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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/07/2024, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
N.RG. 2793/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2793 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
UD EL RE (CF: ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. ANTONELLA SIRIANNI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, proponendo CP_1
opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 della legge n. 222/84.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 5143/2022, il CTU nominato dal Giudice, dott. negava la sussistenza delle predette Persona_1
condizioni.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto alla prestazione predetta.
Con memoria del 11.04.2024, si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di idonee e specifiche contestazioni e deducendo, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso nel merito.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 11.06.2024 con note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza, previa verifica del deposito delle note suddette da parte del procuratore del ricorrente (nulla essendo pervenuto, invece, dalla difesa dell' ). CP_1
MOTIVI ELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono state riscontrate in capo al ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. 222/84.
Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta “all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott. Per_1
dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato
[...]
la documentazione medica versata in atti, ha osservato quanto segue: “Nel caso del ricorrente l'attività di lavoro negli ultimi vent'anni è quella di addetto alla vigilanza che è un'attività di bassa qualifica che prevede resistenza fisica e psichica per i lunghi tempi e le posture . Non prevede una particolare potenza muscolare o agilità articolare . Dal punto di vista psichico e caratteriale avendo ottenuto il rinnovo del porto d'armi il ricorrente è in una condizione adeguata e confacente …Le sue capacità di reazione di fronte a situazioni stressanti che impegnavano decisioni veloci ed energia fisica sono state sufficienti per risolvere vari casi di situazioni conflittuali adeguate alle capacità del vigilante. È difficile pertanto valutare che in modo permanente le proprie capacità psicofisiche siano talmente decadute da scendere al di sotto di 1/3 della propria capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Alle condizioni attuali e con i documenti disponibili la sua capacità lavorativa è ancora Resiliente”.
Il CTU ha poi replicato in modo convincente alle osservazioni critiche del CTP del ricorrente – nelle quali si rileva come il Sig. sia già stato Parte_1
riconosciuto in altro giudizio di ATP soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 c. 3 L. 104/92 – evidenziando come “comunque il signor : Parte_2
A. E' stato idoneo al lavoro di vigilanza , con la sola limitazione del non lavoro notturno;
B. Nell'agosto 2021 a seguito di visita psichiatrica e accertamenti da Medicina
Legale- Struttura Pubblica , ha avuto il rinnovo della licenza di porto d'armi;
C. È in corso di validità la sua patente di guida tipo B;
D. Quindi non si possono minimizzare queste condizioni di concretezza , opponendo come unico criterio , il fatto di una condizione di handicap , valutata grave . In sostanza un Medico del Lavoro e dei Medici Legali di struttura pubblica hanno dato valutazioni positive per la concessione di attività fondamentali per la vita e per il lavoro come la guida, il lavoro ordinario, e la licenza di porto
d'armi , che credo non venga rilasciata con leggerezza. Richiamo al giudice
l'evidenza che l'invalidità non è fine a se stessa bensì invece al lavoro
CONFACENTE ed anche un lavoro di portierato e di guardiania, oltre a quelli citati in pagina 06, sono adeguati al ”. Parte_1
Orbene, tali conclusioni ben posson essere condivise in questa sede, in quanto coerenti con i rilievi oggettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
D'altronde, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nell'elaborato peritale, il ricorrente ha espresso perlopiù generiche doglianze, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
In particolare, occorre evidenziare come la dedotta violazione “del decreto del
Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, posto in essere in attuazione del
D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2” sia del tutto inconferente nel caso di specie, posto che, in materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222/84 ha adottato come criterio di riferimento, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla legge n. 118/71 per gli invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta, a meno che, nell'ambito di questa diversa valutazione, non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (cfr. Cass. n. 9044/2020). Per gli stessi motivi, il fatto che, in altro giudizio per ATP, il ricorrente sia stato riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. 104/92, non può ritenersi dirimente in questa sede.
In conclusione, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto del ricorso.
Avendo il ricorrente dichiarato “di non trovarsi nelle condizioni indicate dall' art.
42, comma 11, del D.L. 269/2003”, le spese del giudizio – liquidate come in dispositivo – devono essere poste a carico del predetto, secondo la regola della soccombenza.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento di
ATP iscritto al n.rg. 5143/22, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell' ; CP_1
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP n. rg. 5143/2022.
