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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/06/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3392/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
ROMA 64 PIACENZA presso lo studio dell'avv. ALIBRANDI LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Controparte_1 P.IVA_1
MUGELLO, 2 20137 MILANO presso lo studio dell'avv. CANNIZZARO FABIO
GREGORIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. pagina 1 di 13 PISCITILLI DONATELLA CHIARA ( ) VIALE MUGELLO 2 C.F._2
MILANO;
APPELLATA
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello, respinte le eccezioni preliminari di parte appellante, respinte altresì tutte le argomentazioni avversarie di rito e di merito, rimettere la causa in istruttoria per l'assunzione delle prove testimoniali capitolate e qui integralmente richiamate e così riformare la sentenza n. 9159/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Prima,
Giudice Nicola Di Plotti, pubblicata il 22/10/2024, nel procedimento civile 27174/2023 notificata in data 5/11/2024 e per l'effetto condannare la società proprietaria del giornale online Controparte_2
"Il Piacenza", in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimuovere le pagine internet come individuate dai seguenti link/URL, nonché le copie cache delle relative pagine connesse: https://www.ilpiacenza.it/cronaca/inchiesta-sui-fallimenti-indagato-unaltro-
Email_1
https://www.ilpiacenza.it/cronaca/nomina-del-presidente-deltribunale- di-cremona-indagati-due-giudici-giuseppe-bersani.html https://www.ilpiacenza.it/cronaca/nomine-dei-giudici-inchiesta-anchenelle- marche.html https:www.ilpiacenza.it/cronaca/eventuale-incompatibilita-ambientaleil- pagina 2 di 13 Email_2
in cui si parla dell'immagine nei confronti del Dr. Parte_1
oggetto di archiviazione e così dichiarare che il Dr. Parte_1
ha subito un grave danno all'immagine dalla violazione del diritto all'oblio e così condannare la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, a rimuovere le pagine internet come individuate dai seguenti link/URL, nonché le copie cache delle relative pagine connesse: https://www.ilpiacenza.it/cronaca/inchiesta-sui-fallimenti-indagato-unaltro-
Email_1
https://www.ilpiacenza.it/cronaca/nomina-del-presidente-deltribunale- di-cremona-indagati-due-giudici-giuseppe-bersani.html https://www.ilpiacenza.it/cronaca/nomine-dei-giudici-inchiesta-anchenelle- marche.html https:www.ilpiacenza.it/cronaca/eventuale-incompatibilita-ambientaleil- giudice-bersani-spostato-da-cremona-ad-alessandria.html in cui si parla dell'immagine nei confronti del Dott. oggetto di Pt_1
archiviazione ed assoluzione;
dichiarare che il Dott. ha subito un grave danno di Parte_1
immagine dalla violazione del proprio diritto all'oblio, e per l'effetto condannare la società proprietaria del giornale online Controparte_2
“Il Piacenza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno al Dott. per la lesione della propria Pt_1
onorabilità personale e professionale, particolarmente grave trattandosi di Magistrato in servizio, che si quantifica in € 100,00 per ogni giorno successivo alla richiesta dell'8 ottobre 2021 rimasta inevasa fino all'8 giugno 2023 per un totale di € 60.500,00 (605 giorni per 100,00 euro), pagina 3 di 13 oltre ad € 100,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo da tale data, o di una somma maggiore o minore decisa dal Tribunale secondo equità, il tutto previa ammissione delle seguenti prove per testi:
1. Vero che alla data del 29 giugno 2024 consultando il motore di ricerca Google ed inserendo la seguente quercy Parte_1
magistrato” lei ha potuto verificare l'esistenza di
[...]
notizie che riguardavano l'indagine del Dott. . Pt_1
2. Vero che ha chiesto al Dott. notizie su tali procedimenti Pt_1
penali”. teste presso Tribunale di Alessandria Segreteria del Testimone_1
Presidente.
Vinte le spese del doppio grado.
Per Controparte_1
in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via preliminare, accertarsi e dichiararsi acquiescenza tacita qualificata parziale con riferimento alla parte della sentenza in punto di risarcimento del danno per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via principale, rigettare in quanto inammissibili ed infondati tutti i motivi di appello proposti da controparte e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9159/2024 del
Tribunale di Milano;
in via istruttoria: si ribadisce la contestazione ex art 2712 c.c. dei documenti no,1,2.3 e
11 prodotti da controparte in primo grado e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere disposta la prova testimoniale richiesta in primo grado dall'odierno pagina 4 di 13 Appellante, si chiede di essere ammessi a prova contraria con il teste già indicato in primo grado (sig.ra presso la sede di in Roma, Via Celso no. 4). Testimone_2 CP_1
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ai due gradi di giudizio, oltre alla condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per il presente grado di giudizio.
pagina 5 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.9159 pubblicata il 22-10-2024 respingeva la domanda proposta da nei confronti della condannando parte attrice al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese processuali.
Le pregresse vicende processuali inerenti il giudizio di primo grado, possono essere riassunte come di seguito.
