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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/03/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9149/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9149/2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
PASQUALE BRUNO AMMENDOLA (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore sito in Firenze, Via Guelfa n. 1
ATTRICE
nei confronti di
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE CP_1 C.F._2
RANIERI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore C.F._3
sito in Firenze, Viale G. Mazzini n. 50
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: “– accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. per grave negligenza nell'espletamento del mandato difensivo CP_1
conferitole, in particolare per aver omesso di impugnare l'ordinanza di convalida di sfratto emessa in data 03.11.2022 in mancanza dei necessari presupposti di legge;
– per l'effetto, condannare l'Avv. al risarcimento dei danni in favore di danni quantificati CP_1 Parte_1 in euro 28.800,00 a titolo di perdita dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 L. 392/78 (o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) e in euro 72.542,00
1 a titolo di mancato guadagno per la cessazione anticipata dell'attività commerciale (o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
– condannare la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice di tutte le spese di lite, competenze ed onorari, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate e non provate in fatto ed in diritto come sopra specificato sotto tutti i profili. IN VIA DI MERO SUBORDINE Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dall'attrice per quanto concerne l'eventuale responsabilità dell'Avv. limitare CP_1
comunque la condanna della convenuta alla somma accertata in corso di causa per la propria quota di responsabilità professionale e che sarà comunque ritenuta di giustizia. Con riserva di altro dedurre, eccepire, produrre e capitolare ulteriori prove per interpello e testi nei termini e nei modi di legge. Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'Avv. Parte_1 chiedendo, in via principale, la condanna di quest'ultima, previo CP_1
accertamento della sua responsabilità professionale, al risarcimento dei danni quantificati come da conclusioni sopra testualmente riportate, ed alla rifusione delle spese di lite e deducendo, a sostegno delle domande proposte:
- di aver condotto in locazione in forza di contratto concluso con la locatrice , Parte_2
l'immobile ad uso commerciale di proprietà della stessa e che questa le aveva notificato, in data
22.07.2022, atto di intimazione e contestuale citazione per convalida di sfratto per morosità in ragione dell'omesso pagamento dei canoni relativi alle mensilità di aprile e di maggio del 2022;
- che, all'udienza del procedimento di convalida sfratto tenutasi il giorno 13.10.2022, il
Difensore della locatrice aveva dichiarato la persistenza della morosità in relazione al canone mensile di ottobre, diverso da quelli indicati nell'atto di intimazione di sfratto, ossia aprile e maggio 2022, oltre alla somma dovuta a titolo di adeguamento ISTAT;
- che il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, emetteva ordinanza di convalida di sfratto, notificata unitamente all'atto di precetto per rilascio in data 30.01.2023;
2 - di essersi rivolta mediante il proprio Legale Rappresentate alla convenuta, Avv. la CP_1
quale dava atto dell'insussistenza dei presupposti per l'opposizione allo sfratto e consigliava l'avvio di trattative per la rinegoziazione del contratto, svoltesi con esito negativo,
- che lo sfratto veniva eseguito in data 30.05.2023;
- la condotta negligente della convenuta, per aver erroneamente ritenuto inesistenti i presupposti per la proficua e vittoriosa opposizione alla convalida di sfratto e per non averle consentito di aver le conoscenze necessarie a valutare se provvedere al tempestivo pagamento o esercitare la facoltà concessagli dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978;
- che il parere reso dalla convenuta in ordine alla non proficua opponibilità del provvedimento di convalida dello sfratto, le aveva impedito di proseguire nella conduzione dell'immobile, cagionando a suo carico danni patrimoniali pari a € 28.800,00 a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale al termine del contratto ex art. 34 Legge n. 392/78, ed € 72.542,00
a titolo di utili conseguibili fino alla naturale scadenza della locazione.
Costituitasi regolarmente in giudizio, l'Avv. a chiesto, in via principale, il CP_1 rigetto delle domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, e in via subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste attoree, la determinazione del quantum risarcibile nei limiti della propria quota di responsabilità professionale così come ritenuta di giustizia, deducendo a sua volta:
- che la società attrice le aveva conferito, per il tramite del proprio legale rappresentante,
l'incarico professionale oggetto di causa in data 17.10.2022, come risulta dalla procura prodotta in giudizio, e quindi successivamente alla notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità avvenuta in data 22.07.2022 ed all'udienza nel procedimento di convalida tenutasi il 13.10.2022;
- di aver correttamente comunicato alla propria assistita, dopo aver visionato il fascicolo telematico del procedimento in questione instaurato dinanzi al Tribunale di Firenze con n. R.G.
5934/2022, che non sussistevano i presupposti per la costituzione, né per l'opposizione;
- di avere, in particolare, constatato, dopo aver eseguito le opportune verifiche, l'inesistenza di motivi di opposizione accoglibili, atteso che si era già svolta l'udienza di convalida e che il legale rappresentante della società attrice aveva ammesso anche in udienza di aver proceduto al pagamento dei canoni di cui all'atto di intimazione soltanto dopo la notifica della citazione e di dover ancora provvedere al pagamento di un'altra mensilità oltreché degli importi a titolo di adeguamento in base agli indici ISTAT;
3 - di aver reso edotto il Legale Rappresentante dell'attrice dell'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità e di aver sconsigliato di intraprendere l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 668 c.p.c., di proporre una qualche impugnazione e l'opposizione all'esecuzione, difettandone i presupposti e potendo derivare dall'introduzione di un procedimento infondato la condanna alla rifusione delle spese legali della parte soccombente, con aggravio della posizione debitoria della stessa.
- di essere addivenuta, all'esito delle trattative intraprese con il Difensore della proprietaria dell'immobile, ad un accordo tramite cui l'attrice veniva autorizzata a permanere nella disponibilità del bene a fronte del pagamento di un importo individuato in via transattiva;
- che all'incontro del 31.05.2023, fissato per la sottoscrizione dell'accordo, il Legale
Rappresentante della Società attrice, senza consultarla preventivamente, aveva rimesso in discussione le condizioni su cui i Difensori, con avallo delle rispettive parti, si erano più volte confrontati, così compromettendo definitivamente la possibilità di concludere la transazione;
- la mancata prova della propria responsabilità professionale nonché di danni eziologicamente riconducibili all'inadempimento all'incarico assunto.
A seguito del deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza, la causa, istruita sulla scorta dei documenti agli atti, è stata rinviata al 19.3.2025 per la discussione orale, all'esito della quale il Giudice ha riservato il deposito della presente sentenza,
a norma dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
Le domande proposte dall'attrice, di accertamento della responsabilità professionale della convenuta e di condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati, sono infondate e devono essere rigettate, per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sull'onere della prova a carico dell'attrice e sull'esatto adempimento della convenuta.
L'attrice afferma di aver riportato i danni patrimoniali descritti in citazione in conseguenza dell'inadempimento colposo della convenuta rispetto all'incarico professionale assunto, consistito nell'averle erroneamente sconsigliato, con imperizia e negligenza, di proporre opposizione allo sfratto ovvero impugnazione dell'ordinanza emessa nei suoi confronti a conclusione del procedimento per la convalida celebrato presso l'intestato Tribunale con numero di R.G. 5934/2022.
