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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21853 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa
DA
(nato a [...] il21/06/1973 - C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CEGLIA FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Arte della Lana n.16
E
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_2
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, C.F._2 dall'avv. SORRENTINO PATRIZIA presso la quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Via Arte della Lana n.16
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/12/2024 e Parte_1 [...]
, premesso che avevano contratto matrimonio il 20/05/2000, che dalla Pt_2
loro unione era nato un figlio ad Aversa (NA) il 4/11/2005, convivente Per_1
con la madre e economicamente non autosufficiente, che tra le parti, era intervenuta separazione consensuale, omologata dall'intestato Tribunale con decreto n. 7262
1 del 18/12/2020, a seguito della comparizione in data innanzi al Presidente del
Tribunale in data 30/11/2020, che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e all'udienza del svolta con modalità cartolare, raccolte le conclusioni del PM, il
Tribunale riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I ricorrenti coniugi dichiarano di non avere beni immobili di proprietà comune, che non vi sono beni mobili ricadenti in comunione e, altresì, di non avere conti correnti bancari o postali cointestati, né alcuna forma di risparmio finanziario condiviso, né altre forme di debito in comune nei confronti di terzi;
dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei beni in comunione e di quelli personali;
espressamente dichiarano di rinunciare reciprocamente all'attribuzione dell'assegno divorzile di mantenimento.
Il figlio maggiorenne , che tuttora convive con la madre presso la casa Per_1
coniugale di proprietà esclusiva del sarà libero di Parte_1
incontrare il padre secondo la propria volontà e comunque deciderà autonomamente tempi e modalità di permanenza presso ciascun genitore. Stante
l'attuale non autosufficienza economica del figlio maggiorenne, il padre
[...]
verserà a quest'ultimo un assegno periodico mensile di euro 450,00 a Parte_1
titolo di contributo al suo mantenimento ordinario. Le spese straordinarie saranno
a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Con riferimento a tali spese straordinarie, intese come quelle imprevedibili nell'an e non determinabili nel quantum, alla loro distinzione con quelle ordinarie e alla necessità del relativo consenso dei genitori, troverà applicazione, per le parti effettivamente applicabili alla concreta fattispecie con riguardo all'età di , il Protocollo d'intesa Per_1
sottoscritto con il COA di Napoli, di cui al decreto del Tribunale di Napoli n.1593
2 del 7/03/2018, del cui contenuto ciascuna parte è stata dettagliatamente informata dal rispettivo difensore.
I ricorrenti dichiarano che le pattuizioni di natura economica di cui al presente atto e all'accordo separatile omologato sono state tra essi convenute liberamente
e con specifico intento conciliativo e reciprocamente satisfattorio del complesso dei rispettivi interessi e con finalità di regolamentazione dei rapporti economici connessi allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e quindi quale elemento funzionale ed indispensabile per la gestione e la risoluzione consensuale della crisi coniugale e della cessazione del rapporto matrimoniale, attribuendo ad esse finalità e funzione di regolare e definire in modo condiviso, stabile e definitivo la cessazione del matrimonio e la conclusione del loro rapporto e pertanto dichiarano di avere con il presente atto regolamentato e, per quanto qui non previsto, in precedenza regolato definitivamente e senza riserve o condizioni tutti i loro rapporti economici e le questioni patrimoniali tra essi esistenti o esistite. Tutte le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i ricorrenti in eguale misura e ciascuno provvederà al pagamento delle competenze del proprio difensore.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato dai ricorrenti a il 20/05/2000 (atto n.74 parte II, S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2000);
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
3 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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