Il dott. con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c. conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
quale editore della testata giornalistica on line esponendo che:
[...] CP_3 in data 27 giugno 2018 la testata giornalistica on line “ .it” pubblicava un articolo relativo al CP_4 coinvolgimento del dott. –all'epoca presidente di sezione penale nel Tribunale di Parte_1
Cremona – in un episodio di corruzione;
nei mesi successivi la medesima testata giornalistica pubblicava altri articoli relativi alla perquisizione dell'abitazione e dello studio professionale del dott. Pt_1 in seguito venivano pubblicati altri articoli relativi al coinvolgimento di altre persone nella vicenda processuale del dott. al trasferimento del procedimento dalla Procura della Repubblica di Pt_1
Venezia a quella di Ancona, ed al trasferimento – su sua domanda – di detto Giudice al Tribunale di
Alessandria; le vicende processuali oggetto di pubblicazione erano state definite con decreto di archiviazione da parte del GIP di Ancona e con sentenza di assoluzione da parte del GUP di Roma;
a seguito dell'archiviazione e della sentenza di assoluzione il dott. aveva chiesto a tutte le Pt_1 testate giornalistiche, tra cui che avevano pubblicato notizie on line relative al CP_3 procedimento penale che, suo malgrado, lo aveva visto come indagato, di rimuovere le web pages rivendicando il diritto all'oblio;
a tale prima richiesta la testata giornalistica rispondeva comunicando di aver provveduto CP_3 alla domanda di deindicizzazione al motore di ricerca Google;
tutte le testate giornalistiche con l'eccezione di “IlPiacenza.it” avevano provveduto a rimuovere le notizie in rete, impedendo che qualsivoglia utente digitando la query magistrato” Parte_1 potesse avere a disposizione gli articoli relativi al procedimento penale, alla perquisizione ed a tutto quanto riguardava la vicenda penale oggetto, di archiviazione ed assoluzione;
pagina 6 di 13 nonostante le plurime richieste inoltrate alla testata non venivano da quest'ultima rimosse CP_3 le pagine in cui si dava ampio conto delle indagini, della loro genesi, delle perquisizioni e del suo ultimo trasferimento presso il Tribunale di Alessandria.
Il dott. chiedeva pertanto la condanna della convenuta alla rimozione delle pagine internet Pt_1 specificate nel ricorso, ed al risarcimento per la violazione del danno all'immagine causato dalla violazione del proprio diritto all'oblio.
Si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda attore e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
In particolare la convenuta faceva rilevare come le circostanze relative all'apertura presso i Tribunali di
Ancona e Roma dei procedimenti penali nei confronti del ricorrente fossero vere, come fossero stati pubblicati i dovuti aggiornamenti, e come la richiesta di deindicizzazione inviata dal Dott. Pt_1 fosse stata tempestivamente trasmessa a Google.
Esponeva la come fosse stata comunicata al ricorrente l'effettuazione sia degli Controparte_1 aggiornamenti, sia della trasmissione della richiesta di deindicizzazione, e come le pagine web cui il ricorrente faceva riferimento non erano più liberamente consultabili sul web, risultando legittimamente disponibili solo nell'archivio storico della testata.
La convenuta infine eccepiva la carenza di prova di un danno patito dal ricorrente.
Il tribunale, senza sostanziale attività istruttoria, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice riteneva che l'assunto in fatto del ricorrente, costituito dal fatto che, nonostante le richieste, la testata “ .it” non aveva effettuato la rimozione e che, alla data di redazione del CP_4 ricorso, le pagine web contenenti le notizie erano ancora liberamente consultabili da chiunque mediante la composizione della query ”, non avesse trovato riscontro nei Persona_1 documenti prodotti dal medesimo, dai quali non si evinceva quale fosse stata la richiesta digitata sul motore di ricerca.
Non era stato pertanto dimostrato – a fronte della specifica e tempestiva contestazione di parte convenuta – che gli articoli oggetto delle produzioni documentali del ricorrente fossero liberamente accessibili da chiunque mediante una libera ricerca su Google.
Osservava ancora il giudice di primo grado come la società convenuta avesse fornito la prova del fatto che gli articoli in questione erano disponibili non attraverso una libera ricerca sul web utilizzando le parole indicate dal ricorrente, ma solo sulla base di una specifica richiesta nell'archivio storico on line della testata.
pagina 7 di 13 Il tribunale osservava infine come la domanda risarcitoria del dott. fosse del tutto priva di Pt_1 riscontri probatori. ha impugnato la suddetta sentenza in forza di due motivi d'appello, chiedendo, in Parte_1 riforma della stessa, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., Controparte_1 per non avere l'appellante indicato le norme giuridiche in ipotesi violate dal primo giudice, ed ex art. 348 bis c.p.c., e chiedendo comunque il rigetto della impugnazione.
Alla prima udienza dell'8 aprile 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 10 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati (il primo ridotto a giorni cinquanta), la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 10 giugno 2025, nella camera di consiglio del
18 giugno 2025.
