai fini del rimborso della quota di spettanza. Le spese per attività ludiche, sportive, ricreative e in genere voluttuarie, andranno previamente concordate tra i genitori e poi documentate dal genitore che provvede ad anticiparle. Il sig. si impegna a corrispondere il 50% delle spese Pt_2 per il trasporto scolastico della figlia, pari complessivamente alla somma di Euro
55,00 (Euro 22,50 ciascuno); per il doposcuola pari alla somma di Euro 50,00 (Euro
25,00 ciascuno) e per il servizio di accompagnamento al doposcuola pari alla somma di Euro 30,00 (Euro 15,00 ciascuno) per i mesi di effettuazione dei servizi 3) Stabilire che il padre trascorra con la figlia minore : un week-end a settimane Per_1 alterne dalle ore 12,00 del sabato alle 19,00 della domenica, due pomeriggi infrasettimanali, martedì e giovedì, nella settimana in cui la figlia trascorrerà con il padre il week end dalle ore 17,30 alle ore 20,00 durante il periodo scolastico e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 durante il restante periodo dell'anno oppure tre pomeriggi infrasettimanali, lunedì, mercoledì e venerdì, nella settimana in cui la figlia non trascorrerà con il padre il week-end dalle ore 17,30 alle ore 20,00 durante il periodo scolastico e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 durante il restante periodo dell'anno.
Inoltre, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31 Dicembre al 5 Gennaio (dalle ore
10,00 del primo giorno alle ore 20,00). Infine ad anni alterni Venti giorni consecutivi nel mese di Luglio o Agosto da comunicare all'altro coniuge entro la metà del mese di
Giugno. La minore trascorrerà ad anni alterni il giorno del suo compleanno con ciascun genitore e ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno. Fatti salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi della figlia minore e compatibilmente con Per_1
l'attività lavorativa del padre;
4) Entrambi i genitori si obbligano a conservare alla figlia minore rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi;
5) I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento e rinunciano espressamente sin da ora a formulare richiesta di mantenimento all'altro coniuge;
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse della minore;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede: - pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), contratto in Teverola (CE) il 04.04.2014 (atto n.2, Parte II, C.F._2
Serie A, anno 2014);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 8.4.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro