Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/12/2025, n. 23230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23230 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13785/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13785 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Zollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dal Sottosegretario di Stato -OMISSIS- di diniego di concessione della cittadinanza Italiana, notificato in data 13/09/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. OV UT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Sig.ra -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento (n. -OMISSIS-) del 10 marzo 2022 di diniego di concessione della cittadinanza Italiana.
Detto provvedimento risulta motivato in considerazione dell’esistenza di alcuni reati in materia di sostanze stupefacenti a carico del coniuge della ricorrente, circostanza quest’ultima che aveva portato l’Amministrazione ad affermare che si fosse in presenza di “…. un nucleo familiare che ha raggiunto un adeguato livello di integrazione nella comunità nazionale desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell'ordina mento giuridico italiano ”.
Nel ricorso si è evidenziato che -OMISSIS- è inserita nel contesto sociale e che, le condotte di cui il coniuge si era reso responsabile, si riferivano ad un periodo di tempo antecedente all'incontro con la ricorrente.
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’eccesso di potere e la violazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza italiana che dovrebbero avere a riferimento esclusivamente alla sfera personale del richiedente e non prevedono un parametro valutativo che coinvolga terzi estranei;
2. la contraddittorietà del provvedimento impugnato, il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria, in quanto l’Amministrazione non avrebbe valutato la personalità del soggetto istante e la sua integrazione nella comunità;
3. la violazione dell'art. 9 e ss. della L. n. 91/92 nonché degli artt. 3,10 e 10 bis della L. n. 241/90 per eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e per violazione del principio di ragionevolezza, in quanto la figlia convivente della ricorrente (inserita nello stesso nucleo familiare) ha ottenuto la concessione della cittadinanza.
Si è costituito il Ministero dell’Interno con una relazione, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria del 28 novembre 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, risultando esistente il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione.
1.1 Come si è avuto modo di anticipare il provvedimento di rigetto è motivato in considerazione dell’esistenza di due condanne a carico del coniuge della ricorrente, di cui la prima si riferisce a fatti commessi dall’aprile 2004 al maggio 2006, comportamenti questi ultimi che hanno portato alla condanna a 8 anni e 8 mesi di reclusione del Tribunale di -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90 di cui alla sentenza del -OMISSIS- 2007, poi confermata in appello e in Cassazione.
La seconda sentenza è stata emessa il -OMISSIS- 2013 da parte del Tribunale di -OMISSIS-, sempre per lo stesso reato e ha determinato la condanna ad anni 3 e 4 mesi di reclusione.
1.2 Sul punto è dirimente constatare che, non solo la ricorrente è in Italia dal 2001, in quanto titolare di carta di soggiorno a titolo indeterminato, ma è priva di precedenti penali e pregiudizi di polizia, nonché immune da comportamenti denotanti uno scarso grado di integrazione sociale.
1.3 Si consideri, inoltre, che i comportamenti riferiti al coniuge sono antecedenti al matrimonio con la ricorrente (che risale al 2014) e, quindi, alla costituzione del nucleo familiare che ora è costituito da un bambino nato il -OMISSIS- 2015 (che peraltro ha manifestato una forma di leucemia come dalla documentazione in atti) e da un’ulteriore figlia, nata da un precedente matrimonio e anch’essa convivente, che è risultata destinataria di un provvedimento di concessione della cittadinanza italiana.
1.3 Ciò premesso è evidente il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’Amministrazione si è limitata a dare rilievo ai reati del coniuge, senza evidenziare alcun indizio di pericolosità della ricorrente e senza che risulti dimostrata una “rilevanza familiare” e una condivisione dei comportamenti e dei reati da parte della famiglia, essendosi in presenza di comportamenti e di condanne antecedenti alla costituzione del nucleo familiare di cui si tratta.
1.4 Precedenti pronunce di questo Tribunale hanno rilevato che “ in materia di concessione della cittadinanza italiana, i precedenti penali e le notizie di reato riguardanti il coniuge del richiedente non possono costituire, di per sé soli, motivo sufficiente per fondare il diniego, dovendo essere apprezzati nell'ambito della più ampia valutazione della complessiva personalità dello straniero istante. L'Amministrazione, nel valutare l'istanza di cittadinanza, deve procedere ad un'adeguata considerazione della natura dei reati eventualmente commessi dal coniuge e della loro idoneità a proiettare il proprio disvalore al di là della personalità del responsabile, non potendo limitarsi al mero rilievo dell'esistenza di segnalazioni o precedenti penali a carico del nucleo familiare senza alcuna valutazione specifica circa la loro incidenza sulla meritevolezza del richiedente ” (TAR Lazio – Roma sentenza n. 14742 del 2025).
1.5 Pur considerando come risulti astrattamente ammissibile prendere in considerazione i comportamenti anche penalmente rilevanti dei familiari di primo grado, specie quando si tratta di familiari conviventi (TAR Lazio, Sez. I-ter n. 13300 del 10.012.2020; Sez II quater n. 1840 del 2.2.2015), si è evidenziato che i precedenti penali a carico dei familiari del richiedente non possono far presumere un concorso o una condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione, tale da comportare il rigetto della richiesta di domanda, poiché ciò sarebbe contrario al principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari.
1.6 Si è chiarito, infatti, che per desumere un indice di inaffidabilità del ricorrente e del nucleo familiare con riferimento a reati commessi da un familiare deve obbligatoriamente trattarsi di reati che abbiano una regia familiare, ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o, ancora, denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia (Cons. di Stato del 2 maggio 2022, n. 3409; TAR Lazio n. 15946/2024).
1.7 Si consideri, inoltre, che nessun elemento è stato dedotto a carico dell’attuale ricorrente che, a sua volta, ha evidenziato di essere regolarmente presente sul territorio italiano da oltre 20 anni senza risultare destinataria di alcun provvedimento di polizia e che, anche il coniuge, pur in presenza di gravi comportamenti delittuosi commessi prima della costituzione del nucleo familiare, ha scontato la pena e iniziato il periodo di riabilitazione ed è, allo stato, titolare di un permesso di soggiorno.
1.8 Ciò premesso è evidente che l’Amministrazione, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità, “ avrebbe quanto meno dovuto esplicitare esaustivamente le concrete ragioni fondanti il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del ricorrente nella comunità nazionale e, dunque le ragioni di interesse pubblico ritenute prevalenti sull’interesse privatistico del richiedente ad ottenere la cittadinanza ” (T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 17882 del 30 dicembre 2022).
1.9 In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui alla parte motiva.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OV UT, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OV UT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.