In via preliminare devono disattendersi le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione, sollevate dalla Controparte_1
Va anzitutto osservato come la sanzione di inammissibilità prevista per le impugnazioni che non avessero una ragionevole probabilità di essere accolte era prevista dalla previgente formulazione dell'art. 348 bis c.p.c., ma non da quella attuale, che prescrive una modalità semplificata di decisione dove l'appello sia inammissibile o manifestamente infondato.
Per ciò che attiene a quella fondata sull'art. 342 c.p.c., deve osservarsi come la mancata specifica indicazione delle norme che si assumono violate, non impedisce di ricavare il contenuto delle censure mosse alla sentenza di primo grado e le modifiche della stessa chieste.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto indimostrato il proprio assunto, secondo il quale sino all'epoca della proposizione del ricorso gli articoli relativi alla vicenda penale erano accessibili a chiunque, utilizzando un comune motore di ricerca, come Google, ma al tempo stesso non aveva ammesso la prova orale formulata per dimostrare proprio i fatti costitutivi indicati nel ricorso.
Con una seconda censura, sempre nell'ambito del primo motivo di appello, la difesa del dott. Pt_1 critica la pronuncia di primo grado nella parte in cui si affermava come non fosse “ammissibile la richiesta, avanzata dal ricorrente nel corso dell'udienza del 20.12.2023, di modifica delle domande originariamente formulate, atteso che la situazione di fatto sulla base della quale il ricorso è stato pagina 8 di 13 depositato era preesistente al ricorso stesso e non vi sono elementi nuovi che dipendano dalla prospettazione della società convenuta”.
Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe violato l'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., disattendendo la richiesta di termini per integrazione della prova, alla luce delle argomentazioni della controparte.
Con il secondo motivo l'appellante assume come risultasse provato, alla stregua delle stesse allegazioni della che dopo la prima richiesta del dott. dell'8 ottobre 2021 e fino almeno al Controparte_1 Pt_1
9 novembre 2022, i link in questione erano liberamente consultabili attraverso qualsiasi motore di ricerca.
In particolare la aveva confermato che dopo la prima richiesta di deindicizzazione si era Controparte_1 resa necessaria una nuova analoga procedura, all'esito della quale gli articoli in contestazione sarebbero stati consultabili solo nell'archivio storico della testata.
L'appellante, senza mettere in dubbio la legittimità della conservazione dei detti articoli nell'archivio storico della testata, faceva rilevare come fosse pacifico che per oltre un anno, dal tempo della prima richiesta di deindicizzazione al momento della seconda, era stato violato il diritto all'oblio del medesimo, e ciò comportava la spettanza del diritto al risarcimento del danno.
Il mantenimento della notizia a notevole distanza di tempo aveva leso il diritto dell'appellante a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate.
I due motivi, che attesa la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono privi di fondamento.
Osserva anzitutto la Corte come, dalla documentazione prodotta in primo grado dalla (doc.3 CP_1 fascicolo convenuta) risulti che la deindicizzazione era già stata effettuata prima del deposito del ricorso, come riconosciuto dal difensore del dott. che alla prima udienza del 20-12-2023, Pt_1 prendeva “atto della cancellazione degli articoli da parte della società convenuta”, e chiedeva un termine per riformulare le domande e le istanze istruttorie, insistendo comunque per l'ammissione della prova orale formulata.
Risultando circostanza pacifica la avvenuta deindicizzazione, prima del deposito del ricorso, delle notizie relative alle vicende penali che hanno riguardato il dott. la domanda diretta ad ottenere Pt_1 la condanna della alla rimozione di detti articoli dai motori di ricerca, non ha alcun Controparte_1 fondamento, né, sotto tale profilo, può assumere rilevanza la prova orale formulata dall'appellante,
pagina 9 di 13 diretta a dimostrare che nel giugno 2023, e quindi in epoca antecedente la proposizione del ricorso, le notizie che riguardavano le vicende penali del ricorrente in primo grado erano liberamente consultabili attraverso i motori di ricerca.
Anche la doglianza relativa alla asserita violazione da parte del primo giudice del comma 4 dell'art. 281 duodecies c.p.c., non ha fondamento per due ragioni.
La versione originaria dell'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. prevedeva la possibilità per il giudice di concedere “alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”, subordinando tale potere non solo alla richiesta di parte, ma anche alla valutazione del giudice di sussistenza di un
“giustificato motivo”.
In relazione alla formulazione della disposizione, vigente nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale ha escluso la sussistenza di un giustificato motivo, esplicitandone le ragioni.
Dalla assenza, nella doglianza dell'appellante, di qualsiasi allegazione circa la presenza di un giustificato motivo, si ricava che la difesa del dott. abbia inteso fare riferimento alla nuova Pt_1 formulazione del comma 4 dell'art. 281 duodecies -non applicabile alla fattispecie in esame- secondo la quale detta disposizione prevede che il potere di precisazione e modificazione di domande o eccezioni, nonché quello di articolazione di istanze istruttorie, siano consentiti su richiesta di parte e quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, senza più alcun riferimento alla ricorrenza di un giustificato motivo.