4 Tanto premesso, al fine dell'inquadramento delle domande proposte, si osserva che il principio generale in materia di ripartizione dell'onere della prova in ipotesi di responsabilità contrattuale secondo il quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS. UU. n. 13533/01), è stato adeguato dalla giurisprudenza di legittimità alla peculiare configurazione delle obbligazioni generalmente scaturenti dal conferimento dell'incarico professionale all'avvocato per l'assistenza in giudizio.
Innanzitutto, occorre infatti evidenziare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato a riguardo, quelle oggetto dell'incarico all'avvocato sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, avendo le stesse ad oggetto l'adempimento dell'attività professionale con il grado di diligenza medio di volta in volta richiesto nel singolo caso concreto, e non l'ottenimento dell'auspicato esito favorevole del giudizio.
Condizione, quindi, necessaria affinché possa ritenersi sussistente la responsabilità dell'avvocato, è l'inosservanza del dovere di diligenza professionale da valutarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c., “con riguardo alla natura dell'attività esercitata” (Cass.
15032/2021).
In questi casi, inoltre, la prova dell'esistenza di un comportamento omissivo o commissivo del professionista rilevante in termini di inadempimento, e quindi con riguardo al canone di diligenza medio concretamente esigibile nel caso concreto, non può dirsi di per sé sufficiente a incardinare la responsabilità dell'avvocato, occorrendo verificare altresì “se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n. 2638/2013; cfr. anche
Cass. n. 1984/2016 e Cass. n. 13873/2020)” (Cass. n. 3566/2021).
Pertanto, la valutazione giudiziale dovrà necessariamente basarsi su un ragionamento controfattuale, condotto sulla base del criterio di preponderanza dell'evidenza (Cass. n.
5 3566/2021), il quale “si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione
e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili” (cfr. Cass. n. 25112/2017;
Cass. n. 1169/2020; Cass. n. 24956/2020 secondo cui “Sul punto, invero, va ribadito che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa -tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n.
25112, Rv. 646451-01- ”).
In definitiva, la parte che agisca per ottenere il risarcimento è onerata della prova non solo del conferimento dell'incarico professionale, ma anche del comportamento commissivo o omissivo dell'avvocato, del danno subito e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento, con accertamento da eseguirsi alla stregua di criteri necessariamente probabilistici, dovendosi verificare se, in presenza del comportamento alternativo dovuto, il cliente avrebbe potuto verosimilmente conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni.
Venendo al caso di specie, risulta pacifico nonché documentalmente provato il conferimento, da parte dell'attrice alla convenuta, dell'incarico di assistenza legale nel procedimento per convalida di sfratto R.G. n. 5934/2022 e nei relativi successivi giudizi di impugnazione o opposizione, soltanto in data 17.10.2022 (doc. n. 1 della convenuta), ossia successivamente all'unica udienza del procedimento sommario in questione tenutasi il 13.10.2022 (doc. n. 2 dell'attrice), alla quale il Legale Rappresentante pt della Società intimata era comparso personalmente senza opporsi alla convalida e il Difensore della locatrice intimante aveva dato conto dell'avvenuto pagamento dei canoni posti alla base della richiesta di sfratto solo successivamente alla notifica dell'intimazione ed aveva dichiarato il permanere della morosità rispetto al canone per mensilità successiva a quella oggetto di intimazione ed agli importi a carico della conduttrice a titolo di adeguamento ex indici ISTAT.
6 L'attrice ritiene, quindi, di essere stata mal consigliata dalla convenuta, la quale le aveva rappresentato l'inopportunità, per mancanza di validi presupposti, di esperire impugnazioni o opposizioni tardive all'ordinanza di convalida ovvero l'opposizione all'esecuzione dello sfratto.
In particolare, secondo le prospettazioni attoree, la convenuta non si era avveduta, in modo gravemente negligente, della palese sussistenza di motivi validi ai fini dell'ottenimento di provvedimento di rigetto della convalida di sfratto ovvero di provvedimento di riforma della stessa e di inibizione dell'esecuzione del rilascio e le avrebbe altresì precluso di fruire del termine (cd di grazia) di cui all'art. 55 L. 392/1978 al fine di sanare la morosità.
Segnatamente, secondo l'attrice, la convenuta non avrebbe colpevolmente rilevato che l'ordinanza di convalida era stata emessa in assenza dei relativi presupposti, atteso che la locatrice aveva dedotto all'udienza di convalida, tenutasi il 13.10.2022, la persistenza della morosità in relazione al canone dovuto per il mese di ottobre del 2022 e alla somma dovuta a titolo di adeguamento ex indici ISTAT, e quindi in relazione a poste creditorie diverse da quelle indicate nell'atto di intimazione di sfratto, nel quale aveva contestato, invece, il mancato pagamento dei canoni afferenti ai mesi di aprile e maggio del 2022.
L'attrice ha quindi richiamato, a sostegno delle proprie ragioni, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di intimazione di sfratto per morosità, è necessario che sussista corrispondenza fra la morosità contestata e quella posta a base dell'ordinanza di convalida, con onere del locatore intimante di specificare i canoni scaduti che hanno provocato l'inadempienza dedotta “al fine di consentire al conduttore di provvedere al tempestivo pagamento o di esercitare la facoltà concessagli dall'art. 55 della legge n. 392 del
1978” (Cass. n. 1744/1992).
Le pretese attoree, sin qui ricostruite, sono prive di fondamento.
In primo luogo, infatti, è dirimente il fatto che l'odierna attrice si sia rivolta alla Procuratrice convenuta per chiederle un parere in ordine alla propria posizione in relazione al procedimento per convalida di sfratto solo in data 17.10.2022, ovvero dopo l'udienza fissata in detto giudizio e celebratasi il 13.10.2022, alla quale il Legale Rappresentante della è comparso Parte_1
personalmente e non si è opposto e il Giudice assegnatario della causa ha riservato la decisione, emettendo nel prosieguo la richiesta Ordinanza di convalida di sfratto.
Ne consegue che, non avendo conferito alcun incarico alla convenuta in vista dell'udienza nel procedimento per convalida di sfratto, l'attrice era già decaduta dalla facoltà di proporre l'opposizione alla convalida a norma degli artt. 660 comma 3, 663 e 665 cpc, allorquando si era
7 rivolta alla professionista convenuta, la quale correttamente pertanto aveva rappresentato l'insussistenza dei presupposti per l'opposizione.
Tantomeno era proponibile, nel caso di specie, l'opposizione tardiva, esperibile a norma dell'art. 668 cpc dopo la convalida nei soli casi di omessa conoscenza dell'intimazione di sfratto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore, vizi non ricorrenti in relazione al procedimento in questione ed ai quali infatti nessun riferimento è stato fatto in questa sede negli scritti difensivi dell'attrice.
Altrettanto correttamente, pertanto, l'Avvocato ha esposto al Legale Rappresentante CP_1
della Società odierna attrice la preclusione all'esperimento dell'opposizione tardiva.
