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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/04/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di separazione iscritta al n.rg. 3953/2024, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
VITALI NATASCIA
E
(c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. FONDI SALVATORE
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, sentite le parti all'udienza del 19 marzo
2025, rilevata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, con ordinanza del
19 marzo 2025 il giudice formulava una proposta conciliativa. All'udienza del 14
pagina 1 di 3 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa e i difensori precisavano in maniera congiunta le conclusioni chiedendo pertanto la “ pronuncia della separazione senza alcun addebito, nulla in ordine all'assegnazione della casa coniugale, ciascun coniuge provvede al proprio mantenimento, spese di lite compensate”. Il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con riferimento alle condizioni concordate tra le parti, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e che, non presentando profili di contrarietà
a norme imperative né all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_2
quali hanno contratto matrimonio in data 14.06.1981, in Nemi (Rm), trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Nemi (Rm) -Atto n. 68-Parte II- Serie A
Ufficio 1 dell'anno 1981, alle condizioni concordate dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
dispone l'annotazione della sentenza;
pagina 2 di 3 compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 16 aprile 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di separazione iscritta al n.rg. 3953/2024, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
VITALI NATASCIA
E
(c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. FONDI SALVATORE
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, sentite le parti all'udienza del 19 marzo
2025, rilevata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, con ordinanza del
19 marzo 2025 il giudice formulava una proposta conciliativa. All'udienza del 14
pagina 1 di 3 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa e i difensori precisavano in maniera congiunta le conclusioni chiedendo pertanto la “ pronuncia della separazione senza alcun addebito, nulla in ordine all'assegnazione della casa coniugale, ciascun coniuge provvede al proprio mantenimento, spese di lite compensate”. Il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con riferimento alle condizioni concordate tra le parti, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e che, non presentando profili di contrarietà
a norme imperative né all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_2
quali hanno contratto matrimonio in data 14.06.1981, in Nemi (Rm), trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Nemi (Rm) -Atto n. 68-Parte II- Serie A
Ufficio 1 dell'anno 1981, alle condizioni concordate dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
dispone l'annotazione della sentenza;
pagina 2 di 3 compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 16 aprile 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3