La seconda ragione di infondatezza risiede nel fatto che l'argomentazione in base alla quale il giudice di primo grado ha escluso l'esistenza di motivi per consentire la richiesta integrazione, è attinta da una critica del tutto generica da parte dell'appellante.
Per ciò che attiene alla domanda risarcitoria del dott. è opportuno preliminarmente ricordare i Pt_1 principi affermati sul tema in esame dalla Suprema Corte.
Secondo il Collegio Supremo “in tema di trattamento dei dati personali, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano, che riguardi fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, purché, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l'archivio storico del quotidiano, e purché, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine pagina 10 di 13 o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, così contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con il diritto del titolare dei dati archiviati a non subire una indebita lesione della sua immagine sociale” (Cass. 2893\2023).
Come è noto per «deindicizzazione» (c.d. delisting) si intende un'operazione sostanzialmente differente dalla rimozione o cancellazione di un contenuto: la deindicizzazione non lo elimina, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova.
La deindicizzazione, richiede tuttavia una richiesta dell'interessato, posto che, come insegna la
Suprema Corte, il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all'aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, ancorché relativo a fatti risalenti nel tempo, in difetto di richiesta dell'interessato che è la sola idonea a far scaturire in capo al gestore l'obbligo di provvedere senza indugio (Cass. 6806/2023).
Se non può dubitarsi del fatto che anche l'editore del sito web e non solo il gestore del motore di ricerca possano ritenersi responsabili del trattamento dei dati (Cass. 6806\2023 citata), è evidente come siano diversi gli ambiti di intervento dei due soggetti, posto che il primo esaurisce il proprio dovere, sorto a seguito della richiesta dell'interessato, formulando al secondo la richiesta di deindicizzazione.
Quanto all'editore del sito web, deve pertanto ritenersi che un trattamento illecito dei dati personali, suscettibile di dar luogo a un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, possa ricorrere nel caso di ingiustificato rifiuto o ritardo del titolare del sito di provvedere al suddetto aggiornamento o alla rimozione della notizia attraverso la deindicizzazione, a seguito della corrispondente richiesta dell'interessato.
Ciò posto, nel caso di specie non è stato contestato dal dott. che la Pt_1 CP_1
-abbia chiesto a Google una prima volta nell'ottobre 2021 una deindicizzazione degli articoli di cronaca che riguardavano le vicende del dott. che ha avuto una efficacia temporanea di sei mesi, Pt_1 secondo le modalità stabilite dal gestore del motore di ricerca;
-abbia, a seguito della comunicazione del dott. tempestivamente aggiornato gli articoli con la Pt_1 notizia della assoluzione dell'odierno appellante, avvenuta nell'ottobre 2022, procedendo nel novembre
2022 ad una seconda richiesta di deindicizzazione.
pagina 11 di 13 La vicenda penale del dott. può ritenersi conclusa solo nell'ottobre del 2022, con la pronuncia Pt_1 della sentenza di assoluzione, in esito alla quale la ha aggiornato le notizia sul sito ed ha CP_1 inviato una nuova richiesta di deindicizzazione.
Nessuna inerzia o ritardo è pertanto ascrivibile all'editore del sito web.
In ogni caso, l'esistenza di un danno non patrimoniale, per la permanenza in rete degli articoli inerenti le vicende penali del dott. non ha alcun riscontro probatorio. Pt_1
L'odierno appellante non ha formulato alcuna specifica critica alla pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha rilevato come dalla produzione del ricorrente, in particolare dal documento n.11 Part (rappresentato da una notizia di stampa sul trasferimento del dott. ad opera del , al Pt_1
Tribunale di Alessandria), non si evinceva “alcun riferimento che consenta di individuare il nesso causale tra il suo contenuto e le notizie oggetto di doglianza” e non vi erano “ulteriori e specifiche allegazioni a supporto della richiesta risarcitoria, né documenti che attestino la diffusione in rete di commenti pregiudizievoli per il ricorrente”.
L'appellante si è limitato ad evocare i principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui la
"deindicizzazione" dell'articolo dal motore ricerca, ha il fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate, ma ha tralasciato di indicare gli elementi che dimostrerebbero, nella fattispecie in esame, l'esistenza di un pregiudizio risarcibile, trattandosi certamente non di un danno in re ipsa, ma, come si afferma proprio dalla giurisprudenza della Suprema Corte invocata dall'appellante, di “danno che ovviamente va allegato e provato, anche in via presuntiva” (v. tra le molte Cass. 6116\2023).
Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza dell'appellante, sullo stesso devono gravare le spese processuali dell'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile (da euro
52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebratasi quella istruttoria, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie.