L'omessa tempestiva opposizione e l'improponibilità dell'opposizione tardiva, infine, escludevano altresì la possibilità di interporre utilmente l'impugnazione avverso l'Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 663 cpc, avverso la quale nessun vizio sarebbe stato deducibile dalla conduttrice.
In particolare, è infatti esclusa la proponibilità, in primo luogo, del ricorso per Cassazione, essendo in proposito condivisibile l'orientamento consolidato per cui “Avverso un provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o per morosità è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., sia nell'ipotesi in cui si sia in presenza di una vera e propria ordinanza, dal momento che avverso la stessa è proponibile soltanto l'opposizione tardiva di cui all'art. 668 cod. proc. civ., sia qualora detto provvedimento sia stato emesso in carenza dei presupposti di legge, perché, in tal caso, l'impugnazione deve essere proposta con l'appello, assumendo l'ordinanza natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12979 del 27/05/2010; in termini ex multis Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 560 del 19/01/2000).
Quanto all'appello, detto mezzo di impugnazione non è esperibile avverso l'Ordinanza di convalida emessa in assenza di opposizione del conduttore ed a fronte della dichiarazione di persistenza della morosità del locatore, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza della SC, secondo cui “In tema di procedimento di sfratto per morosità, la dichiarazione del locatore che la morosità persiste costituisce il presupposto di legittimità della convalida, sicché contro di essa è ammissibile l'appello solo se diretto a contestarne la mancanza e non per dedurne la non veridicità” (Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17582 del 03/09/2015; in termini ex multis Cass. Sez.
3, Sentenza n. 11380 del 16/05/2006).
8 In presenza di un titolo valido ed efficace ed in difetto di allegazioni in ordine a difetti della procedura esecutiva di sfratto, infine, non si vede in base a quali presupposti la convenuta avrebbe potuto consigliare all'attrice di proporre l'opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi.
Per concludere sul punto, pertanto, correttamente la convenuta ha dato atto, in risposta alla richiesta del parere dell'attrice, della insussistenza dei presupposti per intraprendere un qualsiasi procedimento giudiziario una volta scaduto il termine per l'opposizione tempestiva alla convalida di sfratto, omessa da prima di essersi rivolta all'Avv. Parte_1 CP_1
Nè risponde al vero quanto genericamente affermato dall'attrice in citazione e nei successivi scritti difensivi, circa l'impossibilità, a causa dell'erroneo parere reso dalla convenuta, di avvalersi del termine per la sanatoria della morosità di cui all'art. 55 L. 392/1998.
Invero, per un verso, detto termine avrebbe dovuto essere chiesto dall'attrice all'udienza fissata per la convalida, allorquando – come visto – la convenuta non era stata ancora interpellata.
Per altro verso, è dirimente che il contratto di locazione oggetto di causa fosse stato stipulato dalla Società attrice ad uso commerciale, e quindi con funzione diversa da quella abitativa (doc.
n. 12 dell'attrice), con la conseguenza che non risultava applicabile la disciplina in tema di sanatoria della morosità in sede giudiziale di cui all'art. 55 della legge n. 392 del 1978, dettata esclusivamente in riferimento ai contratti di locazione ad uso abitativo, come riconosciuto dalla
SC con pronuncia resa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 272 del 28/04/1999: “Nel regime ordinario delle locazioni urbane fissato dalla legge n. 392 del 1978, la disciplina di cui all'art. 55 relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento non opera in tema di contratti aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo. Ed, infatti, il legislatore, nel dettare la disciplina della sanatoria in questione, non si è limitato a prevedere in genere che il conduttore convenuto per la risoluzione del contratto possa evitare tal effetto pagando, nell'ultimo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni ed oneri ed accessori, ma ha limitato la portata della sua previsione al solo ambito delle ipotesi di inadempimento da morosità descritte
e prese in considerazione dall'art. 5 della stessa legge, di tal che è la stessa disposizione di cui all'art. 55 - la quale risulta inclusa tra quelle di natura processuale, le quali, di per sè, non sono idonee a dilatare l'ambito di applicazione di una norma di natura sostanziale - a delineare la limitazione del suo ambito di applicazione alle sole locazioni abitative”), alla quale si è poi costantemente uniformata la giurisprudenza successiva (cfr ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n.
9 741 del 23/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 11777 del 19/05/2006; Sez. 3 - , Sentenza n. 22905 del
10/11/2016; Sez. 3 - , Sentenza n. 1428 del 20/01/2017).
A riguardo, peraltro, la Corte Costituzionale – nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della mancata estensione del meccanismo di cui all'art. 55 della legge n. 392 del 1978 alle locazioni a uso diverso da quello abitativo – ha statuito che “non può ritenersi irragionevolmente discriminatoria e pertanto lesiva dell'art. 3 della Costituzione la disciplina denunciata che, accordando al solo conduttore di immobili destinati ad uso di abitazione, la possibilità di sanare la morosità nel pagamento dei canoni o degli oneri specificati dalla legge, ha inteso, all'evidenza, apprestare all'interesse abitativo una tutela eccezionale e perciò stesso diversa e più intensa di quella, generale, riconosciuta all'interesse economico di cui è portatore il conduttore di immobili destinati ad uso non abitativo” (così
Corte Cost. n. 410 del 2001, ripresa anche dalla successiva Corte Cost n. 79/2020).
A ciò si aggiunga che, non avendo l'attrice specificamente contestato, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., di aver corrisposto gli importi relativi ai canoni posti alla base dell'intimazione di sfratto tardivamente, ossia solo dopo la notifica dell'atto di citazione - circostanza questa che era stata comunque confermata dal legale della locatrice intimante alla prima udienza fissata nel procedimento sommario di convalida (come si evince dal doc. n. 2 dell'attrice) - difettavano i presupposti per considerare le morosità originariamente contestate sanate prima della procedura giudiziale di sfratto.
Co A riguardo, la ha infatti costantemente ribadito che in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi etti dell'art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell'inadempimento è riservata al giudice di merito e deve ritenersi implicita ove l'inadempimento si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti: in questo senso, ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24460 del 18/11/2005, che ha confermato la sentenza di merito, nella quale, in applicazione del richiamato principio ed in relazione ad una locazione ad uso commerciale, era stato considerato di non scarsa importanza l'inadempimento del conduttore che, sebbene il contratto prevedesse il pagamento anticipato del canone mensile, aveva corrisposto il pagamento di due mensilità solo successivamente alla notificazione dell'intimazione di sfratto, mentre in precedenza aveva consegnato al locatore un assegno non andato a buon fine (conformi Cass. N. 15553 del 2002, N. 14234 del 2004, N. 19652 del 2004) e
Cass. n. 21156/2013, in motivazione secondo cui “La circostanza che dopo la notifica dell'atto
10 di intimazione per morosità la conduttrice abbia pagato tutti i canoni dovuti non incide sulla valutazione della gravità dell'inadempimento che deve effettuarsi rispetto al momento in cui il locatore è costretto ad adire il giudice per ottenere il pagamento”.
