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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 5182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5182 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RGN 8684/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza del giorno 22.12.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8684/2025 R.G. + 13201/2024 (atp)
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv.
Parte_1
ER AO AR e dall'Avv. Florida Iervolino come da procura in atti
RICORRENTE
E CP_
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 25.6.2025 parte ricorrente in epigrafe, già titolare di assegno di invalidità civile, esponeva di essere stata sottoposta a visita di revisione, che non aveva avuto esito positivo;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito del dispositivo e dei contestuali motivi.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione. L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto (invalidità al 74%).
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base dei rilievi svolti e della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale.
Segnatamente, a fronte della analitica valutazione da parte dell'ausiliare del giudice delle patologie risultanti dalla documentazione medica in atti– considerate nella loro evoluzione e tenuto conto del loro stadio all'epoca della visita (cfr. perizia) – devono rigettarsi le deduzioni secondo cui non si comprenderebbero i cambiamento tra il quadro patologico esistente all'epoca del riconoscimento della prestazione con quello relativo al momento della revoca.
Ed invero, dai verbali sanitari del 2022 e del 2024 versati in atti emerge chiaramente che la patologia venuta Part
e tale evidentemente da aver giustificato la riduzione della percentuale invalidante prima in sede amministrativa e poi anche nelle valutazioni peritali, è la retinopatia bilaterale (cfr. verbali in atti).
Più in generale, deve osservarsi che l'ausiliare del giudice ha considerato il periziando affetto da “Cheratocono al IV stadio con visus spento a destra e visus corretto di 3/10 a sinistra. Accreditabile lieve stato ansioso depressivo” (cfr. perizia).
Tuttavia, a fronte della analitica valutazione da parte dell'ausiliare del giudice di ciascuna di dette affezioni – considerate singolarmente con indicazione per ognuna del codice tabellare di riferimento e della percentuale invalidante (cfr. perizia) – l'istante si duole in buona sostanza del fatto che l'ausiliare del giudice avrebbe valutato in misura incongrua dette patologie, senza effettuare il calcolo riduzionistico e, prima ancora, come già rilevato, senza indicare quali a suo dire dovrebbero essere i codici tabellari e le percentuali da applicare al caso di specie.
Così articolare le deduzioni di cui al ricorso, è evidente che esse restano sul piano delle mere petizioni di principio prive di possibilità di riscontro scientifico.
Pertanto, si rileva che tali contestazioni appaiono generiche e si risolvono in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio.
Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dall'ausiliare del giudice. Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già CP_ liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' .
Aversa, 23.12.2025
Il Giudice (d.ssa Ida Ponticelli)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza del giorno 22.12.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8684/2025 R.G. + 13201/2024 (atp)
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv.
Parte_1
ER AO AR e dall'Avv. Florida Iervolino come da procura in atti
RICORRENTE
E CP_
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 25.6.2025 parte ricorrente in epigrafe, già titolare di assegno di invalidità civile, esponeva di essere stata sottoposta a visita di revisione, che non aveva avuto esito positivo;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito del dispositivo e dei contestuali motivi.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione. L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto (invalidità al 74%).
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base dei rilievi svolti e della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale.
Segnatamente, a fronte della analitica valutazione da parte dell'ausiliare del giudice delle patologie risultanti dalla documentazione medica in atti– considerate nella loro evoluzione e tenuto conto del loro stadio all'epoca della visita (cfr. perizia) – devono rigettarsi le deduzioni secondo cui non si comprenderebbero i cambiamento tra il quadro patologico esistente all'epoca del riconoscimento della prestazione con quello relativo al momento della revoca.
Ed invero, dai verbali sanitari del 2022 e del 2024 versati in atti emerge chiaramente che la patologia venuta Part
e tale evidentemente da aver giustificato la riduzione della percentuale invalidante prima in sede amministrativa e poi anche nelle valutazioni peritali, è la retinopatia bilaterale (cfr. verbali in atti).
Più in generale, deve osservarsi che l'ausiliare del giudice ha considerato il periziando affetto da “Cheratocono al IV stadio con visus spento a destra e visus corretto di 3/10 a sinistra. Accreditabile lieve stato ansioso depressivo” (cfr. perizia).
Tuttavia, a fronte della analitica valutazione da parte dell'ausiliare del giudice di ciascuna di dette affezioni – considerate singolarmente con indicazione per ognuna del codice tabellare di riferimento e della percentuale invalidante (cfr. perizia) – l'istante si duole in buona sostanza del fatto che l'ausiliare del giudice avrebbe valutato in misura incongrua dette patologie, senza effettuare il calcolo riduzionistico e, prima ancora, come già rilevato, senza indicare quali a suo dire dovrebbero essere i codici tabellari e le percentuali da applicare al caso di specie.
Così articolare le deduzioni di cui al ricorso, è evidente che esse restano sul piano delle mere petizioni di principio prive di possibilità di riscontro scientifico.
Pertanto, si rileva che tali contestazioni appaiono generiche e si risolvono in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio.
Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dall'ausiliare del giudice. Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già CP_ liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' .
Aversa, 23.12.2025
Il Giudice (d.ssa Ida Ponticelli)