Non ricorrono i presupposti per una pronuncia ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'appellante, non potendosi ravvisare una colpa grave del medesimo nell'avere proposto impugnazione.
pagina 12 di 13 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
a)respinge l'appello proposto da e conseguentemente conferma la decisione di primo Parte_1 grado;
b)condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese processuali di questo Controparte_1 grado di appello, liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3392/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
ROMA 64 PIACENZA presso lo studio dell'avv. ALIBRANDI LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Controparte_1 P.IVA_1
MUGELLO, 2 20137 MILANO presso lo studio dell'avv. CANNIZZARO FABIO
GREGORIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. pagina 1 di 13 PISCITILLI DONATELLA CHIARA ( ) VIALE MUGELLO 2 C.F._2
MILANO;
APPELLATA
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello, respinte le eccezioni preliminari di parte appellante, respinte altresì tutte le argomentazioni avversarie di rito e di merito, rimettere la causa in istruttoria per l'assunzione delle prove testimoniali capitolate e qui integralmente richiamate e così riformare la sentenza n. 9159/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Prima,
Giudice Nicola Di Plotti, pubblicata il 22/10/2024, nel procedimento civile 27174/2023 notificata in data 5/11/2024 e per l'effetto condannare la società proprietaria del giornale online Controparte_2
"Il Piacenza", in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimuovere le pagine internet come individuate dai seguenti link/URL, nonché le copie cache delle relative pagine connesse: https://www.ilpiacenza.it/cronaca/inchiesta-sui-fallimenti-indagato-unaltro-
Email_1
https://www.ilpiacenza.it/cronaca/nomina-del-presidente-deltribunale- di-cremona-indagati-due-giudici-giuseppe-bersani.html https://www.ilpiacenza.it/cronaca/nomine-dei-giudici-inchiesta-anchenelle- marche.html https:www.ilpiacenza.it/cronaca/eventuale-incompatibilita-ambientaleil- pagina 2 di 13 Email_2
in cui si parla dell'immagine nei confronti del Dr. Parte_1
oggetto di archiviazione e così dichiarare che il Dr. Parte_1
ha subito un grave danno all'immagine dalla violazione del diritto all'oblio e così condannare la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, a rimuovere le pagine internet come individuate dai seguenti link/URL, nonché le copie cache delle relative pagine connesse: https://www.ilpiacenza.it/cronaca/inchiesta-sui-fallimenti-indagato-unaltro-
Email_1
https://www.ilpiacenza.it/cronaca/nomina-del-presidente-deltribunale- di-cremona-indagati-due-giudici-giuseppe-bersani.html https://www.ilpiacenza.it/cronaca/nomine-dei-giudici-inchiesta-anchenelle- marche.html https:www.ilpiacenza.it/cronaca/eventuale-incompatibilita-ambientaleil- giudice-bersani-spostato-da-cremona-ad-alessandria.html in cui si parla dell'immagine nei confronti del Dott. oggetto di Pt_1
archiviazione ed assoluzione;
dichiarare che il Dott. ha subito un grave danno di Parte_1
immagine dalla violazione del proprio diritto all'oblio, e per l'effetto condannare la società proprietaria del giornale online Controparte_2
“Il Piacenza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno al Dott. per la lesione della propria Pt_1
onorabilità personale e professionale, particolarmente grave trattandosi di Magistrato in servizio, che si quantifica in € 100,00 per ogni giorno successivo alla richiesta dell'8 ottobre 2021 rimasta inevasa fino all'8 giugno 2023 per un totale di € 60.500,00 (605 giorni per 100,00 euro), pagina 3 di 13 oltre ad € 100,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo da tale data, o di una somma maggiore o minore decisa dal Tribunale secondo equità, il tutto previa ammissione delle seguenti prove per testi:
1. Vero che alla data del 29 giugno 2024 consultando il motore di ricerca Google ed inserendo la seguente quercy Parte_1
magistrato” lei ha potuto verificare l'esistenza di
[...]
notizie che riguardavano l'indagine del Dott. . Pt_1
2. Vero che ha chiesto al Dott. notizie su tali procedimenti Pt_1
penali”. teste presso Tribunale di Alessandria Segreteria del Testimone_1
Presidente.
Vinte le spese del doppio grado.
Per Controparte_1
in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via preliminare, accertarsi e dichiararsi acquiescenza tacita qualificata parziale con riferimento alla parte della sentenza in punto di risarcimento del danno per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via principale, rigettare in quanto inammissibili ed infondati tutti i motivi di appello proposti da controparte e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9159/2024 del
Tribunale di Milano;
in via istruttoria: si ribadisce la contestazione ex art 2712 c.c. dei documenti no,1,2.3 e
11 prodotti da controparte in primo grado e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere disposta la prova testimoniale richiesta in primo grado dall'odierno pagina 4 di 13 Appellante, si chiede di essere ammessi a prova contraria con il teste già indicato in primo grado (sig.ra presso la sede di in Roma, Via Celso no. 4). Testimone_2 CP_1
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ai due gradi di giudizio, oltre alla condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per il presente grado di giudizio.
pagina 5 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.9159 pubblicata il 22-10-2024 respingeva la domanda proposta da nei confronti della condannando parte attrice al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese processuali.
Le pregresse vicende processuali inerenti il giudizio di primo grado, possono essere riassunte come di seguito.