Alla luce dei rilievi che precedono, appare quindi corretta e non utilmente impugnabile la decisione del giudice del procedimento sommario di convalidare lo sfratto per morosità con
Ordinanza, posto che nell'atto di intimazione e citazione per la convalida, l'intimante ha allegato la morosità a quel momento esistente e, all'udienza di convalida, ha dato atto dell'avvenuto pagamento dei canoni oggetto di intimazione, della morosità sopravvenuta per una mensilità successiva, del mancato versamento dell'adeguamento ex indici ISTAT, e il Legale
Rappresentante dell'intimata, comparso personalmente, non ha contestato le affermazioni avversarie ed ha ammesso di aver sempre pagato in ritardo il canone nel corso del rapporto, laddove il contratto di locazione ne prevedeva il versamento anticipato (contratto, art. 6, doc. 12 di parte attrice nel presente giudizio).
Ne consegue che – come pacificamente rappresentato dalla convenuta interpellata dall'attrice solo dopo l'udienza di convalida - non erano fruttuosamente proponibili l'opposizione tempestiva né quella tardiva alla convalida, nè l'impugnazione sulla base dell'unico motivo addotto dall'attrice nella presente sede, relativo alla mancata corrispondenza tra le morosità contestate con l'intimazione e quelle indicate in sede di prima udienza, né infine l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Dal canto suo, l'Avvocato convenuto ha dimostrato di aver correttamente adempiuto all'incarico professionale ricevuto, provvedendo a rappresentare in più occasioni ed in modo chiaro al Legale
Rappresentante della società attrice, che non vi erano i presupposti per la proficua instaurazione di un'impugnazione o di un'opposizione avverso l'ordinanza di convalida, la cui richiesta di riforma non aveva alcuna verosimile possibilità di accoglimento in ragione dell'avvenuto pagamento dei canoni in data successiva alla notifica dell'intimazione di sfratto e dell'inapplicabilità del meccanismo sanatorio di cui all'art. 55 della legge n. 392 del 1978.
La convenuta, pertanto, ha offerto prova di aver pienamente adempiuto anche ai propri obblighi informativi nei confronti della società attrice, dissuadendola dal proposito di esperire opposizioni o impugnazioni non suscettibili di accoglimento per mancanza dei relativi presupposti, in conformità all'orientamento costante della Cassazione secondo cui la natura dell'obbligazione assunta dal professionista come obbligazione di mezzi non esime quest'ultimo “dal dovere di prospettare al cliente tutti gli elementi contrari, (ipotizzabili in virtù di quella preparazione
11 tecnica e di quell'esperienza medie caratterizzanti l'attività professionale alla luce degli evidenziati parametri normativi) per i quali, nonostante il regolare svolgimento di tale attività, gli effetti a questa conseguenti possano essere inferiori a quelli previsti, oppure in concreto nulli
o persino sfavorevoli, determinando in tal modo un pregiudizio rispetto alla situazione antecedente;
il professionista, infatti, deve porre in grado il cliente di decidere consapevolmente, sulla base di una adeguata valutazione di tutti gli elementi favorevoli ed anche di quelli eventualmente contrari ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta al professionista medesimo”, dovendosi considerare ricompresi nell'incarico professionale anche “i doveri di sollecitazione, di dissuasione ed in particolare di informazione, al cui adempimento il professionista è tenuto sia all'atto dell'assunzione dell'incarico che nel corso del suo svolgimento, evidenziando al cliente le questioni di fatto e/o di diritto rilevabili "ab origine" o insorte successivamente ritenute ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive di un rischio di effetti dannosi, invitandolo a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, ed anche sconsigliandolo dall'iniziare
o proseguire una lite ove appaia improbabile un epilogo favorevole, e, anzi, probabile un esito negativo (Cass. n. 14597/2004).
Infine, è stata dimostrata la predisposizione, ad opera della convenuta, di una bozza di accordo transattivo, a seguito delle trattative intercorse con il Difensore della proprietaria dell'immobile oggetto dell'ordinanza di rilascio, tramite cui veniva garantita all'attrice la possibilità di ottenere una dilazione dell'esecuzione dello sfratto nonché il ripristino del rapporto di locazione nel mese di ottobre del 2023 a fronte dell'adempimento di determinate obbligazioni di pagamento e risarcitorie (doc. n. 2 della convenuta).
Accordo quest'ultimo, che non è stato perfezionato a causa del comportamento tenuto dalla società attrice, la quale non ha contestato di aver rimesso in discussione, per il tramite del proprio legale rappresentante, le condizioni della transazione all'incontro già fissato per la stipula, vanificando gli sforzi conciliativi fino a quel momento profusi dalla convenuta (nessun rilievo, infatti, ha formulato l'attrice in ordine alle deduzioni di quest'ultima contenute nella comparsa di costituzione laddove si precisa che “Malgrado ciò e nonostante l'impegno profuso dagli Avv.ti e Cianchi per raggiungere l'accordo di cui sopra, inopinatamente e senza CP_1 consultarsi con l'odierna convenuta, il Sig. in data 31/5/2023, in occasione Persona_1
dell'incontro fissato per la sottoscrizione dello stesso, dinanzi all'avvocato Cianchi, rimetteva in discussione le condizioni su cui i difensori, con avallo delle rispettive parti, si erano più volte confrontati, così compromettendo definitivamente la transazione”).
12 A ciò si aggiunga, quanto alla richiesta di risarcimento, che l'accertamento della legittimità del provvedimento di convalida dello sfratto nei confronti della società attrice, avverso il quale non vi erano concrete possibilità di profittevole opposizione o impugnazione, comporta, con ogni evidenza, che non è riscontrabile alcun danno asseritamente subito in relazione al mancato conseguimento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale e per gli utili ottenibili fino alla naturale scadenza del contratto di locazione, ossia di poste creditorie la cui remunerazione presupponeva necessariamente la prova, nella specie non raggiunta, della erronea e scorretta emissione dell'ordinanza di rilascio e del probabile esito positivo dell'impugnazione non proposta.
Tardive, infine, e comunque infondate per quanto sin qui esposto, sono tutte le argomentazioni articolate dall'attrice per la prima volta nella memoria conclusionale depositata in data
28.02.2025, volte a dimostrare la responsabilità della convenuta per non aver rilevato l'illegittimità del provvedimento di convalida, attinenti alla mancata conversione del rito locatizio in procedimento ordinario a seguito della deduzione, alla prima udienza, della persistenza di morosità diverse da quelle indicate nell'atto di intimazione di sfratto e all'insussistenza di un inadempimento grave tale la legittimare la risoluzione il contratto di locazione.
Per tutto quanto esposto, la mancata prova della responsabilità professionale e del correlato diritto al risarcimento dei danni comporta il rigetto integrale delle domande attoree.
2. Sulle spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'attrice con liquidazione da operarsi come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è svolta l'attività difensiva, avuto riguardo allo scaglione di valore della domanda, con applicazione degli importi medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le successive, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e della definizione del procedimento con modalità semplificata, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
13 1) RIGETTA le domande proposte da ei confronti di Parte_1 CP_1
2) CONDANNA a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in euro € 9.142,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Firenze, 24.3.2025.