Tivoli, 8/07/2024
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2793 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
UD EL RE (CF: ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. ANTONELLA SIRIANNI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, proponendo CP_1
opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 della legge n. 222/84.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 5143/2022, il CTU nominato dal Giudice, dott. negava la sussistenza delle predette Persona_1
condizioni.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto alla prestazione predetta.
Con memoria del 11.04.2024, si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di idonee e specifiche contestazioni e deducendo, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso nel merito.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 11.06.2024 con note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza, previa verifica del deposito delle note suddette da parte del procuratore del ricorrente (nulla essendo pervenuto, invece, dalla difesa dell' ). CP_1
MOTIVI ELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono state riscontrate in capo al ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. 222/84.
Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta “all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott. Per_1
dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato
[...]
la documentazione medica versata in atti, ha osservato quanto segue: “Nel caso del ricorrente l'attività di lavoro negli ultimi vent'anni è quella di addetto alla vigilanza che è un'attività di bassa qualifica che prevede resistenza fisica e psichica per i lunghi tempi e le posture . Non prevede una particolare potenza muscolare o agilità articolare . Dal punto di vista psichico e caratteriale avendo ottenuto il rinnovo del porto d'armi il ricorrente è in una condizione adeguata e confacente …Le sue capacità di reazione di fronte a situazioni stressanti che impegnavano decisioni veloci ed energia fisica sono state sufficienti per risolvere vari casi di situazioni conflittuali adeguate alle capacità del vigilante. È difficile pertanto valutare che in modo permanente le proprie capacità psicofisiche siano talmente decadute da scendere al di sotto di 1/3 della propria capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Alle condizioni attuali e con i documenti disponibili la sua capacità lavorativa è ancora Resiliente”.
Il CTU ha poi replicato in modo convincente alle osservazioni critiche del CTP del ricorrente – nelle quali si rileva come il Sig. sia già stato Parte_1
riconosciuto in altro giudizio di ATP soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 c. 3 L. 104/92 – evidenziando come “comunque il signor : Parte_2
A. E' stato idoneo al lavoro di vigilanza , con la sola limitazione del non lavoro notturno;
B. Nell'agosto 2021 a seguito di visita psichiatrica e accertamenti da Medicina
Legale- Struttura Pubblica , ha avuto il rinnovo della licenza di porto d'armi;
C. È in corso di validità la sua patente di guida tipo B;
D. Quindi non si possono minimizzare queste condizioni di concretezza , opponendo come unico criterio , il fatto di una condizione di handicap , valutata grave . In sostanza un Medico del Lavoro e dei Medici Legali di struttura pubblica hanno dato valutazioni positive per la concessione di attività fondamentali per la vita e per il lavoro come la guida, il lavoro ordinario, e la licenza di porto
d'armi , che credo non venga rilasciata con leggerezza. Richiamo al giudice
l'evidenza che l'invalidità non è fine a se stessa bensì invece al lavoro
CONFACENTE ed anche un lavoro di portierato e di guardiania, oltre a quelli citati in pagina 06, sono adeguati al ”. Parte_1
Orbene, tali conclusioni ben posson essere condivise in questa sede, in quanto coerenti con i rilievi oggettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
D'altronde, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nell'elaborato peritale, il ricorrente ha espresso perlopiù generiche doglianze, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
In particolare, occorre evidenziare come la dedotta violazione “del decreto del
Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, posto in essere in attuazione del
D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2” sia del tutto inconferente nel caso di specie, posto che, in materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222/84 ha adottato come criterio di riferimento, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla legge n. 118/71 per gli invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta, a meno che, nell'ambito di questa diversa valutazione, non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (cfr. Cass. n. 9044/2020). Per gli stessi motivi, il fatto che, in altro giudizio per ATP, il ricorrente sia stato riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. 104/92, non può ritenersi dirimente in questa sede.
In conclusione, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto del ricorso.
Avendo il ricorrente dichiarato “di non trovarsi nelle condizioni indicate dall' art.
42, comma 11, del D.L. 269/2003”, le spese del giudizio – liquidate come in dispositivo – devono essere poste a carico del predetto, secondo la regola della soccombenza.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento di
ATP iscritto al n.rg. 5143/22, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell' ; CP_1
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP n. rg. 5143/2022.
Tivoli, 8/07/2024
Il Giudice
Giorgia Busoli