Il dott. con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c. conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
quale editore della testata giornalistica on line esponendo che:
[...] CP_3 in data 27 giugno 2018 la testata giornalistica on line “ .it” pubblicava un articolo relativo al CP_4 coinvolgimento del dott. –all'epoca presidente di sezione penale nel Tribunale di Parte_1
Cremona – in un episodio di corruzione;
nei mesi successivi la medesima testata giornalistica pubblicava altri articoli relativi alla perquisizione dell'abitazione e dello studio professionale del dott. Pt_1 in seguito venivano pubblicati altri articoli relativi al coinvolgimento di altre persone nella vicenda processuale del dott. al trasferimento del procedimento dalla Procura della Repubblica di Pt_1
Venezia a quella di Ancona, ed al trasferimento – su sua domanda – di detto Giudice al Tribunale di
Alessandria; le vicende processuali oggetto di pubblicazione erano state definite con decreto di archiviazione da parte del GIP di Ancona e con sentenza di assoluzione da parte del GUP di Roma;
a seguito dell'archiviazione e della sentenza di assoluzione il dott. aveva chiesto a tutte le Pt_1 testate giornalistiche, tra cui che avevano pubblicato notizie on line relative al CP_3 procedimento penale che, suo malgrado, lo aveva visto come indagato, di rimuovere le web pages rivendicando il diritto all'oblio;
a tale prima richiesta la testata giornalistica rispondeva comunicando di aver provveduto CP_3 alla domanda di deindicizzazione al motore di ricerca Google;
tutte le testate giornalistiche con l'eccezione di “IlPiacenza.it” avevano provveduto a rimuovere le notizie in rete, impedendo che qualsivoglia utente digitando la query magistrato” Parte_1 potesse avere a disposizione gli articoli relativi al procedimento penale, alla perquisizione ed a tutto quanto riguardava la vicenda penale oggetto, di archiviazione ed assoluzione;
pagina 6 di 13 nonostante le plurime richieste inoltrate alla testata non venivano da quest'ultima rimosse CP_3 le pagine in cui si dava ampio conto delle indagini, della loro genesi, delle perquisizioni e del suo ultimo trasferimento presso il Tribunale di Alessandria.
Il dott. chiedeva pertanto la condanna della convenuta alla rimozione delle pagine internet Pt_1 specificate nel ricorso, ed al risarcimento per la violazione del danno all'immagine causato dalla violazione del proprio diritto all'oblio.
Si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda attore e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
In particolare la convenuta faceva rilevare come le circostanze relative all'apertura presso i Tribunali di
Ancona e Roma dei procedimenti penali nei confronti del ricorrente fossero vere, come fossero stati pubblicati i dovuti aggiornamenti, e come la richiesta di deindicizzazione inviata dal Dott. Pt_1 fosse stata tempestivamente trasmessa a Google.
Esponeva la come fosse stata comunicata al ricorrente l'effettuazione sia degli Controparte_1 aggiornamenti, sia della trasmissione della richiesta di deindicizzazione, e come le pagine web cui il ricorrente faceva riferimento non erano più liberamente consultabili sul web, risultando legittimamente disponibili solo nell'archivio storico della testata.
La convenuta infine eccepiva la carenza di prova di un danno patito dal ricorrente.
Il tribunale, senza sostanziale attività istruttoria, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice riteneva che l'assunto in fatto del ricorrente, costituito dal fatto che, nonostante le richieste, la testata “ .it” non aveva effettuato la rimozione e che, alla data di redazione del CP_4 ricorso, le pagine web contenenti le notizie erano ancora liberamente consultabili da chiunque mediante la composizione della query ”, non avesse trovato riscontro nei Persona_1 documenti prodotti dal medesimo, dai quali non si evinceva quale fosse stata la richiesta digitata sul motore di ricerca.
Non era stato pertanto dimostrato – a fronte della specifica e tempestiva contestazione di parte convenuta – che gli articoli oggetto delle produzioni documentali del ricorrente fossero liberamente accessibili da chiunque mediante una libera ricerca su Google.
Osservava ancora il giudice di primo grado come la società convenuta avesse fornito la prova del fatto che gli articoli in questione erano disponibili non attraverso una libera ricerca sul web utilizzando le parole indicate dal ricorrente, ma solo sulla base di una specifica richiesta nell'archivio storico on line della testata.
pagina 7 di 13 Il tribunale osservava infine come la domanda risarcitoria del dott. fosse del tutto priva di Pt_1 riscontri probatori. ha impugnato la suddetta sentenza in forza di due motivi d'appello, chiedendo, in Parte_1 riforma della stessa, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., Controparte_1 per non avere l'appellante indicato le norme giuridiche in ipotesi violate dal primo giudice, ed ex art. 348 bis c.p.c., e chiedendo comunque il rigetto della impugnazione.
Alla prima udienza dell'8 aprile 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 10 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati (il primo ridotto a giorni cinquanta), la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 10 giugno 2025, nella camera di consiglio del
18 giugno 2025.