Il Giudice
Dott. Silvia Orani
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9149/2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
PASQUALE BRUNO AMMENDOLA (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore sito in Firenze, Via Guelfa n. 1
ATTRICE
nei confronti di
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE CP_1 C.F._2
RANIERI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore C.F._3
sito in Firenze, Viale G. Mazzini n. 50
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: “– accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. per grave negligenza nell'espletamento del mandato difensivo CP_1
conferitole, in particolare per aver omesso di impugnare l'ordinanza di convalida di sfratto emessa in data 03.11.2022 in mancanza dei necessari presupposti di legge;
– per l'effetto, condannare l'Avv. al risarcimento dei danni in favore di danni quantificati CP_1 Parte_1 in euro 28.800,00 a titolo di perdita dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 L. 392/78 (o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) e in euro 72.542,00
1 a titolo di mancato guadagno per la cessazione anticipata dell'attività commerciale (o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
– condannare la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice di tutte le spese di lite, competenze ed onorari, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate e non provate in fatto ed in diritto come sopra specificato sotto tutti i profili. IN VIA DI MERO SUBORDINE Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dall'attrice per quanto concerne l'eventuale responsabilità dell'Avv. limitare CP_1
comunque la condanna della convenuta alla somma accertata in corso di causa per la propria quota di responsabilità professionale e che sarà comunque ritenuta di giustizia. Con riserva di altro dedurre, eccepire, produrre e capitolare ulteriori prove per interpello e testi nei termini e nei modi di legge. Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'Avv. Parte_1 chiedendo, in via principale, la condanna di quest'ultima, previo CP_1
accertamento della sua responsabilità professionale, al risarcimento dei danni quantificati come da conclusioni sopra testualmente riportate, ed alla rifusione delle spese di lite e deducendo, a sostegno delle domande proposte:
- di aver condotto in locazione in forza di contratto concluso con la locatrice , Parte_2
l'immobile ad uso commerciale di proprietà della stessa e che questa le aveva notificato, in data
22.07.2022, atto di intimazione e contestuale citazione per convalida di sfratto per morosità in ragione dell'omesso pagamento dei canoni relativi alle mensilità di aprile e di maggio del 2022;
- che, all'udienza del procedimento di convalida sfratto tenutasi il giorno 13.10.2022, il
Difensore della locatrice aveva dichiarato la persistenza della morosità in relazione al canone mensile di ottobre, diverso da quelli indicati nell'atto di intimazione di sfratto, ossia aprile e maggio 2022, oltre alla somma dovuta a titolo di adeguamento ISTAT;
- che il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, emetteva ordinanza di convalida di sfratto, notificata unitamente all'atto di precetto per rilascio in data 30.01.2023;
2 - di essersi rivolta mediante il proprio Legale Rappresentate alla convenuta, Avv. la CP_1
quale dava atto dell'insussistenza dei presupposti per l'opposizione allo sfratto e consigliava l'avvio di trattative per la rinegoziazione del contratto, svoltesi con esito negativo,
- che lo sfratto veniva eseguito in data 30.05.2023;
- la condotta negligente della convenuta, per aver erroneamente ritenuto inesistenti i presupposti per la proficua e vittoriosa opposizione alla convalida di sfratto e per non averle consentito di aver le conoscenze necessarie a valutare se provvedere al tempestivo pagamento o esercitare la facoltà concessagli dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978;
- che il parere reso dalla convenuta in ordine alla non proficua opponibilità del provvedimento di convalida dello sfratto, le aveva impedito di proseguire nella conduzione dell'immobile, cagionando a suo carico danni patrimoniali pari a € 28.800,00 a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale al termine del contratto ex art. 34 Legge n. 392/78, ed € 72.542,00
a titolo di utili conseguibili fino alla naturale scadenza della locazione.
Costituitasi regolarmente in giudizio, l'Avv. a chiesto, in via principale, il CP_1 rigetto delle domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, e in via subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste attoree, la determinazione del quantum risarcibile nei limiti della propria quota di responsabilità professionale così come ritenuta di giustizia, deducendo a sua volta:
- che la società attrice le aveva conferito, per il tramite del proprio legale rappresentante,
l'incarico professionale oggetto di causa in data 17.10.2022, come risulta dalla procura prodotta in giudizio, e quindi successivamente alla notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità avvenuta in data 22.07.2022 ed all'udienza nel procedimento di convalida tenutasi il 13.10.2022;
- di aver correttamente comunicato alla propria assistita, dopo aver visionato il fascicolo telematico del procedimento in questione instaurato dinanzi al Tribunale di Firenze con n. R.G.
5934/2022, che non sussistevano i presupposti per la costituzione, né per l'opposizione;
- di avere, in particolare, constatato, dopo aver eseguito le opportune verifiche, l'inesistenza di motivi di opposizione accoglibili, atteso che si era già svolta l'udienza di convalida e che il legale rappresentante della società attrice aveva ammesso anche in udienza di aver proceduto al pagamento dei canoni di cui all'atto di intimazione soltanto dopo la notifica della citazione e di dover ancora provvedere al pagamento di un'altra mensilità oltreché degli importi a titolo di adeguamento in base agli indici ISTAT;
3 - di aver reso edotto il Legale Rappresentante dell'attrice dell'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità e di aver sconsigliato di intraprendere l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 668 c.p.c., di proporre una qualche impugnazione e l'opposizione all'esecuzione, difettandone i presupposti e potendo derivare dall'introduzione di un procedimento infondato la condanna alla rifusione delle spese legali della parte soccombente, con aggravio della posizione debitoria della stessa.
- di essere addivenuta, all'esito delle trattative intraprese con il Difensore della proprietaria dell'immobile, ad un accordo tramite cui l'attrice veniva autorizzata a permanere nella disponibilità del bene a fronte del pagamento di un importo individuato in via transattiva;
- che all'incontro del 31.05.2023, fissato per la sottoscrizione dell'accordo, il Legale
Rappresentante della Società attrice, senza consultarla preventivamente, aveva rimesso in discussione le condizioni su cui i Difensori, con avallo delle rispettive parti, si erano più volte confrontati, così compromettendo definitivamente la possibilità di concludere la transazione;
- la mancata prova della propria responsabilità professionale nonché di danni eziologicamente riconducibili all'inadempimento all'incarico assunto.
A seguito del deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza, la causa, istruita sulla scorta dei documenti agli atti, è stata rinviata al 19.3.2025 per la discussione orale, all'esito della quale il Giudice ha riservato il deposito della presente sentenza,
a norma dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
Le domande proposte dall'attrice, di accertamento della responsabilità professionale della convenuta e di condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati, sono infondate e devono essere rigettate, per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sull'onere della prova a carico dell'attrice e sull'esatto adempimento della convenuta.
L'attrice afferma di aver riportato i danni patrimoniali descritti in citazione in conseguenza dell'inadempimento colposo della convenuta rispetto all'incarico professionale assunto, consistito nell'averle erroneamente sconsigliato, con imperizia e negligenza, di proporre opposizione allo sfratto ovvero impugnazione dell'ordinanza emessa nei suoi confronti a conclusione del procedimento per la convalida celebrato presso l'intestato Tribunale con numero di R.G. 5934/2022.