In via preliminare devono disattendersi le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione, sollevate dalla Controparte_1
Va anzitutto osservato come la sanzione di inammissibilità prevista per le impugnazioni che non avessero una ragionevole probabilità di essere accolte era prevista dalla previgente formulazione dell'art. 348 bis c.p.c., ma non da quella attuale, che prescrive una modalità semplificata di decisione dove l'appello sia inammissibile o manifestamente infondato.
Per ciò che attiene a quella fondata sull'art. 342 c.p.c., deve osservarsi come la mancata specifica indicazione delle norme che si assumono violate, non impedisce di ricavare il contenuto delle censure mosse alla sentenza di primo grado e le modifiche della stessa chieste.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto indimostrato il proprio assunto, secondo il quale sino all'epoca della proposizione del ricorso gli articoli relativi alla vicenda penale erano accessibili a chiunque, utilizzando un comune motore di ricerca, come Google, ma al tempo stesso non aveva ammesso la prova orale formulata per dimostrare proprio i fatti costitutivi indicati nel ricorso.
Con una seconda censura, sempre nell'ambito del primo motivo di appello, la difesa del dott. Pt_1 critica la pronuncia di primo grado nella parte in cui si affermava come non fosse “ammissibile la richiesta, avanzata dal ricorrente nel corso dell'udienza del 20.12.2023, di modifica delle domande originariamente formulate, atteso che la situazione di fatto sulla base della quale il ricorso è stato pagina 8 di 13 depositato era preesistente al ricorso stesso e non vi sono elementi nuovi che dipendano dalla prospettazione della società convenuta”.
Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe violato l'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., disattendendo la richiesta di termini per integrazione della prova, alla luce delle argomentazioni della controparte.
Con il secondo motivo l'appellante assume come risultasse provato, alla stregua delle stesse allegazioni della che dopo la prima richiesta del dott. dell'8 ottobre 2021 e fino almeno al Controparte_1 Pt_1
9 novembre 2022, i link in questione erano liberamente consultabili attraverso qualsiasi motore di ricerca.
In particolare la aveva confermato che dopo la prima richiesta di deindicizzazione si era Controparte_1 resa necessaria una nuova analoga procedura, all'esito della quale gli articoli in contestazione sarebbero stati consultabili solo nell'archivio storico della testata.
L'appellante, senza mettere in dubbio la legittimità della conservazione dei detti articoli nell'archivio storico della testata, faceva rilevare come fosse pacifico che per oltre un anno, dal tempo della prima richiesta di deindicizzazione al momento della seconda, era stato violato il diritto all'oblio del medesimo, e ciò comportava la spettanza del diritto al risarcimento del danno.
Il mantenimento della notizia a notevole distanza di tempo aveva leso il diritto dell'appellante a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate.
I due motivi, che attesa la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono privi di fondamento.
Osserva anzitutto la Corte come, dalla documentazione prodotta in primo grado dalla (doc.3 CP_1 fascicolo convenuta) risulti che la deindicizzazione era già stata effettuata prima del deposito del ricorso, come riconosciuto dal difensore del dott. che alla prima udienza del 20-12-2023, Pt_1 prendeva “atto della cancellazione degli articoli da parte della società convenuta”, e chiedeva un termine per riformulare le domande e le istanze istruttorie, insistendo comunque per l'ammissione della prova orale formulata.
Risultando circostanza pacifica la avvenuta deindicizzazione, prima del deposito del ricorso, delle notizie relative alle vicende penali che hanno riguardato il dott. la domanda diretta ad ottenere Pt_1 la condanna della alla rimozione di detti articoli dai motori di ricerca, non ha alcun Controparte_1 fondamento, né, sotto tale profilo, può assumere rilevanza la prova orale formulata dall'appellante,
pagina 9 di 13 diretta a dimostrare che nel giugno 2023, e quindi in epoca antecedente la proposizione del ricorso, le notizie che riguardavano le vicende penali del ricorrente in primo grado erano liberamente consultabili attraverso i motori di ricerca.
Anche la doglianza relativa alla asserita violazione da parte del primo giudice del comma 4 dell'art. 281 duodecies c.p.c., non ha fondamento per due ragioni.
La versione originaria dell'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. prevedeva la possibilità per il giudice di concedere “alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”, subordinando tale potere non solo alla richiesta di parte, ma anche alla valutazione del giudice di sussistenza di un
“giustificato motivo”.
In relazione alla formulazione della disposizione, vigente nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale ha escluso la sussistenza di un giustificato motivo, esplicitandone le ragioni.
Dalla assenza, nella doglianza dell'appellante, di qualsiasi allegazione circa la presenza di un giustificato motivo, si ricava che la difesa del dott. abbia inteso fare riferimento alla nuova Pt_1 formulazione del comma 4 dell'art. 281 duodecies -non applicabile alla fattispecie in esame- secondo la quale detta disposizione prevede che il potere di precisazione e modificazione di domande o eccezioni, nonché quello di articolazione di istanze istruttorie, siano consentiti su richiesta di parte e quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, senza più alcun riferimento alla ricorrenza di un giustificato motivo.