4 Tanto premesso, al fine dell'inquadramento delle domande proposte, si osserva che il principio generale in materia di ripartizione dell'onere della prova in ipotesi di responsabilità contrattuale secondo il quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS. UU. n. 13533/01), è stato adeguato dalla giurisprudenza di legittimità alla peculiare configurazione delle obbligazioni generalmente scaturenti dal conferimento dell'incarico professionale all'avvocato per l'assistenza in giudizio.
Innanzitutto, occorre infatti evidenziare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato a riguardo, quelle oggetto dell'incarico all'avvocato sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, avendo le stesse ad oggetto l'adempimento dell'attività professionale con il grado di diligenza medio di volta in volta richiesto nel singolo caso concreto, e non l'ottenimento dell'auspicato esito favorevole del giudizio.
Condizione, quindi, necessaria affinché possa ritenersi sussistente la responsabilità dell'avvocato, è l'inosservanza del dovere di diligenza professionale da valutarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c., “con riguardo alla natura dell'attività esercitata” (Cass.
15032/2021).
In questi casi, inoltre, la prova dell'esistenza di un comportamento omissivo o commissivo del professionista rilevante in termini di inadempimento, e quindi con riguardo al canone di diligenza medio concretamente esigibile nel caso concreto, non può dirsi di per sé sufficiente a incardinare la responsabilità dell'avvocato, occorrendo verificare altresì “se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n. 2638/2013; cfr. anche
Cass. n. 1984/2016 e Cass. n. 13873/2020)” (Cass. n. 3566/2021).
Pertanto, la valutazione giudiziale dovrà necessariamente basarsi su un ragionamento controfattuale, condotto sulla base del criterio di preponderanza dell'evidenza (Cass. n.
5 3566/2021), il quale “si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione
e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili” (cfr. Cass. n. 25112/2017;
Cass. n. 1169/2020; Cass. n. 24956/2020 secondo cui “Sul punto, invero, va ribadito che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa -tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n.
25112, Rv. 646451-01- ”).
In definitiva, la parte che agisca per ottenere il risarcimento è onerata della prova non solo del conferimento dell'incarico professionale, ma anche del comportamento commissivo o omissivo dell'avvocato, del danno subito e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento, con accertamento da eseguirsi alla stregua di criteri necessariamente probabilistici, dovendosi verificare se, in presenza del comportamento alternativo dovuto, il cliente avrebbe potuto verosimilmente conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni.
Venendo al caso di specie, risulta pacifico nonché documentalmente provato il conferimento, da parte dell'attrice alla convenuta, dell'incarico di assistenza legale nel procedimento per convalida di sfratto R.G. n. 5934/2022 e nei relativi successivi giudizi di impugnazione o opposizione, soltanto in data 17.10.2022 (doc. n. 1 della convenuta), ossia successivamente all'unica udienza del procedimento sommario in questione tenutasi il 13.10.2022 (doc. n. 2 dell'attrice), alla quale il Legale Rappresentante pt della Società intimata era comparso personalmente senza opporsi alla convalida e il Difensore della locatrice intimante aveva dato conto dell'avvenuto pagamento dei canoni posti alla base della richiesta di sfratto solo successivamente alla notifica dell'intimazione ed aveva dichiarato il permanere della morosità rispetto al canone per mensilità successiva a quella oggetto di intimazione ed agli importi a carico della conduttrice a titolo di adeguamento ex indici ISTAT.
6 L'attrice ritiene, quindi, di essere stata mal consigliata dalla convenuta, la quale le aveva rappresentato l'inopportunità, per mancanza di validi presupposti, di esperire impugnazioni o opposizioni tardive all'ordinanza di convalida ovvero l'opposizione all'esecuzione dello sfratto.
In particolare, secondo le prospettazioni attoree, la convenuta non si era avveduta, in modo gravemente negligente, della palese sussistenza di motivi validi ai fini dell'ottenimento di provvedimento di rigetto della convalida di sfratto ovvero di provvedimento di riforma della stessa e di inibizione dell'esecuzione del rilascio e le avrebbe altresì precluso di fruire del termine (cd di grazia) di cui all'art. 55 L. 392/1978 al fine di sanare la morosità.
Segnatamente, secondo l'attrice, la convenuta non avrebbe colpevolmente rilevato che l'ordinanza di convalida era stata emessa in assenza dei relativi presupposti, atteso che la locatrice aveva dedotto all'udienza di convalida, tenutasi il 13.10.2022, la persistenza della morosità in relazione al canone dovuto per il mese di ottobre del 2022 e alla somma dovuta a titolo di adeguamento ex indici ISTAT, e quindi in relazione a poste creditorie diverse da quelle indicate nell'atto di intimazione di sfratto, nel quale aveva contestato, invece, il mancato pagamento dei canoni afferenti ai mesi di aprile e maggio del 2022.
L'attrice ha quindi richiamato, a sostegno delle proprie ragioni, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di intimazione di sfratto per morosità, è necessario che sussista corrispondenza fra la morosità contestata e quella posta a base dell'ordinanza di convalida, con onere del locatore intimante di specificare i canoni scaduti che hanno provocato l'inadempienza dedotta “al fine di consentire al conduttore di provvedere al tempestivo pagamento o di esercitare la facoltà concessagli dall'art. 55 della legge n. 392 del
1978” (Cass. n. 1744/1992).
Le pretese attoree, sin qui ricostruite, sono prive di fondamento.
In primo luogo, infatti, è dirimente il fatto che l'odierna attrice si sia rivolta alla Procuratrice convenuta per chiederle un parere in ordine alla propria posizione in relazione al procedimento per convalida di sfratto solo in data 17.10.2022, ovvero dopo l'udienza fissata in detto giudizio e celebratasi il 13.10.2022, alla quale il Legale Rappresentante della è comparso Parte_1
personalmente e non si è opposto e il Giudice assegnatario della causa ha riservato la decisione, emettendo nel prosieguo la richiesta Ordinanza di convalida di sfratto.
Ne consegue che, non avendo conferito alcun incarico alla convenuta in vista dell'udienza nel procedimento per convalida di sfratto, l'attrice era già decaduta dalla facoltà di proporre l'opposizione alla convalida a norma degli artt. 660 comma 3, 663 e 665 cpc, allorquando si era
7 rivolta alla professionista convenuta, la quale correttamente pertanto aveva rappresentato l'insussistenza dei presupposti per l'opposizione.
Tantomeno era proponibile, nel caso di specie, l'opposizione tardiva, esperibile a norma dell'art. 668 cpc dopo la convalida nei soli casi di omessa conoscenza dell'intimazione di sfratto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore, vizi non ricorrenti in relazione al procedimento in questione ed ai quali infatti nessun riferimento è stato fatto in questa sede negli scritti difensivi dell'attrice.
Altrettanto correttamente, pertanto, l'Avvocato ha esposto al Legale Rappresentante CP_1
della Società odierna attrice la preclusione all'esperimento dell'opposizione tardiva.
L'omessa tempestiva opposizione e l'improponibilità dell'opposizione tardiva, infine, escludevano altresì la possibilità di interporre utilmente l'impugnazione avverso l'Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 663 cpc, avverso la quale nessun vizio sarebbe stato deducibile dalla conduttrice.
In particolare, è infatti esclusa la proponibilità, in primo luogo, del ricorso per Cassazione, essendo in proposito condivisibile l'orientamento consolidato per cui “Avverso un provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o per morosità è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., sia nell'ipotesi in cui si sia in presenza di una vera e propria ordinanza, dal momento che avverso la stessa è proponibile soltanto l'opposizione tardiva di cui all'art. 668 cod. proc. civ., sia qualora detto provvedimento sia stato emesso in carenza dei presupposti di legge, perché, in tal caso, l'impugnazione deve essere proposta con l'appello, assumendo l'ordinanza natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12979 del 27/05/2010; in termini ex multis Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 560 del 19/01/2000).
Quanto all'appello, detto mezzo di impugnazione non è esperibile avverso l'Ordinanza di convalida emessa in assenza di opposizione del conduttore ed a fronte della dichiarazione di persistenza della morosità del locatore, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza della SC, secondo cui “In tema di procedimento di sfratto per morosità, la dichiarazione del locatore che la morosità persiste costituisce il presupposto di legittimità della convalida, sicché contro di essa è ammissibile l'appello solo se diretto a contestarne la mancanza e non per dedurne la non veridicità” (Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17582 del 03/09/2015; in termini ex multis Cass. Sez.
3, Sentenza n. 11380 del 16/05/2006).
8 In presenza di un titolo valido ed efficace ed in difetto di allegazioni in ordine a difetti della procedura esecutiva di sfratto, infine, non si vede in base a quali presupposti la convenuta avrebbe potuto consigliare all'attrice di proporre l'opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi.
Per concludere sul punto, pertanto, correttamente la convenuta ha dato atto, in risposta alla richiesta del parere dell'attrice, della insussistenza dei presupposti per intraprendere un qualsiasi procedimento giudiziario una volta scaduto il termine per l'opposizione tempestiva alla convalida di sfratto, omessa da prima di essersi rivolta all'Avv. Parte_1 CP_1
Nè risponde al vero quanto genericamente affermato dall'attrice in citazione e nei successivi scritti difensivi, circa l'impossibilità, a causa dell'erroneo parere reso dalla convenuta, di avvalersi del termine per la sanatoria della morosità di cui all'art. 55 L. 392/1998.
Invero, per un verso, detto termine avrebbe dovuto essere chiesto dall'attrice all'udienza fissata per la convalida, allorquando – come visto – la convenuta non era stata ancora interpellata.
Per altro verso, è dirimente che il contratto di locazione oggetto di causa fosse stato stipulato dalla Società attrice ad uso commerciale, e quindi con funzione diversa da quella abitativa (doc.
n. 12 dell'attrice), con la conseguenza che non risultava applicabile la disciplina in tema di sanatoria della morosità in sede giudiziale di cui all'art. 55 della legge n. 392 del 1978, dettata esclusivamente in riferimento ai contratti di locazione ad uso abitativo, come riconosciuto dalla
SC con pronuncia resa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 272 del 28/04/1999: “Nel regime ordinario delle locazioni urbane fissato dalla legge n. 392 del 1978, la disciplina di cui all'art. 55 relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento non opera in tema di contratti aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo. Ed, infatti, il legislatore, nel dettare la disciplina della sanatoria in questione, non si è limitato a prevedere in genere che il conduttore convenuto per la risoluzione del contratto possa evitare tal effetto pagando, nell'ultimo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni ed oneri ed accessori, ma ha limitato la portata della sua previsione al solo ambito delle ipotesi di inadempimento da morosità descritte
e prese in considerazione dall'art. 5 della stessa legge, di tal che è la stessa disposizione di cui all'art. 55 - la quale risulta inclusa tra quelle di natura processuale, le quali, di per sè, non sono idonee a dilatare l'ambito di applicazione di una norma di natura sostanziale - a delineare la limitazione del suo ambito di applicazione alle sole locazioni abitative”), alla quale si è poi costantemente uniformata la giurisprudenza successiva (cfr ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n.
9 741 del 23/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 11777 del 19/05/2006; Sez. 3 - , Sentenza n. 22905 del
10/11/2016; Sez. 3 - , Sentenza n. 1428 del 20/01/2017).
A riguardo, peraltro, la Corte Costituzionale – nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della mancata estensione del meccanismo di cui all'art. 55 della legge n. 392 del 1978 alle locazioni a uso diverso da quello abitativo – ha statuito che “non può ritenersi irragionevolmente discriminatoria e pertanto lesiva dell'art. 3 della Costituzione la disciplina denunciata che, accordando al solo conduttore di immobili destinati ad uso di abitazione, la possibilità di sanare la morosità nel pagamento dei canoni o degli oneri specificati dalla legge, ha inteso, all'evidenza, apprestare all'interesse abitativo una tutela eccezionale e perciò stesso diversa e più intensa di quella, generale, riconosciuta all'interesse economico di cui è portatore il conduttore di immobili destinati ad uso non abitativo” (così
Corte Cost. n. 410 del 2001, ripresa anche dalla successiva Corte Cost n. 79/2020).
A ciò si aggiunga che, non avendo l'attrice specificamente contestato, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., di aver corrisposto gli importi relativi ai canoni posti alla base dell'intimazione di sfratto tardivamente, ossia solo dopo la notifica dell'atto di citazione - circostanza questa che era stata comunque confermata dal legale della locatrice intimante alla prima udienza fissata nel procedimento sommario di convalida (come si evince dal doc. n. 2 dell'attrice) - difettavano i presupposti per considerare le morosità originariamente contestate sanate prima della procedura giudiziale di sfratto.
Co A riguardo, la ha infatti costantemente ribadito che in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi etti dell'art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell'inadempimento è riservata al giudice di merito e deve ritenersi implicita ove l'inadempimento si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti: in questo senso, ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24460 del 18/11/2005, che ha confermato la sentenza di merito, nella quale, in applicazione del richiamato principio ed in relazione ad una locazione ad uso commerciale, era stato considerato di non scarsa importanza l'inadempimento del conduttore che, sebbene il contratto prevedesse il pagamento anticipato del canone mensile, aveva corrisposto il pagamento di due mensilità solo successivamente alla notificazione dell'intimazione di sfratto, mentre in precedenza aveva consegnato al locatore un assegno non andato a buon fine (conformi Cass. N. 15553 del 2002, N. 14234 del 2004, N. 19652 del 2004) e
Cass. n. 21156/2013, in motivazione secondo cui “La circostanza che dopo la notifica dell'atto
10 di intimazione per morosità la conduttrice abbia pagato tutti i canoni dovuti non incide sulla valutazione della gravità dell'inadempimento che deve effettuarsi rispetto al momento in cui il locatore è costretto ad adire il giudice per ottenere il pagamento”.