La seconda ragione di infondatezza risiede nel fatto che l'argomentazione in base alla quale il giudice di primo grado ha escluso l'esistenza di motivi per consentire la richiesta integrazione, è attinta da una critica del tutto generica da parte dell'appellante.
Per ciò che attiene alla domanda risarcitoria del dott. è opportuno preliminarmente ricordare i Pt_1 principi affermati sul tema in esame dalla Suprema Corte.
Secondo il Collegio Supremo “in tema di trattamento dei dati personali, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano, che riguardi fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, purché, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l'archivio storico del quotidiano, e purché, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine pagina 10 di 13 o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, così contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con il diritto del titolare dei dati archiviati a non subire una indebita lesione della sua immagine sociale” (Cass. 2893\2023).
Come è noto per «deindicizzazione» (c.d. delisting) si intende un'operazione sostanzialmente differente dalla rimozione o cancellazione di un contenuto: la deindicizzazione non lo elimina, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova.
La deindicizzazione, richiede tuttavia una richiesta dell'interessato, posto che, come insegna la
Suprema Corte, il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all'aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, ancorché relativo a fatti risalenti nel tempo, in difetto di richiesta dell'interessato che è la sola idonea a far scaturire in capo al gestore l'obbligo di provvedere senza indugio (Cass. 6806/2023).
Se non può dubitarsi del fatto che anche l'editore del sito web e non solo il gestore del motore di ricerca possano ritenersi responsabili del trattamento dei dati (Cass. 6806\2023 citata), è evidente come siano diversi gli ambiti di intervento dei due soggetti, posto che il primo esaurisce il proprio dovere, sorto a seguito della richiesta dell'interessato, formulando al secondo la richiesta di deindicizzazione.
Quanto all'editore del sito web, deve pertanto ritenersi che un trattamento illecito dei dati personali, suscettibile di dar luogo a un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, possa ricorrere nel caso di ingiustificato rifiuto o ritardo del titolare del sito di provvedere al suddetto aggiornamento o alla rimozione della notizia attraverso la deindicizzazione, a seguito della corrispondente richiesta dell'interessato.
Ciò posto, nel caso di specie non è stato contestato dal dott. che la Pt_1 CP_1
-abbia chiesto a Google una prima volta nell'ottobre 2021 una deindicizzazione degli articoli di cronaca che riguardavano le vicende del dott. che ha avuto una efficacia temporanea di sei mesi, Pt_1 secondo le modalità stabilite dal gestore del motore di ricerca;
-abbia, a seguito della comunicazione del dott. tempestivamente aggiornato gli articoli con la Pt_1 notizia della assoluzione dell'odierno appellante, avvenuta nell'ottobre 2022, procedendo nel novembre
2022 ad una seconda richiesta di deindicizzazione.
pagina 11 di 13 La vicenda penale del dott. può ritenersi conclusa solo nell'ottobre del 2022, con la pronuncia Pt_1 della sentenza di assoluzione, in esito alla quale la ha aggiornato le notizia sul sito ed ha CP_1 inviato una nuova richiesta di deindicizzazione.
Nessuna inerzia o ritardo è pertanto ascrivibile all'editore del sito web.
In ogni caso, l'esistenza di un danno non patrimoniale, per la permanenza in rete degli articoli inerenti le vicende penali del dott. non ha alcun riscontro probatorio. Pt_1
L'odierno appellante non ha formulato alcuna specifica critica alla pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha rilevato come dalla produzione del ricorrente, in particolare dal documento n.11 Part (rappresentato da una notizia di stampa sul trasferimento del dott. ad opera del , al Pt_1
Tribunale di Alessandria), non si evinceva “alcun riferimento che consenta di individuare il nesso causale tra il suo contenuto e le notizie oggetto di doglianza” e non vi erano “ulteriori e specifiche allegazioni a supporto della richiesta risarcitoria, né documenti che attestino la diffusione in rete di commenti pregiudizievoli per il ricorrente”.
L'appellante si è limitato ad evocare i principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui la
"deindicizzazione" dell'articolo dal motore ricerca, ha il fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate, ma ha tralasciato di indicare gli elementi che dimostrerebbero, nella fattispecie in esame, l'esistenza di un pregiudizio risarcibile, trattandosi certamente non di un danno in re ipsa, ma, come si afferma proprio dalla giurisprudenza della Suprema Corte invocata dall'appellante, di “danno che ovviamente va allegato e provato, anche in via presuntiva” (v. tra le molte Cass. 6116\2023).
Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza dell'appellante, sullo stesso devono gravare le spese processuali dell'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile (da euro
52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebratasi quella istruttoria, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie.
Non ricorrono i presupposti per una pronuncia ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'appellante, non potendosi ravvisare una colpa grave del medesimo nell'avere proposto impugnazione.
pagina 12 di 13 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
a)respinge l'appello proposto da e conseguentemente conferma la decisione di primo Parte_1 grado;
b)condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese processuali di questo Controparte_1 grado di appello, liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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