Alla luce dei rilievi che precedono, appare quindi corretta e non utilmente impugnabile la decisione del giudice del procedimento sommario di convalidare lo sfratto per morosità con
Ordinanza, posto che nell'atto di intimazione e citazione per la convalida, l'intimante ha allegato la morosità a quel momento esistente e, all'udienza di convalida, ha dato atto dell'avvenuto pagamento dei canoni oggetto di intimazione, della morosità sopravvenuta per una mensilità successiva, del mancato versamento dell'adeguamento ex indici ISTAT, e il Legale
Rappresentante dell'intimata, comparso personalmente, non ha contestato le affermazioni avversarie ed ha ammesso di aver sempre pagato in ritardo il canone nel corso del rapporto, laddove il contratto di locazione ne prevedeva il versamento anticipato (contratto, art. 6, doc. 12 di parte attrice nel presente giudizio).
Ne consegue che – come pacificamente rappresentato dalla convenuta interpellata dall'attrice solo dopo l'udienza di convalida - non erano fruttuosamente proponibili l'opposizione tempestiva né quella tardiva alla convalida, nè l'impugnazione sulla base dell'unico motivo addotto dall'attrice nella presente sede, relativo alla mancata corrispondenza tra le morosità contestate con l'intimazione e quelle indicate in sede di prima udienza, né infine l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Dal canto suo, l'Avvocato convenuto ha dimostrato di aver correttamente adempiuto all'incarico professionale ricevuto, provvedendo a rappresentare in più occasioni ed in modo chiaro al Legale
Rappresentante della società attrice, che non vi erano i presupposti per la proficua instaurazione di un'impugnazione o di un'opposizione avverso l'ordinanza di convalida, la cui richiesta di riforma non aveva alcuna verosimile possibilità di accoglimento in ragione dell'avvenuto pagamento dei canoni in data successiva alla notifica dell'intimazione di sfratto e dell'inapplicabilità del meccanismo sanatorio di cui all'art. 55 della legge n. 392 del 1978.
La convenuta, pertanto, ha offerto prova di aver pienamente adempiuto anche ai propri obblighi informativi nei confronti della società attrice, dissuadendola dal proposito di esperire opposizioni o impugnazioni non suscettibili di accoglimento per mancanza dei relativi presupposti, in conformità all'orientamento costante della Cassazione secondo cui la natura dell'obbligazione assunta dal professionista come obbligazione di mezzi non esime quest'ultimo “dal dovere di prospettare al cliente tutti gli elementi contrari, (ipotizzabili in virtù di quella preparazione
11 tecnica e di quell'esperienza medie caratterizzanti l'attività professionale alla luce degli evidenziati parametri normativi) per i quali, nonostante il regolare svolgimento di tale attività, gli effetti a questa conseguenti possano essere inferiori a quelli previsti, oppure in concreto nulli
o persino sfavorevoli, determinando in tal modo un pregiudizio rispetto alla situazione antecedente;
il professionista, infatti, deve porre in grado il cliente di decidere consapevolmente, sulla base di una adeguata valutazione di tutti gli elementi favorevoli ed anche di quelli eventualmente contrari ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta al professionista medesimo”, dovendosi considerare ricompresi nell'incarico professionale anche “i doveri di sollecitazione, di dissuasione ed in particolare di informazione, al cui adempimento il professionista è tenuto sia all'atto dell'assunzione dell'incarico che nel corso del suo svolgimento, evidenziando al cliente le questioni di fatto e/o di diritto rilevabili "ab origine" o insorte successivamente ritenute ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive di un rischio di effetti dannosi, invitandolo a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, ed anche sconsigliandolo dall'iniziare
o proseguire una lite ove appaia improbabile un epilogo favorevole, e, anzi, probabile un esito negativo (Cass. n. 14597/2004).
Infine, è stata dimostrata la predisposizione, ad opera della convenuta, di una bozza di accordo transattivo, a seguito delle trattative intercorse con il Difensore della proprietaria dell'immobile oggetto dell'ordinanza di rilascio, tramite cui veniva garantita all'attrice la possibilità di ottenere una dilazione dell'esecuzione dello sfratto nonché il ripristino del rapporto di locazione nel mese di ottobre del 2023 a fronte dell'adempimento di determinate obbligazioni di pagamento e risarcitorie (doc. n. 2 della convenuta).
Accordo quest'ultimo, che non è stato perfezionato a causa del comportamento tenuto dalla società attrice, la quale non ha contestato di aver rimesso in discussione, per il tramite del proprio legale rappresentante, le condizioni della transazione all'incontro già fissato per la stipula, vanificando gli sforzi conciliativi fino a quel momento profusi dalla convenuta (nessun rilievo, infatti, ha formulato l'attrice in ordine alle deduzioni di quest'ultima contenute nella comparsa di costituzione laddove si precisa che “Malgrado ciò e nonostante l'impegno profuso dagli Avv.ti e Cianchi per raggiungere l'accordo di cui sopra, inopinatamente e senza CP_1 consultarsi con l'odierna convenuta, il Sig. in data 31/5/2023, in occasione Persona_1
dell'incontro fissato per la sottoscrizione dello stesso, dinanzi all'avvocato Cianchi, rimetteva in discussione le condizioni su cui i difensori, con avallo delle rispettive parti, si erano più volte confrontati, così compromettendo definitivamente la transazione”).
12 A ciò si aggiunga, quanto alla richiesta di risarcimento, che l'accertamento della legittimità del provvedimento di convalida dello sfratto nei confronti della società attrice, avverso il quale non vi erano concrete possibilità di profittevole opposizione o impugnazione, comporta, con ogni evidenza, che non è riscontrabile alcun danno asseritamente subito in relazione al mancato conseguimento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale e per gli utili ottenibili fino alla naturale scadenza del contratto di locazione, ossia di poste creditorie la cui remunerazione presupponeva necessariamente la prova, nella specie non raggiunta, della erronea e scorretta emissione dell'ordinanza di rilascio e del probabile esito positivo dell'impugnazione non proposta.
Tardive, infine, e comunque infondate per quanto sin qui esposto, sono tutte le argomentazioni articolate dall'attrice per la prima volta nella memoria conclusionale depositata in data
28.02.2025, volte a dimostrare la responsabilità della convenuta per non aver rilevato l'illegittimità del provvedimento di convalida, attinenti alla mancata conversione del rito locatizio in procedimento ordinario a seguito della deduzione, alla prima udienza, della persistenza di morosità diverse da quelle indicate nell'atto di intimazione di sfratto e all'insussistenza di un inadempimento grave tale la legittimare la risoluzione il contratto di locazione.
Per tutto quanto esposto, la mancata prova della responsabilità professionale e del correlato diritto al risarcimento dei danni comporta il rigetto integrale delle domande attoree.
2. Sulle spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'attrice con liquidazione da operarsi come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è svolta l'attività difensiva, avuto riguardo allo scaglione di valore della domanda, con applicazione degli importi medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le successive, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e della definizione del procedimento con modalità semplificata, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
13 1) RIGETTA le domande proposte da ei confronti di Parte_1 CP_1
2) CONDANNA a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in euro € 9.142,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Firenze, 24.3.2025.
Il Giudice
Dott. Silvia Orani
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